(( Art. 47-sexies 
 
 
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per
                           via telematica 
 
  1.  La  lettera  a)  del  comma  1  dell'articolo  65  del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, e' sostituita dalla seguente: 
  «a)  se  sottoscritte  mediante  la  firma  digitale  o  la   firma
elettronica qualificata, il  cui  certificato  e'  rilasciato  da  un
certificatore accreditato;». )) 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  65  del  decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.   82,   recante:   "Codice
          dell'amministrazione  digitale",  come   modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art.  65.(Istanze  e  dichiarazioni  presentate   alle
          pubbliche amministrazioni per via telematica) 
              1.  Le  istanze  e  le  dichiarazioni  presentate  alle
          pubbliche  amministrazioni  per  via  telematica  ai  sensi
          dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: 
              a) se sottoscritte mediante  la  firma  digitale  o  la
          firma  elettronica  qualificata,  il  cui  certificato   e'
          rilasciato da un certificatore accreditato; 
              b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal  sistema
          informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o
          della carta nazionale dei servizi,  nei  limiti  di  quanto
          stabilito  da  ciascuna  amministrazione  ai  sensi   della
          normativa vigente; 
              c) ovvero quando l'autore e' identificato  dal  sistema
          informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64,
          comma  2,  nei  limiti  di  quanto  stabilito  da  ciascuna
          amministrazione ai sensi della  normativa  vigente  nonche'
          quando le istanze e le dichiarazioni sono  inviate  con  le
          modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
              c-bis) ovvero  se  trasmesse  dall'autore  mediante  la
          propria casella di posta elettronica certificata purche' le
          relative credenziali  di  accesso  siano  state  rilasciate
          previa  identificazione  del  titolare,   anche   per   via
          telematica secondo modalita' definite con  regole  tecniche
          adottate ai sensi dell'articolo 71, e  cio'  sia  attestato
          dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
          In tal  caso,  la  trasmissione  costituisce  dichiarazione
          vincolante ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  1,  secondo
          periodo. Sono fatte salve  le  disposizioni  normative  che
          prevedono  l'uso  di  specifici  sistemi  di   trasmissione
          telematica nel settore tributario. 
              1-bis.  Con  decreto  del  Ministro  per  la   pubblica
          amministrazione e  l'innovazione  e  del  Ministro  per  la
          semplificazione  normativa,  su   proposta   dei   Ministri
          competenti per materia, possono essere individuati  i  casi
          in  cui  e'  richiesta  la  sottoscrizione  mediante  firma
          digitale. 
          ( Omissis).".