Art. 33 quater 
 
 
Disposizioni  in  materia  di  svincolo  delle  garanzie   di   buona
                             esecuzione 
 
  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 113, comma 3, la parola: «75» e'  sostituita  dalla
seguente: «80» e la parola: «25» e' sostituita dalla seguente: «20»; 
  b) dopo l'articolo 237 e' inserito il seguente capo: 
  «CAPO IV-bis. - OPERE IN  ESERCIZIO.  ART.  237-bis.  -  (Opere  in
esercizio). - 1. Per le opere realizzate nell'ambito dell'appalto che
siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima  della  relativa
collaudazione tecnico-amministrativa, l'esercizio protratto per oltre
un  anno  determina,  per  la  parte  corrispondente,   lo   svincolo
automatico delle garanzie  di  buona  esecuzione  prestate  a  favore
dell'ente aggiudicatore, senza necessita' di alcun  benestare,  ferma
restando una quota massima del 20  per  cento  che,  alle  condizioni
previste dal comma 2, e' svincolata all'emissione del certificato  di
collaudo, ovvero decorso il  termine  contrattualmente  previsto  per
l'emissione del certificato di collaudo ove questo non  venga  emesso
entro tale termine  per  motivi  non  ascrivibili  a  responsabilita'
dell'appaltatore.  Resta   altresi'   fermo   il   mancato   svincolo
dell'ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio. 
  2. Qualora l'ente aggiudicatore rilevi  e  contesti  all'esecutore,
entro il primo anno di esercizio  delle  opere,  vizi  o  difformita'
delle stesse che l'esecutore  non  rimuova  nel  corso  del  medesimo
periodo, l'ente aggiudicatore comunica al garante, entro il  predetto
termine di un anno dall'entrata in esercizio delle  opere,  l'entita'
delle  somme,  corrispondenti  al  valore  economico   dei   vizi   o
difformita' rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del 20 per
cento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell'intero importo
corrispondente alla parte  posta  in  esercizio,  non  interviene  lo
svincolo automatico delle garanzie». 
  2. La disposizione di cui al comma 1, lettera  a),  si  applica  ai
contratti i cui bandi o avvisi con  cui  si  indice  una  gara  siano
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, nonche', in  caso  di  contratti
senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
non siano ancora stati inviati gli inviti a  presentare  le  offerte.
Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b),  per
i contratti gia' affidati alla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto per i quali, alla medesima  data,
e' spirato il termine di  cui  all'articolo  237-bis,  comma  1,  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto  dal  presente
articolo, il termine comincia a decorrere dalla predetta  data  e  ha
durata di centottottanta giorni. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  (Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE), e' pubblicato nel supplemento  ordinario  alla
          Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100. 
              L'  articolo  113,  comma   3,   del   citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              "Art. 113. Cauzione definitiva. 
              (Omissis). 
              3. La garanzia  fideiussoria  di  cui  al  comma  1  e'
          progressivamente  svincolata  a   misura   dell'avanzamento
          dell'esecuzione,  nel  limite  massimo  del  75  per  cento
          dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e
          per le entita' anzidetti, e' automatico,  senza  necessita'
          di benestare del committente, con la sola condizione  della
          preventiva  consegna   all'istituto   garante,   da   parte
          dell'appaltatore  o  del  concessionario,  degli  stati  di
          avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale
          o in copia  autentica,  attestanti  l'avvenuta  esecuzione.
          L'ammontare residuo, pari al  25  per  cento  dell'iniziale
          importo  garantito,  e'  svincolato  secondo  la  normativa
          vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in
          deroga. Il  mancato  svincolo  nei  quindici  giorni  dalla
          consegna degli stati di avanzamento o della  documentazione
          analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
          dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata. ". 
              L' articolo  237  del  citato  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              "Art. 237. Norma di rinvio. 
              1.  Nei  concorsi  di  progettazione  si  applicano  le
          disposizioni del capo III con esclusione dell'articolo  221
          della presente parte nonche'  quelle  degli  articoli  101,
          104, 105, comma 2, e da 106 a 110.".