Art. 37
Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel
settore idroelettrico
1. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 14, comma 5, e' sostituito dal seguente: «Alle gare
di cui al comma 1 sono ammesse, senza limitazioni territoriali,
societa' per azioni o a responsabilita' limitata, anche a
partecipazione pubblica, e societa' cooperative a responsabilita'
limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non
discriminatori, con la sola esclusione delle societa', delle loro
controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante,
che, in Italia e in altri Paesi dell'Unione europea, o in Paesi non
appartenenti all'Unione europea, gestiscono di fatto, o per
disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto,
servizi pubblici locali in virtu' di affidamento diretto o di una
procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i
gruppi europei di interesse economico. La esclusione di cui al primo
periodo non si applica alle societa' quotate in mercati regolamentati
e alle societa' da queste direttamente o indirettamente controllate
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonche' al socio
selezionato ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.
148, e alle societa' a partecipazione mista, pubblica e privata,
costituite ai sensi del medesimo comma»;
b) il primo periodo dell'articolo 15, comma 10, del decreto
legislativo 23 maggio 2010, n. 164, e' sostituito dai seguenti:
«I soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni di cui
al comma 5 del presente articolo possono partecipare alle prime gare
per ambiti territoriali, indette a norma dell'articolo 14, comma 1,
successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale e
senza limitazioni, anche se, in Italia o all'estero, tali soggetti o
le loro controllate, controllanti o controllate da una medesima
controllante gestiscono servizi pubblici locali, anche diversi dalla
distribuzione di gas naturale, in virtu' di affidamento diretto o di
una procedura non ad evidenza pubblica. Per le prime gare di cui
sopra non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 33, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche e
integrazioni.»
2. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 46-bis del
decreto legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di
gas naturale, e gli ambiti di distribuzione gas determinati ai sensi
del medesimo articolo, in base a cui devono essere espletate le gare
per l'affidamento del servizio di distribuzione gas in conformita'
con l'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 1º giugno 2011,
n. 93.
3. In sede di affidamento del servizio di distribuzione del gas
naturale, al fine di garantire la sicurezza del servizio, sono fatti
salvi gli obblighi in materia di tutela dell'occupazione stabiliti
dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del
decreto legislativo 23 maggio 2010, n. 164, che, a causa
dell'obbligatorieta', non costituiscono elemento di valutazione
dell'offerta.
4. (( All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le regioni e le province autonome, cinque anni prima dello
scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso
idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo
restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un
prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque,
incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico,
indicono una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa
vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza,
liberta' di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza
di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della
concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo
di trenta anni, rapportato all'entita' degli investimenti ritenuti
necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento
ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di
compensazione territoriale, alla consistenza e qualita' del piano di
interventi per assicurare la conservazione della capacita' utile di
invaso e, prevalentemente, all'offerta economica per l'acquisizione
dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia prodotta o
della potenza installata. Per le concessioni gia' scadute alla data
di entrata in vigore della presente disposizione e per quelle in
scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017,
per le quali non e' tecnicamente applicabile il periodo di cinque
anni di cui al primo periodo del presente comma, le regioni e le
province autonome indicono la gara entro due anni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e la nuova
concessione decorre dal termine del quinto anno successivo alla
scadenza originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Nel
bando di gara sono specificate altresi' le eventuali condizioni di
esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario
coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in
coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica. La gara e'
indetta anche per l'attribuzione di una nuova concessione di grande
derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con le medesime modalita'
e durata»;
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con lo
stesso decreto sono stabiliti i criteri e i parametri per definire la
durata della concessione in rapporto all'entita' degli investimenti,
nonche', con parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo
e dell'importo spettanti al concessionario uscente, ed e' determinata
la percentuale dell'offerta economica di cui al comma 1, presentata
dal soggetto risultato aggiudicatario, da destinare alla riduzione
dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalita' dei
clienti finali, secondo modalita' definite nel medesimo decreto». ))
5. (( Fermo restando quanto previsto per i casi di decadenza,
rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica dall'articolo 25, primo
comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di
grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la
continuita' gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente
al nuovo concessionario della titolarita' del ramo d'azienda relativo
all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti
giuridici afferenti alla concessione. ))
6. (( Al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il
trasferimento del ramo d'azienda, predeterminato e concordato tra
questo e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e
reso noto nel bando di gara. Con riferimento ai beni materiali
compresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione
diversi da quelli di cui all'articolo 25, primo comma, del testo
unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il
corrispettivo e' determinato sulla base del valore di mercato, inteso
come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura
dell'ordinario degrado. Con riferimento ai beni di cui al citato
articolo 25, primo comma, e' inoltre dovuto un importo determinato
sulla base del metodo del costo storico rivalutato, calcolato al
netto dei contributi pubblici in conto capitale, anch'essi
rivalutati, ricevuti dal concessionario per la realizzazione di tali
opere, diminuito nella misura dell'ordinario degrado. In caso di
mancato accordo, si provvede attraverso tre qualificati ed
indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da
ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, e il terzo
dal presidente del Tribunale delle acque pubbliche territorialmente
competente, i quali operano secondo sperimentate metodologie e
rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina. ))
7. (( Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio
nazionale delle attivita' di generazione idroelettrica e parita' di
trattamento tra gli operatori economici, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri generali
per la determinazione, secondo principi di economicita' e
ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei canoni
delle concessioni ad uso idroelettrico. Con lo stesso decreto sono
fissate le modalita' tramite le quali le regioni e le province
autonome possono destinare una percentuale di valore non inferiore al
20 per cento del canone di concessione pattuito alla riduzione dei
costi dell'energia elettrica a beneficio dei clienti finali, con
riferimento ai punti di fornitura localizzati nel territorio della
provincia o dell'unione dei comuni o dei bacini imbriferi montani
insistenti nel medesimo territorio interessato dalle opere afferenti
alle concessioni di cui al presente comma. ))
8. Sono abrogati i commi 489 e 490 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
Riferimenti normativi
Si riporta l'art. 14 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante
norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a
norma dell'art. 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 14. Attivita' di distribuzione.
1. L'attivita' di distribuzione di gas naturale e'
attivita' di servizio pubblico. Il servizio e' affidato
esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a
dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio,
anche in forma associata, svolgono attivita' di indirizzo,
di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle
attivita' di distribuzione, ed i loro rapporti con il
gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di
servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed
approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Ai fini del presente decreto, per enti locali si
intendono comuni, unioni di comuni e comunita' montane.
3. Nell'ambito dei contratti di servizio di cui al
comma 1 sono stabiliti la durata, le modalita' di
espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi,
l'equa distribuzione del servizio sul territorio, gli
aspetti economici del rapporto, i diritti degli utenti, i
poteri di verifica dell'ente che affida il servizio, le
conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso
anticipato dell'ente stesso per inadempimento del gestore
del servizio.
4. Alla scadenza del periodo di affidamento del
servizio, le reti, nonche' gli impianti e le dotazioni
dichiarati reversibili, rientrano nella piena
disponibilita' dell'ente locale. Gli stessi beni, se
realizzati durante il periodo di affidamento, sono
trasferiti all'ente locale alle condizioni stabilite nel
bando di gara e nel contratto di servizio.
5. Alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza
limitazioni territoriali, societa' per azioni o a
responsabilita' limitata, anche a partecipazione pubblica,
e societa' cooperative a responsabilita' limitata, sulla
base di requisiti oggettivi, proporzionati e non
discriminatori, con la sola esclusione delle societa',
delle loro controllate, controllanti e controllate da una
medesima controllante, che, in Italia e in altri Paesi
dell'Unione europea, o in Paesi non appartenenti all'Unione
europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge,
di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici
locali in virtu' di affidamento diretto o di una procedura
non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i
gruppi europei di interesse economico. La esclusione di cui
al primo periodo non si applica alle societa' quotate in
mercati regolamentati e alle societa' da queste
direttamente o indirettamente controllate ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile, nonche' al socio
selezionato ai sensi dell'art. 4, comma 12, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella
legge 14 settembre 2011, n. 148, e alle societa' a
partecipazione mista, pubblica e privata, costituite ai
sensi del medesimo comma.
6. Nel rispetto degli standard qualitativi,
quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul
territorio e di sicurezza, la gara e' aggiudicata sulla
base delle migliori condizioni economiche e di prestazione
del servizio, del livello di qualita' e sicurezza, dei
piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento
delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e
manutenzione, nonche' dei contenuti di innovazione
tecnologica e gestionale presentati dalle imprese
concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del
contratto di servizio.
7. Gli enti locali avviano la procedura di gara non
oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in
modo da evitare soluzioni di continuita' nella gestione del
servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a
proseguire la gestione del servizio, limitatamente
all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza
del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda entro
il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina
di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara.
8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti
realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di
proprieta' nei precedenti affidamenti o concessioni, e'
tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni
relative ai contratti di finanziamento in essere o ad
estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al
distributore uscente in misura pari al valore di rimborso
per gli impianti la cui proprieta' e' trasferita dal
distributore uscente al nuovo gestore. Nella situazione a
regime, al termine della durata delle nuove concessioni di
distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del comma
1, il valore di rimborso al gestore uscente e' pari al
valore delle immobilizzazioni nette di localita' del
servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti
la cui proprieta' viene trasferita dal distributore uscente
al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di
realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto
capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di
localita', calcolato secondo la metodologia della
regolazione tariffaria vigente e sulla base della
consistenza degli impianti al momento del trasferimento
della proprieta'.
9. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del
comma 8 sono indicati nel bando di gara stimando il valore
di rimborso delle immobilizzazioni previste dopo
l'emissione del bando di gara. Il bando di gara riporta le
modalita' per regolare il valore di rimborso relativo a
queste ultime immobilizzazioni. Il gestore subentrante
acquisisce la disponibilita' degli impianti dalla data del
pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti,
ovvero dalla data di offerta reale della stessa.
10. Le imprese di gas che svolgono l'attivita' di
distribuzione sono tenute alla certificazione di bilancio a
decorrere dal 1° gennaio 2002.".
Si riporta l'art. 15 del citato decreto legislativo n.
164 del 2000:
"Art. 15. Regime di transizione nell'attivita' di
distribuzione.
1. Entro il 1° gennaio 2003 sono adottate dagli enti
locali le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni
del presente decreto. Tale adeguamento avviene mediante
l'indizione di gare per l'affidamento del servizio ovvero
attraverso la trasformazione delle gestioni in societa' di
capitali o in societa' cooperative a responsabilita'
limitata, anche tra dipendenti. Detta trasformazione puo'
anche comportare il frazionamento societario. Ove
l'adeguamento di cui al presente comma non avvenga entro il
termine indicato, provvede nei successivi tre mesi, anche
attraverso la nomina di un proprio delegato, il
rappresentante dell'ente titolare del servizio. Per
gestioni associate o per ambiti a dimensione sovracomunale,
in caso di inerzia, la regione procede all'affidamento
immediato del servizio mediante gara, nominando a tal fine
un commissario ad acta.
2. La trasformazione in societa' di capitali delle
aziende che gestiscono il servizio di distribuzione gas
avviene con le modalita' di cui all'art. 17, commi 51, 52,
53, 56 e 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le stesse
modalita' si applicano anche alla trasformazione di aziende
consortili, intendendosi sostituita al consiglio comunale
l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni
sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali
che non intendono partecipare alla societa' hanno diritto
alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a
bilancio della relativa quota di capitale. L'ente titolare
del servizio puo' restare socio unico delle societa' di cui
al presente comma per un periodo non superiore a due anni
dalla trasformazione.
3. Per la determinazione della quota di capitale
sociale spettante a ciascun ente locale, socio della
societa' risultante dalla trasformazione delle aziende
consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di
ripartizione del patrimonio previsti per il caso di
liquidazione dell'azienda consortile.
4. Con riferimento al servizio di distribuzione del
gas, l'affidamento diretto a societa' controllate dall'ente
titolare del servizio prosegue per i periodi indicati ai
commi 5 e 6, anche nel caso in cui l'ente locale, per
effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto il
controllo della societa'.
5. Per l'attivita' di distribuzione del gas, gli
affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nonche' quelli alle
societa' derivate dalla trasformazione delle attuali
gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se
compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il
periodo transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in
essere per i quali non e' previsto un termine di scadenza o
e' previsto un termine che supera il periodo transitorio,
proseguono fino al completamento del periodo transitorio
stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti
e delle concessioni in essere e' riconosciuto un rimborso,
a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'art.
14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle
convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile
dalla volonta' delle parti, con i criteri di cui alle
lettere a) e b) dell'art. 24 del regio decreto 15 ottobre
1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la valutazione del
mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del
rapporto di gestione.
6. Decorso il periodo transitorio, l'ente locale
procede all'affidamento del servizio secondo le modalita'
previste dall'art. 14.
7. Il periodo transitorio di cui al comma 5 e' fissato
in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale
periodo puo' essere incrementato, alle condizioni sotto
indicate, in misura non superiore a:
a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello
scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria
che consenta di servire un'utenza complessivamente non
inferiore a due volte quella originariamente servita dalla
maggiore delle societa' oggetto di fusione;
b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui
alla lettera a), l'utenza servita risulti superiore a
centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito
superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero
l'impresa operi in un ambito corrispondente almeno
all'intero territorio provinciale;
c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui
alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno il
40% del capitale sociale.
8.
9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data
di entrata in vigore del presente decreto sono mantenuti
per la durata in essi stabilita ove questi siano stati
attribuiti mediante gara, e comunque per un periodo non
superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000.
10. I soggetti titolari degli affidamenti o delle
concessioni di cui al comma 5 del presente art. possono
partecipare alle prime gare per ambiti territoriali,
indette a norma dell'art. 14, comma 1, successive al
periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale e
senza limitazioni, anche se, in Italia o all'estero, tali
soggetti o le loro controllate, controllanti o controllate
da una medesima controllante gestiscono servizi pubblici
locali, anche diversi dalla distribuzione di gas naturale,
in virtu' di affidamento diretto o di una procedura non ad
evidenza pubblica. Per le prime gare di cui sopra non si
applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 33, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e
successive modifiche e integrazioni. Per i soggetti che
devono essere costituiti o trasformati ai sensi dei commi
1, 2, e 3 del presente articolo, la partecipazione alle
prime gare successive al periodo transitorio, su tutto il
territorio nazionale e' consentita a partire dalla data
dell'avvenuta costituzione o trasformazione .
10-bis. Per le concessioni e gli affidamenti in essere
per la realizzazione delle reti e la gestione della
distribuzione del gas metano ai sensi dell'art. 11 della
legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni,
e dell'art. 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come
modificato dall'art. 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
il periodo transitorio disciplinato dal comma 7 e il
periodo di cui al comma 9 del presente art. decorrono,
tenuto conto del tempo necessario alla costruzione delle
reti, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore
del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica di concessione del contributo.".
Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica), modificato dalla
presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
marzo 1999, n. 75.
Si riporta l'art. 25 del Regio Decreto 11 dicembre
1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e impianti elettrici), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1934, n. 5:
"Art. 25. Al termine dell'utenza e nei casi di
decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza
motrice, passano in proprieta' dello Stato, senza compenso,
tutte le opere di raccolta, di regolazione e di condotte
forzate ed i canali di scarico, il tutto in stato di
regolare funzionamento.
Lo Stato ha anche facolta' di immettersi nell'immediato
possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di
utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione
inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi
diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale
in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso,
astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso
ricavabile. In mancanza di accordo la controversia e'
deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri,
di cui uno nominato dal Ministro dei lavori pubblici, uno
dall'interessato, il terzo d'accordo tra le parti, o in
mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale delle
acque.
Per esercitare la facolta' di cui al precedente comma,
lo Stato deve preavvisare gli interessati tre anni prima
del termine dell'utenza.
Nel caso di decadenza o rinuncia non occorre tale
preavviso.
Agli effetti del secondo comma del presente articolo,
per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti
alla concessione si intendono quelli che trasportano
prevalentemente energia prodotta dall'impianto cui si
riferisce la concessione.".
Il testo dei commi 489 e 490 dell'art. 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2006), abrogati dalla presente legge, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n.
302, S.O.