Art. 57 
 
                 Ripristino IVA per housing sociale 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10, comma  1,  il  numero  8  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni  e
proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree  diverse  da  quelle
destinate a  parcheggio  di  veicoli,  per  le  quali  gli  strumenti
urbanistici  non  prevedono  la  destinazione  edificatoria,   e   di
fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte  e  in  genere  i  beni
mobili destinati durevolmente al servizio  degli  immobili  locati  e
affittati, escluse le locazioni, per le quali nel  relativo  atto  il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione,
di fabbricati abitativi, di durata  non  inferiore  a  quattro  anni,
effettuate   in   attuazione   di   piani   di   edilizia   abitativa
convenzionata,  di  fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad
alloggi  sociali  come  definiti  dal  decreto  del  Ministro   delle
infrastrutture,  di  concerto  con  il  Ministro  della  solidarieta'
sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed  il  Ministro
per le politiche giovanili e le  attivita'  sportive  del  22  aprile
2008, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  146  del  24  giugno
2008,)) ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per  le
loro caratteristiche non sono suscettibili di  diversa  utilizzazione
senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti  dei  soggetti
indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per  le  quali
nel  relativo  atto  il  locatore  abbia  espressamente   manifestato
l'opzione per l'imposizione;» 
    b) all'articolo 10, comma 1, il numero 8-bis  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «8-bis) le cessioni di fabbricati o  di  porzioni  di  fabbricato
diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle  effettuate
dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi  hanno
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi  di  cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed  e),  della  legge  5
agosto 1978, n. 457, entro cinque  anni  dalla  data  di  ultimazione
della costruzione o dell'intervento, e cessioni,  per  le  quali  nel
relativo atto il cedente abbia  espressamente  manifestato  l'opzione
per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati  per  un
periodo non inferiore a quattro  anni  in  attuazione  dei  piani  di
edilizia  residenziale  convenzionata  ovvero  destinati  ad  alloggi
sociali come definite dal decreto del Ministro delle  infrastrutture,
di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale,  il  Ministro
delle politiche per la famiglia  ed  il  Ministro  per  le  politiche
giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile  2008;»  all'articolo
36, al terzo comma sesto periodo, dopo le parole «che effettuano  sia
locazioni,» sono inserite le seguenti: «o cessioni,» e dopo le parole
«dell'articolo 19-bis, sia locazioni» sono inserite le  seguenti:  «o
cessioni»; 
    (( c) alla tabella A,  parte  terza,  il  n.  127-duodevicies  e'
sostituito dal seguente: 
    «127-duodevicies) locazioni  di  immobili  di  civile  abitazione
effettuate  in  esecuzione  di  programmi   di   edilizia   abitativa
convenzionata dalle imprese  che  li  hanno  costruiti  o  che  hanno
realizzato sugli stessi interventi  di  cui  all'articolo  31,  primo
comma, lettere c), d) ed e), della  legge  5  agosto  1978,  n.  457;
locazioni di fabbricati di civile  abitazione  destinati  ad  alloggi
sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
146 del 24 giugno 2008». ))