Art. 47
Agenda digitale italiana
1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di
cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2010)245
definitivo/2 del 26 agosto 2010, il Governo persegue l'obiettivo
prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica
amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate
dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi
digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettivita' a larga
banda, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi
digitali e a promuovere la crescita di capacita' industriali adeguate
a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' istituita una cabina di regia per
l'attuazione dell'agenda digitale italiana, coordinando gli
interventi pubblici volti alle medesime finalita' da parte di
regioni, province autonome ed enti locali. (( All'istituzione della
cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2, nell'attuare l'agenda
digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite dall'agenda
digitale europea, persegue i seguenti obiettivi:
a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al
servizio delle «comunita' intelligenti» (smart communities),
finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in
settori quali la mobilita', il risparmio energetico, il sistema
educativo, la sicurezza, la sanita', i servizi sociali e la cultura;
b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data) quale
modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al
fine di creare strumenti e servizi innovativi;
c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale
(e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle
imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita
pubblica e per realizzare un'amministrazione aperta e trasparente;
d) promozione della diffusione e del controllo di architetture di
cloud computing per le attivita' e i servizi delle pubbliche
amministrazioni;
e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti
pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi
innovativi basati su tecnologie digitali;
f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete internet in
grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, universita', spazi
urbani e locali pubblici in genere;
g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico
e universitario, al fine di rendere l'offerta educativa e formativa
coerente con i cambiamenti in atto nella societa';
h) consentire l'utilizzo dell'infrastruttura di cui all'articolo
81, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire
la messa a disposizione dei cittadini delle proprie posizioni
debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive
modificazioni;
i) individuare i criteri, i tempi e le relative modalita' per
effettuare i pagamenti con modalita' informatiche nonche' le
modalita' per il riversamento, la rendicontazione da parte del
prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i
soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di
convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per
effettuare il pagamento.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, ove
possibile tecnicamente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, ovvero direttamente o indirettamente aumenti di costi a
carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio
di attivita' amministrative.
2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 e al fine
di garantire la massima concorrenzialita' nel mercato delle
telecomunicazioni, in linea con quanto previsto dall'articolo 34,
comma 3, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, secondo le procedure previste dalla direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002,
come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2009, individua le misure idonee a:
a) assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi relativi
all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in
modo che il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso alla rete
fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell'affitto
della linea e il costo delle attivita' accessorie, quali il servizio
di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione
correttiva;
b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali
servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza
sotto la vigilanza e secondo le modalita' indicate dall'Autorita'
medesima, assicurando, comunque, il mantenimento della sicurezza
della rete. ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, 81, comma
2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante
"Codice dell'amministrazione digitale.":
"Art. 2. (Finalita' e ambito di applicazione)
(Omissis).
2. Le disposizioni del presente codice si applicano
alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel
rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117
della Costituzione, nonche' alle societa', interamente
partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale
pubblico inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n.311."
"Art. 81. (Ruolo DigitPA)
(Omissis).
2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto
dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso
il Sistema pubblico di connettivita', una piattaforma
tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita'
tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi
di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso
strumenti condivisi di riconoscimento unificati,
l'autenticazione certa dei soggetti interessati
all'operazione in tutta la gestione del processo di
pagamento.".
Si riporta il testo dell'articolo 34, comma 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
recante: "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e
il consolidamento dei conti pubblici":
"Art. 34. (Liberalizzazione delle attivita' economiche
ed eliminazione dei controlli ex-ante)
(Omissis).
3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle
norme vigenti:
g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi
complementari all'attivita' svolta.".
Si riporta l'epigrafe della direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002: "
Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune
per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica
(direttiva quadro)".