Art. 36
Semplificazione di adempimenti per il settore petrolifero
1. (( Il comma 9 dell'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, e' sostituito dal seguente:
«9. Nel caso di attivita' di reindustrializzazione dei siti
contaminati, anche di interesse nazionale, nonche' nel caso di
chiusura di impianti di raffinazione e loro trasformazione in
depositi, i sistemi di sicurezza operativa gia' in atto possono
continuare a essere eserciti senza necessita' di procedere
contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di
riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione
di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi
dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni». ))
2. All'articolo 57, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.
5, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n. 35
recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di
sviluppo» dopo le parole «il Ministero delle infrastrutture e dei
Trasporti», sono inserite le seguenti: «limitatamente agli impianti
industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati
dall'articolo 52 del Codice della Navigazione».
3. All'articolo 57, comma 4, (( del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.
35, )) sostituire le parole «eventualmente previsti» con le seguenti
«previsti dalla legislazione ambientale», e sostituire le parole
«centottanta giorni» con le seguenti «novanta giorni».
4. All'articolo 57, dopo il comma 15, e' inserito il seguente:
«15-bis. Al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 252,
comma 4, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta
procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla
rete di distribuzione carburanti."»
5. Dopo l'articolo 57 (( del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ))
e' inserito il seguente articolo aggiuntivo:
«Art. 57-bis (( (Semplificazione amministrativa in materia di
infrastrutture strategiche, impianti di produzione a ciclo continuo e
impianti per la fornitura di servizi essenziali) )). - 1. Le
periodicita' di cui alle Tabelle A e B del decreto ministeriale 1º
dicembre 2004 n. 329 non si applicano agli impianti di produzione a
ciclo continuo nonche' a quelli per la fornitura di servizi
essenziali, monitorati in continuo e ricadenti, ambedue le tipologie,
nel campo di applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334 e successive modifiche e integrazioni. Sotto la
responsabilita' dell'utilizzatore deve essere accertata, da un
organismo notificato per la direttiva 97/23/CE in materia di
attrezzature a pressione, la sostenibilita' della diversa
periodicita' in relazione alla situazione esistente presso
l'impianto. Sulla base dell'accertamento, qualora le condizioni di
sicurezza accertate lo consentano, potra' essere utilizzata una
periodicita' incrementale non superiore ad anni 3 rispetto a quelle
previste per legge. La documentazione di accertamento deve essere
conservata dall'utilizzatore per essere presentata, a richiesta, agli
Enti preposti alle verifiche periodiche di sicurezza espletate dai
competenti organi territoriali.
2. Per le infrastrutture e insediamenti strategici individuati ai
sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto
2004, n. 239, per gli impianti a ciclo continuo e per quelli che
rivestono carattere di pubblica utilita' o servizio essenziale, in
presenza di difetti che possono pregiudicare la continuita' di
esercizio di un'attrezzatura, a giudizio e sotto la responsabilita'
dell'utilizzatore, possono essere effettuati interventi temporanei di
riparazione, anche con attrezzatura in esercizio, finalizzati a
mantenere la stabilita' strutturale dell'attrezzatura e garantire il
contenimento delle eventuali perdite per il tempo di ulteriore
esercizio fino alla data di scadenza naturale della verifica
periodica successiva alla temporanea riparazione. Tali temporanee
riparazioni sono effettuate secondo le specifiche tecniche previste
ai sensi dall'articolo 3 (( del citato decreto ministeriale 1º
dicembre 2004, n. 329 )), o norme tecniche internazionali
riconosciute».
6. A decorrere dal 1º gennaio 2013 l'importazione di prodotti
petroliferi finiti liquidi da Paesi non appartenenti all'Unione
Europea e' soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo
economico, sentita l'Agenzia delle Dogane, rilasciata sulla base di
criteri determinati con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto, nel quale sono individuati i requisiti minimi per
l'ottenimento dell'autorizzazione, tenendo anche conto dell'aderenza
dell'impianto estero di produzione dei prodotti petroliferi oggetto
di importazione alle prescrizioni ambientali, di salute dei
lavoratori e di sicurezza, previste dalla disciplina comunitaria per
gli impianti produttivi ubicati all'interno della Comunita'. ((
All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
7. All'articolo 276, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010,
n. 128, dopo le parole «ove producano emissioni in atmosfera» sono
aggiunte le seguenti «e non risultino adeguati alle prescrizioni di
cui all'allegato VII alla parte quinta del presente decreto».
Riferimenti normativi
Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo), modificato dalla presente legge, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33, S.O.
Il decreto ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329
(Regolamento recante norme per la messa in servizio ed
utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli
insiemi di cui all'art. 19 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n.
93), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio
2005, n. 22, S.O.
Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa
al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n. 228, S.O. :
"Art. 8. Rapporto di sicurezza.
1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze
pericolose in quantita' uguali o superiori a quelle
indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, il
gestore e' tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.
2. Il rapporto di sicurezza di cui il documento
previsto all'art. 7, comma 1, e' parte integrante, deve
evidenziare che:
a) e' stato adottato il sistema di gestione della
sicurezza;
b) i pericoli di incidente rilevante sono stati
individuati e sono state adottate le misure necessarie per
prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per
l'ambiente;
c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la
manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura
e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello
stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di
incidenti rilevante nello stesso, sono sufficientemente
sicuri e affidabili; per gli stabilimenti di cui all'art.
14, comma 6, anche le misure complementari ivi previste;
d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e
sono stati forniti all'autorita' competente di cui all'art.
20 gli elementi utili per l'elaborazione del piano
d'emergenza esterno al fine di prendere le misure
necessarie in caso di incidente rilevante.
3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene
almeno i dati di cui all'allegato II ed indica, tra
l'altro, il nome delle organizzazioni partecipanti alla
stesura del rapporto. Il rapporto di sicurezza contiene
inoltre l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose
presenti nello stabilimento, nonche' le informazioni che
possono consentire di prendere decisioni in merito
all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione
di insediamenti attorno agli stabilimenti gia' esistenti.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente,
di concerto con i Ministri dell'interno, della sanita' e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita
la Conferenza Stato-regioni, sono definiti, secondo le
indicazioni dell'allegato II e tenuto conto di quanto gia'
previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e le informazioni
per la redazione del rapporto di sicurezza i criteri per
l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi
tipi di incidenti, nonche' i criteri di valutazione del
rapporto medesimo; fino all'emanazione di tali decreti
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai
decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, e successive modifiche.
5. Al fine di semplificare le procedure e purche'
ricorrano tutti i requisiti prescritti dal presente
articolo, rapporti di sicurezza analoghi o parti di essi,
predisposti in attuazione di altre norme di legge o di
regolamenti comunitari, possono essere utilizzati per
costituire il rapporto di sicurezza.
6. Il rapporto di sicurezza e' inviato all'autorita'
competente preposta alla valutazione dello stesso cosi'
come previsto all'art. 21, entro i seguenti termini:
a) per gli stabilimenti nuovi, prima dell'inizio
dell'attivita';
b) per gli stabilimenti esistenti, entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto;
c) per gli stabilimenti preesistenti, non soggetti alle
disposizioni del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 175 del 1988, entro due anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto;
d) in occasione del riesame periodico di cui al comma
7, lettere a) e b).
7. Il gestore fermo restando l'obbligo di riesame
biennale di cui all'art. 7, comma 4, deve riesaminare il
rapporto di sicurezza:
a) almeno ogni cinque anni;
b) nei casi previsti dall'art. 10;
c) in qualsiasi altro momento, a richiesta del
Ministero dell'ambiente, eventualmente su segnalazione
della regione interessata, qualora fatti nuovi lo
giustifichino, o in considerazione delle nuove conoscenze
tecniche in materia di sicurezza derivanti dall'analisi
degli incidenti, o, in misura del possibile, dei
semincidenti o dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel
campo della valutazione dei pericoli o a seguito di
modifiche legislative o delle modifiche degli allegati
previste all'art. 15, comma 2.
8. Il gestore deve comunicare immediatamente alle
autorita' di cui al comma 6 se il riesame del rapporto di
sicurezza di cui al comma 7 comporti o meno una modifica
dello stesso.
9. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui
all'art. 22, comma 2, il gestore predispone una versione
del rapporto di sicurezza, priva delle informazioni
riservate, da trasmettere alla regione territorialmente
competente ai fini dell'accessibilita' al pubblico.
10. Il Ministero dell'ambiente, quando il gestore
comprova che determinate sostanze presenti nello
stabilimento o che una qualsiasi parte dello stabilimento
stesso si trovano in condizioni tali da non poter creare
alcun pericolo di incidente rilevante, dispone, in
conformita' ai criteri di cui all'allegato VII, la
limitazione delle informazioni che devono figurare nel
rapporto di sicurezza ala prevenzione dei rimanenti
pericoli di incidenti rilevanti e alla limitazione delle
loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, dandone
comunicazione alle autorita' destinatarie del rapporto di
sicurezza.
11. Il Ministero dell'ambiente trasmette alla
Commissione europea l'elenco degli stabilimenti di cui al
comma 10 e le motivazioni della limitazione delle
informazioni. ".
Si riporta l'art. 1, comma 7, della legge 23 agosto
2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonche'
delega al Governo per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di energia), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 settembre 2004, n. 215:
"7. Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, i seguenti
compiti e funzioni amministrativi:
a) le determinazioni inerenti l'importazione e
l'esportazione di energia;
b) la definizione del quadro di programmazione di
settore;
c) la determinazione dei criteri generali
tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli
impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e
distribuzione dell'energia, nonche' delle caratteristiche
tecniche e merceologiche dell'energia importata, prodotta,
distribuita e consumata;
d) l'emanazione delle norme tecniche volte ad
assicurare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la
tutela della salute del personale addetto agli impianti di
cui alla lettera c);
e) l'emanazione delle regole tecniche di prevenzione
incendi per gli impianti di cui alla lettera c) dirette a
disciplinare la sicurezza antincendi con criteri uniformi
sul territorio nazionale, spettanti in via esclusiva al
Ministero dell'interno sulla base della legislazione
vigente;
f) l'imposizione e la vigilanza sulle scorte
energetiche obbligatorie;
g) l'identificazione delle linee fondamentali
dell'assetto del territorio nazionale con riferimento
all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali
energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi
delle leggi vigenti;
h) la programmazione di grandi reti infrastrutturali
energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi
delle leggi vigenti;
i) l'individuazione delle infrastrutture e degli
insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre
2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n.
190, al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi
inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del
relativo utilizzo, il contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo
delle tecnologie innovative per la generazione di energia
elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a
quella comunitaria per le infrastrutture energetiche;
l) l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di
zone del mare territoriale per finalita' di
approvvigionamento di fonti di energia;
m) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi;
n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di
polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa
con le regioni interessate;
o) la definizione dei programmi di ricerca scientifica
in campo energetico, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
p) la definizione dei principi per il coordinato
utilizzo delle risorse finanziarie regionali, nazionali e
dell'Unione europea, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
q) l'adozione di misure temporanee di salvaguardia
della continuita' della fornitura, in caso di crisi del
mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza
della collettivita' o per l'integrita' delle
apparecchiature e degli impianti del sistema energetico;
r) la determinazione dei criteri generali a garanzia
della sicurezza degli impianti utilizzatori all'interno
degli edifici, ferma restando la competenza del Ministero
dell'interno in ordine ai criteri generali di sicurezza
antincendio.".
Si riporta l'art. 276 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O.:
"Art. 276. Controllo delle emissioni di cov derivanti
dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai
terminali agli impianti di distribuzione.
1. L'Allegato VII alla parte quinta del presente
decreto stabilisce le prescrizioni che devono essere
rispettate ai fini del controllo delle emissioni di COV
relativamente:
a) agli impianti di deposito presso i terminali;
b) agli impianti di caricamento di benzina presso i
terminali;
c) agli impianti adibiti al deposito temporaneo di
vapori presso i terminali;
d) alle cisterne mobili e ai veicoli cisterna:
e) agli impianti di deposito presso gli impianti di
distribuzione dei carburanti;
f) alle attrezzature per le operazioni di trasferimento
della benzina presso gli impianti di distribuzione e presso
terminali in cui e' consentito il deposito temporaneo di
vapori.
2. Per impianti di deposito ai sensi del presente art.
si intendono i serbatoi fissi adibiti allo stoccaggio di
benzina. Per tali impianti di deposito situati presso i
terminali le pertinenti prescrizioni dell'Allegato VII alla
parte quinta del presente decreto costituiscono le misure
che i gestori devono adottare ai sensi dell'art. 269, comma
10. Con apposito provvedimento l'autorita' competente puo'
disporre deroghe a tali prescrizioni, relativamente agli
obblighi di rivestimento, ove necessario ai fini della
tutela di aree di particolare pregio sotto il profilo
paesaggistico.
3. Per impianti di distribuzione, ai sensi del presente
articolo, si intendono gli impianti in cui la benzina viene
erogata ai serbatoi di tutti i veicoli a motore da impianti
di deposito.
4. Nei terminali all'interno dei quali e' movimentata
una quantita' di benzina inferiore a 10.000 tonnellate/anno
e la cui costruzione e' stata autorizzata prima del 3
dicembre 1997, ai sensi della normativa vigente al momento
dell'autorizzazione, gli impianti di caricamento si
adeguano alle disposizioni della parte II, paragrafo 2,
dell'Allegato VII alla parte quinta del presente decreto
entro il 17 maggio 2010. Fino alla data di adeguamento deve
essere garantita l'agibilita' delle operazioni di
caricamento anche per i veicoli-cisterna con caricamento
dall'alto. Per quantita' movimentata si intende la
quantita' totale annua massima di benzina caricata in
cisterne mobili dagli impianti di deposito del terminale
nei tre anni precedenti il 17 maggio 2000.
5. Le prescrizioni di cui alla parte II, punto 3.2,
dell'Allegato VII alla parte quinta del presente decreto si
applicano ai veicoli cisterna collaudati dopo il 17
novembre 2000 e si estendono agli altri veicoli cisterna a
partire dal 17 maggio 2010. Tali prescrizioni non si
applicano ai veicoli cisterna a scomparti tarati,
collaudati dopo il 1° gennaio 1990 e attrezzati con un
dispositivo che garantisca la completa tenuta di vapori
durante la fase di caricamento. A tali veicoli cisterna a
scomparti tarati deve essere consentita l'agibilita' delle
operazioni di caricamento presso gli impianti di deposito
dei terminali.
6. Gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti
di cui al comma 1, lettera b), sono soggetti, ove producano
emissioni in atmosfera e non risultino adeguati alle
prescrizioni di cui all'allegato VII alla parte quinta del
presente decreto, all'autorizzazione di cui all'art. 269.".