(( Art. 47-quater
Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni
1. Il comma 3 dell'articolo 57-bis del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'
sostituito dal seguente:
«3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti
dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale
secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli
elementi necessari al completamento dell'indice e del loro
aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale
e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti
responsabili». ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 57- bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005 n.82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 57-bis.Indice degli indirizzi delle pubbliche
amministrazioni.
1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attivita'
istituzionali e' istituito l'indice degli indirizzi delle
amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati, gli
indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le
comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per
l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le
amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
2. La realizzazione e la gestione dell'indice sono
affidate a DigitPA, che puo' utilizzare a tal fine elenchi
e repertori gia' formati dalle amministrazioni pubbliche.
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i
contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con
cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di
DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari
al completamento dell'indice e del loro aggiornamento e'
valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale e
dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai
dirigenti responsabili".