Art. 33 
 
 
Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture 
 
  1. In via sperimentale, per  favorire  la  realizzazione  di  nuove
opere infrastrutturali di importo superiore a  500  milioni  di  euro
mediante    l'utilizzazione    dei    contratti    di    partenariato
pubblico-privato di cui all'articolo 3,  comma  15-ter,  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui  progettazione  definitiva
sia approvata entro il 31 dicembre 2015  e  per  le  quali  non  sono
previsti contributi pubblici a fondo  perduto  ed  e'  accertata,  in
esito alla procedura di cui al comma 2,  la  non  sostenibilita'  del
piano economico finanziario, e' riconosciuto al soggetto titolare del
contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le  societa'
di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto  legislativo
n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP
generate in relazione alla  costruzione  e  gestione  dell'opera.  Il
credito di imposta e' stabilito per  ciascun  progetto  nella  misura
necessaria al  raggiungimento  dell'equilibrio  del  piano  economico
finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per  cento  del
costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo
ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Il credito di  imposta  e'
posto a  base  di  gara  per  l'individuazione  dell'affidatario  del
contratto  di  partenariato  pubblico   privato   e   successivamente
riportato nel contratto. 
  2.  La  non  sostenibilita'  del  piano  economico  finanziario   e
l'entita' del credito di imposta entro il limite di cui al  comma  1,
al  fine  di  conseguire  l'equilibrio  del  piano   medesimo   anche
attraverso il mercato, e' verificata dal Cipe con  propria  delibera,
previo parere del Nars che allo scopo e' integrato con due  ulteriori
componenti designati rispettivamente  dal  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottata  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Con la medesima delibera sono individuati i criteri  e  le  modalita'
per  l'accertamento,  determinazione  e  monitoraggio   del   credito
d'imposta, nonche' per la rideterminazione della misura  in  caso  di
miglioramento  dei  parametri  posti  a  base  del  piano   economico
finanziario. 
  2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 1,  dopo  le  parole:  «puo'  avere  ad  oggetto»  sono
inserite le seguenti: «il credito di imposta di cui all'articolo  33,
comma 1, del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  chiesto  a
rimborso e»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. L'attestazione del credito di imposta di  cui  all'articolo
33, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  chiesto  a
rimborso deve essere  rilasciata  dall'Agenzia  delle  entrate  entro
quaranta giorni dalla richiesta del contribuente. Il mancato rilascio
equivale ad attestazione ai sensi e nei limiti di cui al comma 1». 
  2-ter. Per la realizzazione  di  nuove  opere  infrastrutturali  di
importo superiore a 500 milioni di euro previste in piani o programmi
di amministrazioni pubbliche, da realizzare mediante  l'utilizzazione
dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3,
comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per  le
quali e' accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non
sostenibilita' del piano economico-finanziario,  e'  riconosciuta  al
soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi
comprese le societa' di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo
decreto legislativo n. 163, al fine di assicurare  la  sostenibilita'
economica   dell'operazione   di   partenariato   pubblico   privato,
l'esenzione dal pagamento del  canone  di  concessione  nella  misura
necessaria    al    raggiungimento    dell'equilibrio    del    piano
economico-finanziario. Con la medesima delibera di  cui  al  comma  2
sono individuati i criteri e  le  modalita'  per  l'accertamento,  la
determinazione e  il  monitoraggio  dell'esenzione,  nonche'  per  la
rideterminazione della misura in caso di miglioramento dei  parametri
posti a base del piano economicofinanziario. La  presente  misura  e'
riconosciuta in conformita' alla disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato. 
  2-quater. La misura di cui  al  comma  2-ter  e'  utilizzata  anche
cumulativamente a quella di cui al comma 1 del presente  articolo  al
fine di assicurare la  sostenibilita'  economica  dell'operazione  di
partenariato pubblico privato. Nel complesso  le  misure  di  cui  ai
commi 1 e 2-ter del presente articolo non possono superare il 50  per
cento del costo dell'investimento, tenendo conto anche del contributo
pubblico a fondo perduto. 
  3. All'articolo 18 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'alinea  del  comma  1,  le  parole:  «previste  in  piani  o
programmi  di  amministrazioni  pubbliche»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «incluse in piani o programmi di amministrazioni  pubbliche
previsti a legislazione vigente» e, dopo le parole: «per il  soggetto
interessato,» sono inserite le  seguenti:  «ivi  inclusi  i  soggetti
concessionari,»; 
  b) al comma 2 sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Le
misure di cui al comma 1  possono  essere  utilizzate  anche  per  le
infrastrutture di interesse strategico gia' affidate o  in  corso  di
affidamento con contratti di partenariato  pubblico  privato  di  cui
all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, nel caso in cui risulti necessario ripristinare  l'equilibrio
del piano economico finanziario. Il CIPE con propria delibera, previo
parere del Nars  che  allo  scopo  e'  integrato  con  due  ulteriori
componenti designati rispettivamente  dal  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottata  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
determina l'importo del contributo pubblico a fondo  perduto,  quello
necessario per il riequilibrio del  piano  economico  finanziario  ai
sensi del periodo precedente, l'ammontare delle risorse disponibili a
legislazione vigente utilizzabili, l'ammontare delle misure di cui al
comma 1 da riconoscere a  compensazione  della  quota  di  contributo
mancante, nonche' i criteri e le modalita'  per  la  rideterminazione
della  misura  delle  agevolazioni  in  caso  di  miglioramento   dei
parametri posti a base del piano economico finanziario.». 
  3-bis. All'articolo 157, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, dopo le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e
3 si applicano  anche  alle  societa'»  sono  inserite  le  seguenti:
«operanti nella gestione dei servizi di cui  all'articolo  3-bis  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alle societa'». 
  3-ter.  All'articolo  163,  comma  2,  lettera  f),   del   decreto
legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «. Per gli interventi ferroviari di cui all'articolo
1  della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  in  cui  il  soggetto
aggiudicatore  sia  diverso  da  RFI  S.p.A.,  ma   da   quest'ultima
direttamente o indirettamente partecipato, il Ministero individua  in
RFI S.p.A. il destinatario dei fondi  da  assegnare  ai  sensi  della
presente lettera». 
  4. I canoni di cui all'articolo  1,  comma  1020,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e successive  modificazioni,  derivanti  dalla
realizzazione        del        completamento         dell'autostrada
Livorno-Civitavecchia, tratto Cecina-Civitavecchia,  sono  trasferiti
alla  regione  Toscana,  per  i  primi   dieci   anni   di   gestione
dell'infrastruttura, fino alla quota massima annua del settantacinque
per  cento.  Il  trasferimento  avviene  a  titolo  di  concorso   al
finanziamento da  parte  della  regione  di  misure  di  agevolazione
tariffaria  in  favore  dei  residenti  nei  comuni   dei   territori
interessati. 
  4-bis. Al comma 4 dell'articolo  157  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «rete di trasmissione  nazionale
di energia elettrica,» sono  inserite  le  seguenti:  «alle  societa'
titolari  delle  autorizzazioni  per  la  realizzazione  di  reti  di
comunicazione elettronica di cui al  decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e alle societa' titolari delle licenze individuali  per
l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche
di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica  19
settembre 1997, n. 318, come modificato dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1° agosto 2002, n. 211,». 
  4-ter.  Fermo  restando  il   limite   massimo   alle   spese   per
l'indebitamento di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29
marzo 2012, n.  49,  quale  garanzia  del  pagamento  delle  rate  di
ammortamento  dei  mutui  e  dei  prestiti  le  universita'   possono
rilasciare agli istituti  finanziatori  delegazione  di  pagamento  a
valere su tutte le entrate, proprie e da  trasferimenti,  ovvero  sui
corrispondenti proventi risultanti dal  conto  economico.  L'atto  di
delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato al  tesoriere  da
parte delle universita' e costituisce titolo esecutivo. Le  somme  di
competenza delle universita' destinate al  pagamento  delle  rate  in
scadenza dei  mutui  e  dei  prestiti  non  possono  essere  comprese
nell'ambito  di  procedure  cautelari,  di   esecuzione   forzata   e
concorsuali, anche straordinarie, e non  possono  essere  oggetto  di
compensazione, a pena di  nullita'  rilevabile  anche  d'ufficio  dal
giudice. 
  5. Al fine di assicurare la realizzazione,  in  uno  o  piu'  degli
Stati le cui acque territoriali confinano  con  gli  spazi  marittimi
internazionali a rischio di pirateria, individuati con il decreto del
Ministro  della  difesa  di  cui  all'articolo  5,   comma   1,   del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130,  di  apprestamenti  e  dispositivi
info-operativi e di sicurezza idonei a garantire  il  supporto  e  la
protezione   del   personale   impiegato   anche   nelle    attivita'
internazionali di contrasto alla pirateria ed assicurare una  maggior
tutela  della  liberta'  di  navigazione  del  naviglio   commerciale
nazionale, in attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo
5, e' autorizzata una spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012  e
di 2,6 milioni di euro annui fino all'anno 2020. 
  6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5, pari a 3,7 milioni
di euro per l'anno 2012 e 2,6 milioni di euro annui per gli anni  dal
2013 al 2020, si provvede: 
  a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2012  mediante  utilizzo
delle somme  relative  ai  rimborsi  corrisposti  dall'Organizzazione
delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di  prestazioni  rese  dalle
Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali  di
pace, versate nell'anno 2012 e non ancora riassegnate al fondo per il
finanziamento   della   partecipazione   italiana    alle    missioni
internazionali di pace previsto dall'articolo 1,  comma  1240,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine  le  predette  somme  sono
riassegnate al pertinente capitolo dello stato  di  previsione  della
spesa del Ministero della difesa; 
  b) quanto a 2,6 milioni di euro annui dal 2013  al  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 55, comma 5, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
al comma 11 la parola: «affida» e' sostituita dalle  seguenti:  «puo'
affidare». 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  7-bis. Presso il Ministero dell'interno e' istituita la Commissione
per la pianificazione ed il coordinamento della  fase  esecutiva  del
programma di interventi per il  completamento  della  rete  nazionale
standard  Te.T.Ra.  necessaria  per  le  comunicazioni  sicure  della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della  guardia
di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo  forestale  dello
Stato, cui e' affidato il compito di formulare  pareri  sullo  schema
del programma, sul suo coordinamento  e  integrazione  interforze  e,
nella fase di attuazione  del  programma,  su  ciascuna  fornitura  o
progetto. La Commissione e' presieduta  dal  direttore  centrale  dei
servizi  tecnico-logistici  e   della   gestione   patrimoniale   del
Dipartimento della pubblica sicurezza, ed e' composta: dal  direttore
dell'ufficio  per  il  coordinamento  e  la  pianificazione,  di  cui
all'articolo  6  della  legge  1°  aprile  1981,  n.   121;   da   un
rappresentante della Polizia  di  Stato;  da  un  rappresentante  del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri; da un rappresentante  del
Comando generale della Guardia di finanza; da un  rappresentante  del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; da un rappresentante
del Corpo forestale dello Stato; da  un  dirigente  della  Ragioneria
generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da  un
funzionario designato dal Capo della  polizia  -  Direttore  generale
della pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non sono
corrisposti compensi. La Commissione, senza che cio'  comporti  oneri
per la finanza pubblica, puo' decidere di chiedere  specifici  pareri
anche  ad  estranei  all'Amministrazione  dello  Stato,  che  abbiano
particolare competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti
all'attuazione del programma di cui al presente comma sono  stipulati
dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza,
o da un suo delegato, acquisito il parere della Commissione di cui al
presente comma. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo dell' articolo 3, comma  15-ter,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
          attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e'  il
          seguente: 
              « 15-ter. Ai fini del presente codice, i «contratti  di
          partenariato pubblico privato» sono  contratti  aventi  per
          oggetto una o piu' prestazioni quali la  progettazione,  la
          costruzione, la gestione  o  la  manutenzione  di  un'opera
          pubblica o di pubblica utilita', oppure la fornitura di  un
          servizio, compreso in ogni caso il finanziamento  totale  o
          parziale a carico di privati, anche in  forme  diverse,  di
          tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle
          prescrizioni  e   degli   indirizzi   comunitari   vigenti.
          Rientrano, a titolo esemplificativo,  tra  i  contratti  di
          partenariato pubblico privato la concessione di lavori,  la
          concessione  di  servizi,  la  locazione  finanziaria,   il
          contratto  di  disponibilita',  l'affidamento   di   lavori
          mediante finanza di progetto, le  societa'  miste.  Possono
          rientrare  altresi'  tra  le  operazioni  di   partenariato
          pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il
          corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in  tutto
          o in parte  posticipato  e  collegato  alla  disponibilita'
          dell'opera per il committente o  per  utenti  terzi.  Fatti
          salvi gli obblighi di comunicazione previsti  dall'articolo
          44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2008, n.  31,  alle  operazioni  di  partenariato  pubblico
          privato si applicano i contenuti delle decisioni  Eurostat.
          » . 
              Il  testo  dell'  articolo  156  del   citato   decreto
          legislativo n. 163 del 2006 e' il seguente: 
              « Art. 156. Societa' di progetto 
              1.  Il  bando  di  gara  per   l'affidamento   di   una
          concessione  per  la  realizzazione  e/o  gestione  di  una
          infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica  utilita'
          deve prevedere che l'aggiudicatario ha  la  facolta',  dopo
          l'aggiudicazione, di costituire una societa' di progetto in
          forma di societa' per azioni o a responsabilita'  limitata,
          anche consortile.  Il  bando  di  gara  indica  l'ammontare
          minimo del capitale sociale  della  societa'.  In  caso  di
          concorrente costituito da piu'  soggetti,  nell'offerta  e'
          indicata la quota di partecipazione al capitale sociale  di
          ciascun soggetto. Le  predette  disposizioni  si  applicano
          anche alla gara di cui all'articolo 153. La societa'  cosi'
          costituita  diventa  la  concessionaria   subentrando   nel
          rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessita'
          di  approvazione  o  autorizzazione.  Tale   subentro   non
          costituisce cessione di contratto. Il bando di  gara  puo',
          altresi', prevedere che la costituzione della societa'  sia
          un obbligo dell'aggiudicatario. 
              2. I lavori da eseguire e  i  servizi  da  prestare  da
          parte delle societa' disciplinate dal comma 1 si  intendono
          realizzati e prestati  in  proprio  anche  nel  caso  siano
          affidati direttamente dalle  suddette  societa'  ai  propri
          soci, sempre che  essi  siano  in  possesso  dei  requisiti
          stabiliti dalle vigenti norme legislative e  regolamentari.
          Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari  e
          contrattuali che  prevedano  obblighi  di  affidamento  dei
          lavori o dei servizi a soggetti terzi. 
              3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che  non
          costituisce cessione del contratto, la societa' di progetto
          diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce
          l'aggiudicatario in tutti i rapporti con  l'amministrazione
          concedente. Nel caso di versamento di un  prezzo  in  corso
          d'opera da parte della  pubblica  amministrazione,  i  soci
          della societa' restano  solidalmente  responsabili  con  la
          societa' di progetto nei confronti dell'amministrazione per
          l'eventuale   rimborso   del   contributo   percepito.   In
          alternativa, la societa'  di  progetto  puo'  fornire  alla
          pubblica amministrazione garanzie bancarie  e  assicurative
          per la restituzione delle somme versate a titolo di  prezzo
          in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette
          garanzie cessano alla data di emissione del certificato  di
          collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce
          le modalita' per l'eventuale  cessione  delle  quote  della
          societa' di progetto, fermo restando che i soci  che  hanno
          concorso a formare i requisiti per la  qualificazione  sono
          tenuti a partecipare  alla  societa'  e  a  garantire,  nei
          limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del
          concessionario sino alla data di emissione del  certificato
          di collaudo dell'opera.  L'ingresso  nel  capitale  sociale
          della  societa'  di  progetto   e   lo   smobilizzo   delle
          partecipazioni da  parte  di  banche  e  altri  investitori
          istituzionali  che  non  abbiano  concorso  a   formare   i
          requisiti per la qualificazione possono  tuttavia  avvenire
          in qualsiasi momento. » . 
              Si riporta il testo dell' articolo 10 del decreto-legge
          30  settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni  urgenti   per
          favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
          conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge
          24 novembre 2003, n. 326, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              « Art. 10. Attestazione dei crediti tributari 
              1. Su richiesta dei creditori d'imposta intestatari del
          conto fiscale, l'Agenzia delle entrate  e'  autorizzata  ad
          attestare la certezza e la liquidita' del credito,  nonche'
          la   data   indicativa   di   erogazione   del    rimborso.
          L'attestazione,  che  non  e'  utilizzabile  ai  fini   del
          processo di esecuzione e del procedimento  di  ingiunzione,
          puo'  avere  ad  oggetto  il  credito  di  imposta  di  cui
          all'articolo 33, comma  1,  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n.  179,  chiesto  a  rimborso  e  anche  importi  da
          rimborsare secondo modalita' diverse da quelle previste dal
          titolo II del regolamento adottato  con  D.M.  28  dicembre
          1993, n. 567 del Ministro delle finanze, di concerto con il
          Ministro del tesoro 
              1-bis. L'attestazione del credito  di  imposta  di  cui
          all'articolo 33, comma  1,  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, chiesto a  rimborso  deve  essere  rilasciata
          dall'Agenzia delle  entrate  entro  quaranta  giorni  dalla
          richiesta del contribuente. Il mancato rilascio equivale ad
          attestazione ai sensi e nei limiti di cui al comma 1.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  18  della  legge  12
          novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  Legge  di
          stabilita' 2012), come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  18.  Finanziamento  di  infrastrutture  mediante
          defiscalizzazione 
              1. Al  fine  di  favorire  la  realizzazione  di  nuove
          infrastrutture,   incluse   in   piani   o   programmi   di
          amministrazioni pubbliche previsti a legislazione  vigente,
          da  realizzare  con  contratti  di  partenariato   pubblico
          privato di cui all'articolo 3, comma  15-ter,  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  riducendo  ovvero
          azzerando il contributo pubblico a fondo perduto,  in  modo
          da assicurare la sostenibilita'  economica  dell'operazione
          di  partenariato  pubblico  privato  tenuto   conto   delle
          condizioni di mercato,  possono  essere  previste,  per  le
          societa' di progetto costituite ai sensi dell'articolo  156
          del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, e successive modificazioni, nonche', a  seconda  delle
          diverse   tipologie   di   contratto,   per   il   soggetto
          interessato,  ivi  inclusi  i  soggetti  concessionari,  le
          seguenti misure: 
              a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante  il
          periodo di concessione possono essere compensate totalmente
          o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto; 
              b)  il  versamento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
          dovuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni, puo' essere assolto  mediante  compensazione
          con il predetto contributo pubblico a  fondo  perduto,  nel
          rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del  28
          novembre  2006,  relativa  all'IVA   e   delle   pertinenti
          disposizioni in materia di  risorse  proprie  del  bilancio
          dell'Unione europea,  nonche',  limitatamente  alle  grandi
          infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15
          anni, con il 25% dell'incremento del gettito di imposta sul
          valore aggiunto relativa alle  operazioni  di  importazione
          riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento; 
              c)  l'ammontare  del  canone  di  concessione  previsto
          dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296, e successive modificazioni, nonche', l'integrazione
          prevista dall'articolo 19, comma 9-bis,  del  decreto-legge
          1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102,  e  successive  modificazioni,
          possono  essere   riconosciuti   al   concessionario   come
          contributo in conto esercizio. 
              2. L'importo del contributo pubblico  a  fondo  perduto
          nonche' le modalita' e i termini delle misure  previste  al
          comma 1, utilizzabili anche cumulativamente, sono  posti  a
          base di gara per  l'individuazione  del  concessionario,  e
          successivamente riportate nel contratto di  concessione  da
          approvare con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze. La misura massima del  contributo  pubblico,
          ivi incluse le misure di cui al comma 1, non puo'  eccedere
          il 50 per cento del costo dell'investimento e  deve  essere
          in conformita' con la disciplina nazionale e comunitaria in
          materia. Le  misure  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          utilizzate  anche  per  le  infrastrutture   di   interesse
          strategico gia' affidate o  in  corso  di  affidamento  con
          contratti  di  partenariato   pubblico   privato   di   cui
          all'articolo 3, comma 15-ter, del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, nel caso  in  cui  risulti  necessario
          ripristinare l'equilibrio del piano economico  finanziario.
          Il CIPE con propria delibera, previo parere  del  Nars  che
          allo  scopo  e'  integrato  con  due  ulteriori  componenti
          designati  rispettivamente  dal  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e dal Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  adottata  su  proposta   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  determina  l'importo  del
          contributo pubblico a fondo perduto, quello necessario  per
          il riequilibrio del piano economico  finanziario  ai  sensi
          del   periodo   precedente,   l'ammontare   delle   risorse
          disponibili   a    legislazione    vigente    utilizzabili,
          l'ammontare delle misure di cui al comma 1 da riconoscere a
          compensazione della quota di contributo mancante, nonche' i
          criteri e le modalita' per la rideterminazione della misura
          delle agevolazioni in caso di miglioramento  dei  parametri
          posti a base del piano economico finanziario. 
              2-bis. L'incremento del gettito IVA, di cui al comma 1,
          lettera b) su cui calcolare la quota del 25 per  cento,  e'
          determinato    per    ciascun     anno     di     esercizio
          dell'infrastruttura: 
              a) in relazione a progetti di nuove infrastrutture,  in
          misura  pari  all'ammontare  delle   riscossioni   dell'IVA
          registrato nel medesimo anno; 
              b)  in  relazione  a  progetti  di  ampliamento  ovvero
          potenziamento di infrastrutture esistenti, in  misura  pari
          alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni  dell'IVA
          registrato nel medesimo anno e la media  delle  riscossioni
          conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata
          in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento. 
              2-ter. Gli incrementi di gettito di  cui  al  comma  1,
          lettera b), registrati nei vari  porti,  per  poter  essere
          accertati devono essere stati realizzati nel singolo porto,
          tenendo conto anche dell'andamento del gettito  dell'intero
          sistema portuale, secondo le  modalita'  di  cui  al  comma
          2-quater. 
              2-quater.  Con  uno  o  piu'   decreti   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          delle infrastrutture e dei  trasporti,  sono  stabilite  le
          modalita'  di  accertamento,   calcolo   e   determinazione
          dell'incremento di  gettito  di  cui  al  comma  2-bis,  di
          corresponsione  della  quota  di  incremento  del  predetto
          gettito alla  societa'  di  progetto,  nonche'  ogni  altra
          disposizione  attuativa  della  disposizione  di   cui   al
          predetto comma 2-bis. 
              2-quinquies.  Restano  salve  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, commi 990 e 991, della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296, con riguardo agli interventi  di  finanza  di
          progetto gia' individuati ed in parte finanziati  ai  sensi
          del citato comma 991. 
              3. L'efficacia delle misure previste ai commi 1 e 2  e'
          subordinata  all'emanazione  del  decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze previsto  dall'articolo  104,
          comma 4, del testo unico di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni. 
              4. In occasione degli aggiornamenti periodici del piano
          economico-finanziario si procede alla verifica del  calcolo
          del  costo  medio  ponderato  del  capitale  investito   ed
          eventualmente del premio di rischio indicati nel  contratto
          di concessione vigente, nonche' alla rideterminazione delle
          misure  previste  al  comma  1  sulla   base   dei   valori
          consuntivati nel periodo regolatorio precedente, anche alla
          luce  delle  stime  di  traffico  registrate  nel  medesimo
          periodo. » 
              Si riporta il testo dell' articolo 157,  comma  4,  del
          citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 157. Emissione di obbligazioni  e  di  titoli  di
          debito da parte delle societa' di progetto. 
              (Omissis). 
              4. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  si
          applicano anche alle societa' operanti nella  gestione  dei
          servizi di cui  all'articolo  3-bis  del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n.  148,  alle  societa'  titolari
          delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture  di
          trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio  di  cui
          agli articoli 9 e 11  del  decreto  legislativo  23  maggio
          2000, n. 164, alle societa' titolari  delle  autorizzazioni
          alla costruzione di infrastrutture facenti parte del  Piano
          di  sviluppo   della   rete   di   trasmissione   nazionale
          dell'energia elettrica, nonche'  a  quelle  titolari  delle
          autorizzazioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge  1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222. Per le  finalita'  relative
          al presente comma, il decreto di cui al comma 3 e' adottato
          di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. » . 
              Si riporta l' articolo 163, comma 2,  lettera  f),  del
          citato decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.    163.    Attivita'    del    Ministero    delle
          infrastrutture. 
              (Omissis). 
              f) assegna ai  soggetti  aggiudicatori,  a  carico  dei
          fondi, le risorse finanziarie integrative  necessarie  alle
          attivita' progettuali; propone, d'intesa con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze, al  CIPE  l'assegnazione  ai
          soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi,  delle  risorse
          finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle
          infrastrutture,   previa    approvazione    del    progetto
          preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. Per  le
          infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici  di
          competenza del Ministero  delle  attivita'  produttive,  le
          attivita' di cui al presente comma sono svolte d'intesa con
          il Ministero delle attivita' produttive. Per gli interventi
          ferroviari di cui all'articolo 1 della  legge  21  dicembre
          2001, n. 443, in cui il soggetto aggiudicatore sia  diverso
          da  RFI  S.p.A.,  ma   da   quest'ultima   direttamente   o
          indirettamente partecipato, il Ministero individua  in  RFI
          S.p.A. il destinatario dei  fondi  da  assegnare  ai  sensi
          della presente lettera ». 
              L'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006,
          n. 296 (Legge finanziaria 2007) e' il seguente: 
              « 1020. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la  misura  del
          canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3,  della  legge
          24 dicembre 1993, n. 537, e' fissata nel 2,4 per cento  dei
          proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.
          Il  42  per  cento  del  predetto  canone  e'   corrisposto
          direttamente ad ANAS Spa  che  provvede  a  darne  distinta
          evidenza nel piano economico-finanziario di  cui  al  comma
          1018 e che lo destina prioritariamente alle  sue  attivita'
          di vigilanza e controllo sui  predetti  concessionari  fino
          alla  concorrenza  dei  relativi  costi,  ivi  compresa  la
          corresponsione di contributi alle  concessionarie,  secondo
          direttive  impartite  dal  Ministro  delle  infrastrutture,
          volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza
          ed efficacia. Il Ministero delle  infrastrutture  provvede,
          nei  limiti  degli  ordinari  stanziamenti   di   bilancio,
          all'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo  e
          vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi  di  ANAS  Spa,
          nonche' dei concessionari  autostradali,  anche  attraverso
          misure   organizzative   analoghe   a    quelle    previste
          dall'articolo  163,  comma  3,  del  codice  dei  contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; all'alinea  del
          medesimo comma 3 dell'articolo 163, le parole: «,  ove  non
          vi  siano  specifiche   professionalita'   interne,»   sono
          soppresse. Le convenzioni  accessive  alle  concessioni  in
          essere  tra  ANAS  Spa  ed  i   suoi   concessionari   sono
          corrispondentemente  modificate  al  fine   di   assicurare
          l'attuazione delle disposizioni del presente comma. » . 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  157  del  d.lgs.  n.
          163/2006, come modificato dalla presente legge: 
              « Art. 157. Emissione di obbligazioni e  di  titoli  di
          debito da parte delle societa' di progetto. 
              1. Al fine di realizzare una singola  infrastruttura  o
          un nuovo servizio di  pubblica  utilita',  le  societa'  di
          progetto  di  cui  all'articolo  156  nonche'  le  societa'
          titolari di un contratto di partenariato  pubblico  privato
          ai sensi dell'articolo 3, comma  15-ter,  possono  emettere
          obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai  limiti
          di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile, purche'
          destinati alla sottoscrizione da  parte  degli  investitori
          qualificati come  definiti  ai  sensi  del  regolamento  di
          attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
          detti obbligazioni e titoli di debito sono nominativi e non
          possono  essere  trasferiti  a  soggetti  che   non   siano
          investitori qualificati come sopra definiti.  In  relazione
          ai titoli emessi ai sensi  del  presente  articolo  non  si
          applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del codice
          civile. 
              2. I titoli e la  relativa  documentazione  di  offerta
          devono riportare chiaramente ed  evidenziare  distintamente
          un  avvertimento  circa  l'elevato   profilo   di   rischio
          associato all'operazione. 
              3. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio
          della   gestione   dell'infrastruttura   da    parte    del
          concessionario,  possono  essere  garantiti   dal   sistema
          finanziario, da fondazioni e da fondi privati,  secondo  le
          modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              4. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  si
          applicano anche alle societa' titolari delle autorizzazioni
          alla costruzione di infrastrutture di trasporto  di  gas  e
          delle concessioni di stoccaggio di cui agli articoli 9 e 11
          del decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  alle
          societa' titolari delle autorizzazioni alla costruzione  di
          infrastrutture facenti parte del Piano  di  sviluppo  della
          rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, alle
          societa' titolari delle autorizzazioni per la realizzazione
          di reti di comunicazione  elettronica  di  cui  al  decreto
          legislativo  1o  agosto  2003,  n.  259,  e  alle  societa'
          titolari delle licenze individuali per l'installazione e la
          fornitura di reti di  telecomunicazioni  pubbliche  di  cui
          all'articolo 6 del decreto del Presidente della  Repubblica
          19 settembre 1997, n. 318, come modificato dal decreto  del
          Presidente della Repubblica 1° agosto 2002, n. 211, nonche'
          a quelle titolari delle autorizzazioni di cui  all'articolo
          46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.  159,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,  n.  222.
          Per le finalita' relative al presente comma, il decreto  di
          cui al comma 3 e' adottato  di  concerto  con  il  Ministro
          dello sviluppo economico. » . 
              Si riporta il testo degli articoli 6 e  7  del  decreto
          legislativo  29  marzo  2012,  n.  49  (Disciplina  per  la
          programmazione, il  monitoraggio  e  la  valutazione  delle
          politiche di bilancio e di reclutamento  degli  atenei,  in
          attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma  1,
          della  legge  30  dicembre  2010,   n.   240   e   per   il
          raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  dal  comma   1,
          lettere b) e c), secondo i principi normativi e  i  criteri
          direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d),  e)  ed
          f) e al comma 5.): 
              "Art. 6. Limite massimo alle spese per l'indebitamento 
              1. Le universita' statali  possono  contrarre  mutui  e
          altre forme di indebitamento esclusivamente per le spese di
          investimento, come  definite  dall'articolo  3,  comma  18,
          della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
              2. Le operazioni di copertura finanziaria corrente  che
          non  comportano  acquisizione  di  risorse  aggiuntive,  ma
          consentono di superare, entro il limite  massimo  stabilito
          dalla  normativa  vigente,  una   momentanea   carenza   di
          liquidita' e di effettuare delle spese per le quali e' gia'
          prevista idonea copertura di bilancio non sono  considerate
          ai fini del calcolo dell'indicatore di cui al  comma  3  ma
          sono comunicate al Ministero,  illustrandone  le  effettive
          ragioni  di  necessita',  entro  15   giorni   dalla   loro
          effettuazione. 
              3.  L'indicatore  di  indebitamento  degli  atenei   e'
          calcolato rapportando l'onere complessivo  di  ammortamento
          annuo,  al  netto  dei  relativi  contributi  statali   per
          investimento  ed  edilizia,  alla   somma   algebrica   dei
          contributi statali per  il  funzionamento  e  delle  tasse,
          soprattasse  e   contributi   universitari   nell'anno   di
          riferimento, al netto delle spese complessive di personale,
          come definite all'articolo 5, comma 2, e  delle  spese  per
          fitti passivi. 
              4. Ai fini del calcolo dell'indicatore di cui al  comma
          3 si intende: 
              a) per onere complessivo di ammortamento annuo, l'onere
          annuo per capitale e interessi dei mutui e di  altre  forme
          di indebitamento a carico del bilancio dell'ateneo; 
              b) per contributi statali per investimento ed edilizia,
          il valore delle assegnazioni  dello  Stato  per  l'edilizia
          universitaria e per investimento nell'anno di riferimento; 
              c) per spese  per  fitti  passivi,  l'onere  annuo  per
          contratti passivi per locazione di immobili  a  carico  del
          bilancio dell'ateneo. 
              5. Le  altre  definizioni  necessarie  per  il  calcolo
          dell'indicatore    di    indebitamento    sono    contenute
          all'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5. 
              6. Il limite massimo dell'indicatore di cui al comma  3
          e' pari al 15 per cento. 
              7.  Il  Ministero  procede   annualmente   al   calcolo
          dell'indicatore di indebitamento con  riferimento  ai  dati
          relativi all'esercizio finanziario precedente e,  entro  il
          mese di marzo di ogni anno,  ne  comunica  gli  esiti  alle
          universita' ed al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              8.  Nello  svolgimento  delle  proprie   funzioni,   il
          collegio  dei  revisori  dei  conti  vigila  sul   puntuale
          rispetto della disposizione di cui al comma 6." 
              "Art. 7. Rispetto dei limiti per le spese di  personale
          e per le spese per indebitamento 
              1. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di  cui
          agli  articoli  5  e  6   nonche'   la   sostenibilita'   e
          l'equilibrio  economico-finanziario  e  patrimoniale  delle
          universita',  fatto  salvo  quanto  previsto  dal   decreto
          legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, e  ferme  restando  le
          disposizioni limitative in materia di  assunzioni  a  tempo
          indeterminato  e  a  tempo   determinato   previste   dalla
          legislazione   vigente,   che   definiscono    i    livelli
          occupazionali massimi su scala  nazionale,  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   e   comunque
          limitatamente all'anno 2012, si prevede che: 
              a) gli atenei che al 31 dicembre  dell'anno  precedente
          riportano  un  valore  dell'indicatore   delle   spese   di
          personale   pari   o   superiore   all'80   per   cento   e
          dell'indicatore delle spese per indebitamento superiore  al
          10 per cento, possono procedere all'assunzione di personale
          a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo  determinato
          con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua
          non superiore  al  10  per  cento  di  quella  relativa  al
          corrispondente personale  cessato  dal  servizio  nell'anno
          precedente; 
              b) gli atenei che al 31 dicembre  dell'anno  precedente
          riportano  un  valore  dell'indicatore   delle   spese   di
          personale   pari   o   superiore   all'80   per   cento   e
          dell'indicatore delle spese per indebitamento non superiore
          al  10  per  cento,  possono  procedere  all'assunzione  di
          personale a tempo indeterminato e di  ricercatori  a  tempo
          determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una
          spesa annua  non  superiore  al  20  per  cento  di  quella
          relativa al corrispondente personale cessato  dal  servizio
          nell'anno precedente; 
              c) gli atenei che al 31 dicembre  dell'anno  precedente
          riportano  un  valore  dell'indicatore   delle   spese   di
          personale inferiore all'80  per  cento,  possono  procedere
          all'assunzione di personale  a  tempo  indeterminato  e  di
          ricercatori a tempo determinato  con  oneri  a  carico  del
          proprio bilancio per una spesa annua non  superiore  al  20
          per cento di quella relativa  al  corrispondente  personale
          cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata di un
          importo pari al 15 per cento  del  margine  ricompreso  tra
          l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo  5,  comma
          1,  al  netto  delle  spese  per  fitti  passivi   di   cui
          all'articolo 6, comma 4, lettera c), e la somma delle spese
          di personale e degli oneri di ammortamento annuo  a  carico
          del bilancio di ateneo  complessivamente  sostenuti  al  31
          dicembre dell'anno precedente e comunque nel  rispetto  dei
          limiti di spesa di  cui  all'articolo  66,  comma  13,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni; 
              d) gli atenei con un valore dell'indicatore  per  spese
          di indebitamento pari o  superiore  al  15  per  cento  non
          possono  contrarre   nuovi   mutui   e   altre   forme   di
          indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio; 
              e) gli atenei con un valore dell'indicatore  per  spese
          di indebitamento superiore al 10 per cento o con un  valore
          dell'indicatore delle spese di personale  superiore  all'80
          per   cento   possono   contrarre   ulteriori   forme    di
          indebitamento    a    carico    del    proprio     bilancio
          subordinatamente  all'approvazione   del   bilancio   unico
          d'ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di
          sostenibilita'  finanziaria   redatto   secondo   modalita'
          definite con decreto del  Ministero  e  inviato,  entro  15
          giorni  dalla  delibera,  al  Ministero  e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'approvazione. 
              2. Sono in ogni caso consentite: 
              a) le assunzioni di personale riservate alle  categorie
          protette  e  quelle  relative   a   personale   docente   e
          ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto
          previsto dall'articolo 5, comma 5; 
              b) la contrazione di forme di indebitamento  con  oneri
          integralmente a carico di finanziamenti esterni. 
              3. Il piano di cui al comma 1, lettera e),  predisposto
          dall'ateneo e corredato da una relazione analitica e  dalla
          relazione del collegio dei revisori dei conti, e' approvato
          dal consiglio di amministrazione. Nella predisposizione del
          piano  l'ateneo  tiene  conto  anche  della  situazione  di
          indebitamento degli enti e delle societa' partecipate. 
              4. Il Ministero procede alla verifica del valore  degli
          indicatori di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed  e)
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto,  nonche'  alla  successiva  verifica  del
          rispetto dei limiti di cui al medesimo comma 1, lettere a),
          b), c), d) ed e) comunicando gli esiti alle  universita'  e
          al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              5. Le procedure e le assunzioni ovvero  la  contrazione
          di spese per indebitamento disposte in difformita' a quanto
          previsto al comma 1: 
              a) determinano responsabilita' per danno  erariale  nei
          confronti dei componenti degli organi  dell'ateneo  che  le
          hanno disposte; 
              b) comportano penalizzazioni nelle assegnazioni del FFO
          da corrispondere all'ateneo nell'anno successivo  a  quelle
          in cui si verificano. 
              6. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  sono
          ridefinite  per  gli  anni  successivi  con   decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
          la semplificazione, da emanare entro il  mese  di  dicembre
          antecedente al  successivo  triennio  di  programmazione  e
          avente validita' triennale. 
              L'articolo 5, comma  1,  del  decreto-legge  12  luglio
          2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
          agosto 2011, n. 130 (Proroga delle missioni  internazionali
          delle  forze  armate  e  di  polizia  e  disposizioni   per
          l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011)  e  1973  (2011)
          adottate dal Consiglio di Sicurezza  delle  Nazioni  Unite,
          nonche' degli interventi di cooperazione allo sviluppo e  a
          sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.  Misure
          urgenti antipirateria), reca: 
              "Art. 5. Ulteriori misure di contrasto alla pirateria 
              1.  Il  Ministero  della  difesa,   nell'ambito   delle
          attivita' internazionali di  contrasto  alla  pirateria  al
          fine di garantire la liberta' di navigazione  del  naviglio
          commerciale  nazionale,  puo'  stipulare  con   l'armatoria
          privata italiana e con altri soggetti dotati  di  specifico
          potere di rappresentanza della citata categoria convenzioni
          per la protezione delle navi battenti bandiera italiana  in
          transito negli spazi marittimi internazionali a rischio  di
          pirateria  individuati  con  decreto  del  Ministro   della
          difesa, sentiti  il  Ministro  degli  affari  esteri  e  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto
          dei   rapporti   periodici   dell'International    Maritime
          Organization (IMO), mediante l'imbarco, a richiesta  e  con
          oneri a  carico  degli  armatori,  di  Nuclei  militari  di
          protezione (NMP) della Marina, che puo' avvalersi anche  di
          personale  delle  altre  Forze  armate,  e   del   relativo
          armamento previsto per l'espletamento del servizio.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1240,  della
          citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: 
              « 1240. E' autorizzata, per ciascuno degli  anni  2007,
          2008  e  2009,  la  spesa  di  euro  1  miliardo   per   il
          finanziamento della partecipazione italiana  alle  missioni
          internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
          fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del
          Ministero dell'economia e delle finanze. » 
              L' articolo 55, comma 5, del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78 (Misure urgenti in materia  di  stabilizzazione
          finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122  e'  il
          seguente: 
              « Art. 55. Disposizioni finanziarie 
              (Omissis). 
              5.  Ai  fini  della  proroga   nell'anno   2010   della
          partecipazione italiana a missioni internazionali il  Fondo
          di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27  dicembre
          2006, n. 296 e' integrato di 320 milioni di euro per l'anno
          2010 nonche' di 4,3 milioni  di  euro  annui  per  ciascuno
          degli anni dal 2011 al 2014, di 64,2 milioni  di  euro  per
          l'anno 2015 e di 106,9 milioni di euro annui  per  ciascuno
          degli anni dal 2016 al 2020. » 
              Si riporta l'articolo 27, comma 11 del decreto-legge  6
          dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti   per   la
          crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici)
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 27. Dismissioni immobili 
              (Omissis). 
              11.  Il  Ministero  della  giustizia  puo'  affidare  a
          societa' partecipata al 100% dal Ministero dell'economia  e
          delle finanze, in qualita' di centrale di  committenza,  ai
          sensi dell' articolo 33 del codice dei  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  il   compito   di
          provvedere alla  stima  dei  costi,  alla  selezione  delle
          proposte per la realizzazione  delle  nuove  infrastrutture
          penitenziarie, presentate dai soggetti di cui al  comma  9,
          con preferenza per le  proposte  conformi  alla  disciplina
          urbanistico - edilizia vigente.". 
              L'articolo 6 della legge 1o aprile 1981, n. 121  (Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza),
          e' il seguente: 
              "Art. 6. Coordinamento e direzione unitaria delle forze
          di polizia. 
              Il  dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  ai  fini
          dell'attuazione  delle  direttive  impartite  dal  Ministro
          dell'interno   nell'esercizio   delle    attribuzioni    di
          coordinamento e di direzione unitaria in materia di  ordine
          e di sicurezza pubblica, espleta compiti di: 
              a)  classificazione,  analisi   e   valutazione   delle
          informazioni e dei dati che  devono  essere  forniti  anche
          dalle forze di polizia in materia  di  tutela  dell'ordine,
          della sicurezza pubblica e  di  prevenzione  e  repressione
          della criminalita' e loro diramazione agli organi operativi
          delle suddette forze di polizia; 
              b) ricerca scientifica e  tecnologica,  documentazione,
          studio e statistica; 
              c)  elaborazione  della  pianificazione  generale   dei
          servizi d'ordine e sicurezza pubblica; 
              d)  pianificazione  generale  e   coordinamento   delle
          pianificazioni   operative   dei   servizi   logistici    e
          amministrativi di carattere comune alle forze di polizia; 
              e)  pianificazione  generale  e   coordinamento   delle
          pianificazioni operative della dislocazione delle forze  di
          polizia e dei relativi servizi tecnici; 
              f)  pianificazione  generale  e   coordinamento   delle
          pianificazioni finanziarie relative alle singole  forze  di
          polizia; 
              g) mantenimento e sviluppo delle relazioni  comunitarie
          e internazionali. 
              Per   l'espletamento   delle   funzioni   predette   e'
          assegnato,     secondo      criteri      di      competenza
          tecnico-professionale,  personale  appartenente  ai   ruoli
          della Polizia di  Stato  e  ai  ruoli  dell'Amministrazione
          civile  dell'interno,  secondo  contingenti   fissati   con
          decreto del Ministro dell'interno, nonche' personale  delle
          altre forze di polizia e delle altre amministrazioni  dello
          Stato, secondo  contingenti  determinati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'interno, di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro e con i Ministri interessati. 
              Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e
          tecnici  possono  essere  conferiti  incarichi   anche   ad
          estranei alla pubblica amministrazione. 
              Gli incarichi sono conferiti a  tempo  determinato  con
          decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio  di
          amministrazione e non possono superare l'anno  finanziario;
          possono  essere  rinnovati  per  non  piu'  di  due  volte.
          Complessivamente  non   possono   affidarsi   allo   stesso
          incaricato studi interessanti una o piu' amministrazioni  o
          servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari,
          quale che sia la materia oggetto dell'incarico. E' comunque
          escluso il cumulo degli incarichi nello  stesso  esercizio,
          anche  se  da  assolversi  per  conto  di   amministrazioni
          diverse. 
              Per l'osservanza dei predetti limiti  l'incaricando  e'
          tenuto a  dichiarare  per  iscritto,  sotto  sua  personale
          responsabilita' che nei suoi confronti non  ricorre  alcuna
          delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma.
          Il conferimento dell'incarico e', altresi', subordinato  ad
          apposito nulla osta dell'amministrazione  di  appartenenza,
          ove trattisi di pubblico dipendente. 
              Il compenso e' stabilito, in  relazione  all'importanza
          ed alla durata  dell'incarico,  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.".