Art. 36. Il Ministro per la sanita', sentita la Commissione di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, puo' consentire che, nei programmi predisposti dalle commissioni indicate all'art. 3 della citata legge, siano previste eccezionalmente norme che si differenziano da quelle contemplate nel presente decreto.