Art. 33 septies 
 
 
Consolidamento e razionalizzazione dei siti  e  delle  infrastrutture
                         digitali del Paese 
 
  1.  L'Agenzia   per   l'Italia   digitale,   con   l'obiettivo   di
razionalizzare  le  risorse  e  favorire  il   consolidamento   delle
infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni,  avvalendosi
dei principali soggetti pubblici titolari di banche dati, effettua il
censimento dei Centri per  l'elaborazione  delle  informazioni  (CED)
della pubblica amministrazione, come definiti al comma 2, ed  elabora
le linee  guida,  basate  sulle  principali  metriche  di  efficienza
internazionalmente riconosciute, finalizzate alla definizione  di  un
piano triennale di razionalizzazione dei  CED  delle  amministrazioni
pubbliche che dovra' portare alla diffusione di  standard  comuni  di
interoperabilita', a crescenti livelli di efficienza, di sicurezza  e
di rapidita' nell'erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese. 
  2. Con il termine CED  e'  da  intendere  il  sito  che  ospita  un
impianto informatico atto alla erogazione  di  servizi  interni  alle
amministrazioni  pubbliche  e  servizi  erogati  esternamente   dalle
amministrazioni  pubbliche  che  al  minimo  comprende  apparati   di
calcolo,  apparati  di  rete  per  la  connessione  e   apparati   di
memorizzazione di massa. 
  3. Dalle attivita' previste al comma 1 sono esclusi i CED  soggetti
alla gestione di dati classificati secondo la normativa in materia di
tutela amministrativa delle informazioni coperte da segreto di  Stato
e   di   quelle   classificate   nazionali   secondo   le   direttive
dell'Autorita' nazionale per la sicurezza (ANS) che esercita  le  sue
funzioni tramite l'Ufficio centrale  per  la  segretezza  (UCSe)  del
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). 
  4. Entro il 30  settembre  2013  l'Agenzia  per  l'Italia  digitale
trasmette al Presidente del Consiglio  dei  ministri,  dopo  adeguata
consultazione pubblica, i risultati del censimento  effettuato  e  le
linee guida per  la  razionalizzazione  dell'infrastruttura  digitale
della pubblica amministrazione. Entro i successivi novanta giorni  il
Governo, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il piano triennale
di razionalizzazione dei CED delle pubbliche amministrazioni  di  cui
al comma 1, aggiornato annualmente. 
  5. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'articolo  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
          pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202: 
              "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".