Art. 35
Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi
1. L'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e' sostituito dal seguente:
«17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno
del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo
protette per scopi di tutela ambientale, in virtu' di leggi
nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni ((
dell'Unione europea e )) internazionali sono vietate le attivita' di
ricerca, di prospezione nonche' di coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge
9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone di
mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero
perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette
aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti
concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in
corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29
giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori
conseguenti e connessi, nonche' l'efficacia dei titoli abilitativi
gia' rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione
delle attivita' di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare
nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e
dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi.
Le predette attivita' sono autorizzate previa sottoposizione alla
procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli
21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti
locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e
costiere interessate dalle attivita' di cui al primo periodo ((,
fatte salve le attivita' di cui all'articolo 1, comma 82-sexies,
della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei
vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di
vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le
georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al
Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare )). Dall'entrata in vigore
delle disposizioni di cui al presente comma e' abrogato il comma 81
dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari
delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere
annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1
del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al
10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o
contitolare di ciascuna concessione e' tenuto a versare le somme
corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere
interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli
istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo
economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle
azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle
attivita' di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale
degli impianti di ricerca e coltivazione in mare.».
2. All'articolo 184, al comma 5 bis, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e' aggiunto il seguente periodo: «con lo stesso
decreto interministeriale sono determinati i criteri di
individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui
all'Allegato 5 alla parte quarta del Presente decreto, applicabili ai
siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree ad uso esclusivo
alle Forze Armate, tenuto conto delle attivita' effettivamente
condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi.».
Riferimenti normativi
- Si riporta l'art. 6, comma 17, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in
materia ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario:
«Art.6. Oggetto della disciplina.
1. La valutazione ambientale strategica riguarda i
piani e i programmi che possono avere impatti significativi
sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene
effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione
della qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo,
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione
territoriale o della destinazione dei suoli, e che
definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione,
l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III
e IV del presente decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti
sulle finalita' di conservazione dei siti designati come
zone di protezione speciale per la conservazione degli
uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat
naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene
necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, e successive modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che
determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le
modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma
2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora
l'autorita' competente valuti che producano impatti
significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui
all'art. 12 e tenuto conto del diverso livello di
sensibilita' ambientale dell'area oggetto di intervento.
3-bis. L'autorita' competente valuta, secondo le
disposizioni di cui all'art. 12, se i piani e i programmi,
diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il
quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti,
producano impatti significativi sull'ambiente.
3-ter. Per progetti di opere e interventi da
realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, gia'
sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che
rientrano tra le categorie per le quali e' prevista la
Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati
acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o
comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora
il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti
abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione
di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme
comunitarie, tale valutazione e' effettuata secondo le
modalita' e le competenze previste dalla Parte Seconda del
presente decreto ed e' integrata dalla valutazione
ambientale strategica per gli eventuali contenuti di
pianificazione del Piano e si conclude con un unico
provvedimento.
4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del
presente decreto:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a
scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o
ricadenti nella disciplina di cui all'art. 17 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per
l'incolumita' pubblica;
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti
equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o
sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri
della gestione forestale sostenibile e approvati dalle
regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.
5. La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i
progetti che possono avere impatti significativi e negativi
sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene
effettuata altresi' una valutazione per:
a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente
decreto;
b) i progetti di cui all'allegato IV al presente
decreto, relativi ad opere o interventi di nuova
realizzazione, che ricadono, anche parzialmente,
all'interno di aree naturali protette come definite dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394.
7. La valutazione e' inoltre necessaria, qualora, in
base alle disposizioni di cui al successivo art. 20, si
ritenga che possano produrre impatti significativi e
negativi sull'ambiente, per:
a) i progetti elencati nell'allegato II che servono
esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il
collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati
per piu' di due anni;
b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati
nell'allegato II che possono avere impatti significativi e
negativi sull'ambiente;
c) i progetti elencati nell'allegato IV.
8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV,
ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie
dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per
cento.
9. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono definire, per determinate tipologie
progettuali o aree predeterminate, sulla base degli
elementi indicati nell'allegato V, un incremento nella
misura massima del trenta per cento o decremento delle
soglie di cui all'allegato IV. Con riferimento ai progetti
di cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure
parzialmente in aree naturali protette, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono
determinare, per specifiche categorie progettuali o in
particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla
base degli elementi di cui all'allegato V, criteri o
condizioni di esclusione dalla verifica di
assoggettabilita'.
10. L'autorita' competente in sede statale valuta caso
per caso i progetti relativi ad opere ed interventi
destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale non
aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a). La
esclusione di tali progetti dal campo di applicazione del
decreto, se cio' possa pregiudicare gli scopi della difesa
nazionale, e' determinata con decreto interministeriale del
Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
11. Sono esclusi in tutto in parte dal campo di
applicazione del presente decreto, quando non sia possibile
in alcun modo svolgere la valutazione di impatto
ambientale, singoli interventi disposti in via d'urgenza,
ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare l'incolumita'
delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un
pericolo imminente o a seguito di calamita'. In tale caso
l'autorita' competente, sulla base della documentazione
immediatamente trasmessa dalle autorita' che dispongono
tali interventi:
a) esamina se sia opportuna un'altra forma di
valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le
informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di
cui alla lettera a), le informazioni relative alla
decisione di esenzione e le ragioni per cui e' stata
concessa;
c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel
caso di interventi di competenza regionale, prima di
consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle
motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni
messe a disposizione del pubblico.
12. Per le modifiche dei piani e dei programmi
elaborati per la pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di
autorizzazione di opere singole che hanno per legge
l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma
restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA,
la valutazione ambientale strategica non e' necessaria per
la localizzazione delle singole opere.
13. L'autorizzazione integrata ambientale e' necessaria
per:
a) i progetti di cui all'allegato VIII del presente
decreto;
b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla
lettera a) del presente comma.
14. Per gli impianti ove e' svolta una attivita' di cui
all'allegato VIII del presente decreto, nonche' per le loro
modifiche sostanziali l'autorizzazione integrata ambientale
e' rilasciata nel rispetto di quanto previsto dall'art.
208, commi 6 e 7, del presente decreto.
15. Per gli impianti di cui alla lettera a) del comma
12 del presente articolo, nonche' per le loro modifiche
sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale e'
rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente
decreto e dei termini di cui all'art. 29-quater, comma 10.
16. L'autorita' competente, nel determinare le
condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo
restando il rispetto delle norme di qualita' ambientale,
tiene conto dei seguenti principi generali:
a) devono essere prese le opportune misure di
prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le
migliori tecniche disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento
significativi;
c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a
norma della quarta parte del presente decreto; in caso
contrario i rifiuti sono recuperati o, ove cio' sia
tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati
evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, secondo
le disposizioni della medesima quarta parte del presente
decreto;
d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed
efficiente;
e) devono essere prese le misure necessarie per
prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di
inquinamento al momento della cessazione definitiva delle
attivita' e il sito stesso deve essere ripristinato ai
sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e
ripristino ambientale.
17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,
all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a
qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale,
in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione di
atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali
sono vietate le attivita' di ricerca, di prospezione
nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in
mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio
1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone di
mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo
l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro
esterno delle suddette aree marine e costiere protette,
fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli
4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010,
n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori
conseguenti e connessi, nonche' l'efficacia dei titoli
abilitativi gia' rilasciati alla medesima data, anche ai
fini della esecuzione delle attivita' di ricerca, sviluppo
e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli
stessi, delle eventuali relative proroghe e dei
procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e
connessi. Le predette attivita' sono autorizzate previa
sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto
ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente
decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un
raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere
interessate dalle attivita' di cui al primo periodo, fatte
salve le attivita' di cui all'art. 1, comma 82-sexies,
della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel
rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli
uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale
minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che
trasmettono copia delle relative autorizzazioni al
Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al
presente comma e' abrogato il comma 81 dell'art. 1 della
legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, i titolari
delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a
corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui
all'art. 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al
7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna
concessione e' tenuto a versare le somme corrispondenti al
valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere
interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi
capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il
pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di
monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle
attivita' di vigilanza e controllo della sicurezza anche
ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in
mare.».
- Si riporta l'art. 184 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88,
supplemento ordinario.
«Art. 184. Classificazione.
1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del
presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo
l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo
le caratteristiche di pericolosita', in rifiuti pericolosi
e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti
da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e
luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera
a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e quantita',
ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle
strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza,
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed
aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle
spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali
giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed
estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da
attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere
b), e) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attivita' agricole e agro-industriali,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di demolizione,
costruzione, nonche' i rifiuti che derivano dalle attivita'
di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attivita' commerciali;
f) i rifiuti da attivita' di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie;
i)-l)-m)-n) (soppresse)
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le
caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta
del presente decreto.
5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla
parte quarta del presente decreto include i rifiuti
pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione
dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di
concentrazione delle sostanze pericolose. Esso e'
vincolante per quanto concerne la determinazione dei
rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una
sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso
sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la
definizione di cui all'art. 183. Con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore dalla presente disposizione, possono essere emanate
specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della
classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I.
5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le
infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare
ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del
Ministro della difesa, nonche' la gestione dei materiali e
dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono
immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla
parte quarta del presente decreto con procedure speciali da
definirsi con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ed il Ministro della salute, da
adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i
depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi
i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle
autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo
decreto interministeriale. Con lo stesso decreto
interministeriale sono determinati i criteri di
individuazione delle concentrazioni soglia di
contaminazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del
Presente decreto, applicabili ai siti appartenenti al
Demanio Militare e alle aree ad uso esclusivo alle Forze
Armate, tenuto conto delle attivita' effettivamente
condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi.
5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a
rifiuto non pericoloso non puo' essere ottenuta attraverso
una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti
una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze
pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere
pericoloso del rifiuto.
5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti
pericolosi di cui all'art. 193 e l'obbligo di tenuta dei
registri di cui all'art. 190 non si applicano alle frazioni
separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici
fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento
o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto
l'autorizzazione o siano registrate in conformita' agli
articoli 208, 212, 214 e 216.».