(( Art. 36 bis
Razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di interesse
nazionale
1. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
«f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di attivita' di
raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse
nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attivita'
produttive ed estrattive di amianto».
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottare entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sentite le regioni interessate, e' effettuata la ricognizione dei
siti attualmente classificati di interesse nazionale che non
soddisfano i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del
presente articolo.
3. Su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli
enti locali interessati, puo' essere ridefinito il perimetro dei siti
di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza
regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica
della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli
dal sito di interesse nazionale.
4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi
Si riporta l'art. 252 del citato decreto legislativo n.
152 del 2006:
"Art. 252. Siti di interesse nazionale.
1. I siti di interesse nazionale, ai fini della
bonifica, sono individuabili in relazione alle
caratteristiche del sito, alle quantita' e pericolosita'
degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto
sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario
ed ecologico, nonche' di pregiudizio per i beni culturali
ed ambientali.
2. All'individuazione dei siti di interesse nazionale
si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, d'intesa con le regioni interessate,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e
territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio
ambientale;
b) la bonifica deve riguardare aree e territori
tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42;
c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal
rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio
deve risultare particolarmente elevato in ragione della
densita' della popolazione o dell'estensione dell'area
interessata;
d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento
dell'area deve essere rilevante;
e) la contaminazione deve costituire un rischio per i
beni di interesse storico e culturale di rilevanza
nazionale;
f) gli interventi da attuare devono riguardare siti
compresi nel territorio di piu' regioni.
3. Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i
comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali,
assicurando la partecipazione dei responsabili nonche' dei
proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai
soggetti responsabili.
4. La procedura di bonifica di cui all'art. 242 dei
siti di interesse nazionale e' attribuita alla competenza
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentito il Ministero delle attivita' produttive. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio puo'
avvalersi anche dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), delle Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni
interessate e dell'Istituto superiore di sanita' nonche' di
altri soggetti qualificati pubblici o privati il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica
relative alla rete di distribuzione carburanti.
5. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non
sia individuabile oppure non provveda il proprietario del
sito contaminato ne' altro soggetto interessato, gli
interventi sono predisposti dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, avvalendosi dell'Agenzia per
la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT),
dell'Istituto superiore di sanita' e dell'E.N.E.A. nonche'
di altri soggetti qualificati pubblici o privati.
6. L'autorizzazione del progetto e dei relativi
interventi sostituisce a tutti gli effetti le
autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i
nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli
relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti
e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione.
L'autorizzazione costituisce, altresi', variante
urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilita',
urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
7. Se il progetto prevede la realizzazione di opere
sottoposte a procedura di valutazione di impatto
ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica
comprende anche tale valutazione.
8. In attesa del perfezionamento del provvedimento di
autorizzazione di cui ai commi precedenti, completata
l'istruttoria tecnica, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio puo' autorizzare in via provvisoria,
su richiesta dell'interessato, ove ricorrano motivi
d'urgenza e fatta salva l'acquisizione della pronuncia
positiva del giudizio di compatibilita' ambientale, ove
prevista, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei
relativi interventi di bonifica, secondo il progetto
valutato positivamente, con eventuali prescrizioni, dalla
conferenza di servizi convocata dal Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio. L'autorizzazione provvisoria
produce gli effetti di cui all'art. 242, comma 7.
9. E' qualificato sito di interesse nazionale ai sensi
della normativa vigente l'area interessata dalla bonifica
della ex discarica delle Strillaie (Grosseto). Con
successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio si provvedera' alla perimetrazione
della predetta area.".