(( Art. 47-ter
Digitalizzazione e riorganizzazione
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
aggiunti i seguenti:
«3-bis. Le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, di seguito denominate "funzioni ICT", nei comuni
sono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma
associata, secondo le forme previste dal testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio
coincide integralmente con quello di una o piu' isole e il comune di
Campione d'Italia.
3-ter. Le funzioni ICT di cui al comma 3-bis comprendono la
realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete
dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software,
l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione
informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.
3-quater. La medesima funzione ICT non puo' essere svolta da piu'
di una forma associativa.
3-quinquies. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni,
che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata,
deve raggiungere e' fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto
dal comma 3-sexies.
3-sexies. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi
terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con propria
legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del
Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale
e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma
obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione
territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni di cui al
comma 3-ter, secondo i principi di economicita', di efficienza e di
riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma
3-bis del presente articolo.
3-septies. A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma
3-octies, i comuni non possono singolarmente assumere obbligazioni
inerenti alle funzioni e ai servizi di cui ai commi 3-bis e 3-ter.
Per tale scopo, all'interno della gestione associata, i comuni
individuano un'unica stazione appaltante.
3-octies. Le funzioni di cui al comma 3-bis e i relativi tempi di
attuazione sono definiti con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione». ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 3, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice
dell'amministrazione digitale.", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 15. (Digitalizzazione e riorganizzazione)
(Omissis).
3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa e'
attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalita'
idonee a garantire la partecipazione dell'Italia alla
costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico
di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri
dell'Unione europea.
3-bis. Le funzioni legate alle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, di seguito
denominate "funzioni ICT", nei comuni sono
obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma
associata, secondo le forme previste dal testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei
comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i
comuni il cui territorio coincide integralmente con quello
di una o piu' isole e il comune di Campione d'Italia.
3-ter. Le funzioni ICT di cui al comma 3-bis
comprendono la realizzazione e la gestione di
infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di
banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento
di licenze per il software, la formazione informatica e la
consulenza nel settore dell'informatica.
3-quater. La medesima funzione ICT non puo' essere
svolta da piu' di una forma associativa.
3-quinquies. Il limite demografico minimo che l'insieme
dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT
in forma associata, deve raggiungere e' fissato in 30.000
abitanti, salvo quanto disposto dal comma 3-sexies.
3-sexies. Entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, nelle materie di cui
all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione,
la regione individua con propria legge, previa
concertazione con i comuni interessati nell'ambito del
Consiglio delle autonomie locali, la dimensione
territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo
svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte
dei comuni con dimensione territoriale inferiore ai 5.000
abitanti, delle funzioni di cui al comma 3-ter, secondo i
principi di economicita', di efficienza e di riduzione
delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma
3-bis del presente articolo.
3-septies. A partire dalla data fissata dal decreto di
cui al comma 3-octies, i comuni non possono singolarmente
assumere obbligazioni inerenti alle funzioni e ai servizi
di cui ai commi 3-bis e 3-ter. Per tale scopo, all'interno
della gestione associata, i comuni individuano un'unica
stazione appaltante.
3-octies. Le funzioni di cui al comma 3-bis e i
relativi tempi di attuazione sono definiti con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione".
Si riporta l'epigrafe del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali".
Si riporta il testo dell'articolo 117, commi 3 e 4,
della Costituzione:
"Art. 117.
(Omissis).
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato .
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato .
(Omissis).".
Per il testo dell'articolo 8, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, vedasi i riferimenti normativi
all'articolo 3.