(( Art. 47-quater 
 
 
       Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 57-bis del codice  dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. Le amministrazioni  aggiornano  gli  indirizzi  e  i  contenuti
dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno  semestrale
secondo le indicazioni di DigitPA.  La  mancata  comunicazione  degli
elementi  necessari  al  completamento   dell'indice   e   del   loro
aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita'  dirigenziale
e dell'attribuzione della  retribuzione  di  risultato  ai  dirigenti
responsabili». )) 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 57- bis  del  decreto
          legislativo   7   marzo   2005   n.82,   recante    "Codice
          dell'amministrazione  digitale",  come   modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 57-bis.Indice  degli  indirizzi  delle  pubbliche
          amministrazioni. 
              1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attivita'
          istituzionali e' istituito l'indice degli  indirizzi  delle
          amministrazioni pubbliche, nel  quale  sono  indicati,  gli
          indirizzi  di  posta  elettronica  da  utilizzare  per   le
          comunicazioni e  per  lo  scambio  di  informazioni  e  per
          l'invio di documenti a tutti gli effetti di  legge  fra  le
          amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini. 
              2. La realizzazione  e  la  gestione  dell'indice  sono
          affidate a DigitPA, che puo' utilizzare a tal fine  elenchi
          e repertori gia' formati dalle amministrazioni pubbliche. 
              3. Le amministrazioni aggiornano  gli  indirizzi  ed  i
          contenuti  dell'indice  tempestivamente  e   comunque   con
          cadenza  almeno  semestrale  secondo  le   indicazioni   di
          DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi  necessari
          al completamento dell'indice e del  loro  aggiornamento  e'
          valutata  ai  fini  della  responsabilita'  dirigenziale  e
          dell'attribuzione  della  retribuzione  di   risultato   ai
          dirigenti responsabili".