Art. 36. 
 
  Il Ministro per la sanita', sentita la Commissione di cui  all'art.
2 della legge 23 gennaio  1968,  n.  33,  puo'  consentire  che,  nei
programmi predisposti dalle commissioni  indicate  all'art.  3  della
citata  legge,  siano   previste   eccezionalmente   norme   che   si
differenziano da quelle contemplate nel presente decreto.