Art. 38
Semplificazioni delle attivita' di realizzazione di infrastrutture
energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale
1. (( All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il
comma 8, e' inserito il seguente:
«8-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di
impatto ambientale, nel caso di mancata espressione da parte delle
amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa, comunque
denominati, inerenti alle funzioni di cui ai commi 7 e 8 del presente
articolo, entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta
nonche' nel caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 5
dell'articolo 52-quinquies del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e nei casi di cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 1º giugno 2011, n.
93, il Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a
provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di
ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali
interessate, lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri la quale, entro sessanta giorni dalla
rimessione, provvede in merito con la partecipazione della regione
interessata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai
procedimenti amministrativi in corso e sostituiscono il comma 6 del
citato articolo 52-quinquies del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 327 del 2001». ))
(( 1-bis. Il conseguimento dell'autorizzazione alla costruzione e
gestione di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto
in area demaniale, portuale o limitrofa ai sensi dell'articolo 8
della legge 24 novembre 2000, n. 340, oltre a comportare la
conformita' agli strumenti urbanistici vigenti, costituisce titolo
per il rilascio della concessione demaniale. Nell'ambito del
procedimento per il rilascio della concessione demaniale di cui
all'articolo 52 del codice della navigazione, l'eventuale parere
definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici viene reso
entro centoventi giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invita il Consiglio
superiore dei lavori pubblici a provvedere entro un termine non
superiore ad ulteriori trenta giorni, decorsi i quali il parere si
intende reso in senso favorevole, salve le prescrizioni tecniche che
possono essere disposte anche successivamente fino al rilascio della
concessione, e si procede alla conclusione del procedimento di
concessione demaniale entro i successivi sessanta giorni. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti
amministrativi in corso. ))
2. All'articolo 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico da
emanare ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1º
giugno 2011, n. 93, e' altresi' determinata la parte dello spazio di
stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui
all'articolo 12, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1º
giugno 2011, n. 93, da assegnare, per le esigenze degli stessi
clienti, con procedure di asta competitiva ((, e la parte dello
stesso spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare con le
procedure di allocazione vigenti )). Le stesse procedure (( di asta
competitiva )) sono utilizzate anche per le ulteriori capacita' di
stoccaggio di gas naturale disponibili per altre tipologie di
servizio, incluse quelle eventualmente non assegnate ai sensi del
comma 1. Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria
dei servizi di modulazione relativi ai clienti sopra citati sono
destinate dalla stessa Autorita' alla riduzione delle tariffe di
distribuzione, mentre quelle relative all'offerta degli altri tipi di
servizi di stoccaggio sono destinate alla riduzione della tariffa di
trasporto.»;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Lo spazio di stoccaggio di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera b), punto 2) del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130,
e' offerto, nell'anno contrattuale di stoccaggio in cui diviene,
anche parzialmente, fisicamente disponibile, (( ai soggetti
individuati allo stesso punto 2) )) mediante procedure di asta
competitiva. Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione
tariffaria dei servizi di stoccaggio sono destinate dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas alla riduzione delle tariffe di
trasporto.».
(( 2-bis. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, provvede ad adeguare il sistema
delle tariffe di trasporto del gas naturale secondo criteri che
rendano piu' flessibile ed economico il servizio di trasporto a
vantaggio dei soggetti con maggiore consumo di gas naturale. ))
3. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono determinati limiti
massimi per l'attribuzione a ciascun soggetto o gruppo societario
delle capacita' di stoccaggio non destinate alle esigenze dei clienti
civili e, fino alla realizzazione di ulteriori capacita' di
stoccaggio e di punta di erogazione sufficienti a garantire il
funzionamento in sicurezza del sistema del gas naturale in base alle
valutazioni di rischio condotte ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legislativo 1º giugno 2012, n. 93, le modalita' per l'utilizzo delle
capacita' di stoccaggio e di punta esistenti da parte di tutti gli
utenti ai fini della sicurezza dello stesso sistema.
Riferimenti normativi
Si riporta l'art. 1, comma 8, della citata legge n. 239
del 2004:
"8. Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:
a) con particolare riguardo al settore elettrico, anche
avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas:
1) il rilascio della concessione per l'esercizio delle
attivita' di trasmissione e dispacciamento nazionale
dell'energia elettrica e l'adozione dei relativi indirizzi;
2) la stipula delle convenzioni per il trasporto
dell'energia elettrica sulla rete nazionale;
3) l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della
rete di trasmissione nazionale, considerati anche i piani
regionali di sviluppo del servizio elettrico;
4) l'aggiornamento, sentita la Conferenza unificata,
della convenzione tipo per disciplinare gli interventi di
manutenzione e di sviluppo della rete nazionale e dei
dispositivi di interconnessione;
5) l'adozione di indirizzi e di misure a sostegno della
sicurezza e dell'economicita' degli interscambi
internazionali, degli approvvigionamenti per i clienti
vincolati o disagiati, del sistema di generazione e delle
reti energetiche, promuovendo un accesso piu' esteso
all'importazione di energia elettrica;
6) l'adozione di misure finalizzate a garantire
l'effettiva concorrenzialita' del mercato dell'energia
elettrica;
7) la definizione dei criteri generali per le nuove
concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per
l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli
impianti di generazione di energia elettrica di potenza
termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza
unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani
energetici regionali;
b) con particolare riguardo al settore del gas
naturale, anche avvalendosi dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas:
1) l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono
attivita' di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale
e rigassificazione di gas naturale e di disposizioni ai
fini dell'utilizzo, in caso di necessita', degli stoccaggi
strategici nonche' la stipula delle relative convenzioni e
la fissazione di regole per il dispacciamento in condizioni
di emergenza e di obblighi di sicurezza;
2) l'individuazione, di intesa con la Conferenza
unificata, della rete nazionale di gasdotti;
3) le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas
naturale in giacimento;
4) l'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di
importazione e vendita del gas ai clienti finali rilasciata
sulla base di criteri generali stabiliti, sentita la
Conferenza unificata;
5) l'adozione di indirizzi per la salvaguardia della
continuita' e della sicurezza degli approvvigionamenti, per
il funzionamento coordinato del sistema di stoccaggio e per
la riduzione della vulnerabilita' del sistema nazionale del
gas naturale;
c) con particolare riguardo al settore degli oli
minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle
loro distillazioni e tutte le specie e qualita' di prodotti
petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di
petrolio liquefatto e il biodiesel:
1) adozione di indirizzi e di criteri programmatici in
materia di impianti di lavorazione e stoccaggio adibito
all'importazione e all'esportazione di oli minerali, al
fine di garantire l'approvvigionamento del mercato;
2) individuazione di iniziative di raccordo tra le
regioni e le amministrazioni centrali interessate, per la
valutazione congiunta dei diversi provvedimenti, anche di
natura ambientale e fiscale, in materia di oli minerali, in
grado di produrre significativi riflessi sulle scelte di
politica energetica nazionale, nonche' per la definizione
di iter semplificati per la realizzazione degli
investimenti necessari per l'adeguamento alle disposizioni
nazionali, comunitarie e internazionali;
3) monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni
delle regioni, dell'effettiva capacita' di lavorazione e di
stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di
oli minerali;
4) promozione di accordi di programma, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, con le regioni e
gli enti locali per la realizzazione e le modifiche
significative di infrastrutture di lavorazione e di
stoccaggio di oli minerali, strategiche per
l'approvvigionamento energetico del Paese;
5) individuazione, di intesa con la Conferenza
unificata, di criteri e modalita' per il rilascio delle
autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli
impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali.
Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente
in materia di autorizzazione integrata ambientale;
6) individuazione, di intesa con la Conferenza
unificata, della rete nazionale di oleodotti.".
L'art. 14 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'), modificato dalla
presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
gennaio 2012, n. 19, S.O.