(( Art. 47-quinquies 
 
 
           Organizzazione e finalita' dei servizi in rete 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 63 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  sono
aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. A partire dal 1° gennaio 2014, allo scopo di incentivare  e
favorire  il  processo  di  informatizzazione  e  di  potenziare   ed
estendere i servizi telematici, i soggetti  di  cui  all'articolo  2,
comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i  servizi  telematici,
ivi inclusa la posta  elettronica  certificata,  per  l'utilizzo  dei
propri servizi, anche a  mezzo  di  intermediari  abilitati,  per  la
presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e
garanzie  fideiussorie,  per  l'esecuzione  di  versamenti   fiscali,
contributivi, previdenziali, assistenziali  e  assicurativi,  nonche'
per la richiesta di attestazioni e certificazioni. 
  3-ter. A partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti indicati  al  comma
3-bis  utilizzano  esclusivamente  servizi  telematici  o  la   posta
elettronica certificata anche per gli  atti,  le  comunicazioni  o  i
servizi dagli stessi resi. 
  3-quater. I soggetti  indicati  al  comma  3-bis,  almeno  sessanta
giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano  nel
sito web istituzionale l'elenco dei provvedimenti adottati  ai  sensi
dei commi 3-bis e 3-ter, nonche' termini e modalita' di utilizzo  dei
servizi  e  dei  canali  telematici   e   della   posta   elettronica
certificata. 
  3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e  successive  modificazioni,  da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al
principio di esclusivita' indicato dal comma 3-bis, anche al fine  di
escludere l'insorgenza di nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica». )) 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2,  comma  2,  e
          dell'articolo 63 del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,
          n.82, recante "Codice dell'amministrazione digitale",  come
          modificati dalla presente legge: 
                
              "Art. 2. (Finalita' e ambito di applicazione) 
              (Omissis). 
              2. Le disposizioni del  presente  codice  si  applicano
          alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
          2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  nel
          rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo  117
          della  Costituzione,  nonche'  alle  societa',  interamente
          partecipate da enti  pubblici  o  con  prevalente  capitale
          pubblico inserite nel  conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311." 
              "Art. 63.(Organizzazione e  finalita'  dei  servizi  in
          rete) 
              1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le
          modalita' di erogazione dei  servizi  in  rete  in  base  a
          criteri  di  valutazione  di  efficacia,  economicita'   ed
          utilita' e nel rispetto dei principi di eguaglianza  e  non
          discriminazione, tenendo comunque  presenti  le  dimensioni
          dell'utenza,   la   frequenza   dell'uso   e    l'eventuale
          destinazione all'utilizzazione da  parte  di  categorie  in
          situazioni di disagio. 
              2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di  servizi
          pubblici progettano e realizzano i servizi in rete  mirando
          alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in
          particolare garantendo la completezza del procedimento,  la
          certificazione dell'esito e  l'accertamento  del  grado  di
          soddisfazione dell'utente.  A  tal  fine,  sono  tenuti  ad
          adottare  strumenti  idonei  alla  rilevazione   immediata,
          continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformita'
          alle regole tecniche da emanare ai sensi dell'articolo  71.
          Per le amministrazioni e  i  gestori  di  servizi  pubblici
          regionali e locali le regole tecniche sono adottate  previo
          parere  della  Commissione  permanente  per   l'innovazione
          tecnologica nelle  regioni  e  negli  enti  locali  di  cui
          all'articolo 14, comma 3-bis. 
              3.  Le  pubbliche   amministrazioni   collaborano   per
          integrare i procedimenti di rispettiva competenza  al  fine
          di agevolare gli adempimenti  di  cittadini  ed  imprese  e
          rendere piu' efficienti i procedimenti che interessano piu'
          amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione. 
              3-bis. A partire dal 1° gennaio  2014,  allo  scopo  di
          incentivare e favorire il processo di  informatizzazione  e
          di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti
          di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i
          canali  e  i  servizi  telematici,  ivi  inclusa  la  posta
          elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi,
          anche  a  mezzo   di   intermediari   abilitati,   per   la
          presentazione  da  parte  degli  interessati  di   denunce,
          istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di
          versamenti    fiscali,     contributivi,     previdenziali,
          assistenziali e assicurativi, nonche' per la  richiesta  di
          attestazioni e certificazioni. 
              3-ter.  A  partire  dal  1°  gennaio  2014  i  soggetti
          indicati al comma 3-bis utilizzano  esclusivamente  servizi
          telematici o la posta elettronica certificata anche per gli
          atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi. 
              3-quater. I soggetti indicati al  comma  3-bis,  almeno
          sessanta giorni prima della  data  della  loro  entrata  in
          vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l'elenco  dei
          provvedimenti adottati ai sensi dei commi  3-bis  e  3-ter,
          nonche' termini e modalita' di utilizzo dei servizi  e  dei
          canali telematici e della posta elettronica certificata. 
              3-quinquies. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e successive modificazioni, da emanare entro sei  mesi
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, sono stabilite  le  deroghe  e  le  eventuali
          limitazioni al principio di esclusivita' indicato dal comma
          3-bis, anche al fine di escludere l'insorgenza di  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica.". 
              Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
          agosto  1997,  n.281,  vedasi   i   riferimenti   normativi
          all'articolo 3.