(( Art. 38 bis
Individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica
necessari per situazioni di emergenza e delle relative condizioni
di esercizio e funzionamento
1. Al fine di ridurre il consumo di gas naturale nel settore
termoelettrico nelle situazioni di emergenza gas e garantire la
sicurezza delle forniture di energia elettrica a famiglie e imprese,
anche tenendo conto di quanto previsto all'articolo 38, il Ministro
dello sviluppo economico, sulla base degli elementi evidenziati dal
Comitato per l'emergenza gas e dalla societa' Terna Spa, entro il 31
luglio di ogni anno individua con proprio decreto le esigenze di
potenza produttiva, alimentabile con olio combustile e con altri
combustibili diversi dal gas, di cui garantire la disponibilita',
nonche' le procedure atte ad individuare, nei successivi trenta
giorni e secondo criteri di trasparenza e di contenimento degli
oneri, gli specifici impianti di produzione di energia elettrica con
potenza termica nominale superiore a 300 MW, anche tra quelli non in
esercizio a motivo di specifiche prescrizioni contenute nelle
relative autorizzazioni, destinati a far fronte ad emergenze nel
successivo anno termico. Il termine per l'individuazione delle
esigenze di potenza produttiva da parte del Ministro dello sviluppo
economico e' fissato, in sede di prima applicazione, al 30 settembre
2012.
2. I gestori degli impianti di cui al comma 1 garantiscono la
disponibilita' degli impianti stessi per il periodo dal 1º gennaio al
31 marzo di ciascun anno termico e possono essere chiamati in
esercizio in via di urgenza, nell'arco di tempo suddetto, per il solo
periodo di tempo necessario al superamento della situazione di
emergenza.
3. Tenuto conto del limitato periodo di possibile esercizio degli
impianti di cui al comma 1 e della loro finalita', a tali impianti si
applicano esclusivamente i valori limite di emissione nell'atmosfera
previsti dalla normativa vigente, in deroga a piu' restrittivi limiti
di emissioni nell'atmosfera o alla qualita' dei combustibili,
eventualmente prescritti dalle specifiche autorizzazioni di
esercizio, ivi incluse le autorizzazioni integrate ambientali
rilasciate ai sensi della parte seconda, titolo III-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Sono
sospesi altresi' gli obblighi relativi alla presentazione di piani di
dismissione previsti nelle medesime autorizzazioni.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, per il periodo di
cui al comma 2, i gestori degli impianti di cui al comma 1 sono
esentati dall'attuazione degli autocontrolli previsti nei piani di
monitoraggio e controllo, con deroga alle eventuali specifiche
prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni integrate
ambientali per il caso di utilizzo di combustibili liquidi, nonche'
dall'attuazione delle prove periodiche sui sistemi di misurazione in
continuo delle emissioni di cui alla parte quinta, allegato II, parte
II, sezione 8, punto 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, previste dalla citata parte quinta, allegato VI, del decreto
legislativo n. 152 del 2006. Le esenzioni si applicano anche nel caso
in cui gli impianti non vengano chiamati in esercizio al di fuori del
periodo di cui al comma 2. Ai medesimi gestori non si applica quanto
previsto all'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29
agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 2003, n. 290.
5. Con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per il dispacciamento degli impianti di cui al comma 1,
nonche' le modalita' per il riconoscimento dei costi sostenuti per i
medesimi impianti in ciascun anno termico, quali oneri generali per
la sicurezza del sistema del gas naturale, in analogia a quanto
previsto per la reintegrazione dei costi delle unita' essenziali per
la sicurezza del sistema elettrico. ))
Riferimenti normativi
Il citato decreto legislativo n. 152 del 2006 reca
"Norme in materia ambientale.".
Si riporta l'art. 1-quinquies del citato decreto-legge
n. 239 del 2003:
"Art. 1. Gli impianti di generazione di energia
elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono
mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o
dai titolari dell'autorizzazione e possono essere messi
definitivamente fuori servizio secondo termini e modalita'
autorizzati dall'amministrazione competente, su conforme
parere del Ministero delle attivita' produttive, espresso
sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale in
merito al programma temporale di messa fuori servizio.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Ministro delle attivita' produttive, su proposta
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e previo
parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale,
definisce gli standard di efficienza degli impianti e le
relative modalita' di verifica. In caso di mancato rispetto
degli standard di cui al primo periodo, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas irroga le sanzioni previste
dall'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre
1995, n. 481.
3. Gli impianti idroelettrici di pompaggio sono gestiti
dai proprietari che assicurano al Gestore della rete di
trasmissione nazionale la massima disponibilita' degli
impianti per la gestione dei transitori e dei picchi di
domanda. Tali impianti non concorrono, per un periodo di
due anni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, alla determinazione del
prezzo dell'energia elettrica, come individuato in base al
sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Agli impianti
idroelettrici di pompaggio e' comunque riconosciuto, in
tale periodo, il prezzo che si viene a formare attraverso
il medesimo sistema delle offerte.
4. All'art. 28, comma 8, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, le parole da: «intesa come prodotto» fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: «calcolata
annualmente quale rapporto fra il consumo da pompaggio di
ciascun impianto nell'anno precedente, come risultante dai
contatori di assorbimento, e il numero convenzionale di
2.850 ore medie di funzionamento annuo per tale tipologia
di impianti. La metodologia di calcolo di cui al presente
comma decorre dal 1° gennaio 2004». Sono abrogati i commi 9
e 10 dello stesso art. 28 della legge n. 388 del 2000.
5. All'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «Con provvedimento» sono
inserite le seguenti: «del Ministro delle attivita'
produttive e sentito il parere».
6. I soggetti non titolari di concessioni di trasporto
e distribuzione di energia elettrica che realizzano a
proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione
con i sistemi elettrici di altri Stati, in corrente
continua o con tecnologia equivalente, possono richiedere,
per l'incremento della capacita' di interconnessione, come
risultante dal nuovo assetto di rete, una esenzione dalla
disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi.
L'esenzione e' accordata dal Ministero dello sviluppo
economico, sentito il parere dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, per un periodo e per una quota delle
nuove capacita' di trasmissione realizzate da valutarsi
caso per caso. In casi eccezionali, sentito il Gestore
della rete di trasmissione nazionale, l'esenzione si
applica altresi' ai dispositivi di interconnessione in
corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi
degli investimenti in questione siano particolarmente
elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma
sostenuti al momento del collegamento di due reti di
trasmissione nazionali limitrofe mediante un dispositivo di
interconnessione in corrente alternata. Qualora la
capacita' di nuova realizzazione derivi da
un'interconnessione con uno Stato membro dell'Unione
europea, l'esenzione e' accordata previa consultazione
delle autorita' competenti dello Stato interessato. Con
decreto del Ministro delle attivita' produttive sono
definiti modalita' e criteri per il rilascio
dell'esenzione, nel rispetto di quanto previsto dalle
disposizioni comunitarie in materia.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
le tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e
distribuzione, per il successivo periodo regolatorio, anche
al fine di garantire le esigenze di sviluppo del servizio
elettrico, adottando criteri che includano la rivalutazione
delle infrastrutture, un valore del tasso di rendimento
privo di rischio almeno in linea con quello dei titoli di
Stato a lungo termine, nonche' una simmetrica ripartizione
tra utenti e imprese delle maggiori efficienze realizzate
rispetto agli obiettivi definiti con il meccanismo del
price cap, applicato alle componenti tariffarie destinate
alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti.
8. Al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 5, comma 2, sono soppressi gli ultimi due
periodi;
b) all'art. 6, comma 1, e' soppresso l'ultimo periodo;
c.
d) all'art. 6, comma 3, al primo periodo, sono
soppresse le parole: «per i contratti bilaterali
autorizzati in deroga al sistema delle offerte di cui
all'art. 5» e: «entro trenta giorni dalla richiesta dei
soggetti interessati».
9. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale,
entro il 31 maggio di ogni anno, presenta, per
l'approvazione, al Ministro delle attivita' produttive, a
valere per l'anno successivo, un programma per
l'adeguamento e l'eventuale miglioramento dei sistemi di
difesa per la sicurezza del sistema elettrico, indicando il
relativo impegno economico per l'attuazione. L'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas determina, con propria
delibera, gli opportuni adeguamenti tariffari per la
copertura dei costi di realizzazione del programma. Per
l'anno 2004 il programma suddetto e' presentato al Ministro
delle attivita' produttive entro quindici giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. ".