(( Art. 34-novies 
 
 
Definizione dei contributi per programmi di edilizia residenziale )) 
 
  ((1. Al fine di provvedere alla chiusura delle posizioni  debitorie
e creditorie determinatesi ai sensi dell'articolo 16, secondo  comma,
della legge 27 maggio 1975, n. 166, degli articoli 2 e 10 della legge
8 agosto 1977, n. 513, dell'articolo 72 della legge 22 ottobre  1971,
n. 865, e dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 1975,  n.  376,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975,  n.  492,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento dei conguagli  dei  contributi  di  cui  alle
suddette disposizioni sulla base della certificazione  fornita  dalle
banche  relativa  ai   singoli   interventi   agevolativi   e   delle
autocertificazioni prodotte, ai  sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dai singoli beneficiari in
ordine alla sussistenza dei  requisiti  soggettivi.  L'Agenzia  delle
entrate, anche avvalendosi della  collaborazione  dei  provveditorati
interregionali per le opere  pubbliche,  ha  facolta'  di  effettuare
controlli a campione in ordine alla  sussistenza  del  requisito  del
reddito. Per i requisiti oggettivi la cooperativa ovvero l'impresa  o
il soggetto pubblico dedicato all'edilizia residenziale deve produrre
il certificato di agibilita' di cui agli articoli 24 e 25 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380.  Qualora  sia
accertata la mancanza anche di uno solo dei requisiti  necessari,  il
beneficiario decade dal diritto al contributo statale  ed  e'  tenuto
alla restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre agli oneri
accessori di legge.)) 
  ((2. Le banche sono autorizzate a compensare le posizioni debitorie
e creditorie, risultanti dalla certificazione di cui al comma 1,  nei
confronti  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti
nell'ambito del gruppo bancario di  appartenenza.  La  certificazione
evidenzia le complessive posizioni debitorie  e  creditorie  relative
alle disposizioni citate al comma 1; la determinazione delle predette
posizioni non tiene conto  dei  conguagli  relativi  alle  operazioni
oggetto di contenzioso sulla sussistenza dei  requisiti  oggettivi  e
soggettivi previsti per la fruizione del contributo pubblico.)) 
  ((3. Le risorse derivanti dalle posizioni di credito del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti  nei  confronti  degli  istituti
bancari mutuanti sono versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato
per essere riassegnate, per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  al
pertinente capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti.)) 
  ((4. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.))