Art. 40
Modifiche al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in materia di
attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di
un proprio patrimonio
1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85, dopo le parole: «sono trasferiti alle Regioni,
unitamente (( alle relative pertinenze, )) » sono aggiunte le parole
«le miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non
comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative
pertinenze (( nonche' i siti di stoccaggio di gas naturale e le
relative pertinenze, e» )).
2. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28
maggio 2010 n. 85, sono cancellate le parole « (( , e le miniere ))
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i
giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonche' i
siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze».
3. All'articolo 4, comma 1, (( primo periodo )) , del decreto
legislativo 28 maggio 2010 n. 85, dopo le parole: «ad eccezione» sono
aggiunte le parole «delle miniere di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e
le relative pertinenze nonche' i siti di stoccaggio di gas naturale e
le relative pertinenze, e».
4. All'articolo 4, comma 1, (( secondo periodo )), del decreto
legislativo 28 maggio 2010 n. 85, dopo le parole: «attribuzione di
beni demaniali diversi» sono aggiunte le parole «dalle miniere di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti
petroliferi e di gas e le relative pertinenze (( nonche' i siti di
stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze, e ))».
Riferimenti normativi
Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, citta'
metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in
attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2010, n. 134,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 3. Attribuzione e trasferimento dei beni
1. Ferme restando le funzioni amministrative gia'
conferite agli enti territoriali in base alla normativa
vigente, con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i
rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti
per materia, adottati entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo:
a) sono trasferiti alle Regioni, unitamente alle
relative pertinenze, le miniere di cui all'art. 5, comma 1,
lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e
di gas e le relative pertinenze nonche' i siti di
stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze, e i
beni del demanio marittimo di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a) ed i beni del demanio idrico di cui all'art. 5,
comma 1, lettera b), salvo quanto previsto dalla lettera b)
del presente comma;
b) sono trasferiti alle Province, unitamente alle
relative pertinenze, i beni del demanio idrico di cui
all'art. 5, comma 1, lettera b), limitatamente ai laghi
chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul
territorio di una sola Provincia.
2. Una quota dei proventi dei canoni ricavati dalla
utilizzazione del demanio idrico trasferito ai sensi della
lettera a) del comma 1, tenendo conto dell'entita' delle
risorse idriche che insistono sul territorio della
Provincia e delle funzioni amministrative esercitate dalla
medesima, e' destinata da ciascuna Regione alle Province,
sulla base di una intesa conclusa fra la Regione e le
singole Province sul cui territorio insistono i medesimi
beni del demanio idrico. Decorso un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto senza che sia stata
conclusa la predetta intesa, il Governo determina, tenendo
conto dei medesimi criteri, la quota da destinare alle
singole Province, attraverso l'esercizio del potere
sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131.
3. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, i beni sono
individuati ai fini dell'attribuzione ad uno o piu' enti
appartenenti ad uno o piu' livelli di governo territoriale
mediante l'inserimento in appositi elenchi contenuti in uno
o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, previa intesa
sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art.
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo,
con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli
altri Ministri competenti per materia, sulla base delle
disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo. I beni possono essere individuati
singolarmente o per gruppi. Gli elenchi sono corredati da
adeguati elementi informativi, anche relativi allo stato
giuridico, alla consistenza, al valore del bene, alle
entrate corrispondenti e ai relativi costi di gestione e
acquistano efficacia dalla data della pubblicazione dei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nella
Gazzetta Ufficiale.
4. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 3, le Regioni e gli enti
locali che intendono acquisire i beni contenuti negli
elenchi di cui al comma 3 presentano, entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti, un'apposita
domanda di attribuzione all'Agenzia del demanio. Le
specifiche finalita' e modalita' di utilizzazione del bene,
la relativa tempistica ed economicita' nonche' la
destinazione del bene medesimo sono contenute in una
relazione allegata alla domanda, sottoscritta dal
rappresentante legale dell'ente. Per i beni che negli
elenchi di cui al comma 3 sono individuati in gruppi, la
domanda di attribuzione deve riferirsi a tutti i beni
compresi in ciascun gruppo e la relazione deve indicare le
finalita' e le modalita' prevalenti di utilizzazione. Sulla
base delle richieste di assegnazione pervenute e' adottato,
entro i successivi sessanta giorni, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni
e gli enti locali interessati, un ulteriore decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, riguardante
l'attribuzione dei beni, che produce effetti dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che costituisce
titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei
beni a favore di ciascuna Regione o ciascun ente locale.
5. Qualora l'ente territoriale non utilizzi il bene nel
rispetto delle finalita' e dei tempi indicati nella
relazione di cui al comma 4, il Governo esercita il potere
sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131, ai fini di assicurare la migliore utilizzazione del
bene, anche attraverso il conferimento al patrimonio
vincolato di cui al comma 6.
6.".
Si riporta l'art. 4 del citato decreto legislativo n.
85 del 2010, come modificato dalla presente legge;
"Art. 4. Status dei beni
1. I beni, trasferiti con tutte le pertinenze,
accessori, oneri e pesi, salvo quanto previsto dall'art.
111 del codice di procedura civile, entrano a far parte del
patrimonio disponibile dei Comuni, delle Province, delle
Citta' metropolitane e delle Regioni, ad eccezione delle
miniere di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), che non
comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative
pertinenze nonche' i siti di stoccaggio di gas naturale e
le relative pertinenze e di quelli appartenenti al demanio
marittimo, idrico e aeroportuale, che restano assoggettati
al regime stabilito dal codice civile, nonche' alla
disciplina di tutela e salvaguardia dettata dal medesimo
codice, dal codice della navigazione, dalle leggi regionali
e statali e dalle norme comunitarie di settore, con
particolare riguardo a quelle di tutela della concorrenza.
Ove ne ricorrano i presupposti, il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di attribuzione di beni
demaniali diversi dalle miniere di cui all'art. 5, comma 1,
lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e
di gas e le relative pertinenze nonche' i siti di
stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze, e da
quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e
aeroportuale, puo' disporre motivatamente il mantenimento
dei beni stessi nel demanio o l'inclusione nel patrimonio
indisponibile. Per i beni trasferiti che restano
assoggettati al regime dei beni demaniali ai sensi del
presente articolo, l'eventuale passaggio al patrimonio e'
dichiarato dall'amministrazione dello Stato ai sensi
dell'art. 829, primo comma, del codice civile. Sui predetti
beni non possono essere costituiti diritti di superficie.
2. Il trasferimento dei beni ha effetto dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 3,
commi 1 e 4, quarto periodo. Il trasferimento ha luogo
nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano,
con contestuale immissione di ciascuna Regione ed ente
locale nel possesso giuridico e subentro in tutti i
rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti,
fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici,
artistici e ambientali.
3. I beni trasferiti in attuazione del presente decreto
che entrano a far parte del patrimonio disponibile dei
Comuni, delle Province, delle Citta' metropolitane e delle
Regioni possono essere alienati solo previa valorizzazione
attraverso le procedure per l'adozione delle varianti allo
strumento urbanistico, e a seguito di attestazione di
congruita' rilasciata, entro il termine di trenta giorni
dalla relativa richiesta, da parte dell'Agenzia del demanio
o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive
competenze.".