Art. 34 
 
 
(( Misure urgenti per le attivita' produttive, le infrastrutture e  i
trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni )) 
 
  ((1. Al comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo  2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,  n.
80, e successive modificazioni, le  parole:  «entro  il  31  dicembre
2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2013». La
scadenza  del  servizio  per  la  sicurezza  del  sistema   elettrico
nazionale  nelle  isole  maggiori   di   cui   all'articolo   1   del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e' prorogata al 31  dicembre  2015.
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede  ad  aggiornare
le  condizioni  del  servizio  per  il  nuovo  triennio,  secondo  le
procedure, i principi e i criteri di cui all'articolo  1  del  citato
decreto-legge n. 3 del 2010, nel rispetto  della  disponibilita'  del
servizio   anche   tramite   procedure   concorrenziali   organizzate
mensilmente.)) 
  ((2. Le somme ancora da restituire alla  Cassa  conguaglio  per  il
settore elettrico in attuazione  della  decisione  della  Commissione
europea 2010/460/CE del 19 novembre 2009 relativa agli aiuti di Stato
C38/A/04 e C36/B/06 e della decisione 2011/746/UE della  Commissione,
del 23 febbraio 2011, relativa agli aiuti di Stato C38/B/04 e C13/06,
sono versate dalla stessa Cassa conguaglio all'entrata  del  bilancio
dello Stato entro tre mesi dal  ricevimento  da  parte  dei  soggetti
obbligati, per  essere  riassegnate,  nel  medesimo  importo,  ad  un
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero
dello sviluppo economico e destinate  ad  interventi  del  Governo  a
favore dello sviluppo e dell'occupazione nelle regioni ove hanno sede
le attivita' produttive oggetto della restituzione.)) 
  ((3. All'articolo  3  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
sono apportate le seguenti modifiche:)) 
  (( a) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,
nonche' agli aventi causa da detti fondi per il limite di durata  del
finanziamento degli stessi fondi»;)) 
  (( b) il comma 19-bis e' sostituito dal seguente:)) 
  (( «19-bis. Il compendio costituente  l'Arsenale  di  Venezia,  con
esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i
suoi   specifici   compiti   istituzionali,    in    ragione    delle
caratteristiche  storiche  e  ambientali,  e'  trasferito  a   titolo
gratuito in proprieta', nello stato di fatto e di diritto in  cui  si
trova, al comune di Venezia, che ne  assicura  l'inalienabilita',  la
valorizzazione, il recupero e la  riqualificazione.  A  tal  fine  il
comune  garantisce:  ))a)((   l'uso   gratuito,   per   le   porzioni
dell'Arsenale utilizzate per la realizzazione del centro operativo  e
servizi accessori  del  Sistema  MOSE,  al  fine  di  completare  gli
interventi previsti dal  piano  attuativo  per  l'insediamento  delle
attivita' di realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema  MOSE
sull'area nord dell'Arsenale di Venezia ed assicurare la  gestione  e
manutenzione dell'opera, una volta entrata in esercizio e  per  tutto
il  periodo  di  vita  utile  del  Sistema  MOSE.  Resta   salva   la
possibilita' per l'ente municipale, compatibilmente con  le  esigenze
di gestione e  manutenzione  del  Sistema  MOSE  e  d'intesa  con  il
Ministero delle infrastrutture e trasporti - Magistrato alle acque di
Venezia,  di  destinare,  a  titolo   oneroso,   ad   attivita'   non
esclusivamente finalizzate alla gestione e manutenzione  del  Sistema
MOSE, fabbricati o parti di essi insistenti sulle predette  porzioni.
Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del  compendio,  anche  a
titolo di canoni di concessione richiesti  a  operatori  economici  o
istituzionali,  versati  direttamente  al  comune  di  Venezia,  sono
esclusivamente  impiegate  per  il  recupero,  la  salvaguardia,   la
gestione e la valorizzazione dell'Arsenale; b)  l'uso  gratuito,  per
gli utilizzi  posti  in  essere  dalla  fondazione  "La  Biennale  di
Venezia", in virtu' della natura e delle funzioni assolte  dall'ente,
dal CNR e comunque da  tutti  i  soggetti  pubblici  ivi  attualmente
allocati  che  espletano  funzioni   istituzionali.   L'Arsenale   e'
sottoposto agli strumenti  urbanistici  previsti  per  la  citta'  di
Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22  gennaio
2004, n. 42. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il  Ministero  della
difesa e con il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -
Magistrato alle acque di Venezia, procede, entro il termine di trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
alla perimetrazione e delimitazione del compendio e alla consegna  di
quanto trasferito al comune. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze e' definita, a decorrere dalla data del  trasferimento,
la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al comune  di
Venezia, in misura pari al 70 per cento della riduzione delle entrate
erariali conseguente al trasferimento, essendo  il  restante  30  per
cento vincolato alla destinazione per le opere di  valorizzazione  da
parte del comune di Venezia».)) 
  ((4. All'articolo 183, comma 4, del decreto legislativo  12  aprile
2006, n. 163, le parole: «nei modi e termini di  cui  all'articolo  6
della legge 8 luglio 1986, n. 349» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«nel termine di trenta  giorni  dalla  data  di  presentazione  della
documentazione da parte del soggetto aggiudicatore  o  dell'autorita'
proponente».)) 
  ((5. Ai fini della ripresa produttiva e  occupazionale  delle  aree
interessate, il Commissario delegato di  cui  all'articolo  2,  comma
3-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, prosegue  le  sue
attivita' fino al completamento degli interventi ivi previsti.)) 
  ((6. All'articolo 32, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, le parole: «del Ministro» sono sostituite dalle  seguenti:  «del
Ministero».)) 
  ((7. Al fine di garantire  il  rispetto,  da  parte  di  tutti  gli
operatori  del  sistema  dell'aviazione  civile,  degli  standard  di
sicurezza stabiliti dalla normativa  internazionale  ed  europea,  in
attesa  dell'emanazione  dei  provvedimenti  di  autorizzazione   per
l'assunzione di ispettori di volo, dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto l'Ente nazionale per l'aviazione  civile  (ENAC)
e' autorizzato ad assumere,  in  via  transitoria,  non  oltre  venti
piloti professionisti con contratto a termine annuale rinnovabile  di
anno in anno sino ad un massimo di tre anni.)) 
  ((8. L'ENAC provvede a determinare  il  contingente  dei  posti  da
destinare alle singole categorie di impiego ed i requisiti minimi  di
cui i piloti da assumere devono essere in possesso.)) 
  ((9. Ai piloti assunti secondo quanto previsto dai commi 7 e  8  e'
corrisposta la remunerazione prevista per tale tipologia di personale
in base al contratto collettivo nazionale di lavoro per il  personale
non dirigente dello stesso ENAC.)) 
  ((10. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi
da 7 a 9, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012 ed a 2 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, l'ENAC provvede con risorse
proprie. Alla compensazione dei  conseguenti  effetti  finanziari  in
termini di indebitamento netto, pari a 500.000 euro per l'anno 2012 e
a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si  provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo  di  cui  all'articolo  6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.)) 
  ((11. Per far fronte ai  pagamenti  per  lavori  e  forniture  gia'
eseguiti, ANAS S.p.A.  puo'  utilizzare,  in  via  transitoria  e  di
anticipazione, le disponibilita' finanziarie giacenti  sul  conto  di
tesoreria n. 23617 intestato alla stessa Societa' (ex Fondo  centrale
di garanzia), ai sensi dell'articolo 1, comma 1025,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296,  nel  limite  di  400  milioni  di  euro,  con
l'obbligo di corrispondente reintegro entro il 2012 mediante utilizzo
delle risorse che verranno erogate ad ANAS dallo Stato  a  fronte  di
crediti gia' maturati.)) 
  ((12. Nelle more del completamento  dell'))iter((  delle  procedure
contabili relative alle  spese  di  investimento  sostenute  da  ANAS
S.p.A., nell'ambito dei contratti di programma  per  gli  anni  2007,
2008  e  2009,  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato a corrispondere alla stessa Societa'  le  somme  all'uopo
conservate nel conto dei residui, per  l'anno  2012,  del  pertinente
capitolo del bilancio di previsione dello Stato.)) 
  ((13. Per garantire le procedure centralizzate  di  conferma  della
validita' della patente di guida di cui all'articolo 126 del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' autorizzata la spesa  di  euro
4.000.000 per l'anno 2012, alla quale si provvede  mediante  parziale
utilizzo  della  quota   delle   entrate   riassegnabili   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30  dicembre
2004, n. 311.)) 
  ((14. Al decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate  le
seguenti modifiche:)) 
  (( a) all'articolo 32, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:)) 
  ((«6-bis. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi  dei
commi 2, 3 e 4 iscritte in  conto  residui  dovranno  essere  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere   riassegnate,
compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul  Fondo  di
cui al comma 6.»;)) 
  (( b) all'articolo 36, i commi 7 e 7-bis sono abrogati.)) 
  ((15. Al  decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  228,  sono
apportate le seguenti modificazioni:)) 
  (( a) all'articolo 2, il comma 8 e' abrogato;)) 
  (( b) all'articolo 5, comma 2, lettera c), e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ciascuna di tali opere e' corredata  del  relativo
codice unico di progetto previsto dall'articolo  11  della  legge  16
gennaio 2003, n. 3, e l'elenco e'  trasmesso  a  cura  del  Ministero
competente alla banca dati delle amministrazioni pubbliche  istituita
dall'articolo  13   della   legge   31   dicembre   2009,   n.   196,
contestualmente alla trasmissione del Documento  al  CIPE,  ai  sensi
dell'articolo 2, commi 5 e 6».)) 
  ((16. Gli accordi di cui all'articolo 1, comma 5,  della  legge  23
agosto 2004, n. 239, sono stipulati nei modi  stabiliti  con  decreto
del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il  Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la  Conferenza  unificata,  da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto.)) 
  ((17. All'articolo 2-bis, comma 1,  del  decreto-legge  25  gennaio
2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010,
n. 41, sono apportate le seguenti modifiche:)) 
  (( a) le parole: «con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  25  giugno   1999,   pubblicato   nel
supplemento ordinario alla  ))Gazzetta  Ufficiale((  n.  151  del  30
giugno 1999,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo
3, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,»;)) 
  (( b) sono soppresse le seguenti parole: «e per le quali non sia ad
oggi accertabile il titolo di autorizzazione».)) 
  ((18. Le concessioni di stoccaggio di  gas  naturale  rilasciate  a
partire dalla data di entrata in vigore del  decreto  legislativo  23
maggio 2000, n. 164, hanno una durata di trenta anni, prorogabile non
piu' di una volta e per dieci anni.  Per  le  concessioni  rilasciate
prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n.  164
del 2000  si  intendono  confermati  sia  l'originaria  scadenza  sia
l'applicazione dell'articolo 1, comma 61, della legge 23 agosto 2004,
n. 239.)) 
  ((19. Per la piena attuazione dei piani e  dei  programmi  relativi
allo sviluppo e alla sicurezza  dei  sistemi  energetici  di  cui  al
decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, gli  impianti  attualmente
in funzione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,
n. 222, e di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 gennaio  1991,  n.
9,  continuano  ad  essere  eserciti  fino  al  completamento   delle
procedure autorizzative in corso previste sulla base  dell'originario
titolo abilitativo, la  cui  scadenza  deve  intendersi  a  tal  fine
automaticamente prorogata fino all'anzidetto completamento.)) 
  ((20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine
di assicurare il rispetto della disciplina europea,  la  parita'  tra
gli operatori, l'economicita' della gestione e di garantire  adeguata
informazione alla collettivita'  di  riferimento,  l'affidamento  del
servizio e' effettuato sulla base di apposita  relazione,  pubblicata
sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni  e
della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per
la forma  di  affidamento  prescelta  e  che  definisce  i  contenuti
specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio  universale,
indicando le compensazioni economiche se previste.)) 
  ((21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore  del
presente decreto non conformi ai requisiti previsti  dalla  normativa
europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre  2013
pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20.
Per gli affidamenti in cui non e' prevista una data di  scadenza  gli
enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel  contratto
di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di
scadenza dell'affidamento.  Il  mancato  adempimento  degli  obblighi
previsti nel presente comma determina la cessazione  dell'affidamento
alla data del 31 dicembre 2013.)) 
  ((22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data  del  1°  ottobre
2003 a societa' a partecipazione pubblica gia'  quotate  in  borsa  a
tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile, cessano alla scadenza prevista  nel  contratto  di
servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti
che non prevedono una data di scadenza cessano,  improrogabilmente  e
senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31
dicembre 2020.)) 
  ((23. Dopo il comma 1  dell'articolo  3-bis  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni,  e'  inserito  il
seguente:)) 
  ((«1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali
a rete  di  rilevanza  economica,  compresi  quelli  appartenenti  al
settore dei rifiuti urbani, di scelta della  forma  di  gestione,  di
determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza,  di
affidamento della  gestione  e  relativo  controllo  sono  esercitate
unicamente dagli enti di governo degli ambiti o  bacini  territoriali
ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del  comma  1  del
presente articolo».)) 
  ((24. All'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 22  giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, la lettera b) e' abrogata.)) 
  ((25. I  commi  da  20  a  22  non  si  applicano  al  servizio  di
distribuzione di gas naturale,  di  cui  al  decreto  legislativo  23
maggio  2000,  n.  164,  al  servizio  di  distribuzione  di  energia
elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla
legge 23 agosto 2004, n. 239, nonche' alla  gestione  delle  farmacie
comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n.  475.  Restano  inoltre
ferme le disposizioni di cui all'articolo  37  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134.)) 
  ((26.  Al  fine  di  aumentare  la  concorrenza  nell'ambito  delle
procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione
votiva, all'articolo unico del decreto del Ministro  dell'interno  31
dicembre 1983, pubblicato nella ))Gazzetta Ufficiale(( n. 16  del  17
gennaio 1984, al numero 18) sono soppresse  le  seguenti  parole:  «e
illuminazioni votive». Conseguentemente i comuni,  per  l'affidamento
del servizio di illuminazione votiva, applicano  le  disposizioni  di
cui al  decreto  legislativo  n.  163  del  2006,  e  in  particolare
l'articolo 30 e,  qualora  ne  ricorrano  le  condizioni,  l'articolo
125.)) 
  ((27. All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,
le parole: «e a condizione che il valore economico del servizio o dei
beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a
200.000 euro annui» sono soppresse.)) 
  ((28. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio  2010,  n.
22, dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente:)) 
  ((«3-bis.1. Agli impianti pilota di cui al comma 3-bis, che per  il
migliore sfruttamento ai  fini  sperimentali  del  fluido  geotermico
necessitano di una maggiore potenza nominale installata  al  fine  di
mantenere il fluido geotermico allo stato liquido, il limite di 5  MW
e'  determinato  in  funzione  dell'energia   immessa   nel   sistema
elettrico».)) 
  ((29. All'articolo 154 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, il comma 4 e' sostituito dal seguente:)) 
  ((«4. Il soggetto competente, al fine  della  redazione  del  piano
economico- finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera  d),
predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo  tariffario
di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d),  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione  all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas».)) 
  ((30. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25  gennaio  2012,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
28, le parole: «A decorrere dal 31 dicembre  2013,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «A decorrere dal sessantesimo giorno  dall'emanazione
dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2».)) 
  ((31. Per l'esecuzione di interventi indifferibili ed urgenti volti
a rimuovere i rischi di esondazione del fiume Pescara e a ristabilire
le condizioni minime di agibilita' e fruibilita' del porto-canale  di
Pescara, il provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il
Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna e' individuato  quale  amministrazione
competente, in regime ordinario, per il coordinamento delle attivita'
di dragaggio,  rimozione,  trattamento  e  relativo  conferimento  in
discarica di sedimenti.)) 
  ((32. Per il pagamento degli indennizzi agli operatori della  pesca
del porto-canale di Pescara, e' stanziata, per l'anno 2013, la  somma
di 3.000.000 di euro in favore della regione.)) 
  ((33. Per il compimento delle attivita' di cui ai commi 31 e 32  e'
stanziata, per l'anno 2013, la somma di euro 12.000.000. All'onere si
provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo  10,  comma
5, del decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio
decreto le occorrenti variazioni di bilancio.)) 
  ((34. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso
al sistema museale sito nell'isola di  Caprera  dedicato  a  Giuseppe
Garibaldi, comprendente il  Museo  del  compendio  garibaldino  e  il
memoriale custodito nell'ex forte Arbuticci, nonche' quelli derivanti
dalla vendita dei biglietti degli ascensori  esterni  panoramici  del
Monumento a Vittorio Emanuele II in Roma, a decorrere dall'anno  2013
sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnati allo stato di previsione del Ministero per i  beni  e  le
attivita' culturali, al fine di assicurare la gestione,  manutenzione
e restauro conservativo per la migliore valorizzazione e fruizione di
detti complessi monumentali. Al relativo onere, pari  1.770.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi  dell'articolo
38. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  con
propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.)) 
  ((35. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente
al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui  al  secondo
periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5
dell'articolo 122 del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,
sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.)) 
  ((36. Le somme versate entro il  9  ottobre  2012  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato   ai   sensi   delle   disposizioni   indicate
nell'allegato 1, che, alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  non  sono  state   riassegnate   alle   pertinenti   unita'
previsionali,  restano  acquisite  all'entrata  del  bilancio   dello
Stato.)) 
  ((37. Il recupero al bilancio dello Stato di cui  all'articolo  13,
comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  e  successive
modificazioni, e' ridotto per l'anno 2012 di 120 milioni. Al relativo
onere  si  provvede  mediante  utilizzo  delle   risorse   recuperate
dall'attuazione del comma  36.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le  occorrenti
variazioni di bilancio.)) 
  ((38. Ai fini della corretta  applicazione  delle  disposizioni  in
materia di contenimento della spesa pubblica riguardanti le  societa'
partecipate dalle pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  1,
comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  si  intendono  per
societa' quotate le societa' emittenti strumenti  finanziari  quotati
in mercati regolamentati.)) 
  ((39. All'articolo 21 del decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  il
comma 6 e' abrogato.)) 
  ((40. Al fine di innalzare i livelli di sicurezza dei motociclisti,
e'   obbligatoria   l'offerta   su   tutti   i   veicoli   di   nuova
immatricolazione a due o tre ruote e di cilindrata pari o superiore a
125 centimetri  cubi,  tra  le  dotazioni  opzionali  a  disposizione
dell'acquirente, di sistemi di sicurezza e di frenata avanzati (ABS),
atti ad evitare il bloccaggio delle ruote durante la frenata.)) 
  ((41. La lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 5 della legge  24
aprile 2001, n. 170, e' sostituita dalla seguente:)) 
  ((«d-ter) gli  edicolanti  possono  praticare  sconti  sulla  merce
venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto  vendita
e restituito, nel rispetto  del  periodo  di  permanenza  in  vendita
stabilito   dall'editore,   a    compensazione    delle    successive
anticipazioni al distributore».)) 
  ((42. All'articolo 28, comma 3, della legge 20  febbraio  2006,  n.
82, dopo le parole: «A tutti gli utilizzatori dei  prodotti  annotati
nei registri di cui ai commi 1 e 2, ad eccezione»  sono  inserite  le
seguenti: «dei commercianti al dettaglio».)) 
  ((43. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14
agosto 1996, n. 472, dopo  il  comma  1,  e'  inserito  il  seguente:
«1-bis. Le eccezioni  di  cui  al  comma  1  si  rendono  applicabili
esclusivamente nella fase di prima immissione in commercio».)) 
  ((44. All'articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, dopo le parole: «ne' obbligo  di  scarico  del  mezzo  di
trasporto» sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:  «L'introduzione  si
intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza
che  sia  necessaria  la  preventiva  introduzione  della  merce  nel
deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di stoccaggio  e  di
custodia, e la condizione posta agli articoli  1766  e  seguenti  del
codice  civile   che   disciplinano   il   contratto   di   deposito.
All'estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione  in
consumo nel territorio dello Stato, qualora  risultino  correttamente
poste in essere le norme dettate  al  comma  6  del  citato  articolo
50-bis(( del decreto-legge n. 331  del  1993,  l'imposta  sul  valore
aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta».)) 
  ((45. Al fine di rendere la struttura amministrativo-contabile  del
Corpo delle capitanerie di  porto  -  Guardia  costiera  maggiormente
funzionale all'espletamento dei servizi d'istituto, il Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, adotta, entro sei mesi  dalla  entrata
in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  apposito
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400. Detto provvedimento sostituisce il  regolamento  per  i
servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto, approvato
con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391.)) 
  ((46. Gli introiti derivanti da  convenzioni  stipulate  dal  Corpo
delle capitanerie di porto - Guardia costiera  per  l'implementazione
dei servizi d'istituto sono versati  in  entrata  al  bilancio  dello
Stato per essere interamente riassegnati al fondo di cui all'articolo
1, comma 1331, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con  propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.)) 
  ((47. Le somme disponibili previste  dall'articolo  41,  comma  16-
sexiesdecies.1,  del  decreto-legge  30  dicembre   2008,   n.   207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  14,
sono  finalizzate  allo  svolgimento  di  iniziative  di   promozione
turistica  dell'Italia  a  cura  del  Dipartimento  per  gli   affari
regionali, il turismo e lo sport.)) 
  ((48. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.
285, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di  garantire
adeguati  livelli  di  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro   e   nella
circolazione  stradale,  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre  il
28 febbraio 2013, dispone la revisione  obbligatoria  delle  macchine
agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo  110,  al
fine di accertarne  lo  stato  di  efficienza  e  la  permanenza  dei
requisiti minimi di idoneita' per la  sicurezza  della  circolazione.
Con il medesimo decreto e' disposta, a far data dal 1° gennaio  2014,
la revisione obbligatoria delle  macchine  agricole  in  circolazione
soggette  ad  immatricolazione  in  ragione  del  relativo  stato  di
vetusta' e con precedenza per quelle  immatricolate  antecedentemente
al 1° gennaio 2009, e sono  stabiliti,  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  i  criteri,  le  modalita'  ed  i
contenuti  della  formazione  professionale  per   il   conseguimento
dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in  attuazione  di
quanto disposto dall'articolo 73 del  decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81».)) 
  ((49. All'articolo 12 del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni:)) 
  (( a) al comma  2,  lettera  ))a)((,  dopo  il  primo  periodo,  e'
inserito il seguente: «Restano altresi' esclusi dalla disciplina  del
presente comma gli istituti penitenziari»;)) 
  ((b) al comma 2, lettera ))a)((, dopo l'ultimo periodo e'  aggiunto
il seguente: «Sono altresi' fatte  salve  le  risorse  attribuite  al
Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di  edilizia
penitenziaria»;)) 
  ((c) al comma 7, quarto periodo,  dopo  le  parole:  «il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti» sono inserite le  seguenti:  «e
il Ministero della giustizia».)) 
  ((50. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, sono apportate
le seguenti modificazioni:)) 
  ((a) all'articolo 5, comma 1, lettera c), la parola:  «quattro»  e'
sostituita dalla seguente: «sette»;)) 
  ((b) all'articolo 5, comma 1,  lettera  d),  la  parola:  «tre»  e'
sostituita dalla seguente: «sei»;)) 
  ((c) all'articolo 5, comma 1,  lettera  e),  la  parola:  «sei»  e'
sostituita dalla seguente: «nove» e  le  parole:  «anche  se  cessati
dall'esercizio» sono soppresse;)) 
  ((d) all'articolo 5, dopo il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:
«1-bis. I componenti della commissione, aventi le qualifiche  di  cui
al comma 1, possono anche essere in pensione da non  piu'  di  cinque
anni»;)) 
  ((e) all'articolo 5, il comma 4 e' abrogato;)) 
  ((f) all'articolo 11, comma 5,  le  parole:  «Il  giudizio  di  non
idoneita' e' motivato» sono sostituite dalle seguenti:  «Il  giudizio
di  non  idoneita'  e'  sinteticamente  motivato   con   formulazioni
standard, predisposte dalla commissione quando  definisce  i  criteri
che regolano la valutazione degli elaborati».)) 
  ((51. Le modifiche di cui al comma 50, lettere a), b) c), d) e  f),
non si applicano ai concorsi gia' banditi alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto.)) 
  ((52. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n.  128,  sono  apportate  le
seguenti modifiche:)) 
  ((«ART. 285 - (Caratteristiche tecniche) - Punto 32 - Gli  impianti
termici civili che,  prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono stati autorizzati ai  sensi  del  titolo  I  della
parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che,  a
partire da tale data,  ricadono  nel  successivo  titolo  II,  devono
essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre
2017 purche'  sui  singoli  terminali,  siano  e  vengano  dotati  di
elementi utili al risparmio energetico, quali  valvole  termostatiche
e/o ripartitori di calore. Il titolare  dell'autorizzazione  produce,
quali atti autonomi, le  dichiarazioni  previste  dall'articolo  284,
comma 1, della stessa parte  quinta  nei  novanta  giorni  successivi
all'adeguamento  ed  effettua  le  comunicazioni  previste  da   tale
articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione  e'
equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle  sanzioni
previste dall'articolo 288».)) 
  ((53. L'articolo 5, comma  9,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:)) 
  ((«9. Gli impianti termici siti negli edifici  costituiti  da  piu'
unita' immobiliari devono essere collegati ad appositi camini,  canne
fumarie o sistemi di evacuazione dei  prodotti  di  combustione,  con
sbocco sopra il  tetto  dell'edificio  alla  quota  prescritta  dalla
regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto periodo
seguente.  Qualora  si  installino  generatori  di  calore  a  gas  a
condensazione  che,  per  valori  di  prestazione  energetica  e   di
emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad
alta  efficienza  energetica,  piu'  efficiente  e  meno  inquinante,
prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI  EN  297  e/o
UNI EN 483 e/o UNI EN  15502,  il  posizionamento  dei  terminali  di
tiraggio avviene in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129 e
successive integrazioni».)) 
  ((54. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le  seguenti
modifiche:)) 
  (( a) all'articolo 1, comma 21, lettera  b),  capoverso  3-bis,  la
parola: «fax» e' soppressa;)) 
  ((  b)  all'articolo  4,  comma  1,  dopo  le  parole:   «fino   al
raggiungimento  dei  requisiti  minimi  per  il  pensionamento»  sono
aggiunte le seguenti: «La stessa prestazione puo' essere  oggetto  di
accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e  24  della
legge 23 luglio 1991, n.  223,  ovvero  nell'ambito  di  processi  di
riduzione di personale dirigente  conclusi  con  accordo  firmato  da
associazione sindacale stipulante il contratto collettivo  di  lavoro
della categoria»;)) 
  (( c) all'articolo 4, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:)) 
  ((«7-bis. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  da  1  a  7  trovano
applicazione anche nel caso in cui  le  prestazioni  spetterebbero  a
carico   di    forme    sostitutive    dell'assicurazione    generale
obbligatoria.)) 
  ((7-ter. Nel caso degli accordi il  datore  di  lavoro  procede  al
recupero delle somme pagate ai sensi dell'articolo 5, comma 4,  della
legge n. 223  del  1991,  relativamente  ai  lavoratori  interessati,
mediante conguaglio con i contributi  dovuti  all'INPS  e  non  trova
comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della  presente  legge.
Resta inoltre ferma la possibilita' di  effettuare  nuove  assunzioni
anche presso le unita' produttive interessate  dai  licenziamenti  in
deroga al diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della
legge n. 223 del 1991».)) 
  ((55. All'articolo 1, comma 430, della legge 30 dicembre  2004,  n.
311, dopo le parole: «con popolazione residente superiore  ai  10.000
abitanti» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' le imprese che pur in
assenza  dei  requisiti  sopra  indicati,   indipendentemente   dalla
superficie dei punti di vendita, fanno parte di un gruppo  societario
ai sensi dell'articolo 2359 del codice  civile  che  opera  con  piu'
punti di vendita sul territorio nazionale e che  realizza  un  volume
d'affari annuo aggregato superiore a  10  milioni  di  euro.  Per  le
aziende della grande distribuzione commerciale come  sopra  definite,
la trasmissione telematica dei corrispettivi  per  ciascun  punto  di
vendita  sostituisce  gli  obblighi  di  certificazione  fiscale  dei
corrispettivi stessi».)) 
  ((56. All'articolo 6, comma  6-ter,  del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, dopo l'ultimo periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «Le
suddette permute sono attuate, in deroga alla legge 24  aprile  1941,
n. 392, anche per la realizzazione di nuovi edifici giudiziari  delle
sedi centrali di corte d'appello in cui  sia  prevista  la  razionale
concentrazione di  tutti  gli  uffici  ordinari  e  minorili  nonche'
l'accorpamento delle soppresse sedi periferiche di cui all'articolo 1
della legge 14 settembre 2011, n. 148».)) 
  ((57. Entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto  la  CONSOB,  nell'ambito
dell'autonomia del proprio  ordinamento  ed  al  fine  di  assicurare
efficaci e continuativi livelli  di  vigilanza  per  l'attuazione  di
quanto previsto ai sensi del presente articolo e per la tutela  degli
investitori, nonche' per la salvaguardia della  trasparenza  e  della
correttezza  del  sistema  finanziario,  provvede   alle   occorrenti
iniziative attuative, anche adottando misure  di  contenimento  della
spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni  in  materia
di finanza pubblica, purche'  sia  assicurato  il  conseguimento  dei
medesimi risparmi previsti  a  legislazione  vigente,  e  avvalendosi
delle facolta' di cui all'articolo 2, commi 4-undecies,  fino  ad  un
terzo  della  misura  massima  ivi  prevista,   e   4-terdecies   del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Il collegio dei revisori dei conti
verifica preventivamente  che  le  misure  previste  siano  idonee  a
garantire comunque i medesimi effetti  di  contenimento  della  spesa
stabiliti a legislazione vigente  ed  attesta  il  rispetto  di  tale
adempimento nella relazione al conto consuntivo. Resta in  ogni  caso
precluso l'utilizzo degli  stanziamenti  preordinati  alle  spese  in
conto capitale per finanziare spese di parte corrente.))