(( Art. 47-ter 
 
 
                 Digitalizzazione e riorganizzazione 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  sono
aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. Le funzioni  legate  alle  tecnologie  dell'informazione  e
della comunicazione, di seguito denominate "funzioni ICT", nei comuni
sono  obbligatoriamente  ed  esclusivamente   esercitate   in   forma
associata, secondo le forme  previste  dal  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei  comuni  con
popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio
coincide integralmente con quello di una o piu' isole e il comune  di
Campione d'Italia. 
  3-ter. Le funzioni  ICT  di  cui  al  comma  3-bis  comprendono  la
realizzazione e la  gestione  di  infrastrutture  tecnologiche,  rete
dati, fonia, apparati,  di  banche  dati,  di  applicativi  software,
l'approvvigionamento  di  licenze  per  il  software,  la  formazione
informatica e la consulenza nel settore dell'informatica. 
  3-quater. La medesima funzione ICT non puo' essere svolta  da  piu'
di una forma associativa. 
  3-quinquies. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni,
che sono tenuti ad esercitare le funzioni  ICT  in  forma  associata,
deve raggiungere e' fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto
dal comma 3-sexies. 
  3-sexies. Entro due mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, nelle materie di cui all'articolo  117,  commi
terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con  propria
legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito  del
Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale
e  omogenea  per  area  geografica  per  lo  svolgimento,  in   forma
obbligatoriamente  associata  da  parte  dei  comuni  con  dimensione
territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni  di  cui  al
comma 3-ter, secondo i principi di economicita', di efficienza  e  di
riduzione delle spese, fermo  restando  quanto  stabilito  dal  comma
3-bis del presente articolo. 
  3-septies. A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma
3-octies, i comuni non possono  singolarmente  assumere  obbligazioni
inerenti alle funzioni e ai servizi di cui ai commi  3-bis  e  3-ter.
Per tale  scopo,  all'interno  della  gestione  associata,  i  comuni
individuano un'unica stazione appaltante. 
  3-octies. Le funzioni di cui al comma 3-bis e i relativi  tempi  di
attuazione sono definiti con decreto del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e  la  semplificazione,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione». )) 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  15,  comma  3,  del
          decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  recante  "Codice
          dell'amministrazione  digitale.",  come  modificato   dalla
          presente legge: 
                
              "Art. 15. (Digitalizzazione e riorganizzazione) 
              (Omissis). 
              3. La digitalizzazione  dell'azione  amministrativa  e'
          attuata  dalle  pubbliche  amministrazioni  con   modalita'
          idonee  a  garantire  la  partecipazione  dell'Italia  alla
          costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico
          di dati e servizi fra le amministrazioni dei  Paesi  membri
          dell'Unione europea. 
              3-bis.   Le    funzioni    legate    alle    tecnologie
          dell'informazione  e  della   comunicazione,   di   seguito
          denominate    "funzioni    ICT",    nei     comuni     sono
          obbligatoriamente ed  esclusivamente  esercitate  in  forma
          associata, secondo le forme previste dal testo unico di cui
          al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei
          comuni con popolazione fino a  5.000  abitanti,  esclusi  i
          comuni il cui territorio coincide integralmente con  quello
          di una o piu' isole e il comune di Campione d'Italia. 
              3-ter.  Le  funzioni  ICT  di  cui   al   comma   3-bis
          comprendono   la   realizzazione   e   la    gestione    di
          infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di
          banche dati, di applicativi software,  l'approvvigionamento
          di licenze per il software, la formazione informatica e  la
          consulenza nel settore dell'informatica. 
              3-quater. La medesima  funzione  ICT  non  puo'  essere
          svolta da piu' di una forma associativa. 
              3-quinquies. Il limite demografico minimo che l'insieme
          dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le  funzioni  ICT
          in forma associata, deve raggiungere e' fissato  in  30.000
          abitanti, salvo quanto disposto dal comma 3-sexies. 
              3-sexies. Entro due  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione,
          la   regione   individua   con   propria   legge,    previa
          concertazione con  i  comuni  interessati  nell'ambito  del
          Consiglio   delle   autonomie   locali,    la    dimensione
          territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo
          svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da  parte
          dei comuni con dimensione territoriale inferiore  ai  5.000
          abitanti, delle funzioni di cui al comma 3-ter,  secondo  i
          principi di economicita',  di  efficienza  e  di  riduzione
          delle spese, fermo  restando  quanto  stabilito  dal  comma
          3-bis del presente articolo. 
              3-septies. A partire dalla data fissata dal decreto  di
          cui al comma 3-octies, i comuni non  possono  singolarmente
          assumere obbligazioni inerenti alle funzioni e  ai  servizi
          di cui ai commi 3-bis e 3-ter. Per tale scopo,  all'interno
          della gestione associata,  i  comuni  individuano  un'unica
          stazione appaltante. 
              3-octies. Le  funzioni  di  cui  al  comma  3-bis  e  i
          relativi tempi di attuazione sono definiti con decreto  del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione,  previa  intesa  in  sede  di   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione". 
              Si riporta l'epigrafe del decreto legislativo 18 agosto
          2000,  n.   267,   recante   "Testo   unico   delle   leggi
          sull'ordinamento degli enti locali". 
              Si riporta il testo dell'articolo 117,  commi  3  e  4,
          della Costituzione: 
              "Art. 117. 
              (Omissis). 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato . 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato . 
              (Omissis).". 
              Per il testo dell'articolo 8, del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n.  281,  vedasi  i  riferimenti  normativi
          all'articolo 3.