(( Art. 38 ter
Inserimento dell'energia geotermica tra le fonti energetiche
strategiche
1. All'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
«f-bis) gli impianti per l'estrazione di energia geotermica di cui
al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22». ))
Riferimenti normativi
Si riporta l'art. 57, comma 1, del citato decreto legge
n. 5 del 2012:
"1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la
sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro
delle misure volte a migliorare l'efficienza e la
competitivita' nel settore petrolifero, sono individuati,
quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi
dell'art. 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto
2004, n. 239:
a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di
oli minerali;
b) i depositi costieri di oli minerali come definiti
dall'art. 52 del Codice della navigazione;
c) i depositi di carburante per aviazione siti
all'interno del sedime aeroportuale;
d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad
esclusione del G.P.L., di capacita' autorizzata non
inferiore a metri cubi 10.000;
e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacita'
autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
f) gli oleodotti di cui all'art. 1, comma 8, lettera
c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.".