Art. 33 sexies 
 
 
                       Autorizzazione di spesa 
 
  1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  2,  comma   3,   del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e' autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l' articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30
          dicembre 2009, n.  194  (Proroga  di  termini  previsti  da
          disposizioni legislative), convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, pubblicato nella Gazz.
          Uff. 30 dicembre 2009, n. 302. 
              "  Art.  2.  Proroga   di   termini   in   materia   di
          comunicazione, di riordino di enti e di pubblicita' legale 
              3. E' autorizzata la spesa di 9,9 milioni di  euro  per
          ciascuno degli anni  2010  e  2011  per  la  proroga  della
          convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e  il
          Centro di produzione  S.p.a.,  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 1, della legge 11 luglio 1998, n.  224.  Al  relativo
          onere si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2010-2012,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2010,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".