(( Art. 47-quinquies
Organizzazione e finalita' dei servizi in rete
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 63 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
aggiunti i seguenti:
«3-bis. A partire dal 1° gennaio 2014, allo scopo di incentivare e
favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed
estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici,
ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei
propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la
presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e
garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali,
contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche'
per la richiesta di attestazioni e certificazioni.
3-ter. A partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti indicati al comma
3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta
elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i
servizi dagli stessi resi.
3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta
giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel
sito web istituzionale l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi
dei commi 3-bis e 3-ter, nonche' termini e modalita' di utilizzo dei
servizi e dei canali telematici e della posta elettronica
certificata.
3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al
principio di esclusivita' indicato dal comma 3-bis, anche al fine di
escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica». ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, e
dell'articolo 63 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n.82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", come
modificati dalla presente legge:
"Art. 2. (Finalita' e ambito di applicazione)
(Omissis).
2. Le disposizioni del presente codice si applicano
alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel
rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117
della Costituzione, nonche' alle societa', interamente
partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale
pubblico inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311."
"Art. 63.(Organizzazione e finalita' dei servizi in
rete)
1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le
modalita' di erogazione dei servizi in rete in base a
criteri di valutazione di efficacia, economicita' ed
utilita' e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non
discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni
dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale
destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in
situazioni di disagio.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi
pubblici progettano e realizzano i servizi in rete mirando
alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in
particolare garantendo la completezza del procedimento, la
certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di
soddisfazione dell'utente. A tal fine, sono tenuti ad
adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata,
continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformita'
alle regole tecniche da emanare ai sensi dell'articolo 71.
Per le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici
regionali e locali le regole tecniche sono adottate previo
parere della Commissione permanente per l'innovazione
tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui
all'articolo 14, comma 3-bis.
3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per
integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine
di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e
rendere piu' efficienti i procedimenti che interessano piu'
amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.
3-bis. A partire dal 1° gennaio 2014, allo scopo di
incentivare e favorire il processo di informatizzazione e
di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti
di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i
canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta
elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi,
anche a mezzo di intermediari abilitati, per la
presentazione da parte degli interessati di denunce,
istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di
versamenti fiscali, contributivi, previdenziali,
assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta di
attestazioni e certificazioni.
3-ter. A partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti
indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi
telematici o la posta elettronica certificata anche per gli
atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi.
3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno
sessanta giorni prima della data della loro entrata in
vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l'elenco dei
provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter,
nonche' termini e modalita' di utilizzo dei servizi e dei
canali telematici e della posta elettronica certificata.
3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali
limitazioni al principio di esclusivita' indicato dal comma
3-bis, anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.".
Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281, vedasi i riferimenti normativi
all'articolo 3.