Art. 30 
 
                       Esigenze indifferibili  
 
  1. All'articolo 33, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
le parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle parole «31  dicembre
2012» e le parole «700 milioni» sono sostituite dalle  parole  «1.400
milioni». 
  2. Per l'anno 2011, alle esigenze  del  trasporto  pubblico  locale
ferroviario, al fine di assicurare nelle regioni a statuto  ordinario
i necessari servizi da parte di Trenitalia s.p.a, si  provvede  anche
nell'ambito delle risorse destinate al trasporto pubblico  locale  di
cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, e dal relativo decreto di attuazione del  22  luglio  2009.  Fermo
restando l'esigenza di applicazione a  decorrere  dall'anno  2012  di
misure di efficientamento e razionalizzazione dei servizi, l'articolo
1, comma 6, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e' abrogato. 
  3. Il fondo di cui all'articolo 21, comma 3,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, e' incrementato di 800 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2012. A decorrere  dall'anno  2013  il  fondo  e'
alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise
di cui all'articolo 15 del presente (( decreto ));  l'aliquota  della
compartecipazione e' stabilita entro il 30 settembre 2012 con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
dell'economia  e  delle   finanze.   Conseguentemente,   al   decreto
legislativo  6  maggio  2011,  n.  68,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse  le  parole  «ed  alle
entrate  derivanti  dalla  compartecipazione   soppressa   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 4». 
    b) all'articolo 8, il comma 4 e' abrogato; 
    c) all'articolo 32, comma 4, le parole:  «a  decorrere  dall'anno
2012», sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2013». 
  (( 3-bis. All'articolo 2,  comma  2,  del  decreto  legislativo  19
novembre 1997, n.422, e successive modificazioni, dopo le parole:  "e
gli altri enti locali" sono aggiunte le seguenti «; per  servizio  di
trasporto pubblico locale lagunare si intende il  trasporto  pubblico
locale effettuato con unita' che navighino esclusivamente nelle acque
protette della Laguna di Venezia.». )) 
  (( 3-ter. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Governo, con  uno
o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni: )) 
    (( a) modifica, secondo criteri di semplificazione, le norme  del
Libro sesto - titolo I - del regolamento  di  esecuzione  del  codice
della navigazione (navigazione marittima),  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, concernenti  il
personale navigante anche ai fini  della  istituzione  di  specifiche
abilitazioni professionali per il trasporto pubblico locale lagunare;
)) 
    (( b) modifica, secondo criteri di semplificazione il decreto del
Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,  n.  435,  delimitando
l'ambito  di  applicazione  delle  relative  norme  con  riguardo  al
trasporto pubblico locale lagunare. )) 
  (( 3-quater. Al servizio di trasporto pubblico locale  lagunare  si
applicano le disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81, e successive modificazioni. Con regolamento da  adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400
e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data  di  entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  dal
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del  mare  e  della  salute,  e'  emanata  la
normativa tecnica per la progettazione  e  costruzione  delle  unita'
navali adibite al servizio di trasporto pubblico locale lagunare. )) 
  (( 3-quinquies.  Per  trasporti  pubblici  non  di  linea  per  via
d'acqua, con riferimento alla Laguna di Venezia, si intendono  quelli
disciplinati dalla vigente legislazione regionale. )) 
  4. L'autorizzazione di  spesa  di  cui  al  decreto-legislativo  27
maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge  12
novembre 2011, n. 183, e' incrementata di  40  milioni  di  euro  per
l'anno 2012. Al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo  7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. 
  5. La dotazione finanziaria del Fondo per la protezione  civile  di
cui all'articolo  19  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e'
incrementata di 57 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della  legge  20  maggio
1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). 
  (( 5-bis. Al fine  di  garantire  la  realizzazione  di  interventi
necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle
scuole, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione  del  presente  decreto,  il  Governo  da'  attuazione
all'atto  di  indirizzo  approvato  dalle  Commissioni   parlamentari
competenti il 2 agosto 2011, ai sensi  dell'articolo  2,  comma  239,
della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  e  successive  modificazioni,
adotta gli atti necessari all'erogazione delle risorse del Fondo  per
lo sviluppo e la coesione destinate alle medesime finalita' ai  sensi
dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  e
nell'ambito della procedura ivi prevista, e riferisce alle Camere  in
merito all'attuazione del presente comma. )) 
  6. In attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione: 
    a) al fine di assicurare  la  continuita'  e  lo  sviluppo  delle
fondamentali funzioni di promozione,  coordinamento,  integrazione  e
diffusione delle conoscenze  scientifiche  nelle  loro  piu'  elevate
espressioni nel quadro dell'unita' e universalita' della cultura,  e'
autorizzata la spesa di 1.300.000 euro annui, a decorrere  dal  2012,
quale contributo per le attivita' e il  funzionamento  dell'Accademia
dei Lincei; 
    b) al fine di promuovere lo studio, la tutela e la valorizzazione
della lingua italiana, e' autorizzata la spesa di 700.000 euro annui,
a decorrere  dal  2012,  quale  contributo  per  le  attivita'  e  il
funzionamento dell'Accademia della Crusca. 
  7. All'onere derivante dalle disposizioni contenute  nel  comma  6,
pari a due milioni di euro annui (( a decorrere dall'anno 2012 )), si
provvede mediante utilizzo di una  quota  parte,  a  valere,  per  un
importo corrispondente, sulle risorse aggiuntive di cui  all'articolo
1, comma 1, lett.  b),  del  decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2011,  n.  75,
destinate alla spesa di parte corrente. 
  8. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni  di  tutela,
fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i
principi di efficienza, razionalita' ed economicita' e di far  fronte
alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di  uno
sviluppo del settore tale da renderlo piu' competitivo ed in grado di
generare ricadute positive sul turismo  e  sull'economia  del  Paese,
nonche' in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2  del  decreto
legge 31 marzo 2011, n.  34,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 26 maggio 2011, n. 75 come modificato dall'articolo  24,  comma
2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al Ministero per i beni e le
attivita'  culturali  non  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4,  del  decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148. Per le medesime finalita' sopra  evidenziate,
il Ministero per i beni e le attivita' culturali e'  autorizzato  per
gli anni 2012 e 2013 all'assunzione di personale, anche dirigenziale,
mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso  di  validita',  nel
limite  delle  ordinarie  facolta'  assunzionali   consentite   dalla
normativa vigente. Alla copertura degli oneri derivanti dal  presente
comma si provvede, a valere sulle facolta' assunzionali del  predetto
Ministero, per  i  medesimi  anni  2012  e  2013,  nell'ambito  degli
stanziamenti di bilancio  previsti  a  legislazione  vigente  per  il
reclutamento del personale del Ministero per i beni  e  le  attivita'
culturali e  nel  rispetto  dei  limiti  percentuali  in  materia  di
assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo  3,
comma 102, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e  successive
modificazioni. Il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali
procede  alle  suddette  assunzioni,  tenendo  conto  delle  esigenze
funzionali delle strutture centrali e periferiche  e  ove  necessario
anche attraverso la formazione di  una  graduatoria  unica  nazionale
degli idonei secondo l'ordine generale  di  merito  risultante  dalla
votazione  complessiva   riportata   da   ciascun   candidato   nelle
graduatorie regionali in corso di validita', applicando  in  caso  di
parita' di merito il  principio  della  minore  eta'  anagrafica.  La
graduatoria unica nazionale e' elaborata anche al fine di  consentire
ai candidati di esprimere la propria accettazione e non  comporta  la
soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non
accettano  mantengono  la  collocazione  ad  essi   spettante   nella
graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per  i
beni e le attivita' culturali  provvede  alle  attivita'  di  cui  al
presente  comma  nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie   e
strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per
i  beni  e  le  attivita'  culturali  comunica  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica  ed  al
Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi  del  presente
comma ed i relativi oneri. 
  (( 8-bis. All'elenco 3, allegato all'articolo 33,  comma  1,  della
legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
voci: )) 
  (( « - Interventi di carattere sociale di cui all'articolo  3,  del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23  maggio  1997,  n.  135  e  successive  modificazioni;
stipula di convenzioni con i comuni interessati alla  stabilizzazione
dei lavoratori socialmente utili con  oneri  a  carico  del  bilancio
comunale, di cui all'articolo 2, comma 552, della legge  24  dicembre
2007, n. 244; )) 
  ((  Interventi   di   sostegno   all'editoria   e   al   pluralismo
dell'informazione». )) 
  (( 8-ter. All'articolo 4, comma 53, della legge 12  novembre  2011,
n. 183, le parole  "32,4  milioni  di  euro"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "47,2 milioni di euro". )) 
  (( 8-quater. Per le finalita' di cui all'articolo 4 della legge  23
dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, per  l'anno  2012,
la somma aggiuntiva di 14,8 milioni di euro di cui al comma 8-bis  e'
riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato  di  previsione
del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              --Si riporta il testo dell'articolo 33, comma 18, della
          legge 12 novembre 2011, n. 183, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato. (Legge di stabilita' 2012)", come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "18. Ai fini della proroga fino  al  31  dicembre  2012
          della partecipazione italiana a missioni internazionali, la
          dotazione del fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  1240,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e'  incrementata  di
          1.400 milioni di euro per l'anno 2012". 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 25, comma  1,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  recante  "Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale", convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2: 
              "1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per gli
          investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con una
          dotazione di 960 milioni  di  euro  per  l'anno  2009.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, da emanare  entro  quarantacinque  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  si  provvede  all'individuazione  della
          quota parte da destinare all'acquisto  di  nuovo  materiale
          rotabile per il trasporto pubblico  regionale  e  locale  e
          alla  ripartizione  del  fondo  e  sono  definiti  tempi  e
          modalita' di erogazione delle relative risorse". 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 21, comma  3,  del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  recante  "Disposizioni
          urgenti per la  stabilizzazione  finanziaria",  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
              "3. A decorrere dall'anno 2011 e' istituito  presso  il
          Ministero dell'economia e delle finanze  il  fondo  per  il
          finanziamento  del   trasporto   pubblico   locale,   anche
          ferroviario,  nelle  regioni  a  statuto   ordinario,   con
          dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo  e'
          escluso dai vincoli del Patto di stabilita'. Dall'anno 2012
          il fondo di cui al presente comma  e'  ripartito,  d'intesa
          con la Conferenza  Stato-regioni,  sulla  base  di  criteri
          premiali individuati da  un'apposita  struttura  paritetica
          istituita nell'ambito della predetta Conferenza senza nuovi
          o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  La
          predetta struttura svolge  compiti  di  monitoraggio  sulle
          spese e sull'organizzazione del trasporto pubblico  locale.
          Il 50 per cento delle risorse puo'  essere  attribuito,  in
          particolare, a favore degli  enti  collocati  nella  classe
          degli enti piu' virtuosi; tra i criteri di  virtuosita'  e'
          comunque inclusa l'attribuzione della gestione dei  servizi
          di trasporto con procedura ad evidenza pubblica". 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 32, comma  4,  del
          decreto  legislativo  6  maggio  2011,   n.   68,   recante
          "Disposizioni in materia  di  autonomia  di  entrata  delle
          regioni a statuto ordinario e delle  province,  nonche'  di
          determinazione dei costi  e  dei  fabbisogni  standard  nel
          settore sanitario", come modificato dalla presente legge: 
              "4. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  39,
          commi 3 e 4, a decorrere dal 2013, lo Stato  provvede  alla
          soppressione dei trasferimenti statali alle regioni, aventi
          carattere  di  generalita'  e   permanenza,   relativi   al
          trasporto    pubblico    locale    e    alla    conseguente
          fiscalizzazione degli stessi trasferimenti". 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 2,  comma  2,  del
          decreto legislativo  19  novembre  1997,  n.  422,  recante
          "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di  funzioni
          e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a  norma
          dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59": 
              2. Ai fini del presente decreto,  per  conferimento  si
          intende il trasferimento, la  delega  o  l'attribuzione  di
          funzioni  e  compiti;  per  enti  locali  si  intendono  le
          province, i comuni, le comunita' montane e gli  altri  enti
          locali; per servizio di trasporto pubblico locale  lagunare
          si intende il  trasporto  pubblico  locale  effettuato  con
          unita' che navigano  esclusivamente  nelle  acque  protette
          della laguna di Venezia. 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   "Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri": 
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali]" 
              --Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   15
          febbraio  1952,   n.   328,   recante   "Approvazione   del
          regolamento per l'esecuzione del codice  della  navigazione
          (Navigazione marittima)" e' pubblicato nella Gazz. Uff.  21
          aprile 1952, n. 94, S.O. 
              --Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
          1991, n. 435, recante "Approvazione del regolamento per  la
          sicurezza della navigazione e della vita umana in mare"  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17, S.O. 
              --Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  recante
          "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.
          123, in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza
          nei luoghi di lavoro" e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  30
          aprile 2008, n. 101, S.O. 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
          gia' citata legge 23 agosto 1988, n. 400: 
              "3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione". 
              --Il  decreto  legislativo  27  maggio  1999,  n.  165,
          recante "Soppressione dell'AIMA e istituzione  dell'Agenzia
          per  le  erogazioni  in   agricoltura   (AGEA),   a   norma
          dell'articolo  11  della  L.  15  marzo  1997,  n.  59"  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 1999, n. 137. 
              --Si  riporta  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al
          suddetto decreto legislativo 27 maggio 1999, n.  165,  come
          determinata dalla tabella C della legge 12  novembre  2011,
          n.  183,  recante  "Disposizioni  per  la  formazione   del
          bilancio annuale e pluriennale dello Stato": 
                                                            Tabella C 
          STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN  RELAZIONE  A  DISPOSIZIONI  DI
          LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA  LEGGE
                                 DI STABILITA' 

         Parte di provvedimento in formato grafico

              --Si riporta il testo dell'articolo 7-quinquies,  comma
          1, del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,  recante
          "Misure urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali  in
          crisi,  nonche'  disposizioni  in  materia  di   produzione
          lattiera   e   rateizzazione   del   debito   nel   settore
          lattiero-caseario", convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 aprile 2009, n. 33: 
              "1.  Al  fine  di  assicurare   il   finanziamento   di
          interventi  urgenti  e   indifferibili,   con   particolare
          riguardo  ai  settori  dell'istruzione  e  agli  interventi
          organizzativi connessi ad eventi celebrativi, e'  istituito
          un  fondo  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze,  con  una  dotazione,  per
          l'anno 2009, di 400 milioni di euro". 
              --Si riporta il testo dell'articolo 19 della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225, recante  "Istituzione  del  Servizio
          nazionale della protezione civile": 
              "19. Norma  finanziaria.  1.  Le  somme  relative  alle
          autorizzazioni  di  spesa  a  favore  del  Fondo   per   la
          protezione civile sono iscritte, in relazione  al  tipo  di
          intervento previsto, in appositi capitoli, anche  di  nuova
          istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del
          Consiglio  dei  ministri.  Il  Ministro   del   tesoro   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti,  su  proposta
          del Ministro per il coordinamento della protezione  civile,
          le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel
          corso  dell'esercizio  in  relazione  agli  interventi   da
          effettuare. 
              2.  Le  disponibilita'  esistenti  nella   contabilita'
          speciale intestata al «Fondo per la protezione  civile»  di
          cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428
          , convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12  agosto
          1982, n. 547, nonche' quelle rinvenienti dalla  contrazione
          dei mutui gia' autorizzati con legge a favore del Fondo per
          la protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio
          dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro
          del   tesoro,   ai   pertinenti   capitoli   da   istituire
          nell'apposita  rubrica  dello  stato  di  previsione  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri. 
              3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e
          3 dell'articolo 5, il Ministro per il  coordinamento  della
          protezione civile puo' provvedere anche a mezzo di soggetti
          titolari di pubbliche funzioni,  ancorche'  non  dipendenti
          statali, mediante ordini di accreditamento da  disporre  su
          pertinenti capitoli, per i quali non  trovano  applicazione
          le norme della legge  e  del  regolamento  di  contabilita'
          generale dello Stato sui limiti di somma. Detti  ordini  di
          accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se
          non estinti al termine dell'esercizio  in  cui  sono  stati
          emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente. 
              4. I versamenti di fondi effettuati a qualsiasi  titolo
          da parte di enti, privati  e  amministrazioni  pubbliche  a
          favore   del   Dipartimento   della    protezione    civile
          confluiscono all'unita' previsionale di base  31.2.2  dello
          stato di previsione dell'entrata del bilancio  dello  Stato
          per essere  riassegnati  all'unita'  previsionale  di  base
          6.2.1.2 «Fondo per la protezione  civile»  (capitolo  7615)
          dello stato di previsione della  Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica. 
              5. Le  obbligazioni  giuridiche  assunte  anteriormente
          alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  a
          carico del Fondo per la protezione  civile  danno  luogo  a
          formali  impegni  a  carico  dei  competenti  capitoli   da
          istituire ai sensi del comma 1. 
              5-bis. Le somme che il  Dipartimento  della  protezione
          civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per
          la realizzazione di specifici piani, programmi  e  progetti
          sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere riassegnate nello stesso  anno  di  riferimento  con
          decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  alle
          pertinenti unita' previsionali di base dei  relativi  stati
          di previsione". 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 47, comma 2, della
          legge 20 maggio 1985, n. 222, recante  "Disposizioni  sugli
          enti e beni ecclesiastici in Italia e per il  sostentamento
          del clero cattolico in servizio nelle diocesi": 
              "A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota  pari
          all'otto per mille dell'imposta sul reddito  delle  persone
          fisiche,  liquidata   dagli   uffici   sulla   base   delle
          dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a  scopi  di
          interesse sociale  o  di  carattere  umanitario  a  diretta
          gestione  statale  e,  in  parte,  a  scopi  di   carattere
          religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica". 
              --Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 239, della
          legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato -legge finanziaria 2010)": 
              "239.  Al  fine  di  garantire  condizioni  di  massima
          celerita' nella realizzazione  degli  interventi  necessari
          per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle
          scuole,  entro  la  data  del  30   giugno   2010,   previa
          approvazione  di   apposito   atto   di   indirizzo   delle
          Commissioni parlamentari permanenti competenti per  materia
          nonche'  per  i  profili  di  carattere  finanziario,  sono
          individuati gli  interventi  di  immediata  realizzabilita'
          fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la
          relativa  ripartizione   degli   importi   tra   gli   enti
          territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le
          modalita'  previste  ai  sensi  dell'articolo   7-bis   del
          decreto-legge 1° settembre 2008, n.  137,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169". 
              --Si riporta il testo dell'articolo 33, comma 3,  della
          gia' citata legge 12 novembre 2011, n. 183: 
              "3. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione e' assegnata
          una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno  2015
          per il periodo di programmazione  2014-2020,  da  destinare
          prioritariamente   alla    prosecuzione    di    interventi
          indifferibili infrastrutturali, nonche'  per  la  messa  in
          sicurezza di edifici scolastici, per l'edilizia  sanitaria,
          per il dissesto idrogeologico e  per  interventi  a  favore
          delle imprese sulla base di titoli  giuridici  perfezionati
          alla data del 30 settembre 2011, gia' previsti  nell'ambito
          dei  programmi  nazionali  per  il  periodo  2007-2013.   I
          predetti  interventi  sono  individuati  con  decreto   del
          Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il
          Ministro delegato per la politica  di  coesione  economica,
          sociale  e   territoriale,   su   proposta   del   Ministro
          interessato al singolo intervento". 
              -- Si riporta il testo degli  articoli  9  e  33  della
          Costituzione: 
              "9. 
              La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura  e  la
          ricerca scientifica e tecnica 
              Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
          della Nazione". 
              "33. 
              L'arte  e  la  scienza  sono  libere  e  libero  ne  e'
          l'insegnamento. 
              La Repubblica detta le norme generali sulla  istruzione
          ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. 
              Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole  ed
          istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. 
              La legge, nel fissare i diritti e  gli  obblighi  delle
          scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
          ad esse piena liberta' e  ai  loro  alunni  un  trattamento
          scolastico equipollente a quello  degli  alunni  di  scuole
          statali. 
              E' prescritto un esame di Stato per  la  ammissione  ai
          vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di  essi
          e per l'abilitazione all'esercizio professionale. 
              Le  istituzioni  di  alta   cultura,   universita'   ed
          accademie, hanno il diritto di darsi  ordinamenti  autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato". 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  1,  del
          decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,  recante  "Disposizioni
          urgenti in favore della cultura, in materia di incroci  tra
          settori   della   stampa   e    della    televisione,    di
          razionalizzazione   dello   spettro   radioelettrico,    di
          abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione  di
          nuovi impianti  nucleari,  di  partecipazioni  della  Cassa
          depositi e prestiti, nonche'  per  gli  enti  del  Servizio
          sanitario nazionale della regione Abruzzo", convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75: 
              "1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, a
          decorrere dall'anno 2011: 
              a) la dotazione del fondo di cui alla legge  30  aprile
          1985, n. 163, e' incrementata di 149 milioni di euro annui; 
              b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti  di  bilancio
          e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per  la
          manutenzione e la conservazione dei beni culturali; 
              c) e' autorizzata la spesa di 7 milioni di  euro  annui
          per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali". 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 2 del gia'  citato
          decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34: 
              "Art.  2  Potenziamento  delle   funzioni   di   tutela
          dell'area archeologica di Pompei 
              1. Al fine di rafforzare  l'efficacia  delle  azioni  e
          degli interventi di tutela nell'area archeologica di Pompei
          e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale  della
          Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e
          di Pompei, il Ministro per i beni e le attivita'  culturali
          adotta, entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, un programma  straordinario  e
          urgente  di   interventi   conservativi   di   prevenzione,
          manutenzione e restauro da realizzarsi nelle suddette aree.
          Il piano e' predisposto dalla competente Soprintendenza  ed
          e' proposto  dal  Direttore  generale  per  le  antichita',
          previo parere del Consiglio superiore per i beni  culturali
          e paesaggistici. 
              2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1
          si provvede anche mediante l'utilizzo di risorse  derivanti
          dal fondo per le  aree  sottoutilizzate  (F.A.S.),  di  cui
          all'articolo 61 della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  e
          successive modificazioni, destinati alla regione  Campania,
          nonche' di una quota dei  fondi  disponibili  nel  bilancio
          della Soprintendenza speciale per i  beni  archeologici  di
          Napoli e di Pompei, determinata con  decreto  del  Ministro
          per i beni e le attivita' culturali. La quota da  destinare
          al programma straordinario di manutenzione da  parte  della
          regione Campania  e'  individuata  dalla  Regione  medesima
          nell'ambito del Programma di interesse strategico regionale
          (PAR) da sottoporre al CIPE per l'approvazione. 
              3. Per  il  conseguimento  degli  obiettivi  e  per  la
          realizzazione  del  programma  di  cui  al   comma   1   e'
          autorizzata l'assunzione, in deroga  alle  disposizioni  di
          cui  all'articolo  2,   commi   8-bis   e   8-quater,   del
          decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  194,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.  25,  e  di
          cui all'articolo 1, commi  3  e  4,  del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148,  mediante  l'utilizzazione
          di graduatorie in corso di validita', di personale  di  III
          area, posizione economica F1, nel limite di spesa  di  euro
          900.000 annui a decorrere dall'anno 2011. Tale personale e'
          vincolato alla permanenza presso le sedi di servizio  della
          Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e
          di  Pompei  per  almeno  un  quinquennio  dalla   data   di
          assunzione.  E'  altresi'  autorizzata,  in   deroga   alle
          medesime disposizioni di cui al primo periodo, l'assunzione
          di ulteriore personale specializzato,  anche  dirigenziale,
          mediante  l'utilizzazione  di  graduatorie  in   corso   di
          validita', nel limite delle ordinarie facolta' assunzionali
          consentite per l'anno  2011  dalla  normativa  vigente,  da
          destinare  all'espletamento  di  funzioni  di  tutela   del
          patrimonio culturale. Alla copertura degli oneri  derivanti
          dal presente comma si provvede,  a  valere  sulle  facolta'
          assunzionali  del  predetto  Ministero,  nell'ambito  degli
          stanziamenti di bilancio previsti  a  legislazione  vigente
          per il reclutamento del personale del Ministero per i  beni
          e  le  attivita'  culturali  e  nel  rispetto  dei   limiti
          percentuali in materia di assunzioni di personale  a  tempo
          indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge
          24 dicembre 2007, n. 244, e  successive  modificazioni.  Al
          fine di procedere alle assunzioni di  personale  presso  la
          Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e
          di Pompei, il Ministero per i beni e le attivita' culturali
          procede, dopo l'utilizzo  delle  graduatorie  regionali  in
          corso di validita' ai fini di  quanto  previsto  dal  terzo
          periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale
          degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante
          dalla votazione complessiva riportata da ciascun  candidato
          nelle  graduatorie  regionali  in   corso   di   validita',
          applicando in caso di parita' di merito il principio  della
          minore eta' anagrafica. La graduatoria unica  nazionale  e'
          elaborata anche al  fine  di  consentire  ai  candidati  di
          esprimere  la  propria  accettazione  e  non  comporta   la
          soppressione  delle  singole   graduatorie   regionali.   I
          candidati che non accettano mantengono la  collocazione  ad
          essi spettante nella  graduatoria  della  regione  per  cui
          hanno concorso. Il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali provvede alle attivita' di cui al presente  comma
          nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali
          gia' disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per i
          beni e le attivita' culturali comunica alla Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica ed al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato  le
          assunzioni effettuate ai sensi  del  presente  comma  ed  i
          relativi oneri. 
              4. La Soprintendenza speciale per i  beni  archeologici
          di  Napoli  e  di  Pompei,  ai  fini  dell'attuazione   del
          programma di cui al comma 1, puo' altresi'  avvalersi,  nel
          rispetto  dei  principi  e  delle  disposizioni  di   fonte
          comunitaria,  della  societa'  ALES   S.p.A.,   interamente
          partecipata dallo Stato, mediante  stipula  di  un'apposita
          convenzione, nell'ambito  delle  risorse  disponibili,  per
          l'affidamento diretto di servizi tecnici,  anche  afferenti
          alla fase di realizzazione degli interventi  in  attuazione
          del programma di cui al comma 1. 
              5. Al fine della realizzazione del programma di cui  al
          comma 1, i termini minimi stabiliti dagli articoli 70,  71,
          72 e 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e
          successive modificazioni, sono  ridotti  della  meta'.  Per
          l'affidamento  dei  lavori  compresi   nel   programma   e'
          sufficiente il livello  di  progettazione  preliminare,  in
          deroga all'articolo 203, comma 3-bis,  del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, salvo che il responsabile  del
          procedimento  ritenga  motivatamente   la   necessita'   di
          acquisire un maggiore livello di definizione progettuale. 
              6. Gli interventi previsti  dal  programma  di  cui  al
          comma 1 ricadenti  all'esterno  del  perimetro  delle  aree
          archeologiche  sono  dichiarati   di   pubblica   utilita',
          indifferibili e urgenti e possono  essere  realizzati,  ove
          occorra, in  deroga  alle  previsioni  degli  strumenti  di
          pianificazione urbanistica e territoriali vigenti,  sentiti
          la Regione e il Comune territorialmente competente. 
              7.  Allo  scopo  di  favorire  l'apporto   di   risorse
          provenienti  da  soggetti  privati  per  l'esecuzione   dei
          lavori, dei servizi e delle forniture di cui  al  comma  1,
          gli obblighi  di  pubblicita',  imparzialita',  parita'  di
          trattamento, trasparenza, proporzionalita', previsti  dagli
          articoli 26 e 27 del codice dei contratti pubblici, di  cui
          al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
          modificazioni,  per   i   contratti   di   sponsorizzazione
          finalizzati all'acquisizione di risorse finanziarie o  alla
          realizzazione degli  interventi  ricompresi  nel  programma
          straordinario di cui al comma 1, si considerano assolti con
          la pubblicazione  di  un  avviso  pubblico  nella  Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  e,  ove  occorrente,
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea,  nonche'  su
          due quotidiani a diffusione nazionale,  per  almeno  trenta
          giorni,  contenente   un   elenco   degli   interventi   da
          realizzare,  con  l'indicazione  dell'importo  di   massima
          stimato  previsto  per  ciascuno  intervento.  In  caso  di
          presentazione   di   una   pluralita'   di   proposte    di
          sponsorizzazione, la Soprintendenza provvede ad assegnare a
          ciascun candidato gli specifici  interventi,  definendo  le
          correlate  modalita'  di  valorizzazione  del   marchio   o
          dell'immagine  aziendale  dello  sponsor,  secondo   quanto
          previsto dall'articolo 120 del codice dei beni culturali  e
          del paesaggio, di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, e successive modificazioni. In caso di mancata
          o   insufficiente   presentazione   di   candidature,    il
          Soprintendente  puo'  ricercare  ulteriori  sponsor,  senza
          altre formalita' e anche mediante trattativa privata. 
              8. In deroga a quanto previsto dall'articolo  4,  comma
          3, del decreto del Presidente della  Repubblica  29  maggio
          2003,  n.  240,  al   fine   di   assicurare   l'equilibrio
          finanziario delle Soprintendenze speciali ed  autonome,  il
          Ministro per i beni e le attivita' culturali,  con  proprio
          decreto, puo' disporre  trasferimenti  di  risorse  tra  le
          disponibilita' depositate  sui  conti  di  tesoreria  delle
          Soprintendenze  medesime,  in  relazione  alle   rispettive
          esigenze finanziarie, comunque  assicurando  l'assolvimento
          degli impegni gia' presi su dette disponibilita'". 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 2, della
          citata legge 12 novembre 2011, n. 183: 
              "2. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni
          di  tutela,  fruizione  e  valorizzazione  del   patrimonio
          culturale  statale  secondo  i  principi   di   efficienza,
          razionalita' ed economicita' e di far fronte alle richieste
          di una  crescente  domanda  culturale  nell'ottica  di  uno
          sviluppo del settore tale da renderlo piu'  competitivo  ed
          in grado  di  generare  ricadute  positive  sul  turismo  e
          sull'economia del  Paese,  all'articolo  2,  comma  3,  del
          decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26  maggio  2011,  n.  75,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al primo periodo, le parole: "alle  disposizioni  di
          cui all'articolo 2, comma 8-quater,  del  decreto-legge  30
          dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26  febbraio  2010,  n.  25"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "alle disposizioni di cui all'articolo  2,  commi
          8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30  dicembre  2009,  n.
          194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          2010, n. 25, e di cui all'articolo 1,  commi  3  e  4,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148"; 
              b) prima dell'ultimo periodo sono inseriti i  seguenti:
          «Al fine di procedere alle assunzioni di  personale  presso
          la Soprintendenza  speciale  per  i  beni  archeologici  di
          Napoli e di Pompei, il Ministero per i beni e le  attivita'
          culturali  procede,  dopo  l'utilizzo   delle   graduatorie
          regionali in corso di validita' ai fini di quanto  previsto
          dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria unica
          nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di  merito
          risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun
          candidato  nelle  graduatorie   regionali   in   corso   di
          validita', applicando in  caso  di  parita'  di  merito  il
          principio della  minore  eta'  anagrafica.  La  graduatoria
          unica nazionale e' elaborata anche al fine di consentire ai
          candidati  di  esprimere  la  propria  accettazione  e  non
          comporta  la   soppressione   delle   singole   graduatorie
          regionali. I candidati  che  non  accettano  mantengono  la
          collocazione ad  essi  spettante  nella  graduatoria  della
          regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i  beni  e
          le attivita' culturali provvede alle attivita'  di  cui  al
          presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie
          e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente». 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 2, commi  8-bis  e
          8-quater, del  decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  194,
          recante  "Proroga  di  termini  previsti  da   disposizioni
          legislative", convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          febbraio 2010, n. 25: 
              "8-bis. In considerazione di quanto previsto  al  comma
          8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74,  comma  1,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, all'esito della  riduzione  degli
          assetti organizzativi prevista dal  predetto  articolo  74,
          provvedono, anche con le modalita'  indicate  nell'articolo
          41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2009, n. 14: 
              a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010,  un'ulteriore
          riduzione  degli  uffici  dirigenziali   di   livello   non
          generale, e delle relative dotazioni organiche,  in  misura
          non inferiore al  10  per  cento  di  quelli  risultanti  a
          seguito dell'applicazione del predetto articolo 74; 
              b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche  del
          personale non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli
          enti di ricerca, apportando  una  ulteriore  riduzione  non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al  numero  dei  posti  di  organico  di   tale   personale
          risultante  a  seguito   dell'applicazione   del   predetto
          articolo 74". 
              "8-quater.  Alle  amministrazioni   che   non   abbiano
          adempiuto a quanto previsto dal comma  8-bis  entro  il  30
          giugno 2010 e' fatto comunque divieto,  a  decorrere  dalla
          predetta data, di procedere ad assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto;  continuano  ad
          essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti
          ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis  e  6,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui
          al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente
          individuate in misura pari ai posti coperti  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto; sono fatte salve le  procedure  concorsuali  e  di
          mobilita' nonche' di conferimento  di  incarichi  ai  sensi
          dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo
          n. 165 del 2001 avviate alla predetta data". 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi  3  e  4,
          del  decreto-legge  13  agosto  2011,   n.   138,   recante
          "Ulteriori   misure   urgenti   per   la    stabilizzazione
          finanziaria   e   per   lo   sviluppo",   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148: 
              "3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma
          1, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, all'esito della  riduzione  degli
          assetti organizzativi prevista dal predetto articolo  74  e
          dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
          2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla  legge  26
          febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche  con  le  modalita'
          indicate nell'articolo 41, comma 10, del  decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14: 
              a) ad apportare, entro il 31 marzo  2012,  un'ulteriore
          riduzione  degli  uffici  dirigenziali   di   livello   non
          generale, e delle relative dotazioni organiche,  in  misura
          non inferiore al  10  per  cento  di  quelli  risultanti  a
          seguito dell'applicazione del predetto  articolo  2,  comma
          8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009; 
              b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche  del
          personale non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli
          enti di ricerca, apportando  una  ulteriore  riduzione  non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al  numero  dei  posti  di  organico  di   tale   personale
          risultante  a  seguito   dell'applicazione   del   predetto
          articolo 2, comma  8-bis,  del  decreto-legge  n.  194  del
          2009". 
              4. Alle amministrazioni che  non  abbiano  adempiuto  a
          quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 e' fatto
          comunque divieto,  a  decorrere  dalla  predetta  data,  di
          procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi  titolo  e
          con qualsiasi contratto; continuano ad essere  esclusi  dal
          predetto  divieto  gli   incarichi   conferiti   ai   sensi
          dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni.  Fino
          all'emanazione dei provvedimenti  di  cui  al  comma  3  le
          dotazioni organiche sono  provvisoriamente  individuate  in
          misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore
          della legge di conversione del presente decreto; sono fatte
          salve le procedure concorsuali e di  mobilita'  nonche'  di
          conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19,  commi
          5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001  avviate
          alla predetta data". 
              -- Si riporta il  testo  dell'articolo  3,  comma  102,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato -legge finanziaria 2008)": 
              "3.   102.   Per   il   quadriennio    2010-2013,    le
          amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  523  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei  Corpi  di
          polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono
          procedere, per ciascun anno, previo  effettivo  svolgimento
          delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale  a
          tempo  indeterminato  nel  limite  di  un  contingente   di
          personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
          al 20 per cento di quella  relativa  al  personale  cessato
          nell'anno precedente. In ogni caso il numero  delle  unita'
          di personale da assumere non  puo'  eccedere,  per  ciascun
          anno, il  20  per  cento  delle  unita'  cessate  nell'anno
          precedente". 
              -- Si riporta  l'elenco  3  allegato  all'articolo  33,
          comma 1, della gia' citata legge 12 novembre 2011, n.  183,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Elenco 3 
              (articolo 33, comma 1) 
              FINALITA' 
              - Fondo per le politiche giovanili 
              - Investimenti Gruppo Ferrovie 
              - Contratto di programma con RFI 
              -  Professionalizzazione  Forze   armate   -   per   il
          rifinanziamento, per il medesimo anno, degli importi di cui
          agli articoli 582 e 583 del decreto  legislativo  15  marzo
          2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» 
              -   Partecipazione   italiana   a   Banche   e    Fondi
          internazionali 
              - Esigenze connesse alla celebrazione della  ricorrenza
          del 4 novembre 
              - Provvidenze alle vittime dell'uranio impoverito 
              - Ulteriori esigenze dei Ministeri 
              - Interventi per assicurare la gratuita'  parziale  dei
          libri di testo scolastici di cui all'articolo 27, comma  1,
          della legge 23 dicembre 1998, n. 448 
              - Unione italiana ciechi 
              - Interventi di carattere sociale di cui all'articolo 3
          del decreto-legge 25 marzo 1997,  n.  67,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  23  maggio  1997,  n.  135,  e
          successive modificazioni;  stipula  di  convenzioni  con  i
          comuni  interessati  alla  stabilizzazione  dei  lavoratori
          socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale,
          di cui all'articolo 2, comma 552, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244; 
              - Interventi di sostegno all'editoria e  al  pluralismo
          dell'informazione." 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 53, della
          citata legge 12 dicembre  2011,  n.  183,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "53. L'Istituto per lo  sviluppo  agroalimentare  (ISA)
          S.p.a.,  interamente  partecipato   dal   Ministero   delle
          politiche agricole alimentari e forestali, e' autorizzato a
          versare all'entrata del bilancio dello Stato  la  somma  di
          47,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2012, la somma  di
          9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2013 e la somma  di
          9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014". 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 4 della  legge  23
          dicembre 1999, n.  499,  recante  "Razionalizzazione  degli
          interventi   nei    settori    agricolo,    agroalimentare,
          agroindustriale e forestale": 
              "4. Finanziamento delle  attivita'  di  competenza  del
          Ministero delle politiche agricole e forestali. 1.  Per  il
          periodo 1999-2002, e' autorizzata per ciascun anno la spesa
          di lire 250 miliardi per le  attivita'  di  competenza  del
          Ministero delle politiche agricole e forestali  concernenti
          in  particolare  la  ricerca  e  sperimentazione  in  campo
          agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori  nazionali,
          la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di
          dati, compreso il sistema informativo  agricolo  nazionale,
          il sostegno  delle  associazioni  ed  unioni  nazionali  di
          produttori agricoli, il miglioramento genetico  vegetale  e
          del  bestiame,  svolto  dalle  associazioni  nazionali,  la
          tutela  e  valorizzazione  della  qualita'   dei   prodotti
          agricoli  e  la  prevenzione  e  repressione  delle  frodi,
          nonche' il sostegno delle  politiche  forestali  nazionali.
          Una quota di tali disponibilita' puo'  essere  destinata  a
          progetti  speciali  in  materia  agricola  predisposti   da
          universita' degli studi e da altri enti pubblici di ricerca
          nonche', nei limiti stabiliti di concerto con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, alle attivita' di supporto a
          quelle di competenza del Ministero delle politiche agricole
          e forestali ed al funzionamento  delle  connesse  strutture
          ministeriali  e,  per  l'anno  2004,  dell'Agenzia  per  le
          erogazioni in agricoltura di cui al decreto legislativo  27
          maggio  1999,  n.  165.  Con  decreto  del  Ministro  delle
          politiche agricole e forestali si provvede al riparto delle
          suddette disponibilita' finanziarie tra le finalita' di cui
          al presente articolo".