Art. 34
Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti
1. All'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, sono aggiunte all'inizio le parole «Al fine di permettere ai
produttori di biocarburanti comunitari di attuare le modificazioni
tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda
generazione, fino al 31 dicembre 2014,» e all'ultimo periodo le
parole «pari a 9 Giga-calorie» sono sostituite dalle parole «pari a 8
Giga-calorie».
2. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011
n. 28 dopo le parole «rifiuti e sottoprodotti» e' aggiunto «,
entrambi prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio
Comunitario, che non presentino altra utilita' produttiva o
commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di
carburanti o a fini energetici,». Alla fine dello stesso comma sono
aggiunte le parole «Al biocarburante prodotto da materie cellulosiche
o lignocellulosiche, indipendentemente dalla classificazione di
queste ultime come materie di origine non alimentare, rifiuti,
sottoprodotti o residui, si applica sempre la maggiorazione di cui al
periodo precedente.».
3. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 Marzo 2011 n. 28, dopo
il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:
«5-bis. Per il periodo dall'entrata in vigore del presente
decreto legislativo fino al 31 ottobre 2012, e' comunque ammissibile
il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e
sottoprodotti, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le finalita' di cui al
comma 5.
5-ter. A decorrere dal 1º novembre 2012, limitatamente alla
categoria dei sottoprodotti, hanno accesso alle maggiorazioni di cui
al comma 5 esclusivamente i residui di seguito elencati, che possono
essere qualificati come sottoprodotti qualora soddisfino i requisiti
stabiliti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152:
acque glicerinose;
acidi grassi provenienti dalla raffinazione, fisica o chimica,
degli oli, condotta all'interno degli stabilimenti di produzione del
biodiesel (nella misura massima del 5 per cento in peso della
relativa produzione di biodiesel);
acidi grassi saponificati provenienti dalla neutralizzazione
della parte acida residua dell'olio durante il processo di produzione
del biodiesel (nella misura massima del 5 per cento in peso della
relativa produzione di biodiesel);
residui dalla reazione di distillazione degli acidi grassi
grezzi (nella misura massima del 5 per cento in peso della relativa
produzione di acidi grassi distillati) e delle acque glicerinose
(nella misura massima del 5 per cento in peso della relativa
produzione di Glicerina distillata) condotta nelle aziende
oleochimiche;
oli lubrificanti vegetali esausti derivati da acidi grassi;
feccia da vino e vinaccia;
grassi animali di categoria 1, nel rispetto del Regolamento
(CE) 1069/2009 e del Regolamento (CE) 142/2011 e della Comunicazione
della Commissione sull'attuazione pratica del regime UE di
sostenibilita' per i biocarburanti e sulle norme di calcolo per i
biocarburanti (2010/C 160/02).
5-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30
gennaio di ogni anno, (( possono essere modificati )), nel rispetto
dei criteri di cui al comma 5, l'elenco di cui al comma 5-ter dei
sottoprodotti che hanno accesso alle maggiorazioni previste dal comma
5 e le modalita' di tracciabilita' degli stessi, con efficacia a
decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo e stabilite variazioni
della misura massima percentuale prevista dal comma 5-quinquies.
5-quinquies. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo
2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con
modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, a decorrere dall'anno
2013 i soggetti obbligati possono adempiere al proprio obbligo
annuale complessivo di immissione in consumo di biocarburanti nella
misura massima del 20% con certificati di immissione in consumo di
biocarburanti che sono stati prodotti a partire da rifiuti e
sottoprodotti, ai sensi (( del comma 5 del presente articolo )).
5-sexies. A decorrere (( dal 1º gennaio )) 2013, le competenze
operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di
attuazione dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.
81, cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo
economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi
energetici S.p.A. Gli oneri gestionali sono posti a carico dei
soggetti obbligati e con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, (( di concerto con il Ministro )) dell'economia e delle
finanze, ne e' determinata l'entita' in funzione delle Giga calorie
di biocarburante da immettere in consumo e le relative modalita' di
versamento al Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per l'esercizio
di tali competenze e' costituito presso il Ministero dello sviluppo
economico un comitato tecnico consultivo composto da rappresentanti
del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle
finanze, e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con oneri a
carico dello stesso Gestore. Dall'attuazione del presente comma ((
non devono derivare )) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
5-septies. In riferimento alle attivita' previste dall'articolo
7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005 n. 66, come introdotto
dall'articolo 1 comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55,
il Gestore dei servizi energetici S.p.A. ed l'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale assicurano il necessario
raccordo dei flussi informativi al fine della semplificazione degli
adempimenti a carico degli operatori economici. Il comma 2
dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55 e'
abrogato.".
4. A decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini del
rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 11
marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 dell'articolo 33 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, l'importazione di
biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea
e' soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico,
d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sentita l'Agenzia delle Dogane.
5. I soggetti che intendono importare in Italia biocarburanti da
immettere sul mercato interno ai fini del comma 4 devono presentare
istanza al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale
per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture
energetiche e al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare o inviarla, mediante sistemi di identificazione
e autenticazione elettronica, corredata dalla seguente
documentazione:
a) copia della licenza di attivita' dell'impianto, nella quale
risulti la capacita' riconosciuta all'impianto, la ragione sociale,
ubicazione dell'impresa titolare dell'impianto, il numero di
identificazione fiscale, il codice di attivita' o il documento
equivalente del paese nel quale si trova l'impianto;
b) relazione rilasciata da un soggetto indipendente che
certifichi la capacita' di produzione dell'impianto che risulta
operativo al momento della presentazione dell'istanza e le specifiche
tecniche del prodotto importato, con indicazione dei controlli di
qualita' effettuati e relativi risultati;
c) dichiarazione giurata del titolare dell'impianto che afferma
quanto segue:
di essere in regola con gli obblighi di pagamento relativi alla
previdenza sociale e con gli obblighi fiscali del paese
corrispondente;
di operare in conformita' con la normativa ambientale del paese
nel quale si trova l'impianto o l'unita' produttiva oggetto della
domanda;
che il biocarburante e' interamente prodotto nell'impianto;
d) procura valida ed autentica conferita al firmatario della
domanda.
6. Le domande di cui al comma 5 devono essere redatte in lingua
italiana (( o inglese. I documenti redatti in altre lingue )) devono
essere corredati dalla relativa traduzione giurata in lingua
italiana. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicano nel
proprio sito Internet il «Registro delle autorizzazioni
all'importazione di biocarburanti prodotti in paesi non appartenenti
all'Unione Europea». (( All'attuazione dei commi 4 e 5 si provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. ))
7. Le specifiche convenzionali di carburanti e biocarburanti
riportate nell'allegato 1) del decreto del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali del 29 aprile 2008, n. 110,
«Regolamento recante criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione
dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una
quota minima di biocarburanti», emanato ai sensi dell'articolo
2-quater, punto 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come
sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono aggiornate e integrate con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro dell'economia e delle finanze.
(( 7-bis. Al fine di garantire una maggiore efficienza delle
infrastrutture energetiche nazionali e di contenere gli oneri
indiretti dovuti alla crescita delle fonti rinnovabili non
programmabili, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, definisce le modalita' per la
selezione, previa analisi dei fabbisogni del sistema elettrico
effettuata su base territoriale dal gestore della rete, e per la
remunerazione dei servizi di flessibilita' assicurati dagli impianti
di produzione abilitati, in base alle diverse offerte formulate dagli
impianti stessi, senza maggiori oneri per prezzi e tariffe
dell'energia elettrica. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'art. 33 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 marzo 2011, n. 71, supplemento ordinario, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 33 Disposizioni in materia di biocarburanti
1. All'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo
2006, n. 81, e successive modificazioni, il comma 4 e'
sostituito dal seguente:
"4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili
da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono i
carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla
biomassa.".
2. L'impiego di biocarburanti nei trasporti e'
incentivato con le modalita' di cui all'art. 2-quater del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e
successive modificazioni, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, e all'art. 2, commi 139 e 140, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto di quanto
previsto dal presente articolo. La quota minima di cui al
citato comma 139 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, calcolata sulla base del tenore energetico, da
conseguire entro l'anno 2014, e' fissata nella misura del
5%. Con le modalita' di cui all'art. 2, comma 140, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono stabiliti gli
incrementi annui per il raggiungimento della predetta quota
minima al 2014 e puo' essere rideterminato l'obiettivo di
cui al periodo precedente. Dall'attuazione del presente
art. non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 i biocarburanti
immessi in consumo sono conteggiati ai fini del rispetto
dell'obbligo di cui all'art. 2-quater del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, a condizione che rispettino i criteri di
sostenibilita' di cui all'art. 38.
4. Al fine di permettere ai produttori di biocarburanti
comunitari di attuare le modificazioni tecnologiche
necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda
generazione, fino al 31 dicembre 2014, allo scopo di
valorizzare il contributo alla riduzione delle emissioni
climalteranti dei biocarburanti prodotti in luoghi vicini a
quelli di consumo finale, ai fini del rispetto dell'obbligo
di cui all'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo
2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2012 il contributo
energetico dei biocarburanti diversi da quelli di cui al
comma successivo e' maggiorato rispetto al contenuto
energetico effettivo qualora siano prodotti in stabilimenti
ubicati in Stati dell'Unione europea e utilizzino materia
prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio
dei medesimi Stati. Identica maggiorazione e' attribuita ai
biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete di
distribuzione dei carburanti, purche' la percentuale di
biocarburante impiegato sia pari al 25%, fermi restando i
requisiti di sostenibilita'. Per tali finalita', fatto
salvo il comma 5, il diritto a un certificato di immissione
in consumo ai fini del rispetto del richiamato obbligo
matura allorche' e' immessa in consumo una quantita' di
biocarburanti pari a 8 Giga-calorie.
5. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'art.
2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
il contributo dei biocarburanti, incluso il biometano, per
i quali il soggetto che li immette in consumo dimostri,
mediante le modalita' di cui all'art. 39, che essi sono
stati prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti,
entrambi prodotti e trasformati in biocarburanti nel
territorio Comunitario, che non presentino altra utilita'
produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per
la produzione di carburanti o a fini energetici, come
definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, materie di origine non
alimentare, ivi incluse le materie cellulosiche e le
materie ligno-cellulosiche, alghe, e' equivalente
all'immissione in consumo di una quantita' pari a due volte
l'immissione in consumo di altri biocarburanti, diversi da
quelli di cui al comma 4. Al biocarburante prodotto da
materie cellulosiche o lignocellulosiche, indipendentemente
dalla classificazione di queste ultime come materie di
origine non alimentare, rifiuti, sottoprodotti o residui,
si applica sempre la maggiorazione di cui al periodo
precedente.
5-bis. Per il periodo dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo fino al 31 ottobre 2012, e'
comunque ammissibile il contributo dei biocarburanti
prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, come
definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le finalita' di cui
al comma 5.
5-ter. A decorrere dal 1° novembre 2012, limitatamente
alla categoria dei sottoprodotti, hanno accesso alle
maggiorazioni di cui al comma 5 esclusivamente i residui di
seguito elencati, che possono essere qualificati come
sottoprodotti qualora soddisfino i requisiti stabiliti
dall'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152:
acque glicerinose;
acidi grassi provenienti dalla raffinazione, fisica o
chimica, degli oli, condotta all'interno degli stabilimenti
di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5% in
peso della relativa produzione di biodiesel);
acidi grassi saponificati provenienti dalla
neutralizzazione della parte acida residua dell'olio
durante il processo di produzione del biodiesel (nella
misura massima del 5% in peso della relativa produzione di
biodiesel);
residui dalla reazione di distillazione degli acidi
grassi grezzi (nella misura massima del 5% in peso della
relativa produzione di acidi grassi distillati) e delle
acque glicerinose (nella misura massima del 5% in peso
della relativa produzione di Glicerina distillata) condotta
nelle aziende oleochimiche;
oli lubrificanti vegetali esausti derivati da acidi
grassi;
feccia da vino e vinaccia;
grassi animali di categoria 1, nel rispetto del
Regolamento (CE) n. 1069/2009 e del Regolamento (CE) n.
142/2011 e della Comunicazione della Commissione
sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilita' per
i biocarburanti e sulle norme di calcolo per i
biocarburanti (2010/C 160/02).
5-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, entro il 30 gennaio di
ogni anno, puo' essere modificato, nel rispetto dei criteri
di cui al comma 5, l'elenco di cui al comma 5-ter dei
sottoprodotti che hanno accesso alle maggiorazioni previste
dal comma 5 e le modalita' di tracciabilita' degli stessi,
con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo e stabilite variazioni della misura massima
percentuale prevista dal comma 5-quinquies.
5-quinquies. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui
all'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n.
81, a decorrere dall'anno 2013 i soggetti obbligati possono
adempiere al proprio obbligo annuale complessivo di
immissione in consumo di biocarburanti nella misura massima
del 20% con certificati di immissione in consumo di
biocarburanti che sono stati prodotti a partire da rifiuti
e sottoprodotti, ai sensi del comma 5 del presente
articolo.
5-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le
competenze operative e gestionali assegnate al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi
del provvedimento di attuazione dell'art. 2-quater del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come
modificato dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo
economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei
servizi energetici S.p.A. Gli oneri gestionali sono posti a
carico dei soggetti obbligati e con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ne e' determinata l'entita'
in funzione delle Giga-calorie di biocarburante da
immettere in consumo e le relative modalita' di versamento
al Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per l'esercizio di
tali competenze e' costituito presso il Ministero dello
sviluppo economico un comitato tecnico consultivo composto
da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico,
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle
finanze, e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con
oneri a carico dello stesso Gestore. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
5-septies. In riferimento alle attivita' previste
dall'art. 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.
66, come introdotto dall'art. 1, comma 6 del decreto
legislativo 31 marzo 2011, n. 55, il Gestore dei servizi
energetici S.p.A. e l'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale assicurano il necessario raccordo
dei flussi informativi al fine della semplificazione degli
adempimenti a carico degli operatori economici. Il comma 2
dell'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 e'
abrogato.
6. Qualora siano immessi in consumo biocarburanti
ottenuti da biocarburanti ricadenti nella tipologia di cui
al comma 5 e da altri biocarburanti, il contributo ai fini
del rispetto dell'obbligo di cui al comma 5 e' calcolato
sulla base del contenuto energetico di ciascun
biocarburante.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
da adottare, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e delle politiche agricole e forestali, entro il
1° gennaio 2012, sono stabilite le modalita' con le quali
sono riconosciute le maggiorazioni di cui al comma 4.».
- Si riporta l'art. 2-quater del D.L. 10-1-2006 n. 2
Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura,
dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di
fiscalita' d'impresa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 gennaio 2006, n. 8:
«Art.2-quater. Interventi nel settore agroenergetico.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che
immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire
da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere
impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in
consumo nel territorio nazionale una quota minima di
biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati
al comma 4, nonche' di combustibili sintetici purche' siano
esclusivamente ricavati dalle biomasse, con le modalita' di
cui al comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al
predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte,
l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
2. Per l'anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 e'
fissata nella misura dell'1,0 per cento di tutto il
carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno
solare precedente, calcolata sulla base del tenore
energetico; a partire dall'anno 2008, tale quota minima e'
fissata nella misura del 2,0 per cento. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, vengono fissate le sanzioni
amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per
il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i
singoli anni di attuazione della presente disposizione
successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti
nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al
comma 3. Gli importi derivanti dalla comminazione delle
eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all'art. 1,
comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere
riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di
biodiesel che annualmente puo' godere della riduzione
dell'accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per
l'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale
sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali
di nuovi biocarburanti.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalita'
per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo
obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base
a criteri che in via prioritaria tengono conto della
quantita' di prodotto proveniente da intese di filiera, da
contratti quadro o contratti ad essi equiparati.
4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili
da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono i
carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla
biomassa.
5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o
contratto quadro, o contratti ad essi equiparati,
costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle
iniziative e dei progetti nel settore della promozione
delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il
trasporto ed il riscaldamento pubblici.
6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o
accordi di programma con i soggetti interessati al fine di
promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di
biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo
di specie e varieta' vegetali da destinare ad utilizzazioni
energetiche.
7. Ai fini dell'art. 21, comma 5, del testo unico di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il
biogas e' equiparato al gas naturale.
8. Gli operatori della filiera di produzione e
distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono
garantire la tracciabilita' e la rintracciabilita' della
filiera. A tal fine realizzano un sistema di
identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni
necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante
attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e
distribuzione, con particolare riferimento alle
informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima
agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti
di produzione.».
- La legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (legge finanziaria 2007) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento
ordinario.
- Si riporta l'allegato 1 al D.M. 29 aprile 2008, n.
110, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali "Regolamento recante criteri, condizioni e
modalita' per l'attuazione dell'obbligo di immissione in
consumo nel territorio nazionale di una quota minima di
biocarburanti, ai sensi dell'art. 1, comma 368, punto 3,
della legge n. 296/2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 giugno 2008, n. 142:
«Allegato 1 Specifiche convenzionali di carburanti e
biocarburanti
Parte di provvedimento in formato grafico
».