(( Art. 47-sexies
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per
via telematica
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 65 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e' sostituita dalla seguente:
«a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma
elettronica qualificata, il cui certificato e' rilasciato da un
certificatore accreditato;». ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: "Codice
dell'amministrazione digitale", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 65.(Istanze e dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica)
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi
dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la
firma elettronica qualificata, il cui certificato e'
rilasciato da un certificatore accreditato;
b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o
della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto
stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della
normativa vigente;
c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema
informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64,
comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna
amministrazione ai sensi della normativa vigente nonche'
quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le
modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la
propria casella di posta elettronica certificata purche' le
relative credenziali di accesso siano state rilasciate
previa identificazione del titolare, anche per via
telematica secondo modalita' definite con regole tecniche
adottate ai sensi dell'articolo 71, e cio' sia attestato
dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione
vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo
periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che
prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione
telematica nel settore tributario.
1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la
semplificazione normativa, su proposta dei Ministri
competenti per materia, possono essere individuati i casi
in cui e' richiesta la sottoscrizione mediante firma
digitale.
( Omissis).".