Art. 39
Criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricita' e sui
prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per
le imprese a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali
per i grandi consumatori industriali di energia elettrica
1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da
emanare entro il 31 dicembre 2012, sono definite, in applicazione
dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27
ottobre 2003, le imprese a forte consumo di energia, in base a
requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed
incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attivita' d'impresa.
2. I decreti di cui al comma 1 sono finalizzati alla successiva
determinazione di un sistema di aliquote di accisa sull'elettricita'
e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a
principi di semplificazione ed equita', nel rispetto delle condizioni
poste dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003,
(( che assicuri l'invarianza del gettito tributario e non determini,
comunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
3. I corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema
elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico
dei clienti finali sono rideterminati dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas entro 60 giorni dalla data di emanazione dei
decreti di cui al comma 1, in modo da tener conto della definizione
di imprese a forte consumo di energia contenuta nei decreti di cui al
medesimo comma 1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2,
secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico. Dalla data
di entrata in vigore della rideterminazione e' conseguentemente
abrogato l'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
4. In attuazione dell'articolo 3, comma 13 bis, del decreto-legge
n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni in legge n. 44
del 26 aprile 2012, e limitatamente ai periodi individuati dalla
medesima norma, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta i
provvedimenti necessari a garantire che la componente tariffaria
compensativa riconosciuta ai soggetti di cui alla citata norma,
successivamente al loro passaggio al libero mercato dell'energia
elettrica, non risulti inferiore a quella che sarebbe stata
riconosciuta in caso di permanenza sul mercato vincolato. Restano
salvi gli effetti delle decisioni della Commissione europea in
materia.
Riferimenti normativi
Si riporta l'art. 17 della Direttiva 27 ottobre 2003,
n. 2003/96/CE (Direttiva del Consiglio che ristruttura il
quadro comunitario per la tassazione dei prodotti
energetici e dell'elettricita'),
pubblicata nella G.U.U.E. 31 ottobre 2003, n. L 283.
"Art. 17.
1. A condizione che i livelli minimi di tassazione
previsti nella presente direttiva siano rispettati in media
per ciascuna impresa, gli Stati membri possono applicare
sgravi fiscali sul consumo di prodotti energetici
utilizzati per il riscaldamento o per i fini di cui
all'art. 8, paragrafo 2, lettere b) e c) e di elettricita'
nei seguenti casi:
a) a favore delle imprese a forte consumo di energia.
Per «impresa a forte consumo di energia» si intende
un'impresa, come definita all'art. 11, in cui i costi di
acquisto dei prodotti energetici ed elettricita' siano pari
almeno al 3,0% del valore produttivo ovvero l'imposta
nazionale sull'energia pagabile sia pari almeno allo 0,5%
del valore aggiunto. Nell'ambito di questa definizione gli
Stati membri possono applicare concetti piu' restrittivi,
compresi il valore del fatturato, e le definizioni di
processo e di settore.
Per «acquisti di prodotti energetici e di elettricita'»
si intende il costo effettivo dell'energia acquistata o
generata nell'impresa. Sono inclusi soltanto
l'elettricita', i prodotti per riscaldamento ed energetici
utilizzati per riscaldamento o per i fini di cui all'art.
8, paragrafo 2, lettere b) e c). Sono incluse tutte le
imposte, tranne l'IVA detraibile.
Per «valore produttivo» si intende la cifra d'affari,
compresi i sussidi direttamente legati al prezzo del
prodotto, maggiorata o diminuita delle variazioni degli
stock di prodotti finiti, dei lavori in corso e dei beni e
dei servizi acquistati a fini di rivendita, meno gli
acquisti di beni e servizi fatti a fini di rivendita.
Per «valore aggiunto» si intende il totale della cifra
d'affari soggetto a IVA, comprese le esportazioni,
diminuito del totale degli acquisti soggetti a IVA,
comprese le importazioni.
Agli Stati membri, che attualmente applicano sistemi
nazionali di imposizione dell'energia in cui le imprese a
forte consumo di energia sono definite secondo criteri
diversi dal costo dell'energia rapportato al valore
produttivo e dalla tassa nazionale sull'energia pagabile
rapportata al valore aggiunto, e' concesso un periodo
transitorio fino al 1° gennaio 2007 al massimo per
conformarsi alla definizione di cui alla lettera a), primo
comma;
b) qualora siano conclusi accordi con imprese o
associazioni di imprese, o qualora siano attuati regimi
concernenti diritti commercializzabili o misure
equivalenti, purche' volti a conseguire obiettivi di
protezione ambientale o a migliorare l'efficienza
energetica.
2. Nonostante l'art. 4, paragrafo 1, gli Stati membri
possono applicare un livello di tassazione fino a zero ai
prodotti energetici e all'elettricita' definiti all'art. 2,
se utilizzati da un'impresa a forte consumo di energia ai
sensi del paragrafo 1.
3. Nonostante l'art. 4, paragrafo 1, gli Stati membri
possono applicare un livello di tassazione fino al 50% dei
livelli minimi previsti dalla presente direttiva ai
prodotti energetici e all'elettricita' definiti all'art. 2,
se utilizzati dalle imprese di cui all'art. 11 che non sono
imprese a forte consumo di energia ai sensi del paragrafo
1.
4. Le imprese che beneficiano delle possibilita' di cui
ai paragrafi 2 e 3 sottoscrivono gli accordi, i regimi
concernenti diritti commercializzabili o le misure
equivalenti di cui al paragrafo 1, lettera b). Gli accordi,
i regimi concernenti diritti commercializzabili o le misure
equivalenti devono portare al conseguimento di obiettivi di
protezione ambientale o ad una maggiore efficienza
energetica in misura globalmente equivalente al risultato
che si sarebbe ottenuto in caso di osservanza delle normali
aliquote minime della Comunita'.".
Si riporta l'art. 3, comma 13-bis, del decreto legge 2
marzo 2012 n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni tributarie, di efficientamento e
potenziamento delle procedure di accertamento), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2012, n. 52.
"13-bis. Nell'ambito dell'attuazione delle direttive
dell'Unione europea relative a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica, al fine di assicurare che i
clienti finali di energia elettrica, destinatari dei regimi
tariffari speciali di cui all'art. 20, comma 4, della legge
9 gennaio 1991, n. 9, e di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19
dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39
del 16 febbraio 1996, i quali siano passati al mercato
libero non subiscano, per effetto di tale passaggio e nei
limiti del periodo temporale di validita' dei medesimi
regimi individuato dalle norme citate rispettivamente fino
al 2007 e fino al 2005, un trattamento di minore vantaggio
rispetto al trattamento preesistente, le modalita' di
determinazione della componente tariffaria compensativa
oggetto dei predetti regimi assicurano ai clienti finali di
cui al presente comma condizioni di neutralita'. Sono fatti
salvi sia gli effetti delle decisioni della Commissione
europea in materia sia la gia' avvenuta esazione fiscale,
per la quota parte che conseguiva, nella tariffa elettrica,
alla componente compensativa di cui erano destinatari i
citati clienti finali di energia elettrica.".