Art. 33 
 
 
Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture 
 
  1. In via sperimentale, per  favorire  la  realizzazione  di  nuove
opere infrastrutturali di importo superiore a  500  milioni  di  euro
mediante    l'utilizzazione    dei    contratti    di    partenariato
pubblico-privato di cui all'articolo 3,  comma  15-ter,  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui  progettazione  definitiva
sia approvata entro il 31 dicembre 2015  e  per  le  quali  non  sono
previsti contributi pubblici a fondo  perduto  ed  e'  accertata,  in
esito alla procedura di cui al comma 2,  la  non  sostenibilita'  del
piano economico finanziario, e' riconosciuto al soggetto titolare del
contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le  societa'
di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto  legislativo
n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP
generate in relazione alla  costruzione  e  gestione  dell'opera.  Il
credito di imposta e' stabilito per  ciascun  progetto  nella  misura
necessaria al  raggiungimento  dell'equilibrio  del  piano  economico
finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per  cento  del
costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo
ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Il credito di  imposta  e'
posto a  base  di  gara  per  l'individuazione  dell'affidatario  del
contratto  di  partenariato  pubblico   privato   e   successivamente
riportato nel contratto. 
  2.  La  non  sostenibilita'  del  piano  economico  finanziario   e
l'entita' del credito di imposta entro il limite di cui al  comma  1,
al  fine  di  conseguire  l'equilibrio  del  piano   medesimo   anche
attraverso il mercato, e' verificata dal Cipe con  propria  delibera,
previo parere del Nars che allo scopo e' integrato con due  ulteriori
componenti designati rispettivamente  dal  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottata  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Con la medesima delibera sono individuati i criteri  e  le  modalita'
per  l'accertamento,  determinazione  e  monitoraggio   del   credito
d'imposta, nonche' per la rideterminazione della misura  in  caso  di
miglioramento  dei  parametri  posti  a  base  del  piano   economico
finanziario. 
  ((2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, sono apportate le seguenti modifiche:)) 
  a) al comma 1,  dopo  le  parole:  «puo'  avere  ad  oggetto»  sono
inserite le seguenti: «il credito di imposta di cui all'articolo  33,
comma 1, del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  chiesto  a
rimborso e»;)) 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:)) 
  ((«1-bis. L'attestazione del credito di imposta di cui all'articolo
33, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  chiesto  a
rimborso deve essere  rilasciata  dall'Agenzia  delle  entrate  entro
quaranta giorni dalla richiesta del contribuente. Il mancato rilascio
equivale ad attestazione ai sensi e nei limiti di cui al comma 1».)) 
  ((2-ter. Per la realizzazione di nuove  opere  infrastrutturali  di
importo superiore a 500 milioni di euro previste in piani o programmi
di amministrazioni pubbliche, da realizzare mediante  l'utilizzazione
dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3,
comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per  le
quali e' accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non
sostenibilita' del piano economico-finanziario,  e'  riconosciuta  al
soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi
comprese le societa' di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo
decreto legislativo n. 163, al fine di assicurare  la  sostenibilita'
economica   dell'operazione   di   partenariato   pubblico   privato,
l'esenzione dal pagamento del  canone  di  concessione  nella  misura
necessaria    al    raggiungimento    dell'equilibrio    del    piano
economico-finanziario. Con la medesima delibera di  cui  al  comma  2
sono individuati i criteri e  le  modalita'  per  l'accertamento,  la
determinazione e  il  monitoraggio  dell'esenzione,  nonche'  per  la
rideterminazione della misura in caso di miglioramento dei  parametri
posti a base del piano economicofinanziario. La  presente  misura  e'
riconosciuta in conformita' alla disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato.)) 
  ((2-quater. La misura di cui al comma  2-ter  e'  utilizzata  anche
cumulativamente a quella di cui al comma 1 del presente  articolo  al
fine di assicurare la  sostenibilita'  economica  dell'operazione  di
partenariato pubblico privato. Nel complesso  le  misure  di  cui  ai
commi 1 e 2-ter del presente articolo non possono superare il 50  per
cento del costo dell'investimento, tenendo conto anche del contributo
pubblico a fondo perduto.)) 
  3. All'articolo 18 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'alinea  del  comma  1,  le  parole:  «previste  in  piani  o
programmi  di  amministrazioni  pubbliche»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «incluse in piani o programmi di amministrazioni  pubbliche
previsti a legislazione vigente» e, dopo le parole: «per il  soggetto
interessato,» sono inserite le  seguenti:  «ivi  inclusi  i  soggetti
concessionari,»; 
  b) al comma 2 sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Le
misure di cui al comma 1  possono  essere  utilizzate  anche  per  le
infrastrutture di interesse strategico gia' affidate o  in  corso  di
affidamento con contratti di partenariato  pubblico  privato  di  cui
all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, nel caso in cui risulti necessario ripristinare  l'equilibrio
del piano economico finanziario. Il CIPE con propria delibera, previo
parere del Nars  che  allo  scopo  e'  integrato  con  due  ulteriori
componenti designati rispettivamente  dal  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottata  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
determina l'importo del contributo pubblico a fondo  perduto,  quello
necessario per il riequilibrio del  piano  economico  finanziario  ai
sensi del periodo precedente, l'ammontare delle risorse disponibili a
legislazione vigente utilizzabili, l'ammontare delle misure di cui al
comma 1 da riconoscere a  compensazione  della  quota  di  contributo
mancante, nonche' i criteri e le modalita'  per  la  rideterminazione
della  misura  delle  agevolazioni  in  caso  di  miglioramento   dei
parametri posti a base del piano economico finanziario.». 
  ((3-bis. All'articolo 157, comma  4,  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «Le disposizioni di cui ai commi
1, 2 e 3 si applicano anche alle societa'» sono inserite le seguenti:
«operanti nella gestione dei servizi di cui  all'articolo  3-bis  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alle societa'».)) 
  ((3-ter.  All'articolo  163,  comma  2,  lettera  f),  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «. Per gli interventi ferroviari di cui all'articolo
1  della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  in  cui  il  soggetto
aggiudicatore  sia  diverso  da  RFI  S.p.A.,  ma   da   quest'ultima
direttamente o indirettamente partecipato, il Ministero individua  in
RFI S.p.A. il destinatario dei fondi  da  assegnare  ai  sensi  della
presente lettera».)) 
  4. I canoni di cui all'articolo  1,  comma  1020,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e successive  modificazioni,  derivanti  dalla
realizzazione        del        completamento         dell'autostrada
Livorno-Civitavecchia, tratto Cecina-Civitavecchia,  sono  trasferiti
alla  regione  Toscana,  per  i  primi   dieci   anni   di   gestione
dell'infrastruttura, fino alla quota massima annua del settantacinque
per  cento.  Il  trasferimento  avviene  a  titolo  di  concorso   al
finanziamento da  parte  della  regione  di  misure  di  agevolazione
tariffaria  in  favore  dei  residenti  nei  comuni   dei   territori
interessati. 
  ((4-bis. Al comma 4 dell'articolo 157 del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «rete di trasmissione  nazionale
di energia elettrica,» sono  inserite  le  seguenti:  «alle  societa'
titolari  delle  autorizzazioni  per  la  realizzazione  di  reti  di
comunicazione elettronica di cui al  decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e alle societa' titolari delle licenze individuali  per
l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche
di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica  19
settembre 1997, n. 318, come modificato dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1° agosto 2002, n. 211,».)) 
  ((4-ter.  Fermo  restando  il  limite  massimo   alle   spese   per
l'indebitamento di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29
marzo 2012, n.  49,  quale  garanzia  del  pagamento  delle  rate  di
ammortamento  dei  mutui  e  dei  prestiti  le  universita'   possono
rilasciare agli istituti  finanziatori  delegazione  di  pagamento  a
valere su tutte le entrate, proprie e da  trasferimenti,  ovvero  sui
corrispondenti proventi risultanti dal  conto  economico.  L'atto  di
delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato al  tesoriere  da
parte delle universita' e costituisce titolo esecutivo. Le  somme  di
competenza delle universita' destinate al  pagamento  delle  rate  in
scadenza dei  mutui  e  dei  prestiti  non  possono  essere  comprese
nell'ambito  di  procedure  cautelari,  di   esecuzione   forzata   e
concorsuali, anche straordinarie, e non  possono  essere  oggetto  di
compensazione, a pena di  nullita'  rilevabile  anche  d'ufficio  dal
giudice.)) 
  5. Al fine di assicurare la realizzazione,  in  uno  o  piu'  degli
Stati le cui acque territoriali confinano  con  gli  spazi  marittimi
internazionali a rischio di pirateria, individuati con il decreto del
Ministro  della  difesa  di  cui  all'articolo  5,   comma   1,   del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130,  di  apprestamenti  e  dispositivi
info-operativi e di sicurezza idonei a garantire  il  supporto  e  la
protezione   del   personale   impiegato   anche   nelle    attivita'
internazionali di contrasto alla pirateria ed assicurare una  maggior
tutela  della  liberta'  di  navigazione  del  naviglio   commerciale
nazionale, in attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo
5, e' autorizzata una spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012  e
di 2,6 milioni di euro annui fino all'anno 2020. 
  6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5, pari a 3,7 milioni
di euro per l'anno 2012 e 2,6 milioni di euro annui per gli anni  dal
2013 al 2020, si provvede: 
a) quanto a 3,7 milioni di euro per  l'anno  2012  mediante  utilizzo
   delle somme relative ai rimborsi  corrisposti  dall'Organizzazione
   delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle
   Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni  internazionali
   di pace, versate nell'anno 2012 e non ancora riassegnate al  fondo
   per il finanziamento della partecipazione italiana  alle  missioni
   internazionali di pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della
   legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine le predette somme  sono
   riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della
   spesa del Ministero della difesa; 
b) quanto a 2,6 milioni di euro annui  dal  2013  al  2020,  mediante
   corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
   all'articolo 55, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  ((6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
al comma 11 la parola: «affida» e' sostituita dalle  seguenti:  «puo'
affidare».)) 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  ((7-bis.  Presso  il  Ministero  dell'interno   e'   istituita   la
Commissione per la pianificazione  ed  il  coordinamento  della  fase
esecutiva del programma di interventi per il completamento della rete
nazionale standard Te.T.Ra. necessaria per  le  comunicazioni  sicure
della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri,  del  Corpo  della
guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato, cui e' affidato il compito  di  formulare  pareri  sullo
schema del programma, sul suo coordinamento e integrazione interforze
e, nella fase di attuazione del programma, su  ciascuna  fornitura  o
progetto. La Commissione e' presieduta  dal  direttore  centrale  dei
servizi  tecnico-logistici  e   della   gestione   patrimoniale   del
Dipartimento della pubblica sicurezza, ed e' composta: dal  direttore
dell'ufficio  per  il  coordinamento  e  la  pianificazione,  di  cui
all'articolo  6  della  legge  1°  aprile  1981,  n.   121;   da   un
rappresentante della Polizia  di  Stato;  da  un  rappresentante  del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri; da un rappresentante  del
Comando generale della Guardia di finanza; da un  rappresentante  del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; da un rappresentante
del Corpo forestale dello Stato; da  un  dirigente  della  Ragioneria
generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da  un
funzionario designato dal Capo della  polizia  -  Direttore  generale
della pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non sono
corrisposti compensi. La Commissione, senza che cio'  comporti  oneri
per la finanza pubblica, puo' decidere di chiedere  specifici  pareri
anche  ad  estranei  all'Amministrazione  dello  Stato,  che  abbiano
particolare competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti
all'attuazione del programma di cui al presente comma sono  stipulati
dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza,
o da un suo delegato, acquisito il parere della Commissione di cui al
presente comma.))