Art. 30
Esigenze indifferibili
1. All'articolo 33, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
le parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle parole «31 dicembre
2012» e le parole «700 milioni» sono sostituite dalle parole «1.400
milioni».
2. Per l'anno 2011, alle esigenze del trasporto pubblico locale
ferroviario, al fine di assicurare nelle regioni a statuto ordinario
i necessari servizi da parte di Trenitalia s.p.a, si provvede anche
nell'ambito delle risorse destinate al trasporto pubblico locale di
cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009. Fermo
restando l'esigenza di applicazione a decorrere dall'anno 2012 di
misure di efficientamento e razionalizzazione dei servizi, l'articolo
1, comma 6, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e' abrogato.
3. Il fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, e' incrementato di 800 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2012. A decorrere dall'anno 2013 il fondo e'
alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise
di cui all'articolo 15 del presente (( decreto )); l'aliquota della
compartecipazione e' stabilita entro il 30 settembre 2012 con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze. Conseguentemente, al decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole «ed alle
entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai sensi
dell'articolo 8, comma 4».
b) all'articolo 8, il comma 4 e' abrogato;
c) all'articolo 32, comma 4, le parole: «a decorrere dall'anno
2012», sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2013».
(( 3-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19
novembre 1997, n.422, e successive modificazioni, dopo le parole: "e
gli altri enti locali" sono aggiunte le seguenti «; per servizio di
trasporto pubblico locale lagunare si intende il trasporto pubblico
locale effettuato con unita' che navighino esclusivamente nelle acque
protette della Laguna di Venezia.». ))
(( 3-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Governo, con uno
o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni: ))
(( a) modifica, secondo criteri di semplificazione, le norme del
Libro sesto - titolo I - del regolamento di esecuzione del codice
della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, concernenti il
personale navigante anche ai fini della istituzione di specifiche
abilitazioni professionali per il trasporto pubblico locale lagunare;
))
(( b) modifica, secondo criteri di semplificazione il decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, delimitando
l'ambito di applicazione delle relative norme con riguardo al
trasporto pubblico locale lagunare. ))
(( 3-quater. Al servizio di trasporto pubblico locale lagunare si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e successive modificazioni. Con regolamento da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400
e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e della salute, e' emanata la
normativa tecnica per la progettazione e costruzione delle unita'
navali adibite al servizio di trasporto pubblico locale lagunare. ))
(( 3-quinquies. Per trasporti pubblici non di linea per via
d'acqua, con riferimento alla Laguna di Venezia, si intendono quelli
disciplinati dalla vigente legislazione regionale. ))
4. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legislativo 27
maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 12
novembre 2011, n. 183, e' incrementata di 40 milioni di euro per
l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
5. La dotazione finanziaria del Fondo per la protezione civile di
cui all'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e'
incrementata di 57 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio
1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
(( 5-bis. Al fine di garantire la realizzazione di interventi
necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle
scuole, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Governo da' attuazione
all'atto di indirizzo approvato dalle Commissioni parlamentari
competenti il 2 agosto 2011, ai sensi dell'articolo 2, comma 239,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni,
adotta gli atti necessari all'erogazione delle risorse del Fondo per
lo sviluppo e la coesione destinate alle medesime finalita' ai sensi
dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e
nell'ambito della procedura ivi prevista, e riferisce alle Camere in
merito all'attuazione del presente comma. ))
6. In attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione:
a) al fine di assicurare la continuita' e lo sviluppo delle
fondamentali funzioni di promozione, coordinamento, integrazione e
diffusione delle conoscenze scientifiche nelle loro piu' elevate
espressioni nel quadro dell'unita' e universalita' della cultura, e'
autorizzata la spesa di 1.300.000 euro annui, a decorrere dal 2012,
quale contributo per le attivita' e il funzionamento dell'Accademia
dei Lincei;
b) al fine di promuovere lo studio, la tutela e la valorizzazione
della lingua italiana, e' autorizzata la spesa di 700.000 euro annui,
a decorrere dal 2012, quale contributo per le attivita' e il
funzionamento dell'Accademia della Crusca.
7. All'onere derivante dalle disposizioni contenute nel comma 6,
pari a due milioni di euro annui (( a decorrere dall'anno 2012 )), si
provvede mediante utilizzo di una quota parte, a valere, per un
importo corrispondente, sulle risorse aggiuntive di cui all'articolo
1, comma 1, lett. b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
destinate alla spesa di parte corrente.
8. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela,
fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i
principi di efficienza, razionalita' ed economicita' e di far fronte
alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno
sviluppo del settore tale da renderlo piu' competitivo ed in grado di
generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese,
nonche' in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 del decreto
legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2011, n. 75 come modificato dall'articolo 24, comma
2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al Ministero per i beni e le
attivita' culturali non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148. Per le medesime finalita' sopra evidenziate,
il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato per
gli anni 2012 e 2013 all'assunzione di personale, anche dirigenziale,
mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validita', nel
limite delle ordinarie facolta' assunzionali consentite dalla
normativa vigente. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
comma si provvede, a valere sulle facolta' assunzionali del predetto
Ministero, per i medesimi anni 2012 e 2013, nell'ambito degli
stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il
reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e nel rispetto dei limiti percentuali in materia di
assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3,
comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali
procede alle suddette assunzioni, tenendo conto delle esigenze
funzionali delle strutture centrali e periferiche e ove necessario
anche attraverso la formazione di una graduatoria unica nazionale
degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla
votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle
graduatorie regionali in corso di validita', applicando in caso di
parita' di merito il principio della minore eta' anagrafica. La
graduatoria unica nazionale e' elaborata anche al fine di consentire
ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la
soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non
accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella
graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i
beni e le attivita' culturali provvede alle attivita' di cui al
presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per
i beni e le attivita' culturali comunica alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al
Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente
comma ed i relativi oneri.
(( 8-bis. All'elenco 3, allegato all'articolo 33, comma 1, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunte, in fine, le seguenti
voci: ))
(( « - Interventi di carattere sociale di cui all'articolo 3, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e successive modificazioni;
stipula di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione
dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio
comunale, di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre
2007, n. 244; ))
(( Interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo
dell'informazione». ))
(( 8-ter. All'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, le parole "32,4 milioni di euro" sono sostituite dalle
seguenti: "47,2 milioni di euro". ))
(( 8-quater. Per le finalita' di cui all'articolo 4 della legge 23
dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, per l'anno 2012,
la somma aggiuntiva di 14,8 milioni di euro di cui al comma 8-bis e'
riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. ))
Riferimenti normativi
--Si riporta il testo dell'articolo 33, comma 18, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. (Legge di stabilita' 2012)", come modificato dalla
presente legge:
"18. Ai fini della proroga fino al 31 dicembre 2012
della partecipazione italiana a missioni internazionali, la
dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di
1.400 milioni di euro per l'anno 2012".
-- Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale", convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2:
"1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per gli
investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con una
dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, si provvede all'individuazione della
quota parte da destinare all'acquisto di nuovo materiale
rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale e
alla ripartizione del fondo e sono definiti tempi e
modalita' di erogazione delle relative risorse".
-- Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
"3. A decorrere dall'anno 2011 e' istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per il
finanziamento del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, con
dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo e'
escluso dai vincoli del Patto di stabilita'. Dall'anno 2012
il fondo di cui al presente comma e' ripartito, d'intesa
con la Conferenza Stato-regioni, sulla base di criteri
premiali individuati da un'apposita struttura paritetica
istituita nell'ambito della predetta Conferenza senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La
predetta struttura svolge compiti di monitoraggio sulle
spese e sull'organizzazione del trasporto pubblico locale.
Il 50 per cento delle risorse puo' essere attribuito, in
particolare, a favore degli enti collocati nella classe
degli enti piu' virtuosi; tra i criteri di virtuosita' e'
comunque inclusa l'attribuzione della gestione dei servizi
di trasporto con procedura ad evidenza pubblica".
-- Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 4, del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante
"Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle
regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario", come modificato dalla presente legge:
"4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39,
commi 3 e 4, a decorrere dal 2013, lo Stato provvede alla
soppressione dei trasferimenti statali alle regioni, aventi
carattere di generalita' e permanenza, relativi al
trasporto pubblico locale e alla conseguente
fiscalizzazione degli stessi trasferimenti".
-- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante
"Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni
e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59":
2. Ai fini del presente decreto, per conferimento si
intende il trasferimento, la delega o l'attribuzione di
funzioni e compiti; per enti locali si intendono le
province, i comuni, le comunita' montane e gli altri enti
locali; per servizio di trasporto pubblico locale lagunare
si intende il trasporto pubblico locale effettuato con
unita' che navigano esclusivamente nelle acque protette
della laguna di Venezia.
-- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri":
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali]"
--Il decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328, recante "Approvazione del
regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione
(Navigazione marittima)" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 21
aprile 1952, n. 94, S.O.
--Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435, recante "Approvazione del regolamento per la
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17, S.O.
--Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30
aprile 2008, n. 101, S.O.
-- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
gia' citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione".
--Il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165,
recante "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma
dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 1999, n. 137.
--Si riporta l'autorizzazione di spesa di cui al
suddetto decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come
determinata dalla tabella C della legge 12 novembre 2011,
n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato":
Tabella C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI
LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE
DI STABILITA'
Parte di provvedimento in formato grafico
--Si riporta il testo dell'articolo 7-quinquies, comma
1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante
"Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in
crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione
lattiera e rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario", convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33:
"1. Al fine di assicurare il finanziamento di
interventi urgenti e indifferibili, con particolare
riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi
organizzativi connessi ad eventi celebrativi, e' istituito
un fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per
l'anno 2009, di 400 milioni di euro".
--Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile":
"19. Norma finanziaria. 1. Le somme relative alle
autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la
protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di
intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova
istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro per il coordinamento della protezione civile,
le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel
corso dell'esercizio in relazione agli interventi da
effettuare.
2. Le disponibilita' esistenti nella contabilita'
speciale intestata al «Fondo per la protezione civile» di
cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428
, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto
1982, n. 547, nonche' quelle rinvenienti dalla contrazione
dei mutui gia' autorizzati con legge a favore del Fondo per
la protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro
del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire
nell'apposita rubrica dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e
3 dell'articolo 5, il Ministro per il coordinamento della
protezione civile puo' provvedere anche a mezzo di soggetti
titolari di pubbliche funzioni, ancorche' non dipendenti
statali, mediante ordini di accreditamento da disporre su
pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione
le norme della legge e del regolamento di contabilita'
generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di
accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se
non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati
emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.
4. I versamenti di fondi effettuati a qualsiasi titolo
da parte di enti, privati e amministrazioni pubbliche a
favore del Dipartimento della protezione civile
confluiscono all'unita' previsionale di base 31.2.2 dello
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati all'unita' previsionale di base
6.2.1.2 «Fondo per la protezione civile» (capitolo 7615)
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge a
carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a
formali impegni a carico dei competenti capitoli da
istituire ai sensi del comma 1.
5-bis. Le somme che il Dipartimento della protezione
civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per
la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate nello stesso anno di riferimento con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alle
pertinenti unita' previsionali di base dei relativi stati
di previsione".
-- Si riporta il testo dell'articolo 47, comma 2, della
legge 20 maggio 1985, n. 222, recante "Disposizioni sugli
enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento
del clero cattolico in servizio nelle diocesi":
"A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari
all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle
dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a scopi di
interesse sociale o di carattere umanitario a diretta
gestione statale e, in parte, a scopi di carattere
religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica".
--Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 239, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato -legge finanziaria 2010)":
"239. Al fine di garantire condizioni di massima
celerita' nella realizzazione degli interventi necessari
per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle
scuole, entro la data del 30 giugno 2010, previa
approvazione di apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia
nonche' per i profili di carattere finanziario, sono
individuati gli interventi di immediata realizzabilita'
fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la
relativa ripartizione degli importi tra gli enti
territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le
modalita' previste ai sensi dell'articolo 7-bis del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169".
--Si riporta il testo dell'articolo 33, comma 3, della
gia' citata legge 12 novembre 2011, n. 183:
"3. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione e' assegnata
una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015
per il periodo di programmazione 2014-2020, da destinare
prioritariamente alla prosecuzione di interventi
indifferibili infrastrutturali, nonche' per la messa in
sicurezza di edifici scolastici, per l'edilizia sanitaria,
per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore
delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati
alla data del 30 settembre 2011, gia' previsti nell'ambito
dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013. I
predetti interventi sono individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro delegato per la politica di coesione economica,
sociale e territoriale, su proposta del Ministro
interessato al singolo intervento".
-- Si riporta il testo degli articoli 9 e 33 della
Costituzione:
"9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione".
"33.
L'arte e la scienza sono libere e libero ne e'
l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".
-- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante "Disposizioni
urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra
settori della stampa e della televisione, di
razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di
abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di
nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa
depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio
sanitario nazionale della regione Abruzzo", convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75:
"1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, a
decorrere dall'anno 2011:
a) la dotazione del fondo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163, e' incrementata di 149 milioni di euro annui;
b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio
e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la
manutenzione e la conservazione dei beni culturali;
c) e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui
per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali".
-- Si riporta il testo dell'articolo 2 del gia' citato
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34:
"Art. 2 Potenziamento delle funzioni di tutela
dell'area archeologica di Pompei
1. Al fine di rafforzare l'efficacia delle azioni e
degli interventi di tutela nell'area archeologica di Pompei
e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della
Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e
di Pompei, il Ministro per i beni e le attivita' culturali
adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, un programma straordinario e
urgente di interventi conservativi di prevenzione,
manutenzione e restauro da realizzarsi nelle suddette aree.
Il piano e' predisposto dalla competente Soprintendenza ed
e' proposto dal Direttore generale per le antichita',
previo parere del Consiglio superiore per i beni culturali
e paesaggistici.
2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1
si provvede anche mediante l'utilizzo di risorse derivanti
dal fondo per le aree sottoutilizzate (F.A.S.), di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, destinati alla regione Campania,
nonche' di una quota dei fondi disponibili nel bilancio
della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di
Napoli e di Pompei, determinata con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali. La quota da destinare
al programma straordinario di manutenzione da parte della
regione Campania e' individuata dalla Regione medesima
nell'ambito del Programma di interesse strategico regionale
(PAR) da sottoporre al CIPE per l'approvazione.
3. Per il conseguimento degli obiettivi e per la
realizzazione del programma di cui al comma 1 e'
autorizzata l'assunzione, in deroga alle disposizioni di
cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e di
cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, mediante l'utilizzazione
di graduatorie in corso di validita', di personale di III
area, posizione economica F1, nel limite di spesa di euro
900.000 annui a decorrere dall'anno 2011. Tale personale e'
vincolato alla permanenza presso le sedi di servizio della
Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e
di Pompei per almeno un quinquennio dalla data di
assunzione. E' altresi' autorizzata, in deroga alle
medesime disposizioni di cui al primo periodo, l'assunzione
di ulteriore personale specializzato, anche dirigenziale,
mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di
validita', nel limite delle ordinarie facolta' assunzionali
consentite per l'anno 2011 dalla normativa vigente, da
destinare all'espletamento di funzioni di tutela del
patrimonio culturale. Alla copertura degli oneri derivanti
dal presente comma si provvede, a valere sulle facolta'
assunzionali del predetto Ministero, nell'ambito degli
stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente
per il reclutamento del personale del Ministero per i beni
e le attivita' culturali e nel rispetto dei limiti
percentuali in materia di assunzioni di personale a tempo
indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Al
fine di procedere alle assunzioni di personale presso la
Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e
di Pompei, il Ministero per i beni e le attivita' culturali
procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in
corso di validita' ai fini di quanto previsto dal terzo
periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale
degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante
dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato
nelle graduatorie regionali in corso di validita',
applicando in caso di parita' di merito il principio della
minore eta' anagrafica. La graduatoria unica nazionale e'
elaborata anche al fine di consentire ai candidati di
esprimere la propria accettazione e non comporta la
soppressione delle singole graduatorie regionali. I
candidati che non accettano mantengono la collocazione ad
essi spettante nella graduatoria della regione per cui
hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attivita'
culturali provvede alle attivita' di cui al presente comma
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
gia' disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per i
beni e le attivita' culturali comunica alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le
assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i
relativi oneri.
4. La Soprintendenza speciale per i beni archeologici
di Napoli e di Pompei, ai fini dell'attuazione del
programma di cui al comma 1, puo' altresi' avvalersi, nel
rispetto dei principi e delle disposizioni di fonte
comunitaria, della societa' ALES S.p.A., interamente
partecipata dallo Stato, mediante stipula di un'apposita
convenzione, nell'ambito delle risorse disponibili, per
l'affidamento diretto di servizi tecnici, anche afferenti
alla fase di realizzazione degli interventi in attuazione
del programma di cui al comma 1.
5. Al fine della realizzazione del programma di cui al
comma 1, i termini minimi stabiliti dagli articoli 70, 71,
72 e 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, sono ridotti della meta'. Per
l'affidamento dei lavori compresi nel programma e'
sufficiente il livello di progettazione preliminare, in
deroga all'articolo 203, comma 3-bis, del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, salvo che il responsabile del
procedimento ritenga motivatamente la necessita' di
acquisire un maggiore livello di definizione progettuale.
6. Gli interventi previsti dal programma di cui al
comma 1 ricadenti all'esterno del perimetro delle aree
archeologiche sono dichiarati di pubblica utilita',
indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove
occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di
pianificazione urbanistica e territoriali vigenti, sentiti
la Regione e il Comune territorialmente competente.
7. Allo scopo di favorire l'apporto di risorse
provenienti da soggetti privati per l'esecuzione dei
lavori, dei servizi e delle forniture di cui al comma 1,
gli obblighi di pubblicita', imparzialita', parita' di
trattamento, trasparenza, proporzionalita', previsti dagli
articoli 26 e 27 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, per i contratti di sponsorizzazione
finalizzati all'acquisizione di risorse finanziarie o alla
realizzazione degli interventi ricompresi nel programma
straordinario di cui al comma 1, si considerano assolti con
la pubblicazione di un avviso pubblico nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e, ove occorrente,
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nonche' su
due quotidiani a diffusione nazionale, per almeno trenta
giorni, contenente un elenco degli interventi da
realizzare, con l'indicazione dell'importo di massima
stimato previsto per ciascuno intervento. In caso di
presentazione di una pluralita' di proposte di
sponsorizzazione, la Soprintendenza provvede ad assegnare a
ciascun candidato gli specifici interventi, definendo le
correlate modalita' di valorizzazione del marchio o
dell'immagine aziendale dello sponsor, secondo quanto
previsto dall'articolo 120 del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni. In caso di mancata
o insufficiente presentazione di candidature, il
Soprintendente puo' ricercare ulteriori sponsor, senza
altre formalita' e anche mediante trattativa privata.
8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio
2003, n. 240, al fine di assicurare l'equilibrio
finanziario delle Soprintendenze speciali ed autonome, il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, con proprio
decreto, puo' disporre trasferimenti di risorse tra le
disponibilita' depositate sui conti di tesoreria delle
Soprintendenze medesime, in relazione alle rispettive
esigenze finanziarie, comunque assicurando l'assolvimento
degli impegni gia' presi su dette disponibilita'".
-- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 2, della
citata legge 12 novembre 2011, n. 183:
"2. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni
di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio
culturale statale secondo i principi di efficienza,
razionalita' ed economicita' e di far fronte alle richieste
di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno
sviluppo del settore tale da renderlo piu' competitivo ed
in grado di generare ricadute positive sul turismo e
sull'economia del Paese, all'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "alle disposizioni di
cui all'articolo 2, comma 8-quater, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25" sono sostituite dalle
seguenti: "alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi
8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25, e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148";
b) prima dell'ultimo periodo sono inseriti i seguenti:
«Al fine di procedere alle assunzioni di personale presso
la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di
Napoli e di Pompei, il Ministero per i beni e le attivita'
culturali procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie
regionali in corso di validita' ai fini di quanto previsto
dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria unica
nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito
risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun
candidato nelle graduatorie regionali in corso di
validita', applicando in caso di parita' di merito il
principio della minore eta' anagrafica. La graduatoria
unica nazionale e' elaborata anche al fine di consentire ai
candidati di esprimere la propria accettazione e non
comporta la soppressione delle singole graduatorie
regionali. I candidati che non accettano mantengono la
collocazione ad essi spettante nella graduatoria della
regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i beni e
le attivita' culturali provvede alle attivita' di cui al
presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie
e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente».
-- Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 8-bis e
8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
recante "Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative", convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25:
"8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma
8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74,
provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo
41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore
riduzione degli uffici dirigenziali di livello non
generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura
non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale
risultante a seguito dell'applicazione del predetto
articolo 74".
"8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano
adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30
giugno 2010 e' fatto comunque divieto, a decorrere dalla
predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad
essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti
ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui
al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di
mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 avviate alla predetta data".
-- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 3 e 4,
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante
"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo", convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:
"3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma
1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e
dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalita'
indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore
riduzione degli uffici dirigenziali di livello non
generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura
non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma
8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale
risultante a seguito dell'applicazione del predetto
articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del
2009".
4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 e' fatto
comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal
predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino
all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 le
dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in
misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto; sono fatte
salve le procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di
conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi
5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate
alla predetta data".
-- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 102,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato -legge finanziaria 2008)":
"3. 102. Per il quadriennio 2010-2013, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono
procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
al 20 per cento di quella relativa al personale cessato
nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita'
di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun
anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente".
-- Si riporta l'elenco 3 allegato all'articolo 33,
comma 1, della gia' citata legge 12 novembre 2011, n. 183,
come modificato dalla presente legge:
"Elenco 3
(articolo 33, comma 1)
FINALITA'
- Fondo per le politiche giovanili
- Investimenti Gruppo Ferrovie
- Contratto di programma con RFI
- Professionalizzazione Forze armate - per il
rifinanziamento, per il medesimo anno, degli importi di cui
agli articoli 582 e 583 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»
- Partecipazione italiana a Banche e Fondi
internazionali
- Esigenze connesse alla celebrazione della ricorrenza
del 4 novembre
- Provvidenze alle vittime dell'uranio impoverito
- Ulteriori esigenze dei Ministeri
- Interventi per assicurare la gratuita' parziale dei
libri di testo scolastici di cui all'articolo 27, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448
- Unione italiana ciechi
- Interventi di carattere sociale di cui all'articolo 3
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e
successive modificazioni; stipula di convenzioni con i
comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori
socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale,
di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre
2007, n. 244;
- Interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo
dell'informazione."
-- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 53, della
citata legge 12 dicembre 2011, n. 183, come modificato
dalla presente legge:
"53. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA)
S.p.a., interamente partecipato dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, e' autorizzato a
versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di
47,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2012, la somma di
9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2013 e la somma di
9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014".
-- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 23
dicembre 1999, n. 499, recante "Razionalizzazione degli
interventi nei settori agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e forestale":
"4. Finanziamento delle attivita' di competenza del
Ministero delle politiche agricole e forestali. 1. Per il
periodo 1999-2002, e' autorizzata per ciascun anno la spesa
di lire 250 miliardi per le attivita' di competenza del
Ministero delle politiche agricole e forestali concernenti
in particolare la ricerca e sperimentazione in campo
agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali,
la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di
dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale,
il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di
produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e
del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la
tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti
agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi,
nonche' il sostegno delle politiche forestali nazionali.
Una quota di tali disponibilita' puo' essere destinata a
progetti speciali in materia agricola predisposti da
universita' degli studi e da altri enti pubblici di ricerca
nonche', nei limiti stabiliti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, alle attivita' di supporto a
quelle di competenza del Ministero delle politiche agricole
e forestali ed al funzionamento delle connesse strutture
ministeriali e, per l'anno 2004, dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura di cui al decreto legislativo 27
maggio 1999, n. 165. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali si provvede al riparto delle
suddette disponibilita' finanziarie tra le finalita' di cui
al presente articolo".