(( Art. 33-quater 
 
 
Disposizioni  in  materia  di  svincolo  delle  garanzie   di   buona
                            esecuzione )) 
 
  ((1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono  apportate
le seguenti modificazioni:)) 
  a) all'articolo 113, comma 3, la parola: «75» e'  sostituita  dalla
seguente: «80» e  la  parola:  «25»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«20»;)) 
  b) dopo l'articolo 237 e' inserito il seguente capo:)) 
  ((«CAPO IV-bis. - OPERE IN ESERCIZIO. ART.  237-bis.  -  (Opere  in
esercizio). - 1. Per le opere realizzate nell'ambito dell'appalto che
siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima  della  relativa
collaudazione tecnico-amministrativa, l'esercizio protratto per oltre
un  anno  determina,  per  la  parte  corrispondente,   lo   svincolo
automatico delle garanzie  di  buona  esecuzione  prestate  a  favore
dell'ente aggiudicatore, senza necessita' di alcun  benestare,  ferma
restando una quota massima del 20  per  cento  che,  alle  condizioni
previste dal comma 2, e' svincolata all'emissione del certificato  di
collaudo, ovvero decorso il  termine  contrattualmente  previsto  per
l'emissione del certificato di collaudo ove questo non  venga  emesso
entro tale termine  per  motivi  non  ascrivibili  a  responsabilita'
dell'appaltatore.  Resta   altresi'   fermo   il   mancato   svincolo
dell'ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio.)) 
  ((2. Qualora l'ente aggiudicatore rilevi e contesti  all'esecutore,
entro il primo anno di esercizio  delle  opere,  vizi  o  difformita'
delle stesse che l'esecutore  non  rimuova  nel  corso  del  medesimo
periodo, l'ente aggiudicatore comunica al garante, entro il  predetto
termine di un anno dall'entrata in esercizio delle  opere,  l'entita'
delle  somme,  corrispondenti  al  valore  economico   dei   vizi   o
difformita' rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del 20 per
cento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell'intero importo
corrispondente alla parte  posta  in  esercizio,  non  interviene  lo
svincolo automatico delle garanzie».)) 
  ((2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si  applica  ai
contratti i cui bandi o avvisi con  cui  si  indice  una  gara  siano
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, nonche', in  caso  di  contratti
senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
non siano ancora stati inviati gli inviti a  presentare  le  offerte.
Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b),  per
i contratti gia' affidati alla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto per i quali, alla medesima  data,
e' spirato il termine di  cui  all'articolo  237-bis,  comma  1,  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto  dal  presente
articolo, il termine comincia a decorrere dalla predetta  data  e  ha
durata di centottottanta giorni.))