(( Art. 33-ter 
 
 
             Anagrafe unica delle stazioni appaltanti )) 
 
  ((1.  E'  istituita  presso  l'Autorita'  per  la   vigilanza   sui
contrattipubblici di lavori, servizi  e  forniture  l'Anagrafe  unica
delle  stazioni  appaltanti.  Le  stazioni  appaltanti  di  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere
l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca  dati  nazionale  dei
contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82. Esse hanno altresi' l'obbligo di aggiornare  annualmente
i rispettivi  dati  identificativi.  Dall'obbligo  di  iscrizione  ed
aggiornamento  dei  dati  derivano,  in  caso  di  inadempimento,  la
nullita' degli atti adottati e la  responsabilita'  amministrativa  e
contabile dei funzionari responsabili.)) 
  ((2. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture stabilisce con propria deliberazione le modalita'
operative e  di  funzionamento  dell'Anagrafe  unica  delle  stazioni
appaltanti.))