Art. 47 
 
 
                      Agenda digitale italiana 
 
  1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda  digitale  europea,  di
cui  alla  comunicazione  della  Commissione   europea   COM(2010)245
definitivo/2 del 26 agosto  2010,  il  Governo  persegue  l'obiettivo
prioritario  della  modernizzazione   dei   rapporti   tra   pubblica
amministrazione, cittadini e imprese,  attraverso  azioni  coordinate
dirette a favorire lo  sviluppo  di  domanda  e  offerta  di  servizi
digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettivita' a  larga
banda, a incentivare cittadini  e  imprese  all'utilizzo  di  servizi
digitali e a promuovere la crescita di capacita' industriali adeguate
a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
il   Ministro   per   la   coesione   territoriale,    il    Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, e' istituita una cabina di  regia  per
l'attuazione   dell'agenda   digitale   italiana,   coordinando   gli
interventi  pubblici  volti  alle  medesime  finalita'  da  parte  di
regioni, province autonome ed enti locali. ((  All'istituzione  della
cabina di regia di cui al presente comma si provvede con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2, nell'attuare  l'agenda
digitale italiana nel quadro delle  indicazioni  sancite  dall'agenda
digitale europea, persegue i seguenti obiettivi: 
  a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al
servizio  delle   «comunita'   intelligenti»   (smart   communities),
finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali  in
settori quali la  mobilita',  il  risparmio  energetico,  il  sistema
educativo, la sicurezza, la sanita', i servizi sociali e la cultura; 
  b) promozione del paradigma  dei  dati  aperti  (open  data)  quale
modello di valorizzazione del  patrimonio  informativo  pubblico,  al
fine di creare strumenti e servizi innovativi; 
  c) potenziamento delle  applicazioni  di  amministrazione  digitale
(e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini  e  alle
imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita
pubblica e per realizzare un'amministrazione aperta e trasparente; 
  d) promozione della diffusione e del controllo di  architetture  di
cloud  computing  per  le  attivita'  e  i  servizi  delle  pubbliche
amministrazioni; 
  e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti
pre-commerciali al fine di stimolare la domanda  di  beni  e  servizi
innovativi basati su tecnologie digitali; 
  f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete internet in
grandi spazi pubblici collettivi  quali  scuole,  universita',  spazi
urbani e locali pubblici in genere; 
  g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico
e universitario, al fine di rendere l'offerta educativa  e  formativa
coerente con i cambiamenti in atto nella societa'; 
  h) consentire l'utilizzo dell'infrastruttura  di  cui  all'articolo
81, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di  consentire
la  messa  a  disposizione  dei  cittadini  delle  proprie  posizioni
debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati  delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del  citato
codice di cui al decreto legislativo n. 82  del  2005,  e  successive
modificazioni; 
  i) individuare i criteri, i  tempi  e  le  relative  modalita'  per
effettuare  i  pagamenti  con  modalita'  informatiche   nonche'   le
modalita' per  il  riversamento,  la  rendicontazione  da  parte  del
prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i
soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando  il  modello  di
convenzione che il  prestatore  di  servizi  deve  sottoscrivere  per
effettuare il pagamento. 
  2-ter. Le disposizioni di cui al  comma  2-bis  si  applicano,  ove
possibile tecnicamente e senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza
pubblica, ovvero direttamente o indirettamente  aumenti  di  costi  a
carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio
di attivita' amministrative. 
  2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 e al fine
di  garantire  la  massima  concorrenzialita'   nel   mercato   delle
telecomunicazioni, in linea con  quanto  previsto  dall'articolo  34,
comma 3, lettera g), del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
l'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni,  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,  secondo  le  procedure  previste  dalla  direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo  2002,
come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 25 novembre 2009, individua le misure idonee a: 
  a)  assicurare   l'offerta   disaggregata   dei   prezzi   relativi
all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai servizi  accessori,  in
modo che il prezzo del servizio di  accesso  all'ingrosso  alla  rete
fissa indichi separatamente il costo della  prestazione  dell'affitto
della linea e il costo delle attivita' accessorie, quali il  servizio
di attivazione della linea  stessa  e  il  servizio  di  manutenzione
correttiva; 
  b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali
servizi anche da imprese terze  operanti  in  regime  di  concorrenza
sotto la vigilanza e secondo  le  modalita'  indicate  dall'Autorita'
medesima, assicurando,  comunque,  il  mantenimento  della  sicurezza
della rete. )) 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, 81, comma
          2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  recante
          "Codice dell'amministrazione digitale.": 
              "Art. 2. (Finalita' e ambito di applicazione) 
              (Omissis). 
              2. Le disposizioni del  presente  codice  si  applicano
          alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
          2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  nel
          rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo  117
          della  Costituzione,  nonche'  alle  societa',  interamente
          partecipate da enti  pubblici  o  con  prevalente  capitale
          pubblico inserite nel  conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n.311." 
              "Art. 81. (Ruolo DigitPA) 
              (Omissis). 
              2-bis. Al fine di dare  attuazione  a  quanto  disposto
          dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione,  attraverso
          il  Sistema  pubblico  di  connettivita',  una  piattaforma
          tecnologica per  l'interconnessione  e  l'interoperabilita'
          tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di  servizi
          di pagamento abilitati, al fine di  assicurare,  attraverso
          strumenti   condivisi    di    riconoscimento    unificati,
          l'autenticazione    certa    dei    soggetti    interessati
          all'operazione  in  tutta  la  gestione  del  processo   di
          pagamento.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  34,  comma  3,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          recante: "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e
          il consolidamento dei conti pubblici": 
              "Art. 34. (Liberalizzazione delle attivita'  economiche
          ed eliminazione dei controlli ex-ante) 
              (Omissis). 
              3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle
          norme vigenti: 
              g)  l'obbligo  di  fornitura   di   specifici   servizi
          complementari all'attivita' svolta.". 
              Si riporta l'epigrafe della  direttiva  2002/21/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio  del  7  marzo  2002:  "
          Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune
          per le reti  ed  i  servizi  di  comunicazione  elettronica
          (direttiva quadro)".