(parte 2)

           	
				
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  11,  comma  14,  del
          decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  14   maggio   2005,   n.   80
          (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di  azione  per
          lo  sviluppo  economico,   sociale   e   territoriale),   e
          successive modificazioni, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art.   11.   (Sostegno   e   garanzia   dell'attivita'
          produttiva). 
              (Omissis). 
              14. Fermo restando  quanto  disposto  dall'articolo  8,
          comma 1, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
          gennaio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56  del
          9 marzo 1994, la regione Sardegna assegna  una  concessione
          integrata per la gestione  della  miniera  di  carbone  del
          Sulcis e la produzione di energia elettrica con la  cattura
          e  lo  stoccaggio  dell'anidride  carbonica  prodotta.   Al
          concessionario  e'  assicurato  l'acquisto  da  parte   del
          Gestore  della  rete  di  trasmissione   nazionale   S.p.a.
          dell'energia elettrica prodotta  ai  prezzi  e  secondo  le
          modalita' previste dal citato decreto del Presidente  della
          Repubblica 28 gennaio 1994. La regione Sardegna assicura la
          disponibilita' delle aree e delle infrastrutture necessarie
          e assegna la concessione mediante procedure di  gara  entro
          il 31 dicembre 2013. Il Comitato di coordinamento istituito
          ai sensi dell'articolo 2 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 28 gennaio 1994 esercita funzioni di vigilanza e
          monitoraggio, fino all'entrata in  esercizio  dell'impianto
          di  produzione   di   energia   elettrica   oggetto   della
          concessione. Gli elementi da prendere in considerazione per
          la valutazione delle offerte previo esame  dell'adeguatezza
          della struttura economica e finanziaria  del  progetto,  ai
          fini dell'assegnazione della concessione sono: 
              a)   massimizzazione    del    rendimento    energetico
          complessivo degli impianti; 
              b)  minimizzazione  delle  emissioni  con  utilizzo  di
          tecnologia idonea al contenimento  delle  polveri  e  degli
          inquinanti  gassosi,  in  forma  di  gassificazione,  ciclo
          supercritico o altro equivalente; 
              c) contenimento dei tempi di esecuzione del progetto; 
              d) definizione di un piano industriale quinquennale per
          lo  sfruttamento  della  miniera  e  la   realizzazione   e
          l'esercizio  della  centrale  di  produzione   dell'energia
          elettrica; 
              e) presentazione di un programma di  attivita'  per  la
          cattura ed  il  sequestro  dell'anidride  carbonica  emessa
          dall'impianto. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1  del  decreto-legge
          25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 marzo 2010, n. 41 (Misure urgenti per garantire la
          sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica  nelle
          isole maggiori): 
              "Art. 1 (Garanzia di sicurezza  del  sistema  elettrico
          nazionale nelle isole maggiori) 
              1. E' istituito per il triennio 2010, 2011 e  2012,  un
          nuovo servizio per la sicurezza,  esclusivamente  reso  sul
          territorio di Sicilia e di Sardegna, che garantisca, con la
          massima disponibilita',  affidabilita'  e  continuita',  la
          possibilita' di ridurre la domanda elettrica  nelle  citate
          isole, in  ottemperanza  alle  istruzioni  impartite  dalla
          societa' Terna S.p.a. in ragione delle esigenze di gestione
          del sistema elettrico nazionale. 
              2. L'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  con
          propri provvedimenti, sentito il Ministero  dello  sviluppo
          economico che agisce in forza  delle  attribuzioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  16  marzo
          1999, n. 79, definisce le condizioni del servizio di cui al
          comma 1 sulla base dei seguenti principi e criteri: 
              a) i soggetti che prestano il servizio sono  i  clienti
          finali, con potenza disponibile alla  riduzione  istantanea
          non inferiore ad una soglia standard per  sito  di  consumo
          che consenta la riduzione istantanea ed efficace del carico
          con parametri minimi  di  disponibilita',  affidabilita'  e
          continuita'  comunicati  da  Terna;  tali   soggetti   sono
          selezionati tramite procedura concorrenziale; 
              b) i clienti finali selezionati  non  possono  recedere
          dall'obbligo di fornire il servizio  per  l'intero  periodo
          triennale,   pena   la   corresponsione   di   una   penale
          proporzionata  alla   durata   del   periodo   di   mancato
          adempimento dell'obbligo qualora l'inadempimento intervenga
          nei primi 15 mesi di prestazione del  servizio  e  comunque
          non superiore all'intero corrispettivo annuale di cui  alla
          lettera c); 
              c) il prezzo del nuovo servizio  non  e'  superiore  al
          doppio del prezzo di cui alla deliberazione della  medesima
          Autorita' 15 dicembre 2006,  n.  289/06,  previsto  per  il
          servizio di interrompibilita' istantanea; 
              d) le quantita'  massime  richieste  tramite  procedura
          concorrenziale  sono  rispettivamente  pari  a  500  MW  in
          Sicilia e 500 MW in Sardegna . 
              3. In ogni sito di  consumo,  il  servizio  di  cui  al
          presente articolo puo' essere prestato unicamente per quote
          di potenza non impegnate: 
              a) in qualsiasi altro servizio  remunerato  volto  alla
          sicurezza del sistema elettrico; 
              b) in ogni altra prestazione che ne  possa  impedire  o
          limitare il pieno adempimento. 
              3-bis. I soggetti che prestano il servizio  di  cui  al
          presente articolo non possono altresi'  avvalersi,  per  le
          medesime quote di potenza, delle misure di cui all'articolo
          32,  comma  6,  della  legge  23  luglio   2009,   n.   99,
          limitatamente al periodo in cui  gli  stessi  si  avvalgono
          delle  misure  previste  dal  presente  articolo  e   ferma
          restando  la   titolarita',   ai   sensi   della   medesima
          disposizione,  delle  eventuali  assegnazioni  ottenute   o
          successivamente incrementate, anche ai sensi  dell'articolo
          2, del presente decreto.". 
              La Decisione della Commissione europea 19 novembre 2009
          n. 2010/460/CE (Decisione della Commissione  relativa  agli
          aiuti di Stato C 38/A/04 (ex NN 58/04) e C 36/B/06  (ex  NN
          38/06) cui l'Italia ha dato esecuzione a  favore  di  Alcoa
          Trasformazioni (notificata con il numero C(2009) 8112)  (Il
          testo in lingua italiana e' il solo  facente  fede)  (Testo
          rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata sulla G.U.U.E. n.
          L 227, del 28 agosto 2010. 
              La Decisione della Commissione europea 23 febbraio 2011
          n. 2011/746/UE (Decisione della Commissione  relativa  agli
          aiuti di Stato C 38/B/04 (ex NN 58/04)  e  C  13/06  (ex  N
          587/05)  cui  l'Italia  ha  dato  esecuzione  a  favore  di
          Portovesme Srl, ILA SpA,  Eurallumina  SpA  e  Syndial  SpA
          (notificata con il numero C(2011) 956) (Il testo in  lingua
          italiana e' il solo facente fede) (Testo rilevante ai  fini
          del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E.  n.  L  309,  del  24
          novembre 2011. 
              Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 8 e  19-bis,
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3 (Razionalizzazione del  patrimonio  pubblico  e
          riduzione dei costi per locazioni passive) 
              (Omissis). 
              8. Le presenti disposizioni non trovano applicazione ai
          fondi comuni di investimento immobiliare gia' costituiti ai
          sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre  2001,
          n. 351,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
          novembre 2001, n. 410, nonche' agli aventi causa  da  detti
          fondi per il  limite  di  durata  del  finanziamento  degli
          stessi fondi. 
              (Omissis). 
              19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia,
          con esclusione  delle  porzioni  utilizzate  dal  Ministero
          della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, in
          ragione delle caratteristiche  storiche  e  ambientali,  e'
          trasferito a titolo gratuito in proprieta', nello stato  di
          fatto e di diritto in cui si trova, al comune  di  Venezia,
          che ne assicura l'inalienabilita',  la  valorizzazione,  il
          recupero e  la  riqualificazione.  A  tal  fine  il  comune
          garantisce:   a)   l'uso   gratuito,   per   le    porzioni
          dell'Arsenale utilizzate per la  realizzazione  del  centro
          operativo e servizi accessori del Sistema MOSE, al fine  di
          completare gli interventi previsti dal piano attuativo  per
          l'insediamento delle attivita' di realizzazione, gestione e
          manutenzione del Sistema MOSE sull'area nord  dell'Arsenale
          di  Venezia  ed  assicurare  la  gestione  e   manutenzione
          dell'opera, una volta entrata in esercizio e per  tutto  il
          periodo di vita utile del  Sistema  MOSE.  Resta  salva  la
          possibilita' per l'ente municipale, compatibilmente con  le
          esigenze di gestione e  manutenzione  del  Sistema  MOSE  e
          d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e  trasporti
          - Magistrato alle acque di Venezia, di destinare, a  titolo
          oneroso, ad attivita' non esclusivamente  finalizzate  alla
          gestione e manutenzione  del  Sistema  MOSE,  fabbricati  o
          parti di essi insistenti sulle predette porzioni. Le  somme
          ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio,  anche  a
          titolo di  canoni  di  concessione  richiesti  a  operatori
          economici o istituzionali, versati direttamente  al  comune
          di Venezia, sono esclusivamente impiegate per il  recupero,
          la  salvaguardia,   la   gestione   e   la   valorizzazione
          dell'Arsenale; b) l'uso gratuito, per gli utilizzi posti in
          essere dalla fondazione "La Biennale di Venezia", in virtu'
          della natura e delle funzioni assolte dall'ente, dal CNR  e
          comunque da  tutti  i  soggetti  pubblici  ivi  attualmente
          allocati che espletano funzioni  istituzionali.  L'Arsenale
          e' sottoposto agli strumenti urbanistici  previsti  per  la
          citta' di Venezia e alle disposizioni  di  cui  al  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'Agenzia del  demanio,
          d'intesa con il Ministero della difesa e con  il  Ministero
          delle infrastrutture e  dei  trasporti  -  Magistrato  alle
          acque di Venezia,  procede,  entro  il  termine  di  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione,  alla  perimetrazione  e  delimitazione   del
          compendio e alla consegna di quanto trasferito  al  comune.
          Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
          definita, a decorrere  dalla  data  del  trasferimento,  la
          riduzione delle risorse a  qualsiasi  titolo  spettanti  al
          comune di Venezia, in misura pari al  70  per  cento  della
          riduzione   delle   entrate   erariali    conseguente    al
          trasferimento, essendo il restante 30 per  cento  vincolato
          alla destinazione per le opere di valorizzazione  da  parte
          del comune di Venezia.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  183,  comma  4,  del
          decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163  (Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 183. Procedure.(art. 18, D.Lgs. n. 190/2002; art.
          2, D.Lgs. n. 189/2005) 
              (Omissis). 
              4.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio  tiene  conto,  ai  fini  delle  valutazioni  di
          propria competenza, delle eventuali  osservazioni  ad  esso
          rimesse dai soggetti pubblici e  dai  privati  interessati,
          nel termine di trenta giorni dalla  data  di  presentazione
          della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore  o
          dell'autorita' proponente. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  3-octies,
          del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga
          di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  e  di
          interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
          imprese e alle famiglie): 
              "Art. 2. (Proroghe onerose di termini) 
              (Omissis). 
              3-octies. Al fine di contribuire alla ripresa economica
          e occupazionale delle zone  colpite  dagli  eventi  sismici
          nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009,  di  cui  al
          capo  III  del  decreto-legge  28  aprile  2009,   n.   39,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,
          n. 77, il Commissario delegato  di  cui  all'ordinanza  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 4  ottobre  2007,  n.
          3614, provvede, entro il 30  giugno  2011,  ad  avviare  la
          bonifica del  sito  d'interesse  nazionale  di  «Bussi  sul
          Tirino», come individuato e  perimetrato  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare 29 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          172 del 24 luglio  2008.  Le  opere  e  gli  interventi  di
          bonifica   e   messa   in   sicurezza    dovranno    essere
          prioritariamente attuati sulle aree industriali dismesse  e
          siti    limitrofi,    al    fine    di    consentirne    la
          reindustrializzazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione
          del presente comma, nel limite di 15 milioni  di  euro  per
          l'anno 2011, 20 milioni  di  euro  per  l'anno  2012  e  15
          milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sulle
          risorse di cui all' articolo 14, comma 1, del decreto-legge
          28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 giugno 2009, n. 77. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo  32,  comma  17,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio   2011,   n.   111
          (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione  finanziaria),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 32 (Disposizioni in materia  di  finanziamento  e
          potenziamento delle infrastrutture) 
              (Omissis) 
              17. Con riferimento alle opere  di  preparazione  e  di
          realizzazione del Sito di cui all'allegato 1 al decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri in  data  22  ottobre
          2008, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 277 del 2008, le distanze di cui  all'articolo
          41-septies  della  legge   17   agosto   1942,   n.   1150,
          all'articolo 4, D.M.  1°  aprile  1968,  n.  1404,  nonche'
          all'articolo 28  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,
          possono  essere  ridotte   per   determinati   tratti   ove
          particolari circostanze lo richiedano, su  richiesta  degli
          interessati, e sentita la societa' ANAS  Spa,  con  decreto
          del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  nel
          quale, in  esito  ad  apposita  valutazione  tecnica,  sono
          individuati specificamente i  tratti  stradali  oggetto  di
          deroga e, in relazione  ad  essi,  le  distanze  minime  da
          osservare. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  6,  comma  2,  del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,   n.   189
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali). 
              "Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali) 
              (Omissis). 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1025,  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2007)): 
              "Art. 1. 
              (Omissis). 
              1025. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e
          ferrovie metropolitane, di cui all'articolo 6  della  legge
          28 marzo 1968,  n.  382,  e  successive  modificazioni,  e'
          soppresso.  ANAS   Spa   subentra   nella   mera   gestione
          dell'intero patrimonio del citato Fondo, nei crediti e  nei
          residui   impegni   nei   confronti    dei    concessionari
          autostradali,  nonche'  nei  rapporti  con   il   personale
          dipendente. Il subentro  non  e'  soggetto  ad  imposizioni
          tributarie. Le disponibilita' nette presenti nel patrimonio
          del Fondo alla data  della  sua  soppressione  e  derivanti
          altresi' dalla riscossione dei crediti  nei  confronti  dei
          concessionari autostradali  sono  impiegate  da  ANAS  Spa,
          secondo  le  direttive   impartite   dal   Ministro   delle
          infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, ad integrazione delle risorse gia' stanziate
          a  tale  scopo,  per  gli   interventi   di   completamento
          dell'autostrada  Salerno-Reggio  Calabria  attuativi  delle
          deliberazioni   adottate   dal   CIPE,   ai   sensi   della
          legislazione vigente,  compatibilmente  con  gli  obiettivi
          programmati    di    finanza    pubblica.    Le    predette
          disponibilita', alle quali si applicano le disposizioni  di
          cui al comma 1026 nonche'  quelle  di  cui  all'articolo  9
          della predetta legge n. 382 del 1968, sono  evidenziate  in
          apposita posta di bilancio di ANAS Spa;  del  loro  impiego
          viene reso altresi' conto, in  modo  analitico,  nel  piano
          economico-finanziario di cui al comma 1018. 
              (Omissis).". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  126  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
          strada): 
              "Art. 126. (Durata e  conferma  della  validita'  della
          patente di guida) 
              1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119, la
          durata  della  validita'  delle  patenti  di  guida  e  dei
          certificati   di   abilitazione   professionale   di    cui
          all'articolo  116,  commi  8  e  10,  e'   regolata   dalle
          disposizioni  del  presente  articolo.  La  conferma  della
          validita' delle patenti  di  guida  e  dei  certificati  di
          abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8
          e 10, e' subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e
          psichici di idoneita' alla guida. 
              2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1,  A2,  A,
          B1, B e BE  sono  valide  per  dieci  anni;  qualora  siano
          rilasciate o confermate a chi ha superato il  cinquantesimo
          anno di eta' sono valide  per  cinque  anni  ed  a  chi  ha
          superato il settantesimo anno di eta' sono valide  per  tre
          anni. 
              3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE,
          sono  valide  per  cinque  anni  fino  al  compimento   del
          sessantacinquesimo anno di eta' e,  oltre  tale  limite  di
          eta', per  due  anni,  previo  accertamento  dei  requisiti
          fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo
          quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a),  al
          compimento del sessantacinquesimo anno di eta', le  patenti
          di categoria C e CE abilitano  alla  guida  di  veicoli  di
          massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t. 
              4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e  DE
          sono valide per cinque anni e per tre anni  a  partire  dal
          settantesimo anno di  eta'.  Fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 115, comma 2, lettera b), al  compimento  del
          sessantesimo anno di eta', le patenti di guida di categoria
          D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano  alla  guida
          solo di veicoli per i quali e' richiesto rispettivamente il
          possesso delle patenti di categoria B o BE. E' fatta  salva
          la  possibilita'  per  il   titolare   di   richiedere   la
          riclassificazione della patente D1 o D, ovvero,  D1E  o  DE
          rispettivamente in patente di categoria B o BE. 
              5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a  mutilati
          e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1,  B  e
          BE sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate  o
          confermate a chi ha superato il settantesimo anno  di  eta'
          sono valide per tre anni. Alle patenti  di  guida  speciali
          delle categorie C1,  C1E,  C,  CE,  D1,  D1E,  D  e  DE  si
          applicano le disposizioni dei commi 3 e 4. 
              6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2,
          3, 4 e 5, al  compimento  dell'ottantesimo  anno  di  eta',
          rinnovano la validita' della  patente  posseduta  ogni  due
          anni. 
              7. L'accertamento dei requisiti fisici e  psichici  per
          il rinnovo di validita'  dei  certificati  di  abilitazione
          professionale di tipo KA e KB  e'  effettuato  ogni  cinque
          anni e comunque in occasione del rinnovo di validita' della
          patente di guida. 
              8.  La  validita'  della  patente  e'  confermata   dal
          competente  ufficio  centrale  del   Dipartimento   per   i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici, che  trasmette  per  posta  al  titolare  della
          patente di guida un duplicato della patente  medesima,  con
          l'indicazione del nuovo termine di validita'. A tal fine  i
          sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a
          trasmettere al suddetto  ufficio  del  Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici, nel termine di cinque giorni  decorrente  dalla
          data di effettuazione della visita medica, i  dati  e  ogni
          altro documento utile ai fini dell'emissione del  duplicato
          della  patente  di  cui  al  primo  periodo.   Analogamente
          procedono le commissioni di cui all'articolo 119, comma  4.
          Non  possono  essere  sottoposti  alla  visita   medica   i
          conducenti che  non  dimostrano,  previa  esibizione  delle
          ricevute,  di  avere  effettuato  i  versamenti  in   conto
          corrente postale degli importi dovuti per  la  conferma  di
          validita' della patente di guida.  Il  personale  sanitario
          che  effettua  la  visita   e'   responsabile   in   solido
          dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver
          ricevuto il duplicato,  deve  provvedere  alla  distruzione
          della patente scaduta di validita'. 
              9. Per i titolari  di  patente  italiana,  residenti  o
          dimoranti in un altro Stato per un periodo  di  almeno  sei
          mesi, la validita' della patente  e'  altresi'  confermata,
          tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e
          4, dalle autorita' diplomatico-consolari italiane  presenti
          negli Stati medesimi, che rilasciano,  previo  accertamento
          dei  requisiti  fisici  e  psichici  da  parte  di   medici
          fiduciari delle ambasciate o dei  consolati  italiani,  una
          specifica attestazione che per  il  periodo  di  permanenza
          all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei
          requisiti di idoneita' psichica e  fisica.  Riacquisita  la
          residenza o la dimora  in  Italia,  il  cittadino,  che  ha
          provveduto secondo quanto previsto nel periodo  precedente,
          dovra' confermare la patente ai sensi del comma 8. 
              10.  L'autorita'  sanitaria,   nel   caso   che   dagli
          accertamenti di cui al comma 8 rilevi che  siano  venute  a
          mancare le condizioni per la conferma della validita' della
          patente, comunica al  competente  ufficio  della  Direzione
          generale per  la  motorizzazione  del  Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici   l'esito   dell'accertamento   stesso   per   i
          provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130. 
              11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione
          professionale di cui all'articolo 116, commi 8,  10,  11  e
          12,  scaduti  di  validita'  e'  soggetto   alla   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624
          euro. Alla violazione consegue la  sanzione  amministrativa
          accessoria del ritiro della  patente,  del  certificato  di
          abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di
          qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I,
          sezione II, del titolo VI. 
              12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo
          periodo, e' punito con le sanzioni di cui all'articolo 116,
          commi 15 e 17. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque
          viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  238,  della
          legge  30  dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2005): 
              "Art. 1. 
              (Omissis) 
              238. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro  il  31  gennaio  2005,  e'
          stabilito un incremento delle tariffe  applicabili  per  le
          operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo
          18 della legge  1°  dicembre  1986,  n.  870,  in  modo  da
          assicurare, su base  annua,  maggiori  entrate  pari  a  24
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle
          predette maggiori entrate, pari  ad  euro  20  milioni  per
          l'anno 2005, e ad euro 12  milioni  a  decorrere  dall'anno
          2006, e' riassegnata allo stato di previsione del Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli
          oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e  5,  del  decreto
          legislativo 20 agosto 2002, n. 190.  La  riassegnazione  di
          cui al precedente periodo e'  limitata,  per  l'anno  2013,
          all'importo di euro 8.620.000. 
              (Omissis)". 
              Si riporta il testo dell'articolo 32 del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti  per  la
          stabilizzazione   finanziaria),   come   modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 32 (Disposizioni in materia  di  finanziamento  e
          potenziamento delle infrastrutture) 
              1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  e'  istituito  il  "Fondo
          infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere  di
          interesse strategico" con una dotazione di 930 milioni  per
          l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni
          dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono  assegnate  dal
          CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere
          ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo  2,  commi
          232, 233 e 234, della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,
          nonche' ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA. 
              2. Sono revocati i  finanziamenti  assegnati  dal  CIPE
          entro il 31 dicembre 2008 per la realizzazione delle  opere
          ricomprese nel Programma delle  infrastrutture  strategiche
          di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per  le  quali,
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  non
          sia stato emanato  il  decreto  interministeriale  previsto
          dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del  2006  e
          non sia stato pubblicato il  relativo  bando  di  gara.  Il
          presente comma non si  applica  a  finanziamenti  approvati
          mediante decreto interministeriale ai  sensi  dell'articolo
          3, comma  2,  del  decreto-legge  22  marzo  2004,  n.  72,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio  2004,
          n. 128. 
              3. Sono altresi' revocati i finanziamenti assegnati dal
          CIPE  per  la  realizzazione  delle  opere  ricomprese  nel
          Programma delle infrastrutture  strategiche,  di  cui  alla
          legge 21 dicembre 2001, n. 443, i cui soggetti beneficiari,
          autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei
          limiti di impegno  e  dei  contributi  pluriennali  con  il
          decreto interministeriale previsto dall'articolo  1,  comma
          512, della legge n. 296 del 2006, alla data di  entrata  in
          vigore   del   presente   decreto   non   abbiano   assunto
          obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito
          la gara per  l'aggiudicazione  del  relativo  contratto  di
          mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante  erogazione
          diretta, non abbiano chiesto il  pagamento  delle  relative
          quote annuali  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e non sia stato pubblicato il relativo  bando  di
          gara. 
              4. Sono  revocati  i  finanziamenti  assegnati  per  la
          progettazione delle opere ricomprese  nel  Programma  delle
          infrastrutture strategiche di cui alla  legge  21  dicembre
          2001, n. 443 per i quali, alla data di  entrata  in  vigore
          del presente  decreto  legge,  non  sia  stato  emanato  il
          decreto interministeriale previsto dall'articolo  1,  comma
          512, della legge n. 296 del 2006,  ovvero  i  cui  soggetti
          beneficiari, autorizzati alla data  del  31  dicembre  2008
          all'utilizzo  dei  limiti  di  impegno  e  dei   contributi
          pluriennali  con  il  decreto  interministeriale   previsto
          dall'articolo 1, comma 512, della legge n.  296  del  2006,
          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  non
          abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non
          abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione  del  relativo
          contratto  di  mutuo  ovvero,  in  caso  di  loro  utilizzo
          mediante erogazione diretta, non hanno chiesto il pagamento
          delle   relative   quote   annuali   al   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              5.  Con  decreti,  di  natura  non  regolamentare,  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          individuati i finanziamenti revocati ai sensi dei commi  2,
          3 e 4. 
              6. Le  quote  annuali  dei  limiti  di  impegno  e  dei
          contributi revocati e iscritte in  bilancio  ai  sensi  dei
          commi  2,  3  e  4,  affluiscono  al  Fondo   appositamente
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              6-bis. Le somme relative ai finanziamenti  revocati  ai
          sensi dei commi 2, 3 e 4 iscritte in conto residui dovranno
          essere versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per
          essere riassegnate, compatibilmente con  gli  equilibri  di
          finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 6. 
              7. Il Comitato interministeriale per la  programmazione
          economica, su proposta del Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,   stabilisce,   fatta   eccezione   per   i
          finanziamenti  delle  opere  gia'  deliberati   dal   detto
          Comitato ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e
          dei  trasporti,   la   destinazione   delle   risorse   che
          affluiscono al fondo di cui al comma 6 per la realizzazione
          del programma delle infrastrutture strategiche di cui  alla
          legge 21 dicembre 2001, n. 443. 
              8. Per il potenziamento e il funzionamento del  sistema
          informativo  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, per l'anno 2011 e' autorizzata la spesa di  euro
          16.700.000,00. 
              9.  Per  la  prosecuzione  del   servizio   intermodale
          dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del
          Frejus per l'anno 2011 e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
          6.300.000,00. 
              10. Per le finalita' dei commi 8, e 9,  le  risorse  di
          cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23  ottobre
          2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2008, n.  201,  iscritte,  in  conto  residui  sul
          capitolo 7192 dello stato di previsione del Ministero delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  resesi  disponibili  per
          pagamenti non  piu'  dovuti,  sono  mantenute  in  bilancio
          nell'esercizio 2011 nel limite di euro 23 milioni di  euro,
          per essere versate al bilancio dello Stato. 
              11. All'onere derivante dai commi 8, 9 e 10, in termini
          di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente
          utilizzo, per euro 23.000.000 per l'anno 2011,  in  termini
          di sola cassa, del fondo di cui all'articolo  6,  comma  2,
          del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
              12. All'articolo 1, comma 10-ter del  decreto-legge  23
          ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 dicembre 2008, n. 201, e' aggiunto,  in  fine,  il
          seguente  periodo:  "La  condizione  prevista  dal  periodo
          precedente deve  intendersi  non  realizzata  nel  caso  di
          contribuzione obbligatoria  prevista  per  legge  a  carico
          degli iscritti delle associazioni o fondazioni.". 
              13.  Al  fine  di  monitorare  l'utilizzo   dei   fondi
          strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la  coesione,  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          svolge,  con  cadenza  almeno  semestrale,   una   apposita
          sessione  per   la   coesione   territoriale   alla   quale
          partecipano le parti sociali. 
              14. Per le finalita' di cui al comma  13,  la  sessione
          per la  coesione  territoriale  monitora  la  realizzazione
          degli  interventi  strategici  nonche'  propone   ulteriori
          procedure  e  modalita'  necessarie   per   assicurare   la
          qualita', la rapidita'  e  l'efficacia  della  spesa;  alla
          sessione per la coesione territoriale  i  presidenti  delle
          regioni del Sud  presentano  una  relazione  sui  risultati
          conseguiti con particolare riferimento  a  quanto  previsto
          dai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo
          6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. 
              15. Lo svolgimento dei lavori  della  sessione  per  la
          coesione territoriale e' disciplinato  con  delibera  della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome, anche prevedendo compiti di
          supporto tecnico a cura del Dipartimento per lo sviluppo  e
          la coesione economica. 
              16. Dall'anno 2012, una quota parte, fino  al  tre  per
          cento, delle risorse del  Fondo  di  cui  al  comma  1,  e'
          assegnata compatibilmente  con  gli  equilibri  di  finanza
          pubblica con delibera del CIPE, alla spesa per la tutela  e
          gli interventi a favore dei beni e le attivita'  culturali.
          L'assegnazione della predetta quota e' disposta  dal  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti e con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali
          presenta al CIPE  una  relazione  annuale  sullo  stato  di
          attuazione  degli  interventi  finanziati  a  valere  sulle
          risorse gia'  destinate  per  le  suddette  finalita'.  Per
          l'anno  2011  non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002,  n.
          289. Dall'anno 2012 fino all'anno 2016 il 3 per cento degli
          stanziamenti  previsti  per  le  infrastrutture,   di   cui
          all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002,  n.
          289, e' definito  esclusivamente  nei  termini  di  cui  al
          presente comma. 
              17. Con riferimento alle opere  di  preparazione  e  di
          realizzazione del Sito di cui all'allegato 1 al decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri in  data  22  ottobre
          2008, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 277 del 2008, le distanze di cui  all'articolo
          41-septies  della  legge   17   agosto   1942,   n.   1150,
          all'articolo 4, D.M.  1°  aprile  1968,  n.  1404,  nonche'
          all'articolo 28  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,
          possono  essere  ridotte   per   determinati   tratti   ove
          particolari circostanze lo richiedano, su  richiesta  degli
          interessati, e sentita la societa' ANAS  Spa,  con  decreto
          del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  nel
          quale, in  esito  ad  apposita  valutazione  tecnica,  sono
          individuati specificamente i  tratti  stradali  oggetto  di
          deroga e, in relazione  ad  essi,  le  distanze  minime  da
          osservare. 
              18. Al fine di assicurare la  tempestiva  realizzazione
          dell'EXPO Milano 2015, nonche' di  garantire  l'adempimento
          delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo della
          Repubblica italiana nei confronti del Bureau  International
          des Expositions, si  applicano  alle  opere  individuate  e
          definite essenziali in base al decreto del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  in  data  22  ottobre   2008,   e
          successive modificazioni, le  disposizioni  processuali  di
          cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010,
          n. 104.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 36 del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti  per  la
          stabilizzazione   finanziaria),   come   modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art.  36.  (Disposizioni  in   materia   di   riordino
          dell'ANAS S.p.A.) 
              1. A decorrere dal 1° gennaio  2012  e'  istituita,  ai
          sensi dell'articolo 8 del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999,  n.  300,  e  successive  modificazioni,  presso   il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  con  sede
          in  Roma,  l'Agenzia  per  le  infrastrutture  stradali   e
          autostradali. Il potere di indirizzo,  di  vigilanza  e  di
          controllo sull'Agenzia e'  esercitato  dal  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attivita' di
          cui al comma 2, il potere di indirizzo e  di  controllo  e'
          esercitato, quanto ai profili finanziari, di  concerto  con
          il Ministero dell'economia e delle finanze.  L'incarico  di
          direttore  generale,  nonche'  quello  di  componente   del
          comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia
          ha la durata di tre anni. 
              2. L'Agenzia, anche avvalendosi di Anas s.p.a.,  svolge
          i seguenti compiti e attivita' ferme restando le competenze
          e  le  procedure  previste  a  legislazione   vigente   per
          l'approvazione di contratti di programma  nonche'  di  atti
          convenzionali  e  di  regolazione  tariffaria  nel  settore
          autostradale e nei limiti delle  risorse  disponibili  agli
          specifici scopi: 
              a) proposta  di  programmazione  della  costruzione  di
          nuove  strade   statali,   della   costruzione   di   nuove
          autostrade, in concessione ovvero in affidamento diretto ad
          Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti  negativi
          sulla  finanza  pubblica,  nonche',  subordinatamente  alla
          medesima condizione, di affidamento diretto a tale societa'
          della concessione di gestione di autostrade per le quali la
          concessione sia in scadenza ovvero revocata; 
              b) quale amministrazione concedente: 
              1) selezione dei concessionari autostradali e  relativa
          aggiudicazione; 
              2)   vigilanza   e    controllo    sui    concessionari
          autostradali,  inclusa  la  vigilanza  sull'esecuzione  dei
          lavori di costruzione delle opere date in concessione e  il
          controllo della gestione delle autostrade il cui  esercizio
          e' dato in concessione; 
              3) in alternativa  a  quanto  previsto  al  numero  1),
          affidamento diretto ad Anas s.p.a., alla condizione di  cui
          alla lettera a), delle concessioni, in scadenza o revocate,
          per la gestione di autostrade, ovvero delle concessioni per
          la  costruzione  e  gestione  di  nuove   autostrade,   con
          convenzione  da  approvarsi  con   decreto   del   Ministro
          dell'infrastruttura e dei  trasporti  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze; 
              4) si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni,
          delle societa' miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a.,
          Autostrade  del  Molise  s.p.a.,  Concessioni  Autostradali
          Lombarde  s.p.a.  e  Concessioni  Autostradali   Piemontesi
          s.p.a.,  relativamente  alle  infrastrutture  autostradali,
          assentite o  da  assentire  in  concessione,  di  rilevanza
          regionale; 
              c)  approvazione  dei  progetti  relativi   ai   lavori
          inerenti la rete autostradale di interesse  nazionale,  che
          equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza ai
          fini  dell'applicazione   delle   leggi   in   materia   di
          espropriazione per pubblica utilita'; 
              d)   proposta   di   programmazione   del   progressivo
          miglioramento ed adeguamento  della  rete  delle  strade  e
          delle autostrade statali e della relativa segnaletica; 
              e) proposta in ordine  alla  regolazione  e  variazioni
          tariffarie  per  le  concessioni  autostradali  secondo   i
          criteri  e  le  metodologie  stabiliti   dalla   competente
          Autorita' di regolazione, alla quale e' demandata  la  loro
          successiva approvazione; 
              f)   vigilanza   sull'attuazione,    da    parte    dei
          concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la
          tutela del  patrimonio  delle  strade  e  delle  autostrade
          statali,  nonche'  la   tutela   del   traffico   e   della
          segnaletica;  vigilanza   sull'adozione,   da   parte   dei
          concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini
          della sicurezza del traffico  sulle  strade  ed  autostrade
          medesime; 
              g) effettuazione e partecipazione a studi,  ricerche  e
          sperimentazioni  in  materia  di  viabilita',  traffico   e
          circolazione; 
              h)  effettuazione,  a  pagamento,   di   consulenze   e
          progettazioni per conto di altre  amministrazioni  od  enti
          italiani e stranieri. 
              3.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2012  Anas   s.p.a.
          provvede,  nel  limite  delle  risorse  disponibili  e  nel
          rispetto   degli    obiettivi    di    finanza    pubblica,
          esclusivamente a: 
              a) costruire e gestire le strade,  ivi  incluse  quelle
          sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali,  anche  per
          effetto di  subentro  ai  sensi  del  precedente  comma  2,
          lettere a) e b) incassandone tutte le entrate  relative  al
          loro utilizzo, nonche' alla loro manutenzione  ordinaria  e
          straordinaria; 
              b)   realizzare   il   progressivo   miglioramento   ed
          adeguamento della rete  delle  strade  e  delle  autostrade
          statali e della relativa segnaletica; 
              c) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione,
          il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili
          destinati al  servizio  delle  strade  e  delle  autostrade
          statali; 
              d) espletare, mediante il proprio personale, i  compiti
          di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto  legislativo
          30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo 23 del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,
          nonche' svolgere le attivita' di cui all'articolo 2,  comma
          1, lettere f), g), h) ed i),  del  decreto  legislativo  26
          febbraio 1994, n. 143; 
              d-bis) approvare i progetti relativi ai lavori inerenti
          la rete stradale e autostradale di interesse nazionale, non
          sottoposta a pedaggio e in gestione diretta, che equivale a
          dichiarazione di  pubblica  utilita'  ed  urgenza  ai  fini
          dell'applicazione delle leggi in materia di  espropriazione
          per pubblica utilita'. 
              4. Entro la  data  del  30  settembre  2012,  l'Agenzia
          subentra ad Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le
          convenzioni in essere alla stessa data. A  decorrere  dalla
          medesima data  in  tutti  gli  atti  convenzionali  con  le
          societa' regionali, nonche' con i concessionari di  cui  al
          comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad  Anas  s.p.a.,
          quale ente concedente, deve intendersi sostituito,  ovunque
          ripetuto, con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1. 
              5. Relativamente alle attivita' e ai compiti di cui  al
          comma 2, l'Agenzia esercita ogni competenza gia' attribuita
          in   materia    all'Ispettorato    di    vigilanza    sulle
          concessionarie autostradali  e  ad  altri  uffici  di  Anas
          s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello  Stato,  i
          quali sono conseguentemente soppressi a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2012.  Il  personale  degli  uffici  soppressi  con
          rapporto di lavoro subordinato a  tempo  indeterminato,  in
          servizio alla  data  del  31  maggio  2012,  e'  trasferito
          all'Agenzia,  per  formarne  il  relativo  ruolo  organico.
          All'Agenzia sono altresi' trasferite le risorse finanziarie
          previste per detto personale a legislazione  vigente  nello
          stato di previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture,
          nonche' le risorse di cui all'articolo 1, comma 1020, della
          legge  n.  296  del  2006,   gia'   finalizzate,   in   via
          prioritaria,   alla    vigilanza    sulle    concessionarie
          autostradali nei limiti delle esigenze di  copertura  delle
          spese   di   funzionamento   dell'Agenzia.   Al   personale
          trasferito  si  applica   la   disciplina   dei   contratti
          collettivi  nazionali  relativi  al  comparto  Ministeri  e
          dell'Area  I  della  dirigenza.  Il  personale   trasferito
          mantiene   il   trattamento   economico   fondamentale   ed
          accessorio, limitatamente alle voci fisse  e  continuative,
          corrisposto   al   momento   del   trasferimento,   nonche'
          l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il  predetto
          trattamento  economico  risulti  piu'  elevato  rispetto  a
          quello previsto e' attribuito per la differenza un  assegno
          ad personam riassorbibile con  i  successivi  miglioramenti
          economici a qualsiasi titolo conseguiti.  Con  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  ed  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione si
          procede alla individuazione delle unita'  di  personale  da
          trasferire all'Agenzia e  alla  riduzione  delle  dotazioni
          organiche   e   delle   strutture   delle   amministrazioni
          interessate  al  trasferimento  delle  funzioni  in  misura
          corrispondente al personale effettivamente trasferito.  Con
          lo stesso  decreto  e'  stabilita  un'apposita  tabella  di
          corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni  economiche
          del personale assegnato all'Agenzia. 
              6.  Entro  il  31  dicembre  2011  il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti e Anas s.p.a.  predispongono
          lo schema di convenzione che, successivamente al 1° gennaio
          2012, l'Agenzia di cui al  comma  1  sottoscrive  con  Anas
          s.p.a. in funzione  delle  modificazioni  conseguenti  alle
          disposizioni di cui ai commi da 1 a 5,  da  approvarsi  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              7. (abrogato). 
              7-bis. (abrogato). 
              8. Entro quindici  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, in deroga  a  quanto  previsto
          dallo statuto di Anas s.p.a., nonche' dalle disposizioni in
          materia  contenute  nel  codice  civile,  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si  provvede
          alla nomina  di  un  amministratore  unico  della  suddetta
          societa', al quale sono conferiti i  piu'  ampi  poteri  di
          amministrazione ordinaria e straordinaria ivi incluse tutte
          le attivita' occorrenti per la individuazione delle risorse
          umane,  finanziarie  e  strumentali  di  Anas  s.p.a.   che
          confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia
          di cui al comma 1. Il consiglio di amministrazione di  Anas
          S.p.A. in  carica  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto decade con effetto dalla data di  adozione
          del citato  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. La revoca disposta ai  sensi  del  presente  comma
          integra gli estremi della giusta causa di cui  all'articolo
          2383, terzo  comma,  del  codice  civile  e  non  comporta,
          pertanto,   il   diritto   dei   componenti   revocati   al
          risarcimento di cui alla medesima disposizione. 
              9.  L'amministratore  unico  provvede   altresi'   alla
          riorganizzazione  delle  residue  risorse  di  Anas  s.p.a.
          nonche'  alla  predisposizione  del  nuovo  statuto   della
          societa' che, entro il 1° gennaio 2012,  e'  approvato  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti. Entro 30 giorni dall'emanazione del  decreto  di
          approvazione dello statuto, viene convocata l'assemblea  di
          Anas  s.p.a.  per  la  ricostituzione  del   consiglio   di
          amministrazione. Il nuovo statuto di Anas s.p.a. prevede  i
          requisiti  necessari  per  stabilire  forme  di   controllo
          analogo del Ministero dell'economia e delle finanze  e  del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   sulla
          societa', al fine di assicurare la funzione  di  organo  in
          house dell'amministrazione. 
              10. L'articolo 1, comma 1023, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296, e' abrogato. 
              10-bis.  Il  comma  12  dell'articolo  23  del  decreto
          legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «12. Chiunque  non  osserva  le  prescrizioni  indicate
          nelle autorizzazioni  previste  dal  presente  articolo  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con
          il soggetto pubblicizzato».". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del   decreto
          legislativo  29   dicembre   2011,   n.   228   (Attuazione
          dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c)  e  d)  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  valutazione
          degli  investimenti  relativi  ad  opere  pubbliche),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2 (Documento pluriennale di pianificazione) 
              1.  Al   fine   di   migliorare   la   qualita'   della
          programmazione e ottimizzare il riparto  delle  risorse  di
          bilancio, ogni Ministero, nel rispetto delle  procedure  di
          valutazione d'impatto ambientale previste  dalla  normativa
          comunitaria,  predispone  un   Documento   pluriennale   di
          pianificazione, di seguito "Documento", che include e rende
          coerenti tutti i piani e  i  programmi  d'investimento  per
          opere pubbliche di  propria  competenza,  ivi  compreso  il
          "Programma triennale dei lavori di cui all'articolo 128 del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e  successive
          modificazioni. 
              2. Il Documento, redatto con cadenza triennale  secondo
          lo schema-tipo e in conformita' alle linee guida di cui  al
          successivo articolo 8, si compone di tre sezioni: la  Prima
          Sezione  contiene  l'analisi   ex   ante   dei   fabbisogni
          infrastrutturali;   la   Seconda   Sezione   illustra    la
          metodologia e le risultanze della procedura di  valutazione
          e di selezione delle opere da  realizzare  e  individua  le
          priorita' di  intervento;  la  Terza  Sezione  definisce  i
          criteri  per  le  valutazioni  ex  post  degli   interventi
          individuati e sintetizza gli  esiti  delle  valutazioni  ex
          post gia' effettuate. 
              3. Il Documento e' redatto anche in  linea  con  quanto
          previsto dall'articolo 40, comma 2, lettere g) ed i), della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              4. I Ministeri hanno l'obbligo di traslare i  contenuti
          del Documento nei contratti di programma che stipulano  con
          le aziende vigilate. Le attivita' di vigilanza si intendono
          estese  agli  obblighi  in  capo  alle   aziende   vigilate
          derivanti dall'adozione del Documento. 
              5. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio
          di riferimento,  il  Documento  e'  trasmesso  al  Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE)  e
          viene iscritto all'ordine del  giorno  della  prima  seduta
          utile   del   Comitato,   previa    positiva    conclusione
          dell'istruttoria  da  parte   del   Dipartimento   per   la
          programmazione e il coordinamento della politica  economica
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di  cui  viene
          data comunicazione all'amministrazione proponente.  Qualora
          la relativa deliberazione non intervenga entro  la  seconda
          seduta  utile   del   CIPE   dalla   positiva   conclusione
          dell'istruttoria, i Ministri competenti possono  provvedere
          all'approvazione   del   Documento,   recependo   eventuali
          osservazioni istruttorie, con proprio decreto motivato. 
              6. Entro il 31  dicembre  di  ogni  anno,  i  Ministeri
          trasmettono al CIPE, per  la  relativa  presa  d'atto,  una
          relazione sullo stato di  attuazione  del  Documento  nella
          quale e' dato conto di eventuali aggiornamenti e  modifiche
          in coerenza  con  le  risorse  disponibili  a  legislazione
          vigente, congruamente motivati. 
              7. Per  le  opere  relative  alla  realizzazione  delle
          infrastrutture strategiche e degli insediamenti  produttivi
          di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV  del  codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e
          successive modificazioni, il Documento  e'  costituito  dal
          programma di cui all'articolo 1, comma 1,  della  legge  21
          dicembre 2001, n. 443,  e  all'articolo  161,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  integrato  ai  sensi
          degli articoli 3, 4, 5, 6 e  7  del  presente  decreto.  Il
          Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  predispone
          altresi' un ulteriore Documento relativamente a  tutti  gli
          altri piani e programmi di propria competenza,  secondo  le
          procedure previste dal presente decreto. 
              8. (abrogato).". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  5,  comma  2,  del
          decreto legislativo 29 dicembre 2011,  n.  228  (Attuazione
          dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c)  e  d)  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  valutazione
          degli  investimenti  relativi  ad  opere  pubbliche),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 5. (Selezione delle opere) 
              (Omissis). 
              2.  A  tal  fine,  la  Seconda  Sezione  del  Documento
          contiene: 
              a) i criteri e la metodologia valutativa  di  confronto
          utilizzati  per  selezionare  e  includere  le  opere   nel
          Documento, in ragione  degli  esiti  delle  valutazioni  ex
          ante; 
              b)  la  sintesi  dei  singoli  studi  di   fattibilita'
          elaborati; 
              c) l'elencazione delle opere da realizzare nei  diversi
          settori   di   competenza   di   ciascun   Ministero,   con
          l'indicazione sia dell'ordine di priorita'  e  dei  criteri
          utilizzati per definire  tale  ordine,  sia  dei  risultati
          attesi e dei relativi  indicatori  di  realizzazione  e  di
          impatto,  anche  evidenziando  gli  eventuali  pareri   dei
          valutatori   che   si   discostino   dalle   scelte   delle
          amministrazioni. Ciascuna di tali opere  e'  corredata  del
          relativo codice unico di progetto previsto dall'articolo 11
          della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e l'elenco e'  trasmesso
          a cura del  Ministero  competente  alla  banca  dati  delle
          amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13  della
          legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  contestualmente  alla
          trasmissione del Documento al CIPE, ai sensi  dell'articolo
          2, commi 5 e 6; 
              d)  la  localizzazione,  le  problematiche  di   ordine
          ambientale,   paesaggistico   ed   urbanistico-territoriale
          relative alla realizzazione di ciascuna opera; 
              e) la previsione dei tempi  di  attuazione,  anche  per
          fasi, delle singole opere; 
              f) la stima dei costi delle singole opere, la  relativa
          articolazione  temporale,  le  risorse   disponibili,   con
          l'indicazione   delle   specifiche   fonti   di   copertura
          finanziaria, e il fabbisogno finanziario residuo articolato
          in termini temporali sulla base degli andamenti di cassa; 
              g) l'indicazione degli atti normativi, amministrativi e
          di diritto privato in forza dei quali ciascuna opera  sara'
          realizzata; 
              h) ogni altro elemento ritenuto utile o opportuno. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  5,  della
          legge  23  agosto  2004,  n.  239  (Riordino  del   settore
          energetico, nonche' delega  al  Governo  per  il  riassetto
          delle disposizioni vigenti in materia di energia): 
              "Art. 1. 
              (Omissis). 
              5.  Le  regioni  e  gli  enti  locali  territorialmente
          interessati dalla localizzazione  di  nuove  infrastrutture
          energetiche ovvero dal potenziamento  o  trasformazione  di
          infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi
          con  i  soggetti  proponenti  che  individuino  misure   di
          compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti  con  gli
          obiettivi generali di politica energetica nazionale,  fatto
          salvo  quanto  previsto  dall'articolo   12   del   decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma  1,  del
          decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  3,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 marzo  2010,  n.  41  (Misure
          urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di
          energia elettrica nelle isole  maggiori),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art.  2-bis.   (Autorizzazione   di   opere   comprese
          nell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale) 
              1. Al  fine  di  garantire  la  sicurezza  del  sistema
          energetico e la continuita' del servizio di trasmissione di
          energia elettrica, quale attivita' di preminente  interesse
          statale,  sono  autorizzate  in  via  definitiva  le  opere
          facenti  parte  della  rete   elettrica   di   trasmissione
          nazionale, come individuata ai sensi dell'articolo 3, comma
          7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che  siano
          gia' in esercizio alla data  di  entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto." . 
              Il  decreto  legislativo  23  maggio   2000,   n.   164
          (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante  norme  comuni
          per  il  mercato  interno  del  gas   naturale,   a   norma
          dell'articolo 41 della L.  17  maggio  1999,  n.  144),  e'
          pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 142  del  20  giugno
          2000. 
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  61,  della
          legge  23  agosto  2004,  n.  239  (Riordino  del   settore
          energetico, nonche' delega  al  Governo  per  il  riassetto
          delle disposizioni vigenti in materia di energia): 
              "Art. 1. 
              (Omissis). 
              61. I titolari di  concessioni  di  stoccaggio  di  gas
          naturale in sotterraneo possono usufruire di  non  piu'  di
          due proroghe di dieci  anni,  qualora  abbiano  eseguito  i
          programmi di stoccaggio e adempiuto a  tutti  gli  obblighi
          derivanti dalle concessioni medesime. 
              (Omissis).". 
              Il  decreto  legislativo  1º   giugno   2011,   n.   93
          (Attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,   2009/73/CE   e
          2008/92/CE relative a norme comuni per il  mercato  interno
          dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
          comunitaria sulla trasparenza  dei  prezzi  al  consumatore
          finale industriale di gas e di energia  elettrica,  nonche'
          abrogazione delle direttive 2003/54/CE  e  2003/55/CE),  e'
          pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148  del  28  giugno
          2011, S.O.. 
              Si riporta il testo dell'articolo 46 del  decreto-legge
          1o ottobre 2007, n.  159,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (Interventi urgenti in
          materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e  l'equita'
          sociale): 
              "Art  46.   (Procedure   di   autorizzazione   per   la
          costruzione e l'esercizio di terminali di  rigassificazione
          di gas naturale liquefatto) 
              1. Gli atti amministrativi relativi alla costruzione  e
          all'esercizio  di  terminali  di  rigassificazione  di  gas
          naturale  liquefatto  e  delle   opere   connesse,   ovvero
          all'aumento della capacita' dei terminali  esistenti,  sono
          rilasciati a seguito di procedimento unico ai  sensi  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e
          d'intesa con la regione interessata, previa valutazione  di
          impatto ambientale  ai  sensi  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152. Il procedimento di  autorizzazione  si
          conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla  data
          di presentazione della relativa istanza.  L'autorizzazione,
          ai sensi dell'articolo  14-ter,  comma  9,  della  legge  7
          agosto  1990,   n.   241,   e   successive   modificazioni,
          sostituisce ogni  autorizzazione,  concessione  o  atto  di
          assenso comunque denominato, ivi  compresi  la  concessione
          demaniale e  il  permesso  di  costruire,  fatti  salvi  la
          successiva  adozione  e  l'aggiornamento   delle   relative
          condizioni economiche  e  tecnico-operative  da  parte  dei
          competenti organi del Ministero delle infrastrutture e  dei
          trasporti. 
              2. L'autorizzazione di  cui  al  comma  1  sostituisce,
          anche ai fini  urbanistici  ed  edilizi,  fatti  salvi  gli
          adempimenti previsti dalle norme di sicurezza,  ogni  altra
          autorizzazione, concessione, approvazione, parere  e  nulla
          osta comunque denominati  necessari  alla  realizzazione  e
          all'esercizio dei  terminali  di  rigassificazione  di  gas
          naturale liquefatto e delle opere  connesse  o  all'aumento
          della capacita' dei terminali esistenti.  L'intesa  con  la
          regione costituisce variazione degli strumenti  urbanistici
          vigenti  o  degli  strumenti   di   pianificazione   e   di
          coordinamento  comunque  denominati  o  sopraordinati  alla
          strumentazione vigente in ambito comunale. Per il  rilascio
          della  autorizzazione,  ai  fini   della   verifica   della
          conformita' urbanistica dell'opera,  e'  fatto  obbligo  di
          richiedere il parere motivato degli  enti  locali  nel  cui
          territorio ricadono le opere da realizzare. 
              3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano
          ubicati in area  portuale  o  in  area  terrestre  ad  essa
          contigua  e  la  loro  realizzazione   comporti   modifiche
          sostanziali del piano regolatore portuale, il  procedimento
          unico di  cui  al  comma  1  considera  contestualmente  il
          progetto di variante del piano  regolatore  portuale  e  il
          progetto di terminale di  rigassificazione  e  il  relativo
          complessivo provvedimento e' reso  anche  in  mancanza  del
          parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di  cui
          all'articolo 5, comma 3, della legge 28  gennaio  1994,  n.
          84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al  comma  1
          e' rilasciata di  concerto  anche  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti   e   costituisce   anche
          approvazione   della   variante   del   piano    regolatore
          portuale.". 
              Si riporta il testo degli articoli 6 e 9 della legge  9
          gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo  Piano
          energetico  nazionale:  aspetti   istituzionali,   centrali
          idroelettriche ed elettrodotti,  idrocarburi  e  geotermia,
          autoproduzione e disposizioni fiscali): 
              "Art. 6. (Conferimento del  permesso  di  ricerca,  sue
          dimensioni e durata) 
              1. Il permesso di ricerca e' accordato con decreto  del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          sentiti il  Comitato  tecnico  per  gli  idrocarburi  e  la
          geotermia, e la regione o la provincia autonoma di Trento o
          di Bolzano territorialmente interessata di concerto, per le
          rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente e  con
          il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle
          prescrizioni   concernenti    l'attivita'    da    svolgere
          nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale  e
          della piattaforma continentale. 
              2. L'area del permesso di ricerca deve essere  tale  da
          consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e
          non puo' comunque superare l'estensione di  750  chilometri
          quadrati; nell'area del permesso  possono  essere  comprese
          zone adiacenti di terraferma e mare. 
              3.  Il  Ministro  dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato, qualora valuti che l'area  richiesta  non
          abbia dimensioni sufficienti e configurazione razionale  in
          relazione  alle  finalita'  ottimali  della   ricerca,   ha
          facolta' di non accordare il permesso  di  ricerca  fino  a
          quando non  si  renda  possibile  l'accorpamento  dell'area
          stessa con aree finitime. 
              4. La durata del permesso e' di sei anni. 
              5. Il titolare del permesso ha diritto a due successive
          proroghe  di  tre  anni  ciascuna,  se  ha  adempiuto  agli
          obblighi derivanti dal permesso stesso. 
              6. Al  titolare  del  permesso  puo'  essere  accordata
          un'ulteriore proroga qualora, alla scadenza definitiva  del
          permesso, siano ancora in corso lavori  di  perforazione  o
          prove  di  produzione  per  motivi  non  imputabili  a  sua
          inerzia, negligenza o imperizia. La  proroga  e'  accordata
          per il tempo  necessario  al  completamento  dei  lavori  e
          comunque per un periodo non superiore ad un  anno.  Con  il
          decreto di proroga e'  approvato  il  programma  tecnico  e
          finanziario particolareggiato relativo al nuovo periodo  di
          lavori. 
              7. I  titolari  di  permesso  di  ricerca  cessato  per
          scadenza, rinuncia o decadenza non  possono  richiedere  un
          nuovo permesso sulla stessa area o  su  parte  di  essa,  o
          subentrarvi acquisendone quote, se non  dopo  quattro  anni
          dalla cessazione del permesso precedente; tali disposizioni
          non si applicano nel caso i titolari abbiano  ottenuto  una
          concessione  di  coltivazione  nell'ambito   del   permesso
          precedente o se abbiano  perforato  un  pozzo  nel  secondo
          periodo di  proroga  previsto  nel  relativo  programma  di
          lavoro. 
              8. Il termine per l'inizio  dei  lavori  da  parte  del
          titolare del permesso, da stabilire  nel  permesso  stesso,
          non puo' essere superiore a dodici mesi dalla comunicazione
          del conferimento del permesso per le indagini geologiche  e
          geofisiche e a sessanta  mesi  dalla  stessa  data  per  le
          perforazioni. 
              9.  Il  Ministero  dell'industria,  del   commercio   e
          dell'artigianato puo' prorogare i termini di cui  al  comma
          8, su tempestiva istanza  del  titolare  del  permesso  che
          provi di non poter rispettare i termini stessi per cause di
          forza maggiore, per il  tempo  strettamente  necessario  al
          superamento delle cause e comunque non superiore a sei mesi
          per l'inizio delle prospezioni e a due  anni  per  l'inizio
          della  perforazione,  che  dovra'  in  ogni  caso  iniziare
          effettivamente entro la prima vigenza del permesso. 
              10. Qualora  nel  corso  del  permesso  di  ricerca  le
          amministrazioni  competenti  impongano  al   titolare   del
          permesso  particolari   adempimenti   o   limitazioni   che
          comportino la sospensione  dell'attivita'  di  ricerca,  il
          Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
          puo' disporre con decreto, su istanza del titolare  stesso,
          che il decorso temporale del permesso,  ai  soli  fini  del
          computo della durata dello stesso,  resti  sospeso  per  il
          tempo  strettamente   necessario   per   ottemperare   agli
          adempimenti  stessi.  Correlativamente,   per   lo   stesso
          periodo, sara' sospeso il relativo canone. 
              11.  Ove   sussistano   gravi   motivi   attinenti   al
          pregiudizio di situazioni di particolare valore  ambientale
          o archeologico-monumentale, il  permesso  di  ricerca  puo'
          essere   revocato,   anche   su   istanza   di    pubbliche
          amministrazioni o di associazioni  di  cittadini  ai  sensi
          dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . 
              12. Le norme di cui ai commi 5, 6, 7,  8,  9  e  10  si
          applicano anche ai permessi di ricerca in corso  alla  data
          di entrata in vigore della presente legge. 
              13. Sono sospesi  i  permessi  di  ricerca  nelle  zone
          dichiarate parco nazionale o riserva marina." 
              "Art. 9.  (Concessione  di  coltivazione.  Disposizioni
          generali) 
              1. Al  titolare  del  permesso  che,  in  seguito  alla
          perforazione  di  uno  o  piu'   pozzi,   abbia   rinvenuto
          idrocarburi liquidi o gassosi e' accordata  la  concessione
          di coltivazione se la capacita' produttiva dei pozzi e  gli
          altri elementi  di  valutazione  geo-mineraria  disponibili
          giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del
          giacimento scoperto. 
              2. Alle concessioni di coltivazione si applica il comma
          11 dell'articolo 6. 
              3.  L'area  della  concessione  deve  essere  tale   da
          consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto. 
              4. Su richiesta dei titolari dei permessi, puo'  essere
          accordata un'unica concessione di coltivazione  su  un'area
          ricadente su due o piu'  permessi  adiacenti,  quando  cio'
          corrisponda  alle  esigenze  di  razionale   sviluppo   del
          giacimento scoperto. Per le stesse esigenze la  concessione
          puo' estendersi ad aree non coperte da vincolo minerario. 
              5. All'istanza di concessione deve essere  allegato  il
          programma di sviluppo del giacimento. 
              6. Le disposizioni di cui all'articolo 18  della  legge
          21 luglio 1967, n. 613 , in materia  di  contitolarita'  si
          estendono  alle  concessioni  di  coltivazione,  in  quanto
          applicabili. 
              7. Le disposizioni dei commi terzo,  quarto,  quinto  e
          sesto dell'articolo 27 della legge 21 luglio 1967, n. 613 ,
          si  applicano  anche  alle  concessioni   di   coltivazione
          accordate in terraferma. 
              8.  Al  fine  di   completare   lo   sfruttamento   del
          giacimento, decorsi i sette anni dal rilascio della proroga
          decennale, al concessionario possono essere concesse, oltre
          alla proroga  prevista  dall'articolo  29  della  legge  21
          luglio 1967, n. 613 , una o piu' proroghe, di  cinque  anni
          ciascuna se ha eseguito i programmi di  coltivazione  e  di
          ricerca e se ha adempiuto a tutti  gli  obblighi  derivanti
          dalla concessione o dalle proroghe. 
              9. (SOSTITUISCE CON TRE COMMI IL TERZO COMMA  DELL'ART.
          55, L. 21 LUGLIO 1967, N. 613). 
              10. Nei casi di  contitolarita'  della  concessione  di
          coltivazione si applica l'articolo 12 della legge 30 luglio
          1990, n. 221. 
              11. Ove ricada nei territori di rispettiva  competenza,
          la concessione di coltivazione e' accordata  dal  Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  d'intesa
          con le regioni a statuto speciale o le province autonome di
          Trento e Bolzano interessate." . 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  2359  del  codice
          civile: 
              "Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate. 
              Sono considerate societa' controllate: 
              1) le societa' in cui un'altra societa'  dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
              3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.". 
              Si riporta l'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto
          2011,   n.   138   (Ulteriori   misure   urgenti   per   la
          stabilizzazione  finanziaria  e  per  lo   sviluppo)   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  3-bis.  Ambiti   territoriali   e   criteri   di
          organizzazione  dello  svolgimento  dei  servizi   pubblici
          locali 
              1. A  tutela  della  concorrenza  e  dell'ambiente,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          organizzano lo svolgimento dei servizi  pubblici  locali  a
          rete di rilevanza economica definendo  il  perimetro  degli
          ambiti o bacini territoriali ottimali e  omogenei  tali  da
          consentire economie di scala e di differenziazione idonee a
          massimizzare  l'efficienza  del  servizio  e  istituendo  o
          designando gli enti  di  governo  degli  stessi,  entro  il
          termine del 30 giugno 2012. La dimensione  degli  ambiti  o
          bacini territoriali  ottimali  di  norma  deve  essere  non
          inferiore almeno a quella del  territorio  provinciale.  Le
          regioni possono individuare specifici  bacini  territoriali
          di dimensione diversa da quella provinciale,  motivando  la
          scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e
          socio-economica e in base a principi  di  proporzionalita',
          adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del
          servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro  il
          31 maggio 2012  previa  lettera  di  adesione  dei  sindaci
          interessati o delibera di un  organismo  associato  e  gia'
          costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui
          al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Fermo
          restando il termine di cui al primo  periodo  del  presente
          comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in
          ordine  ai  tempi  previsti  per  la  riorganizzazione  del
          servizio in ambiti,  e'  fatta  salva  l'organizzazione  di
          servizi pubblici locali  di  settore  in  ambiti  o  bacini
          territoriali  ottimali  gia'  prevista  in  attuazione   di
          specifiche  direttive  europee  nonche'  ai   sensi   delle
          discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni
          regionali che  abbiano  gia'  avviato  la  costituzione  di
          ambiti o bacini territoriali in coerenza con le  previsioni
          indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine
          indicato, il Consiglio dei Ministri, a  tutela  dell'unita'
          giuridica ed economica, esercita i  poteri  sostitutivi  di
          cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.  131,  per
          organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici  locali  in
          ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei,  comunque
          tali da consentire economie di scala e di  differenziazione
          idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. 
              1-bis.  Le  funzioni  di  organizzazione  dei   servizi
          pubblici locali a rete  di  rilevanza  economica,  compresi
          quelli appartenenti  al  settore  dei  rifiuti  urbani,  di
          scelta della forma di  gestione,  di  determinazione  delle
          tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento
          della  gestione  e  relativo  controllo   sono   esercitate
          unicamente dagli enti di  governo  degli  ambiti  o  bacini
          territoriali ottimali e omogenei istituiti o  designati  ai
          sensi del comma 1 del presente articolo. 
              2.  In  sede  di  affidamento  del  servizio   mediante
          procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti  di
          tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione
          dell'offerta. 
              3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di
          affidamento dei servizi a evidenza  pubblica  da  parte  di
          regioni, province e comuni o degli enti di  governo  locali
          dell'ambito  o   del   bacino   costituisce   elemento   di
          valutazione  della  virtuosita'  degli  stessi   ai   sensi
          dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri, nell'ambito dei compiti di  tutela  e  promozione
          della  concorrenza  nelle  regioni  e  negli  enti  locali,
          comunica, entro il termine perentorio  del  31  gennaio  di
          ciascun anno, al Ministero dell'economia  e  delle  finanze
          gli  enti  che  hanno  provveduto  all'applicazione   delle
          procedure  previste  dal  presente  articolo.  In  caso  di
          mancata comunicazione entro il termine di  cui  al  periodo
          precedente,  si  prescinde   dal   predetto   elemento   di
          valutazione della virtuosita'. 
              4. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi  ai
          servizi pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati
          con fondi  europei,  i  finanziamenti  a  qualsiasi  titolo
          concessi a valere su risorse  pubbliche  statali  ai  sensi
          dell'articolo 119, quinto comma,  della  Costituzione  sono
          prioritariamente attribuiti  agli  enti  di  governo  degli
          ambiti  o  dei  bacini  territoriali  ottimali  ovvero   ai
          relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura
          ad evidenza pubblica  o  di  cui  comunque  l'Autorita'  di
          regolazione  competente   abbia   verificato   l'efficienza
          gestionale e la qualita' del servizio reso sulla  base  dei
          parametri stabiliti dall'Autorita' stessa. 
              5. Le societa' affidatarie in house  sono  assoggettate
          al  patto  di  stabilita'  interno  secondo  le   modalita'
          definite dal decreto  ministeriale  previsto  dall'articolo
          18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e successive modificazioni. L'ente locale o  l'ente
          di  governo  locale  dell'ambito  o   del   bacino   vigila
          sull'osservanza da parte delle societa' di cui  al  periodo
          precedente dei vincoli derivanti dal  patto  di  stabilita'
          interno. 
              6.  Le  societa'  affidatarie  in  house  sono   tenute
          all'acquisto di beni e servizi secondo le  disposizioni  di
          cui al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e
          successive modificazioni. Le  medesime  societa'  adottano,
          con  propri  provvedimenti,  criteri  e  modalita'  per  il
          reclutamento del personale  e  per  il  conferimento  degli
          incarichi nel rispetto dei  principi  di  cui  al  comma  3
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165, nonche' delle disposizioni che stabiliscono  a  carico
          degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni  di
          personale, contenimento degli oneri  contrattuali  e  delle
          altre voci di natura retributiva o indennitarie  e  per  le
          consulenze anche degli amministratori.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 53, comma 1,  lettera
          b), del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 53.  Modificazioni  al  decreto-legge  13  agosto
          2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011,  n.
          148 
              1. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  convertito
          nella legge 14 settembre 2011, n. 148,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 3-bis, comma  1,  primo  periodo,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              1) dopo le parole «di rilevanza economica»,  la  parola
          «in» e' sostituita dalle seguenti: «definendo il  perimetro
          degli»; 
              2)  dopo  le  parole  «massimizzare  l'efficienza   del
          servizio», sono  inserite  le  seguenti:  «e  istituendo  o
          designando gli enti di governo degli stessi»; 
              3) al quarto periodo, dopo le parole:  «Fermo  restando
          il termine di cui al primo periodo del presente comma» sono
          inserite  le  seguenti:  «che  opera  anche  in  deroga   a
          disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti  per  la
          riorganizzazione del servizio in ambiti»; (135) 
              4) al quarto periodo, le  parole:  «di  dimensione  non
          inferiore a quelle» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in
          coerenza con le previsioni»; 
              b) (abrogata).". 
              Il testo del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
          (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante  norme  comuni
          per  il  mercato  interno  del  gas   naturale,   a   norma
          dell'articolo 41 della  L.  17  maggio  1999,  n.  144)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142. 
              Il testo del decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79
          (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante  norme  comuni
          per il mercato interno dell'energia elettrica)e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75. 
              Il testo della legge 23 agosto 2004, n.  239  (Riordino
          del settore energetico, nonche' delega al  Governo  per  il
          riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13  settembre  2004,
          n. 215. 
              Il testo della legge  2  aprile  1968,  n.  475  (Norme
          concernenti il servizio farmaceutico) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1968, n. 107. 
              Si riporta il testo dell'articolo 37 del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, Pubblicato nella Gazz. Uff. 26
          giugno 2012, n. 147, S.O.: 
              "Art. 37. (Disciplina delle gare per  la  distribuzione
          di gas naturale e nel settore idroelettrico) 
              1. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) l'articolo 14, comma 5, e' sostituito dal seguente: 
              «Alle gare di  cui  al  comma  1  sono  ammesse,  senza
          limitazioni  territoriali,  societa'   per   azioni   o   a
          responsabilita' limitata, anche a partecipazione  pubblica,
          e societa' cooperative a  responsabilita'  limitata,  sulla
          base  di   requisiti   oggettivi,   proporzionati   e   non
          discriminatori, con  la  sola  esclusione  delle  societa',
          delle loro controllate, controllanti e controllate  da  una
          medesima controllante, che, in  Italia  e  in  altri  Paesi
          dell'Unione europea, o in Paesi non appartenenti all'Unione
          europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di  legge,
          di atto amministrativo o per  contratto,  servizi  pubblici
          locali in virtu' di affidamento diretto o di una  procedura
          non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre  i
          gruppi europei di interesse economico. La esclusione di cui
          al primo periodo non si applica alle  societa'  quotate  in
          mercati   regolamentati   e   alle   societa'   da   queste
          direttamente  o   indirettamente   controllate   ai   sensi
          dell'articolo 2359 del  codice  civile,  nonche'  al  socio
          selezionato  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  12,   del
          decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,  convertito  nella
          legge  14  settembre  2011,  n.  148,  e  alle  societa'  a
          partecipazione mista, pubblica  e  privata,  costituite  ai
          sensi del medesimo comma»; 
              b) il primo periodo dell'articolo  15,  comma  10,  del
          decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  e'  sostituito
          dai seguenti: 
              «I  soggetti  titolari  degli   affidamenti   o   delle
          concessioni di cui al comma 5 del presente articolo possono
          partecipare  alle  prime  gare  per  ambiti   territoriali,
          indette a norma dell'articolo 14, comma  1,  successive  al
          periodo transitorio, su tutto  il  territorio  nazionale  e
          senza limitazioni, anche se, in Italia o  all'estero,  tali
          soggetti o le loro controllate, controllanti o  controllate
          da una medesima controllante  gestiscono  servizi  pubblici
          locali, anche diversi dalla distribuzione di gas  naturale,
          in virtu' di affidamento diretto o di una procedura non  ad
          evidenza pubblica. Per le prime gare di cui  sopra  non  si
          applicano le disposizioni dell'articolo 4,  comma  33,  del
          decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre  2011,  n.  148,  e
          successive modifiche e integrazioni.». 
              2.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  dell'articolo
          46-bis  del  decreto-legge  1°  ottobre   2007,   n.   159,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  novembre
          2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas  naturale,
          e gli ambiti di distribuzione gas determinati ai sensi  del
          medesimo articolo, in base a cui devono essere espletate le
          gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas in
          conformita'  con  l'articolo  24,  comma  4,  del   decreto
          legislativo 1° giugno 2011, n. 93. 
              3. In sede di affidamento del servizio di distribuzione
          del gas naturale, al fine di  garantire  la  sicurezza  del
          servizio, sono fatti  salvi  gli  obblighi  in  materia  di
          tutela dell'occupazione stabiliti dai provvedimenti emanati
          ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo
          23 maggio 2000, n. 164, che, a causa  dell'obbligatorieta',
          non costituiscono elemento di valutazione dell'offerta. 
              4. All'articolo 12 del  decreto  legislativo  16  marzo
          1999, n. 79, e successive modificazioni, sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
              «1. Le regioni e  le  province  autonome,  cinque  anni
          prima  dello  scadere  di   una   concessione   di   grande
          derivazione d'acqua per uso idroelettrico  e  nei  casi  di
          decadenza,  rinuncia  e  revoca,  fermo   restando   quanto
          previsto dal comma  4,  ove  non  ritengano  sussistere  un
          prevalente interesse  pubblico  ad  un  diverso  uso  delle
          acque, incompatibile con il mantenimento  dell'uso  a  fine
          idroelettrico, indicono una gara ad evidenza pubblica,  nel
          rispetto   della   normativa   vigente   e   dei   principi
          fondamentali  di  tutela  della  concorrenza,  liberta'  di
          stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di
          conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso
          della concessione per un periodo di durata  da  venti  anni
          fino ad un massimo di trenta anni,  rapportato  all'entita'
          degli  investimenti  ritenuti  necessari,  avendo  riguardo
          all'offerta di miglioramento e risanamento  ambientale  del
          bacino  idrografico   di   pertinenza,   alle   misure   di
          compensazione territoriale, alla consistenza e qualita' del
          piano di interventi per assicurare la  conservazione  della
          capacita' utile di invaso e,  prevalentemente,  all'offerta
          economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa  idrica
          e  all'aumento  dell'energia  prodotta  o   della   potenza
          installata. Per le concessioni gia' scadute  alla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione e per  quelle
          in scadenza successivamente a tale  data  ed  entro  il  31
          dicembre 2017, per le quali non e' tecnicamente applicabile
          il periodo di cinque anni  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma, le regioni e le province autonome  indicono
          la gara entro due anni dalla data di entrata in vigore  del
          decreto di cui al comma 2 e la  nuova  concessione  decorre
          dal  termine  del  quinto  anno  successivo  alla  scadenza
          originaria e comunque non oltre il 31  dicembre  2017.  Nel
          bando  di  gara  sono  specificate  altresi'  le  eventuali
          condizioni  di  esercizio  della  derivazione  al  fine  di
          assicurare il necessario coordinamento con gli usi  primari
          riconosciuti dalla legge, in coerenza con  quanto  previsto
          dalla pianificazione idrica. La gara e' indetta  anche  per
          l'attribuzione  di  una   nuova   concessione   di   grande
          derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con le  medesime
          modalita' e durata»; 
              b) al  comma  2  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri  e
          i parametri per definire la  durata  della  concessione  in
          rapporto  all'entita'  degli  investimenti,  nonche',   con
          parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,  i
          parametri  tecnico-economici  per  la  determinazione   del
          corrispettivo e dell'importo  spettanti  al  concessionario
          uscente, ed  e'  determinata  la  percentuale  dell'offerta
          economica di  cui  al  comma  1,  presentata  dal  soggetto
          risultato aggiudicatario, da destinare alla  riduzione  dei
          costi dell'energia elettrica a beneficio della  generalita'
          dei clienti finali, secondo modalita' definite nel medesimo
          decreto». 
              5.  Fermo  restando  quanto  previsto  per  i  casi  di
          decadenza, rinuncia  o  termine  dell'utenza  idroelettrica
          dall'articolo 25, primo comma, del testo unico  di  cui  al
          regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando  di  gara
          per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione
          ad uso idroelettrico prevede, per garantire la  continuita'
          gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente  al
          nuovo concessionario della titolarita' del  ramo  d'azienda
          relativo all'esercizio della  concessione,  comprensivo  di
          tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione. 
              6. Al concessionario uscente  spetta  un  corrispettivo
          per il trasferimento del ramo d'azienda,  predeterminato  e
          concordato tra questo e l'amministrazione concedente  prima
          della fase di offerta e reso noto nel bando  di  gara.  Con
          riferimento ai beni materiali compresi nel  ramo  d'azienda
          relativo all'esercizio della concessione diversi da  quelli
          di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui
          al  regio  decreto  11   dicembre   1933,   n.   1775,   il
          corrispettivo e'  determinato  sulla  base  del  valore  di
          mercato,  inteso  come  valore  di  ricostruzione  a  nuovo
          diminuito  nella   misura   dell'ordinario   degrado.   Con
          riferimento ai beni di cui al  citato  articolo  25,  primo
          comma, e' inoltre dovuto un importo determinato sulla  base
          del metodo del costo storico rivalutato, calcolato al netto
          dei  contributi  pubblici  in  conto  capitale,   anch'essi
          rivalutati,   ricevuti   dal    concessionario    per    la
          realizzazione  di  tali  opere,  diminuito   nella   misura
          dell'ordinario degrado. In  caso  di  mancato  accordo,  si
          provvede attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti
          terzi, di cui  due  indicati  rispettivamente  da  ciascuna
          delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, e il terzo
          dal  presidente  del  Tribunale   delle   acque   pubbliche
          territorialmente  competente,  i  quali   operano   secondo
          sperimentate  metodologie  e  rendono  la  pronuncia  entro
          novanta giorni dalla nomina. 
              7. Al fine di  assicurare  un'omogenea  disciplina  sul
          territorio  nazionale  delle   attivita'   di   generazione
          idroelettrica e parita' di trattamento  tra  gli  operatori
          economici,  con  decreto  del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, previa intesa in sede di  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti  i  criteri
          generali  per  la  determinazione,  secondo   principi   di
          economicita' e ragionevolezza, da parte delle  regioni,  di
          valori  massimi  dei  canoni  delle  concessioni   ad   uso
          idroelettrico.  Con  lo  stesso  decreto  sono  fissate  le
          modalita'  tramite  le  quali  le  regioni  e  le  province
          autonome possono destinare una percentuale  di  valore  non
          inferiore  al  20  per  cento  del  canone  di  concessione
          pattuito alla riduzione dei costi dell'energia elettrica  a
          beneficio dei clienti finali, con riferimento ai  punti  di
          fornitura localizzati  nel  territorio  della  provincia  o
          dell'unione dei  comuni  o  dei  bacini  imbriferi  montani
          insistenti nel medesimo territorio interessato dalle  opere
          afferenti alle concessioni di cui al presente comma. 
              8. Sono abrogati i commi  489  e  490  dell'articolo  1
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266.". 
              Si riporta il testo dell'articolo unico del decreto del
          Ministro dell'interno 31 dicembre  1983,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  16  del  17  gennaio  1984,   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Ai  sensi  e  per  gli   effetti   dell'art.   6   del
          decreto-legge 28 febbraio  1983,  n.  55,  convertito,  con
          modificazioni, nella legge  26  aprile  1983,  n.  131,  le
          categorie dei servizi pubblici a domanda  individuale  sono
          le seguenti: 
              1) alberghi, esclusi  i  dormitori  pubblici;  case  di
          riposo e di ricovero; 
              2) alberghi diurni e bagni pubblici; 
              3) asili nido; 
              4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli; 
              5)  colonie  e   soggiorni   stagionali,   stabilimenti
          termali; 
              6) corsi extra scolastici di  insegnamento  di  arti  e
          sport  e  altre  discipline,  fatta  eccezione  per  quelli
          espressamente previsti dalla legge; 
              7) giardini zoologici e botanici; 
              8) impianti sportivi:  piscine,  campi  da  tennis,  di
          pattinaggio, impianti di risalita e simili; 
              9) mattatoi pubblici; 
              10) mense, comprese quelle ad uso scolastico; 
              11) mercati e fiere attrezzati; 
              12) parcheggi custoditi e parchimetri; 
              13) pesa pubblica; 
              14) servizi turistici diversi:  stabilimenti  balneari,
          approdi turistici e simili; 
              15) spurgo di pozzi neri; 
              16) teatri,  musei,  pinacoteche,  gallerie,  mostre  e
          spettacoli; 
              17) trasporti di carni macellate; 
              18) trasporti funebri, pompe funebri; 
              19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente
          a  riunioni  non  istituzionali:  auditorium,  palazzi  dei
          congressi e simili.". 
              Il testo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
          (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE9 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
          2006, n. 100, S.O. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  30  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163: 
              "Art. 30. (Concessione di servizi) -  1.  Salvo  quanto
          disposto nel presente articolo, le disposizioni del  codice
          non si applicano alle concessioni di servizi. 
              2. Nella concessione di servizi la controprestazione  a
          favore del concessionario consiste unicamente  nel  diritto
          di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente  il
          servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara
          anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di
          praticare nei confronti degli  utenti  prezzi  inferiori  a
          quelli corrispondenti alla somma del costo del  servizio  e
          dell'ordinario  utile  di  impresa,  ovvero   qualora   sia
          necessario assicurare al  concessionario  il  perseguimento
          dell'equilibrio economico - finanziario degli  investimenti
          e della connessa gestione in relazione  alla  qualita'  del
          servizio da prestare. 
              3. La  scelta  del  concessionario  deve  avvenire  nel
          rispetto  dei  principi  desumibili  dal  Trattato  e   dei
          principi generali relativi  ai  contratti  pubblici  e,  in
          particolare,  dei   principi   di   trasparenza,   adeguata
          pubblicita', non discriminazione, parita'  di  trattamento,
          mutuo   riconoscimento,   proporzionalita',   previa   gara
          informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se
          sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
          all'oggetto della concessione, e con predeterminazione  dei
          criteri selettivi. 
              4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono
          forme piu' ampie di tutela della concorrenza. 
              5.  Restano  ferme,  purche'   conformi   ai   principi
          dell'ordinamento comunitario le discipline  specifiche  che
          prevedono, in luogo delle concessione di servizi  a  terzi,
          l'affidamento di servizi a soggetti che sono a  loro  volta
          amministrazioni aggiudicatrici. 
              6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede  ad  un
          soggetto  che  non  e'  un'amministrazione   aggiudicatrice
          diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attivita'  di
          servizio pubblico, l'atto di concessione prevede  che,  per
          gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito  di
          tale attivita', detto soggetto rispetti il principio di non
          discriminazione in base alla nazionalita'. 
              7. Si applicano le  disposizioni  della  parte  IV.  Si
          applica, inoltre, in  quanto  compatibile  l'articolo  143,
          comma 7.". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  125  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163: 
              "Art. 125. (Lavori, servizi e  forniture  in  economia)
          -1. Le acquisizioni in economia di beni,  servizi,  lavori,
          possono essere effettuate: 
              a) mediante amministrazione diretta. 
              b) mediante procedura di cottimo fiduciario. 
              2.  Per  ogni  acquisizione  in  economia  le  stazioni
          appaltanti   operano   attraverso   un   responsabile   del
          procedimento ai sensi dell'articolo 10. 
              3. Nell'amministrazione diretta  le  acquisizioni  sono
          effettuate con materiali e  mezzi  propri  o  appositamente
          acquistati o  noleggiati  e  con  personale  proprio  delle
          stazioni   appaltanti,   o   eventualmente   assunto    per
          l'occasione,  sotto  la  direzione  del  responsabile   del
          procedimento 
              4. Il cottimo fiduciario e' una procedura negoziata  in
          cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi. 
              5. I lavori in economia sono ammessi  per  importi  non
          superiori a 200.000. I lavori  assunti  in  amministrazione
          diretta  non  possono  comportare  una  spesa   complessiva
          superiore a 50.000 euro. 
              6. I lavori eseguibili in economia sono individuati  da
          ciascuna stazione appaltante,  con  riguardo  alle  proprie
          specifiche  competenze   e   nell'ambito   delle   seguenti
          categorie generali: 
              a) manutenzione o  riparazione  di  opere  od  impianti
          quando l'esigenza e' rapportata ad eventi  imprevedibili  e
          non sia possibile realizzarle con le forme e  le  procedure
          previste agli articoli 55, 121, 122; 
              b) manutenzione di opere o di impianti; 
              c)  interventi  non   programmabili   in   materia   di
          sicurezza; 
              d)  lavori  che  non  possono  essere  differiti,  dopo
          l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara; 
              e) lavori necessari per la compilazione di progetti; 
              f) completamento di opere o impianti  a  seguito  della
          risoluzione  del  contratto  o  in  danno  dell'appaltatore
          inadempiente,  quando  vi  e'  necessita'  e   urgenza   di
          completare i lavori. 
              7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori  in
          economia   possono   essere   anticipati   dalla   stazione
          appaltante  con  mandati  intestati  al  responsabile   del
          procedimento,  con  obbligo  di   rendiconto   finale.   Il
          programma annuale dei lavori e' corredato  dell'elenco  dei
          lavori da eseguire in economia per  i  quali  e'  possibile
          formulare una previsione, ancorche' sommaria. 
              8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e
          fino  a  200.000  euro,  l'affidamento   mediante   cottimo
          fiduciario   avviene   nel   rispetto   dei   principi   di
          trasparenza,  rotazione,  parita'  di  trattamento,  previa
          consultazione di  almeno  cinque  operatori  economici,  se
          sussistono in  tale  numero  soggetti  idonei,  individuati
          sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di
          operatori economici predisposti dalla stazione  appaltante.
          Per lavori di importo  inferiore  a  quarantamila  euro  e'
          consentito l'affidamento diretto da parte del  responsabile
          del procedimento. 
              9. Le forniture e i servizi in  economia  sono  ammessi
          per importi inferiori a 137.000 euro per le amministrazioni
          aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a),
          e per importi inferiori a  211.000  euro  per  le  stazioni
          appaltanti di cui all'articolo 28,  comma  1,  lettera  b).
          Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle
          soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso  meccanismo
          di adeguamento previsto dall'articolo 248. 
              10. L'acquisizione in economia di  beni  e  servizi  e'
          ammessa in relazione all'oggetto e  ai  limiti  di  importo
          delle singole voci di  spesa,  preventivamente  individuate
          con provvedimento  di  ciascuna  stazione  appaltante,  con
          riguardo  alle  proprie  specifiche  esigenze.  Il  ricorso
          all'acquisizione in economia e' altresi'  consentito  nelle
          seguenti ipotesi: 
              a) risoluzione di un precedente rapporto  contrattuale,
          o in danno del contraente  inadempiente,  quando  cio'  sia
          ritenuto  necessario  o  conveniente  per   conseguire   la
          prestazione nel termine previsto dal contratto; 
              b)  necessita'  di  completare  le  prestazioni  di  un
          contratto in corso, ivi non previste, se non sia  possibile
          imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo; 
              c) prestazioni  periodiche  di  servizi,  forniture,  a
          seguito della scadenza dei relativi contratti,  nelle  more
          dello svolgimento delle ordinarie procedure di  scelta  del
          contraente, nella misura strettamente necessaria; 
              d)  urgenza,  determinata  da   eventi   oggettivamente
          imprevedibili,  al  fine  di  scongiurare   situazioni   di
          pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e
          salute  pubblica,  ovvero  per   il   patrimonio   storico,
          artistico, culturale. 
              11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore
          a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al  comma  9,
          l'affidamento  mediante  cottimo  fiduciario  avviene   nel
          rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di
          trattamento,  previa   consultazione   di   almeno   cinque
          operatori economici, se sussistono in tale numero  soggetti
          idonei, individuati  sulla  base  di  indagini  di  mercato
          ovvero tramite elenchi di operatori  economici  predisposti
          dalla  stazione  appaltante.  Per   servizi   o   forniture
          inferiori a quarantamila euro, e' consentito  l'affidamento
          diretto da parte del responsabile del procedimento. 
              12. L'affidatario  di  lavori,  servizi,  forniture  in
          economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneita'
          morale, capacita' tecnico - professionale  ed  economico  -
          finanziaria prescritta  per  prestazioni  di  pari  importo
          affidate  con  le  procedure  ordinarie   di   scelta   del
          contraente. Agli  elenchi  di  operatori  economici  tenuti
          dalle  stazioni  appaltanti  possono  essere   iscritti   i
          soggetti che ne facciano richiesta, che siano  in  possesso
          dei requisiti di cui al  periodo  precedente.  Gli  elenchi
          sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale. 
              13. Nessuna prestazione di beni, servizi,  lavori,  ivi
          comprese le prestazioni di manutenzione,  periodica  o  non
          periodica, che non ricade nell'ambito di  applicazione  del
          presente articolo, puo' essere artificiosamente  frazionata
          allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni
          in economia. 
              14. I procedimenti di acquisizione  di  prestazioni  in
          economia  sono  disciplinati,  nel  rispetto  del  presente
          articolo, nonche' dei principi  in  tema  di  procedure  di
          affidamento e di esecuzione del  contratto  desumibili  dal
          presente codice, dal regolamento.". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  4,  comma  8,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  cosi'
          come modificato dalla presente legge: 
              "8. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014  l'affidamento
          diretto puo' avvenire solo a favore di societa' a  capitale
          interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti  richiesti
          dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria  per  la
          gestione in house. Sono  fatti  salvi  gli  affidamenti  in
          essere fino alla scadenza naturale e comunque  fino  al  31
          dicembre 2014. Sono altresi' fatte salve le acquisizioni in
          via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia
          pari  o  inferiore  a  200.000   euro   in   favore   delle
          associazioni di promozione sociale  di  cui  alla  legge  7
          dicembre 2000, n. 383, degli enti di  volontariato  di  cui
          alla legge 11  agosto  1991,  n.  266,  delle  associazioni
          sportive dilettantistiche  di  cui  all'articolo  90  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289,  delle  organizzazioni  non
          governative di cui alla legge 26 febbraio 1987,  n.  49,  e
          delle cooperative sociali di  cui  alla  legge  8  novembre
          1991, n. 381.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  3-bis,  del
          decreto legislativo 11 febbraio  2010,  n.  22,  (Riassetto
          della normativa in materia di ricerca e coltivazione  delle
          risorse geotermiche, a norma dell'articolo  27,  comma  28,
          della legge 23 luglio 2009, n. 99.), come modificato  dalla
          presente legge. 
              "Art.1.  (Ambito  di   applicazione   della   legge   e
          competenze) 
              1. La ricerca e  la  coltivazione  a  scopi  energetici
          delle risorse geotermiche effettuate nel  territorio  dello
          Stato,  nel   mare   territoriale   e   nella   piattaforma
          continentale italiana, quale definita dalla legge 21 luglio
          1967, n. 613, sono considerate di pubblico interesse  e  di
          pubblica utilita' e  sottoposte  a  regimi  abilitativi  ai
          sensi del presente decreto. 
              2. Ai sensi e per  gli  effetti  del  presente  decreto
          legislativo, valgono le seguenti definizioni: 
              a) sono risorse geotermiche  ad  alta  entalpia  quelle
          caratterizzate  da  una  temperatura  del  fluido  reperito
          superiore a 150 °C; 
              b) sono risorse geotermiche  a  media  entalpia  quelle
          caratterizzate  da  una  temperatura  del  fluido  reperito
          compresa tra 90 °C e 150 °C; 
              c) sono risorse geotermiche  a  bassa  entalpia  quelle
          caratterizzate  da  una  temperatura  del  fluido  reperito
          inferiore a 90 °C. 
              3. Sono d'interesse nazionale le risorse geotermiche ad
          alta entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per  la
          realizzazione   di   un   progetto   geotermico,   riferito
          all'insieme  degli  impianti  nell'ambito  del  titolo   di
          legittimazione, tale da assicurare  una  potenza  erogabile
          complessiva di  almeno  20  MW  termici,  alla  temperatura
          convenzionale dei  reflui  di  15  gradi  centigradi;  sono
          inoltre  di  interesse  nazionale  le  risorse  geotermiche
          economicamente utilizzabili rinvenute in aree marine. 
              3-bis. Al fine di promuovere la ricerca e  lo  sviluppo
          di nuove  centrali  geotermoelettriche  a  ridotto  impatto
          ambientale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29
          dicembre 2003, n. 387, sono altresi' di interesse nazionale
          i fluidi geotermici a media ed  alta  entalpia  finalizzati
          alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale,  di
          impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle
          stesse formazioni di provenienza, e comunque con  emissioni
          nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW
          per  ciascuna  centrale,   per   un   impegno   complessivo
          autorizzabile non superiore ai 50 MW; per  ogni  proponente
          non possono in ogni caso essere  autorizzati  piu'  di  tre
          impianti, ciascuno di potenza nominale non  superiore  a  5
          MW. 
              3-bis.1 Agli impianti pilota di cui al comma 3-bis, che
          per il  migliore  sfruttamento  ai  fini  sperimentali  del
          fluido  geotermico  necessitano  di  una  maggiore  potenza
          nominale  installata  al  fine  di  mantenere   il   fluido
          geotermico allo  stato  liquido,  il  limite  di  5  MW  e'
          determinato in funzione dell'energia  immessa  nel  sistema
          elettrico. 
              4. Fatto salvo quanto disposto ai commi 3, 3-bis  e  5,
          sono di interesse locale le risorse geotermiche a  media  e
          bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la
          realizzazione   di   un   progetto   geotermico,   riferito
          all'insieme  degli  impianti  nell'ambito  del  titolo   di
          legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW ottenibili dal
          solo fluido geotermico alla temperatura  convenzionale  dei
          reflui di 15 gradi centigradi. 
              5.  Sono  piccole  utilizzazioni  locali   le   risorse
          geotermiche come definite e disciplinate dall'articolo  10.
          Le stesse non sono soggette alla  disciplina  mineraria  di
          cui  al  regio  decreto  29  luglio  1927,   n.   1443,   e
          all'articolo 826 del codice civile. 
              6. Le risorse geotermiche ai sensi e per gli effetti di
          quanto previsto e disciplinato dal regio decreto 29  luglio
          1927, n. 1443, e dall'articolo 826 del codice  civile  sono
          risorse minerarie, dove le risorse geotermiche di interesse
          nazionale sono patrimonio indisponibile dello Stato  mentre
          quelle di interesse locale  sono  patrimonio  indisponibile
          regionale. 
              7.   Le   autorita'   competenti   per   le    funzioni
          amministrative,  ai  fini  del  rilascio  del  permesso  di
          ricerca e delle concessioni di  coltivazione,  comprese  le
          funzioni di  vigilanza  sull'applicazione  delle  norme  di
          polizia  mineraria,  riguardanti  le  risorse   geotermiche
          d'interesse nazionale e locale sono le regioni  o  enti  da
          esse delegati, nel  cui  territorio  sono  rinvenute  o  il
          Ministero dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, che si avvale, per l'istruttoria e per  il  controllo
          sull'esercizio delle  attivita',  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico  della  finanza  pubblica,  della  Direzione
          generale per le risorse minerarie ed energetiche -  Ufficio
          nazionale minerario per gli idrocarburi di cui all'articolo
          40  della  legge  11  gennaio  1957,  n.  6,  e  successive
          modifiche, alla cui denominazione sono aggiunte  le  parole
          «e le georisorse», di seguito denominato UNMIG, nel caso di
          risorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella
          piattaforma continentale italiana. 
              8.   E'   esclusa   dall'applicazione   del    presente
          provvedimento la disciplina della  ricerca  e  coltivazione
          delle acque termali, intendendosi come  tali  le  acque  da
          utilizzarsi a scopo terapeutico, ai sensi  dell'articolo  2
          della legge 24 ottobre 2000, n. 323. 
              9. Nel caso che  insieme  al  fluido  geotermico  siano
          presenti sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le
          disposizioni del presente provvedimento  non  si  applicano
          qualora il valore economico dei KWH termici recuperabili da
          detto fluido risulti  inferiore  a  quello  delle  sostanze
          minerali coesistenti. In tale caso si applicano le norme di
          cui al regio decreto 29  luglio  1927,  n.  1443  e  quelle
          relative alla legislazione regionale di settore. 
              10. L'iniezione di acque e  la  reiniezione  di  fluidi
          geotermici  nelle  stesse  formazioni  di  provenienza,   o
          comunque al di sotto di falde utilizzabili a scopo civile o
          industriale,  anche  in  area  marina,   sono   autorizzate
          dall'autorita' competente.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  154,  comma  4,  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
          ambientale), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 154. Tariffa del servizio idrico integrato. 
              1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio
          idrico integrato ed  e'  determinata  tenendo  conto  della
          qualita' della risorsa idrica e del servizio fornito, delle
          opere e degli adeguamenti necessari, dell'entita' dei costi
          di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree
          di salvaguardia, nonche' di una quota parte  dei  costi  di
          funzionamento dell'Autorita'  d'ambito,  in  modo  che  sia
          assicurata la copertura integrale dei costi di investimento
          e di esercizio secondo il principio del recupero dei  costi
          e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte  le  quote
          della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di
          corrispettivo . 
              2.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio, su proposta dell'Autorita' di  vigilanza  sulle
          risorse  idriche  e  sui  rifiuti,   tenuto   conto   della
          necessita' di recuperare i costi ambientali  anche  secondo
          il principio "chi inquina paga", definisce con  decreto  le
          componenti di costo per  la  determinazione  della  tariffa
          relativa ai servizi idrici per i vari  settori  di  impiego
          dell'acqua. 
              3. Al fine di  assicurare  un'omogenea  disciplina  sul
          territorio   nazionale,   con    decreto    del    Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio, sono stabiliti
          i criteri generali per la determinazione,  da  parte  delle
          regioni, dei canoni di concessione per  l'utenza  di  acqua
          pubblica, tenendo conto dei costi ambientali  e  dei  costi
          della risorsa e prevedendo altresi'  riduzioni  del  canone
          nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso  delle
          acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo
          produttivo  o  di  una  parte  dello  stesso   o,   ancora,
          restituisca  le  acque   di   scarico   con   le   medesime
          caratteristiche   qualitative    di    quelle    prelevate.
          L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale. 
              4. Il soggetto competente, al fine della redazione  del
          piano economico-finanziario di cui all'articolo 149,  comma
          1,   lettera   d),   predispone   la   tariffa   di   base,
          nell'osservanza del metodo tariffario di  cui  all'articolo
          10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011,
          n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
          2011,  n.  106,   e   la   trasmette   per   l'approvazione
          all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 
              5. La tariffa e' applicata dai  soggetti  gestori,  nel
          rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare. 
              6. Nella modulazione  della  tariffa  sono  assicurate,
          anche mediante compensazioni per  altri  tipi  di  consumi,
          agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonche' per i
          consumi  di  determinate  categorie,   secondo   prefissati
          scaglioni di reddito.  Per  conseguire  obiettivi  di  equa
          redistribuzione dei costi  sono  ammesse  maggiorazioni  di
          tariffa per  le  residenze  secondarie,  per  gli  impianti
          ricettivi stagionali, nonche' per le  aziende  artigianali,
          commerciali e industriali. 
              7. L'eventuale modulazione della tariffa tra  i  comuni
          tiene conto degli investimenti  pro  capite  per  residente
          effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai  fini
          dell'organizzazione del servizio idrico integrato .". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  comma  4,  del
          decreto-legge  25  gennaio  2012,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo  2012,  n.  28  (Misure
          straordinarie  e  urgenti  in  materia  ambientale),   come
          modificato dalla presente legge. 
              "Art. 2. Disposizioni in materia di commercializzazione
          di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente 
              1. Il termine previsto  dall'articolo  1,  comma  1130,
          della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  come  modificato
          dall'articolo 23, comma  21-novies,  del  decreto-legge  1°
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto  2009,  n.  102,  ai  fini  del  divieto  di
          commercializzazione  di  sacchi  per  l'asporto  merci,  e'
          prorogato fino all'adozione del decreto di cui al  comma  2
          limitatamente alla commercializzazione dei  sacchi  monouso
          per l'asporto merci realizzati con polimeri  conformi  alla
          norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni
          rilasciate   da   organismi    accreditati,    di    quelli
          riutilizzabili realizzati con altri  polimeri  che  abbiano
          maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore
          superiore a 200 micron se destinati  all'uso  alimentare  e
          100  micron  se  destinati  ad   altri   usi,   di   quelli
          riutilizzabili realizzati con altri  polimeri  che  abbiano
          maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore
          superiore ai 100 micron se destinati all'uso  alimentare  e
          60 micron se destinati agli altri usi. 
              2. Fermo restando quanto  previsto  dal  comma  1,  con
          decreto di natura non regolamentare adottato  dai  Ministri
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni
          parlamentari, notificato  secondo  il  diritto  dell'Unione
          europea,  da  adottare  entro  il  31  dicembre  2012,  nel
          rispetto della gerarchia delle azioni da  adottare  per  il
          trattamento dei rifiuti,  prevista  dall'articolo  179  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  possono  essere
          individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche
          ai fini della loro  commercializzazione,  anche  prevedendo
          forme di  promozione  della  riconversione  degli  impianti
          esistenti,  nonche',  in  ogni  caso,   le   modalita'   di
          informazione ai consumatori, senza nuovi o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica. 
              3. Per favorire il riutilizzo  del  materiale  plastico
          proveniente  dalle   raccolte   differenziate,   i   sacchi
          realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata
          UNI EN  13432:2002  devono  contenere  una  percentuale  di
          plastica riciclata di almeno il 10 per cento e del  30  per
          cento per quelli ad uso alimentare. La percentuale  di  cui
          al periodo precedente puo' essere annualmente  elevata  con
          decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, sentiti il Consorzio  nazionale  per
          la raccolta, il riciclaggio e il recupero  dei  rifiuti  di
          imballaggi in plastica -  COREPLA  e  le  associazioni  dei
          produttori. 
              4. A decorrere dal sessantesimo giorno  dall'emanazione
          dei decreti di natura non regolamentare di cui al  comma  2
          la commercializzazione dei sacchi  non  conformi  a  quanto
          prescritto dal presente articolo e' punita con la  sanzione
          amministrativa pecuniaria del pagamento  di  una  somma  da
          2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al  quadruplo  del
          massimo se la violazione  del  divieto  riguarda  quantita'
          ingenti di sacchi per  l'asporto  oppure  un  valore  della
          merce  superiore  al  20  per  cento  del   fatturato   del
          trasgressore. Le sanzioni sono  applicate  ai  sensi  della
          legge 24 novembre  1981,  n.  689.  Fermo  restando  quanto
          previsto  in  ordine  ai  poteri  di   accertamento   degli
          ufficiali   e   degli   agenti   di   polizia   giudiziaria
          dall'articolo   13   della   legge   n.   689   del   1981,
          all'accertamento delle violazioni provvedono,  d'ufficio  o
          su denunzia,  gli  organi  di  polizia  amministrativa.  Il
          rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n.  689  del
          1981 e' presentato alla  camera  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura della provincia  nella  quale  e'
          stata accertata la violazione.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307: 
              "5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  66,  comma  7,  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: 
              "7. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati sulla
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale
          relativa   ai   contratti   pubblici,   sul   «profilo   di
          committente» della stazione appaltante, e,  non  oltre  due
          giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del  Ministero
          delle infrastrutture di cui al  decreto  del  Ministro  dei
          lavori  pubblici  6  aprile  2001,  n.  20,  e   sul   sito
          informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione  degli
          estremi di  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale.  Gli
          avvisi e i bandi  sono  altresi'  pubblicati,  dopo  dodici
          giorni dalla trasmissione  alla  Commissione,  ovvero  dopo
          cinque giorni da detta trasmissione in  caso  di  procedure
          urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per  estratto  su
          almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale
          e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo  ove
          si eseguono i contratti. La  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata  entro
          il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento
          della  documentazione  da  parte  dell'Ufficio   inserzioni
          dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  13,  comma  17,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.: 
              "17.  Il  fondo  sperimentale  di  riequilibrio,   come
          determinato  ai   sensi   dell'articolo   2   del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il  fondo  perequativo,
          come determinato ai sensi  dell'articolo  13  del  medesimo
          decreto legislativo n. 23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
          erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana  e  della
          Regione Sardegna variano in ragione  delle  differenze  del
          gettito  stimato  ad  aliquota  di  base  derivanti   dalle
          disposizioni di  cui  al  presente  articolo.  In  caso  di
          incapienza ciascun comune versa  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato le somme residue.  Con  le  procedure  previste
          dall'articolo 27 della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  le
          regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta,  nonche'  le
          Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  assicurano  il
          recupero al bilancio statale del predetto  maggior  gettito
          stimato dei comuni ricadenti nel proprio  territorio.  Fino
          all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
          articolo 27, a valere sulle quote di  compartecipazione  ai
          tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
          gettito stimato di cui  al  precedente  periodo.  L'importo
          complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
          comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro,  per
          l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno  2014  a
          2.162 milioni di euro.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicata nella Gazz. Uff.
          31 dicembre 2009, n. 303, S.O: 
              "2. Ai fini della applicazione  delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  21,  comma  6,  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  abrogato
          dalla presente legge. 
              "6.  Al   fine   di   facilitare   ed   accelerare   la
          realizzazione delle infrastrutture  di  rete  di  interesse
          nazionale,  su   richiesta   motivata   dei   concessionari
          l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  istruisce  la
          domanda ricevuta circa l'individuazione dei  singoli  asset
          regolati, definendo la relativa remunerazione entro novanta
          giorni dal ricevimento della stessa richiesta.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  5  della  legge  24
          aprile 2001, n. 170, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 5. (Modalita' di vendita) 
              1. La vendita della stampa quotidiana  e  periodica  e'
          effettuata nel rispetto delle seguenti modalita': 
              a) il prezzo  di  vendita  della  stampa  quotidiana  e
          periodica  stabilito  dal  produttore   non   puo'   subire
          variazioni in relazione ai punti di  vendita,  esclusivi  e
          non esclusivi, che effettuano la rivendita; 
              b) le condizioni economiche e le modalita'  commerciali
          di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni  forma
          di compenso  riconosciuta  ai  rivenditori,  devono  essere
          identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e
          non esclusivi, che effettuano la vendita; 
              c) i punti  di  vendita,  esclusivi  e  non  esclusivi,
          devono prevedere  un  adeguato  spazio  espositivo  per  le
          testate poste in vendita; 
              d) e' comunque vietata  l'esposizione  al  pubblico  di
          giornali, riviste e materiale pornografico; 
              d-bis) gli edicolanti possono vendere presso la propria
          sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa; 
              d-ter) gli edicolanti possono  praticare  sconti  sulla
          merce venduta e defalcare il valore del  materiale  fornito
          in  conto  vendita  e  restituito  a  compensazione   delle
          successive anticipazioni al distributore; 
              d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per  gli
          edicolanti  a  garanzia  del  pluralismo  informativo,   la
          ingiustificata  mancata  fornitura,  ovvero  la   fornitura
          ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda
          da parte del distributore  costituiscono  casi  di  pratica
          commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle  vigenti
          disposizioni in materia; 
              d-quinquies) le clausole contrattuali fra  distributori
          ed edicolanti, contrarie  alle  disposizioni  del  presente
          articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa  di
          legge e non viziano il contratto cui accedono.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 28,  comma  3,  della
          legge 20  febbraio  2006,  n.  82,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 28. (Registri per i produttori,  gli  importatori
          ed i grossisti di saccarosio, glucosio e isoglucosio). 
              1. I produttori, gli  importatori  ed  i  grossisti  di
          saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di  glucosio  e  di
          isoglucosio, anche in soluzione, devono  tenere  aggiornato
          un registro di carico e scarico assoggettato all'imposta di
          bollo, con fogli progressivamente numerati e vidimati prima
          dell'uso  dal  comune  competente  in  base  al  luogo   di
          detenzione,  e  annotarvi  tutte  le  introduzioni   e   le
          estrazioni all'atto in cui si verificano. 
              2. I grossisti che effettuano vendita al minuto  devono
          annotare sul registro di carico e scarico ogni  operazione,
          precisando il nominativo e il recapito dell'acquirente. 
              3. A tutti gli utilizzatori dei prodotti  annotati  nei
          registri  di  cui  ai  commi  1  e  2,  ad  eccezione   dei
          commercianti al dettaglio, di quelli che  somministrano  al
          pubblico o che producono alimenti in laboratori  annessi  a
          esercizi di vendita o di somministrazione, compresi  quelli
          artigiani, e di quelli in possesso di un registro di carico
          e scarico delle  materie  prime,  vidimato  dal  competente
          ufficio periferico  dell'Ispettorato  centrale  repressione
          frodi,  o  dell'apposito  registro  vidimato   dall'ufficio
          dell'Agenzia delle dogane  competente  per  territorio,  e'
          fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con
          le stesse modalita' previste dal comma  1  e  di  annotarvi
          giornalmente per prodotti  omogenei  i  quantitativi  delle
          sostanze zuccherine impiegate. 
              4. I registri istituiti  ai  sensi  dei  commi  1  e  3
          possono essere tenuti anche tramite  supporto  informatico,
          secondo le modalita' stabilite con  decreto  del  Ministero
          delle politiche agricole e forestali, da emanare entro  sei
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          e devono essere conservati per un periodo non  inferiore  a
          cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. 
              5. Per  coloro  che  tengono  la  propria  contabilita'
          avvalendosi di sistemi informatizzati, ai sensi  del  comma
          4, le iscrizioni nei registri di carico e  scarico  possono
          essere completate settimanalmente.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  1  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 14  agosto1996,  n.  472,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore
          del presente regolamento cessano di avere efficacia,  fatta
          eccezione per quanto riguarda la circolazione dei  tabacchi
          e dei fiammiferi, nonche' dei prodotti sottoposti al regime
          delle accise,  ad  imposte  di  consumo  od  al  regime  di
          vigilanza fiscale di cui agli articoli  21,  27  e  62  del
          testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
          penali e amministrative, approvato con decreto  legislativo
          26  ottobre  1995,  n.  504,  le  disposizioni  riguardanti
          l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei
          beni viaggianti contenute nel decreto del Presidente  della
          Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. 
              1-bis. Le eccezioni  di  cui  al  comma  1  si  rendono
          applicabili esclusivamente nella fase di  prima  immissione
          in commercio. 
              2. Restano ferme le disposizioni sul controllo dei beni
          durante il trasporto ai fini dell'acquisizione  di  dati  e
          notizie utili all'accertamento della corretta  applicazione
          delle norme fiscali. 
              3. Il documento previsto dall'art.  21,  quarto  comma,
          secondo  periodo,  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, contiene  l'indicazione
          della data, delle generalita' del cedente, del  cessionario
          e  dell'eventuale  incaricato  del  trasporto,  nonche'  la
          descrizione della natura, della qualita' e della  quantita'
          dei beni ceduti. Per la conservazione di tale documento  si
          applicano le disposizioni di cui all'art. 39, terzo  comma,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633. Lo stesso documento e' idoneo a  superare  le
          presunzioni stabilite dall'art. 53 del citato decreto. 
              4. Il decreto del Ministro  delle  finanze  18  gennaio
          1996, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  18  del  23
          gennaio 1996, e' abrogato.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 5-bis,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 16. (Riduzione dei costi amministrativi a  carico
          delle imprese) 
              1. All'articolo 21 della legge  30  dicembre  1991,  n.
          413, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) alla fine  del  comma  9  e'  aggiunto  il  seguente
          periodo: «La mancata  comunicazione  del  parere  da  parte
          dell'Agenzia  delle  entrate  entro  120  giorni   e   dopo
          ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del
          contribuente equivale a silenzio assenso.»; 
              b) il comma 10 e' soppresso. 
              2. All'articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
          223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  agosto
          2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati. 
              3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
          i commi da 30 a 32 sono abrogati. 
              4. All'articolo 1, della legge  24  dicembre  2007,  n.
          244, i commi da 363 a 366 sono abrogati. 
              5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
          1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1, lettera a), le parole «un  ottavo»  sono
          sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo»; 
              b) al comma 1, lettera b), le parole «un  quinto»  sono
          sostituite dalle seguenti: «un decimo»; 
              c) al comma 1, lettera  c),  le  parole:  «un  ottavo»,
          ovunque ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «un
          dodicesimo». 
              5-bis. La lettera h) del comma 4  dell'articolo  50-bis
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427,  si
          interpreta nel senso che  le  prestazioni  di  servizi  ivi
          indicate,  relative  a  beni  consegnati  al   depositario,
          costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA
          senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo di  scarico  dal
          mezzo di trasporto. L'introduzione  si  intende  realizzata
          anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che  sia
          necessaria  la  preventiva  introduzione  della  merce  nel
          deposito.  Si  devono  ritenere  assolte  le  funzioni   di
          stoccaggio e  di  custodia,  e  la  condizione  posta  agli
          articoli 1766 e seguenti del codice civile che disciplinano
          il contratto di deposito. All'estrazione  della  merce  dal
          deposito  IVA  per  la  sua  immissione  in   consumo   nel
          territorio dello  Stato,  qualora  risultino  correttamente
          poste in essere le norme dettate  al  comma  6  del  citato
          articolo  50-bis  del  decreto  legge  n.  331  del   1993,
          l'imposta   sul   valore   aggiunto   si   deve    ritenere
          definitivamente assolta". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1331,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata nella Gazz. Uff.
          27 dicembre 2006, n. 299, S.O.: 
              "1331. Nello stato  di  previsione  del  Ministero  dei
          trasporti e' istituito un Fondo di parte corrente, con  una
          dotazione di  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2007,  da
          ripartire, per le esigenze di funzionamento del Corpo delle
          capitanerie di porto - Guardia costiera,  con  decreti  del
          Ministro dei trasporti, da comunicare, anche  con  evidenze
          informatiche, al Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          tramite l'ufficio centrale del bilancio". 
              Si   riporta   il   testo   dell'articolo   41,   comma
          16-sexiesdecies.1, del decreto-legge 30 dicembre  2008,  n.
          207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          2009, n. 14, pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre  2008,
          n. 304: 
              "16-sexiesdecies.1.   Al    fine    di    ridurre    la
          concorrenzialita' delle  rivendite  di  benzina  e  gasolio
          utilizzati come carburante per autotrazione  situate  nella
          Repubblica di San Marino e  nel  rispetto  della  normativa
          comunitaria vigente e' istituito, in favore  delle  regioni
          confinanti con la stessa,  un  fondo  per  l'erogazione  di
          contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo
          della benzina e del gasolio per autotrazione alla pompa. Il
          fondo e' istituito nello stato di previsione del  Ministero
          dell'economia e delle  finanze,  con  una  dotazione  di  2
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2009.  Le
          modalita' di erogazione e i  criteri  di  ripartizione  del
          predetto fondo sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per
          i   rapporti   con   le   regioni.   All'onere    derivante
          dall'attuazione del presente comma, pari  a  2  milioni  di
          euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 39-ter,  comma  2,  del  decreto-legge  1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222. Il Ministro dell'economia e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  L'efficacia
          delle disposizioni di cui al presente comma e'  subordinata
          all'autorizzazione del  Consiglio  dell'Unione  europea  ai
          sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  111  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  111  (Revisione  delle  macchine   agricole   in
          circolazione) 
              "1. Al fine di garantire adeguati livelli di  sicurezza
          nei luoghi di lavoro  e  nella  circolazione  stradale,  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
          forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il  28
          febbraio 2013,  dispone  la  revisione  obbligatoria  delle
          macchine agricole  soggette  ad  immatricolazione  a  norma
          dell'articolo 110,  al  fine  di  accertarne  lo  stato  di
          efficienza  e  la  permanenza  dei  requisiti   minimi   di
          idoneita' per  la  sicurezza  della  circolazione.  Con  il
          medesimo decreto e` disposta, a far  data  dal  1º  gennaio
          2014, la revisione obbligatoria delle macchine agricole  in
          circolazione soggette ad immatricolazione  in  ragione  del
          relativo stato di vetusta'  e  con  precedenza  per  quelle
          immatricolate antecedentemente al 1º gennaio 2009,  e  sono
          stabiliti, d'intesa con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, i criteri, le modalita' ed i contenuti
          della  formazione  professionale   per   il   conseguimento
          dell'abilitazione  all'uso  delle  macchine  agricole,   in
          attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
              2.  Gli  uffici  competenti  del  Dipartimento  per   i
          trasporti   terrestri,   qualora   sorgano   dubbi    sulla
          persistenza dei  requisiti  di  cui  al  comma  1,  possono
          ordinare in  qualsiasi  momento  la  revisione  di  singole
          macchine agricole. 
              3. Nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi
          e le modalita' delle revisioni di cui al presente articolo,
          nonche', ove ricorrano, i criteri  per  l'accertamento  dei
          requisiti minimi d'idoneita' cui  devono  corrispondere  le
          macchine agricole in  circolazione  e  del  loro  stato  di
          efficienza. 
              4. Il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
          con decreto  emesso  di  concerto  con  il  Ministro  delle
          politiche  agricole  e  forestali,   puo'   modificare   la
          normativa prevista dal presente  articolo  in  relazione  a
          quanto stabilito in materia da disposizioni della Comunita'
          economica europea. 
              5  Alle  macchine  agricole,  di  cui  al  comma  1  si
          applicano le disposizioni dell'art. 80, comma 7. 
              6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola
          che non e' stata presentata alla revisione e' soggetto alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          80 ad euro 318. Da tale  violazione  discende  la  sanzione
          amministrativa  accessoria  del  ritiro  della   carta   di
          circolazione  o  del  certificato  di  idoneita'   tecnica,
          secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 12 del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  15  luglio  2011,  n.  111,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 12. (Acquisto, vendita, manutenzione e censimento
          di immobili pubblici) 
              1. A decorrere dal 1° gennaio  2012  le  operazioni  di
          acquisto e vendita di immobili,  effettuate  sia  in  forma
          diretta  sia  indiretta,  da  parte  delle  amministrazioni
          inserite nel conto  economico  consolidato  della  pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1
          della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  con  l'esclusione
          degli enti territoriali, degli enti previdenziali  e  degli
          enti  del  servizio  sanitario   nazionale,   nonche'   del
          Ministero degli  affari  esteri  con  riferimento  ai  beni
          immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica
          del rispetto dei saldi strutturali di finanza  pubblica  da
          attuarsi  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Per  gli  enti
          previdenziali  pubblici  e   privati   restano   ferme   le
          disposizioni  di  cui  al  comma  15  dell'articolo  8  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              2. A decorrere dal 1° gennaio 2013: 
              a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni
          di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti,  relative   agli   interventi   manutentivi,   a
          carattere  ordinario  e  straordinario,  effettuati   sugli
          immobili di proprieta' dello Stato, in  uso  per  finalita'
          istituzionali  alle  Amministrazioni  dello  Stato  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  incluse  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e le  Agenzie,  anche
          fiscali, fatte salve  le  specifiche  previsioni  di  legge
          riguardanti il Ministero della difesa, il  Ministero  degli
          affari esteri e il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, nonche' il Ministero delle infrastrutture e  dei
          trasporti con riferimento a quanto previsto dagli  articoli
          41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e
          successive modificazioni, e dagli articoli 127  e  128  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e  successive
          modificazioni. Restano altresi'  esclusi  dalla  disciplina
          del   presente    comma    gli    istituti    penitenziari.
          Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite  al
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  per  gli
          interventi relativi agli edifici pubblici  statali  e  agli
          immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte,
          nei limiti delle  predette  risorse,  dal  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita  l'Agenzia  del
          demanio. Sono altresi' fatte salve le risorse attribuite al
          Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di
          edilizia penitenziaria. 
              b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio  le
          decisioni   di   spesa,   sentito   il   Ministero    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,   per   gli   interventi
          manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili
          di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo  dalle
          Amministrazioni di cui alla lettera a); 
              c) restano ferme le decisioni di  spesa  del  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   relative   agli
          interventi manutentivi effettuati su beni  immobili  ovvero
          infrastrutture diversi da quelli di cui alle lettere  a)  e
          b). Tali interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio
          preventivamente, al fine del necessario  coordinamento  con
          le attivita' poste in essere ai sensi delle  lettere  a)  e
          b); 
              d)  gli  interventi  di  piccola  manutenzione  nonche'
          quelli atti ad assicurare l'adeguamento  alle  disposizioni
          di cui al Decreto Legislativo 9 aprile  2008,  n.  81  sono
          curati  direttamente  dalle  Amministrazioni  utilizzatrici
          degli immobili, anche se di proprieta' di terzi. Tutti  gli
          interventi  sono   comunicati   all'Agenzia   del   demanio
          preventivamente, al fine del necessario  coordinamento  con
          le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a),  b)
          e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al  fine
          di verificare le previsioni contrattuali in materia 
              3. Le Amministrazioni di cui  al  comma  2  comunicano,
          entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012,  la
          previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e
          straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di
          proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori  di
          manutenzione ordinaria che prevedono  di  effettuare  sugli
          immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati  a
          qualsiasi titolo. 
              4.  Anche  sulla  base   delle   previsioni   triennali
          presentate  e  delle  verifiche   effettuate,   sentiti   i
          Provveditorati per le opere pubbliche del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  l'Agenzia  del  demanio
          assume le  decisioni  di  spesa  sulla  base  di  un  piano
          generale di interventi per il triennio  successivo,  volto,
          ove  possibile,  al  recupero  degli  spazi  interni  degli
          immobili di proprieta' dello Stato al fine  di  ridurre  le
          locazioni passive. Per le medesime finalita', l'Agenzia del
          demanio  puo'  stipulare  accordi   quadro   con   societa'
          specializzate  nella  riorganizzazione  dei   processi   di
          funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni
          di cui al comma 2, realizzano i  progetti  di  recupero,  a
          valere sulle risorse di cui al comma 6. 
              5. L'Agenzia del Demanio, al  fine  di  realizzare  gli
          interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e  b),
          stipula accordi quadro,  riferiti  ad  ambiti  territoriali
          predefiniti,  con  operatori  specializzati   nel   settore
          individuati mediante procedure ad evidenza  pubblica  anche
          avvalendosi di societa'  a  totale  o  prevalente  capitale
          pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione  degli
          interventi manutentivi mediante tali operatori  e'  curata,
          previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle
          strutture  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero, in funzione
          della   capacita'   operativa   delle   stesse   strutture,
          dall'Agenzia del Demanio. Gli atti relativi agli interventi
          gestiti dalle strutture del Ministero delle  infrastrutture
          e dei trasporti sono sottoposti al controllo  degli  uffici
          appartenenti al sistema delle ragionerie  del  Dipartimento
          della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalita'
          previste dal decreto legislativo 30 giugno  2011,  n.  123.
          Gli atti relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia  del
          Demanio sono  controllati  secondo  le  modalita'  previste
          dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con
          i quali sono stipulati gli accordi quadro e' disposto anche
          per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di
          legge riguardanti il Ministero della difesa e il  Ministero
          per i beni e le attivita' culturali. Dell'avvenuta  stipula
          delle convenzioni o degli accordi quadro e' data  immediata
          notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio. Al fine
          di assicurare il rispetto  degli  impegni  assunti  con  le
          convenzioni di cui al presente comma,  il  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   assicura   un'adeguata
          organizzazione  delle  proprie  strutture  periferiche,  in
          particolare individuando all'interno dei provveditorati  un
          apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle  attivita'
          affidate dall'Agenzia del  Demanio  e  di  quelle  previste
          dall'articolo 12, comma 8, del presente decreto, dotato  di
          idonee professionalita'. 
              6. Gli stanziamenti per gli  interventi  manutentivi  a
          disposizione delle  Amministrazioni  di  cui  al  comma  2,
          lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal  1°  gennaio
          2013, in due appositi fondi, rispettivamente per  le  spese
          di parte corrente e di conto capitale per  le  manutenzioni
          ordinaria  e  straordinaria,  istituiti  nello   stato   di
          previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, impiegati dall'Agenzia  del  demanio.  Le  risorse
          necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da
          corrispondenti riduzioni  degli  stanziamenti  di  ciascuna
          Amministrazione, sulla base  delle  comunicazioni  di'  cui
          all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191. Restano  fermi  i  limiti  stabiliti
          dall'articolo 2, comma 618, della legge 24  dicembre  2007,
          n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
          2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
          luglio  2010,  n.  122.  Le  risorse  di  cui  al   periodo
          precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle
          che possono essere  assegnate  in  corso  d'anno  ai  sensi
          dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              7. Fino alla stipula degli accordi o delle  convenzioni
          quadro di cui al comma 5 e, comunque,  per  i  lavori  gia'
          appaltati alla data della stipula  degli  accordi  o  delle
          convenzioni quadro, gli interventi  manutentivi  continuano
          ad essere gestiti dalle Amministrazioni  interessate  fermi
          restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente dandone
          comunicazione,   limitatamente   ai    nuovi    interventi,
          all'Agenzia del demanio che  ne  assicurera'  la  copertura
          finanziaria a  valere  sui  fondi  di  cui  al  comma  6  a
          condizione  che  gli  stessi  siano  ricompresi  nel  piano
          generale degli  interventi.  Successivamente  alla  stipula
          dell'accordo o della  convenzione  quadro,  e'  nullo  ogni
          nuovo contratto di manutenzione ordinaria  e  straordinaria
          non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione  per
          quelli  stipulati  dalla  Presidenza  del   Consiglio   dei
          Ministri e  dichiarati  indispensabili  per  la  protezione
          degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri.   Salvo   quanto
          previsto  in  relazione  all'obbligo  di  avvalersi   degli
          accordi quadro di cui al comma  5.  Restano  esclusi  dalla
          disciplina del presente comma i beni  immobili  riguardanti
          il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni  e  le
          attivita' culturali, il Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti  e  il   Ministero   della   giustizia   con
          riferimento a quanto previsto dal comma 2, nonche'  i  beni
          immobili all'estero riguardanti il Ministero  degli  affari
          esteri, salva la  preventiva  comunicazione  dei  piani  di
          interventi all'Agenzia del demanio, al fine del  necessario
          coordinamento con le attivita' poste  in  essere  ai  sensi
          comma 1 e con i  piani  di  razionalizzazione  degli  spazi
          elaborati  dall'Agenzia  stessa  previsti  all'articolo  2,
          comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
              (Omissis)". 
              Si riporta il testo degli articoli 5 e 11  del  decreto
          legislativo 24 aprile  2006,  n.  166,  (recante  Norme  in
          materia  di  concorso   notarile,   pratica   e   tirocinio
          professionale, nonche' in materia di coadiutori notarili in
          attuazione dell'articolo 7, comma 1, della L.  28  novembre
          2005, n. 246), come modificati dalla presente legge. 
              "Art. 5. (Composizione della commissione esaminatrice). 
              1. La commissione esaminatrice del concorso per  notaio
          di cui all'articolo 1, primo comma, della  legge  6  agosto
          1926, n. 1365,  da  nominarsi  almeno  dieci  giorni  prima
          dell'inizio della prova  con  decreto  del  Ministro  della
          giustizia, e' unica ed e' composta da: 
              a) un magistrato di  cassazione  dichiarato  idoneo  ad
          essere ulteriormente valutato ai  fini  della  nomina  alle
          funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimita',
          che la presiede; 
              b) un magistrato di qualifica non inferiore a quella di
          magistrato  dichiarato  idoneo  ad   essere   ulteriormente
          valutato ai fini della nomina a  magistrato  di  cassazione
          con funzioni di vice presidente; 
              c) sette magistrati  con  qualifica  di  magistrato  di
          appello; 
              d) sei professori universitari, ordinari  o  associati,
          che insegnino materie giuridiche; 
              e)  nove  notai,  che  abbiano  almeno  dieci  anni  di
          anzianita' nella professione. 
              1-bis.  I  componenti  della  commissione,  aventi   le
          qualifiche di cui al  comma  1,  possono  anche  essere  in
          pensione da non piu' di cinque anni. 
              2.  I  notai  sono  scelti  tra   diciotto   nominativi
          indicati, per ciascun concorso, dal consiglio nazionale del
          notariato. 
              3. I commissari che hanno partecipato, anche in  parte,
          alla procedura concorsuale,  non  possono  essere  nominati
          nella commissione dei due concorsi successivi. 
              4. (abrogato). 
              5.  La  commissione  opera  con  tre   sottocommissioni
          composte di cinque membri, presiedute  rispettivamente  dal
          presidente, dal vicepresidente e da uno dei  magistrati  di
          cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal presidente. 
              6.  I  magistrati  e  i   docenti   universitari   sono
          esonerati, in tutto o in parte, dal  rispettivo  carico  di
          lavoro, dall'inizio della prova di preselezione  fino  alla
          formazione della graduatoria del concorso  da  parte  della
          commissione.  L'esonero  dei  magistrati  e'  disposto  dal
          Consiglio  Superiore  della  Magistratura.  L'esonero   dei
          docenti  universitari  e'  disposto   dall'universita'   di
          appartenenza." 
              "Art. 11. (Correzione delle prove scritte). 
              1. La sottocommissione di cui all'articolo 10  procede,
          collegialmente e nella medesima seduta,  alla  lettura  dei
          temi di ciascun candidato, al fine di esprimere un giudizio
          complessivo di idoneita' per l'ammissione alla prova orale. 
              2. Salvo il caso di cui al comma 7, ultimata la lettura
          dei  tre  elaborati,   la   sottocommissione   delibera   a
          maggioranza se il candidato merita l'idoneita'. 
              3. Il giudizio di idoneita' comporta l'attribuzione del
          voto minimo di trentacinque  punti  a  ciascuna  delle  tre
          prove scritte. 
              4. In caso di idoneita', la  sottocommissione  assegna,
          in base  ai  voti  di  ciascun  commissario,  il  punteggio
          complessivo da attribuire a ciascuna prova scritta fino  ad
          un  massimo  di  punti  cinquanta.  A  tale  fine,  ciascun
          commissario dispone di un voto da zero a tre punti. 
              5. Il  giudizio  di  non  idoneita'  e`  sinteticamente
          motivato  con  formulazioni  standard,  predisposte   dalla
          commissione quando definisce  i  criteri  che  regolano  la
          valutazione degli elaborati. Nel giudizio di  idoneita'  il
          punteggio vale motivazione. 
              6. Il segretario annota la votazione complessiva  o  la
          motivazione, facendola risultare dal processo verbale,  per
          ciascun elaborato. 
              7. Nel caso in  cui  dalla  lettura  del  primo  o  del
          secondo elaborato emergono nullita' o gravi  insufficienze,
          secondo i criteri  definiti  dalla  commissione,  ai  sensi
          dell'articolo 10, comma 2, la sottocommissione dichiara non
          idoneo il candidato  senza  procedere  alla  lettura  degli
          elaborati successivi.". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  285  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          decreto legislativo 29  giugno  2010,  n.  128,  contenente
          norme in materia ambientale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 14
          aprile 2006, n. 88, S.O,  come  modificato  dalla  presente
          legge. 
              "Art. 285. Caratteristiche tecniche. 
              1. Gli impianti termici civili che, prima  dell'entrata
          in  vigore  della   presente   disposizione,   sono   stati
          autorizzati ai sensi del titolo I della  parte  quinta  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire
          da tale data, ricadono nel  successivo  titolo  II,  devono
          essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1°
          settembre 2017  purche'  sui  singoli  terminali,  siano  e
          vengano dotati di elementi utili al  risparmio  energetico,
          quali valvole termostatiche e/o ripartitori di  calore.  Il
          titolare dell'autorizzazione produce, quali atti  autonomi,
          le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della
          stessa  parte  quinta   nei   novanta   giorni   successivi
          all'adeguamento ed effettua le  comunicazioni  previste  da
          tale  articolo  nei  tempi  ivi  stabiliti.   Il   titolare
          dell'autorizzazione e' equiparato all'installatore ai  fini
          dell'applicazione  delle  sanzioni  previste  dall'articolo
          288.". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  5,  comma  9,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,  n.
          412, come modificato della presente legge: 
              "9. Gli impianti termici siti negli edifici  costituiti
          da piu'  unita'  immobiliari  devono  essere  collegati  ad
          appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei
          prodotti  di  combustione,  con  sbocco  sopra   il   tetto
          dell'edificio alla quota prescritta dalla  regolamentazione
          tecnica vigente, fatto salvo quanto  previsto  dal  periodo
          seguente. Qualora si installino generatori di calore a  gas
          a condensazione che, per valori di prestazione energetica e
          di emissioni nei prodotti della  combustione,  appartengano
          alla classe ad alta efficienza energetica, piu'  efficiente
          e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma  tecnica
          di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502,  il
          posizionamento  dei  terminali  di  tiraggio   avviene   in
          conformita'  alla  vigente  norma  tecnica   UNI   7129   e
          successive integrazioni." 
              Si riporta il testo degli articoli 1 e 4 della legge 28
          giugno 2012, n. 92, come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 1. (Disposizioni generali, tipologie contrattuali
          e disciplina in tema di flessibilita' in  uscita  e  tutele
          del lavoratore) 
              (Omissis). 
              21. Al decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 34: 
              1) al comma 1, le parole: «ai sensi  dell'articolo  37»
          sono soppresse; 
              2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
              «2. Il contratto di lavoro intermittente puo'  in  ogni
          caso   essere   concluso   con   soggetti   con   piu'   di
          cinquantacinque anni di eta' e con  soggetti  con  meno  di
          ventiquattro anni di eta', fermo restando in tale caso  che
          le prestazioni contrattuali devono essere svolte  entro  il
          venticinquesimo anno di eta'»; 
              b) all'articolo 35 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
          comma: 
              «3-bis. Prima dell'inizio della prestazione  lavorativa
          o di un  ciclo  integrato  di  prestazioni  di  durata  non
          superiore a trenta giorni, il datore di lavoro e' tenuto  a
          comunicarne  la  durata  con  modalita'  semplificate  alla
          Direzione   territoriale   del   lavoro   competente    per
          territorio, mediante sms, o posta elettronica. Con  decreto
          di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle
          politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,  possono
          essere individuate modalita' applicative della disposizione
          di cui al precedente periodo, nonche'  ulteriori  modalita'
          di  comunicazione  in   funzione   dello   sviluppo   delle
          tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui  al
          presente comma si applica  la  sanzione  amministrativa  da
          euro 400 ad euro 2.400 in relazione  a  ciascun  lavoratore
          per cui e' stata omessa la comunicazione. Non si applica la
          procedura di diffida di cui  all'articolo  13  del  decreto
          legislativo 23 aprile 2004, n. 124»; 
              (Omissis)." 
              "Art. 4. (Ulteriori disposizioni in materia di  mercato
          del lavoro) 
              1. Nei casi di  eccedenza  di  personale,  accordi  tra
          datori di lavoro che impieghino mediamente piu' di quindici
          dipendenti  e  le  organizzazioni  sindacali   maggiormente
          rappresentative a livello aziendale possono prevedere  che,
          al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori piu' anziani,
          il  datore  di  lavoro  si  impegni  a   corrispondere   ai
          lavoratori una prestazione di importo pari  al  trattamento
          di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed
          a  corrispondere  all'INPS   la   contribuzione   fino   al
          raggiungimento dei requisiti minimi per  il  pensionamento.
          La  stessa  prestazione  puo'  essere  oggetto  di  accordi
          sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della
          legge  23  luglio  1991,  n.  223,  ovvero  nell'ambito  di
          processi di riduzione di personale dirigente  conclusi  con
          accordo firmato da  associazione  sindacale  stipulante  il
          contratto collettivo di lavoro della categoria. 
              2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma
          1  debbono  raggiungere   i   requisiti   minimi   per   il
          pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro  anni
          successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro. 
              3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di  cui  al
          comma 1, il datore di lavoro interessato presenta  apposita
          domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione  di  una
          fideiussione bancaria  a  garanzia  della  solvibilita'  in
          relazione agli obblighi. 
              4. L'accordo di cui  al  comma  1  diviene  efficace  a
          seguito della validazione da parte dell'INPS, che  effettua
          l'istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo
          al lavoratore ed al datore di lavoro. 
              5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di  cui  al
          comma  1  il  datore  di  lavoro  e'  obbligato  a  versare
          mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e  per
          la contribuzione figurativa. In ogni caso, in  assenza  del
          versamento mensile di cui  al  presente  comma,  l'INPS  e'
          tenuto a non erogare le prestazioni. 
              6. In caso  di  mancato  versamento  l'INPS  procede  a
          notificare un  avviso  di  pagamento;  decorsi  centottanta
          giorni dalla notifica  senza  l'avvenuto  pagamento  l'INPS
          procede alla escussione della fideiussione. 
              7. Il pagamento  della  prestazione  avviene  da  parte
          dell'INPS con le modalita' previste per il pagamento  delle
          pensioni. L'Istituto provvede contestualmente all'accredito
          della relativa contribuzione figurativa. 
              7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano
          applicazione  anche  nel  caso  in   cui   le   prestazioni
          spetterebbero    a    carico    di    forme     sostitutive
          dell'assicurazione generale obbligatoria. 
              7-ter. Nel caso  degli  accordi  il  datore  di  lavoro
          procede  al  recupero   delle   somme   pagate   ai   sensi
          dell'articolo 5, comma 4, della  legge  n.  223  del  1991,
          relativamente   ai   lavoratori    interessati,    mediante
          conguaglio con i contributi dovuti  all'INPS  e  non  trova
          comunque  applicazione  l'articolo  2,  comma   31,   della
          presente legge. Resta  inoltre  ferma  la  possibilita'  di
          effettuare  nuove  assunzioni  anche   presso   le   unita'
          produttive  interessate  dai  licenziamenti  in  deroga  al
          diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della
          legge n. 223 del 1991. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 429  e  430,
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla
          presente legge: 
              "Art. 1.(Omissis). 
              429. Le imprese che operano nel  settore  della  grande
          distribuzione    possono    trasmettere     telematicamente
          all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun  punto
          vendita,   l'ammontare   complessivo   dei    corrispettivi
          giornalieri delle cessioni di beni e delle  prestazioni  di
          servizi di  cui  agli  articoli  2  e  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e
          successive modificazioni. 
              430. Ai fini del  comma  429  sono  imprese  di  grande
          distribuzione commerciale, ai sensi dell'articolo 4,  comma
          1, lettere e) ed f), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 114, le aziende distributive che  operano  con  esercizi
          commerciali definiti media e grande  struttura  di  vendita
          aventi, quindi, superficie superiore a 150 metri quadri nei
          comuni  con  popolazione  residente  inferiore   a   10.000
          abitanti, o superficie superiore a  250  metri  quadri  nei
          comuni  con  popolazione  residente  superiore  ai   10.000
          abitanti,  nonche'  le  imprese  che  pur  in  assenza  dei
          requisiti   sopra   indicati,    indipendentemente    dalla
          superficie dei punti di vendita, fanno parte di  un  gruppo
          societario ai sensi dell'articolo 2359  del  codice  civile
          che  opera  con  piu'  punti  di  vendita  sul   territorio
          nazionale e che realizza un volume d'affari annuo aggregato
          superiore a 10 milioni di euro. Per le aziende della grande
          distribuzione   commerciale   come   sopra   definite,   la
          trasmissione telematica dei corrispettivi per ciascun punto
          di  vendita  sostituisce  gli  obblighi  di  certificazione
          fiscale dei corrispettivi stessi. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 6  del  decreto-legge
          13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 settembre  2011,  n.  148,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 6. (Liberalizzazione in materia  di  segnalazione
          certificata di inizio attivita', denuncia  e  dichiarazione
          di inizio attivita'. Ulteriori semplificazioni) 
              1. All'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 4, dopo le parole «primo periodo del  comma
          3» sono inserite le  seguenti:  «ovvero  di  cui  al  comma
          6-bis»; 
              b) al comma 6-bis, secondo  periodo,  dopo  le  parole:
          «disposizioni di cui», sono inserite le seguenti: «al comma
          4 e»; 
              c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
              «6-ter.   La   segnalazione   certificata   di   inizio
          attivita',  la  denuncia  e  la  dichiarazione  di   inizio
          attivita'   non    costituiscono    provvedimenti    taciti
          direttamente   impugnabili.   Gli    interessati    possono
          sollecitare   l'esercizio   delle    verifiche    spettanti
          all'amministrazione  e,  in  caso  di   inerzia,   esperire
          esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e  3
          del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104». 
              2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio
          per consentire la progressiva entrata in  operativita'  del
          Sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti
          (SISTRI),  nonche'  l'efficacia  del  funzionamento   delle
          tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e
          della tutela del  territorio  e  del  mare,  attraverso  il
          concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto e sino al 15 dicembre  2011,  la  verifica  tecnica
          delle  componenti  software  e  hardware,  anche  ai   fini
          dell'eventuale implementazione di  tecnologie  di  utilizzo
          piu'  semplice  rispetto  a  quelle  attualmente  previste,
          organizzando, in  collaborazione  con  le  associazioni  di
          categoria    maggiormente    rappresentative,    test    di
          funzionamento   con   l'obiettivo    della    piu'    ampia
          partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto
          previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera  f-octies),  del
          decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.  106,  per  i
          soggetti di cui all'articolo 1, comma 5,  del  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          124 del 30 maggio 2011,  per  gli  altri  soggetti  di  cui
          all'articolo  1   del   predetto   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  26
          maggio 2011, il termine  di  entrata  in  operativita'  del
          SISTRI e' il 30 giugno 2012. Dall'attuazione della presente
          disposizione non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro  per  la  semplificazione  normativa,  sentite  le
          categorie interessate, entro novanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono individuate specifiche tipologie di  rifiuti,
          alle   quali,   in   considerazione   della   quantita'   e
          dell'assenza di specifiche  caratteristiche  di  criticita'
          ambientale,  sono  applicate,  ai  fini  del   SISTRI,   le
          procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi. 
              3-bis.  Gli  operatori  che  producono   esclusivamente
          rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di  sistemi
          di  gestione  regolati  per  legge  possono   delegare   la
          realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI  ai
          consorzi di recupero, secondo le  modalita'  gia'  previste
          per le associazioni di categoria. 
              4. 
              5. All'articolo 81  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
              «2-bis. Al fine di dare attuazione  a  quanto  disposto
          dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione,  attraverso
          il  Sistema  pubblico  di  connettivita',  una  piattaforma
          tecnologica per  l'interconnessione  e  l'interoperabilita'
          tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di  servizi
          di pagamento abilitati, al fine di  assicurare,  attraverso
          strumenti   condivisi    di    riconoscimento    unificati,
          l'autenticazione    certa    dei    soggetti    interessati
          all'operazione  in  tutta  la  gestione  del  processo   di
          pagamento.». 
              6. Le  pubbliche  amministrazioni  possono  utilizzare,
          entro il  31  dicembre  2013,  la  infrastruttura  prevista
          dall'articolo 81, comma 2-bis, del  decreto  legislativo  7
          marzo  2005,  n.  82,  anche  al  fine  di  consentire   la
          realizzazione e la messa  a  disposizione  della  posizione
          debitoria dei cittadini nei confronti dello Stato. 
              6-bis.   Al   fine    di    semplificare    l'attivita'
          amministrativa  e  di  evitare  l'insorgere  di   ulteriore
          contenzioso,  nei  confronti   dei   soggetti   che   hanno
          beneficiato delle erogazioni di cui all'articolo  1,  commi
          331, 332 e 333, della legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  in
          assenza della condizione reddituale  stabilita  dal  citato
          comma 333, non si applicano le conseguenti sanzioni  penali
          e   amministrative   se   essi   restituiscono   le   somme
          indebitamente percepite entro novanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto.   I   procedimenti   penali   ed    amministrativi
          eventualmente avviati sono sospesi sino alla  scadenza  del
          predetto termine e si estinguono  a  seguito  dell'avvenuta
          restituzione. 
              6-ter. Per  una  efficace  e  immediata  attuazione  di
          quanto previsto in tema di  razionalizzazione  della  spesa
          delle amministrazioni pubbliche al comma 1 dell'articolo 12
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,
          l'Agenzia del demanio procedera', con priorita' in  aree  a
          piu'  elevato  disagio  occupazionale  e   produttivo,   ad
          operazioni di permuta, senza oneri a  carico  del  bilancio
          dello  Stato,  di  beni  appartenenti   allo   Stato,   con
          esclusione di tutti i beni comunque trasferibili agli  enti
          pubblici territoriali ai sensi del decreto  legislativo  28
          maggio  2010,  n.  85,  fermo  restando   quanto   previsto
          dall'articolo 2, comma 196-bis,  della  legge  23  dicembre
          2009, n. 191, con immobili adeguati all'uso governativo, al
          fine di rilasciare immobili di terzi  attualmente  condotti
          in locazione passiva dalla pubblica amministrazione  ovvero
          appartenenti  al  demanio  e  al  patrimonio  dello   Stato
          ritenuti  inadeguati.  Le   amministrazioni   dello   Stato
          comunicano all'Agenzia del demanio  l'ammontare  dei  fondi
          statali gia'  stanziati  e  non  impegnati  al  fine  della
          realizzazione   di   nuovi   immobili   per   valutare   la
          possibilita' di recupero di spesa per effetto di operazioni
          di permuta, ovvero gli immobili di nuova  realizzazione  da
          destinare ad uso  governativo.  Nel  caso  di  permuta  con
          immobili da realizzare in aree di particolare disagio e con
          significativo apporto occupazionale, potranno cedersi anche
          immobili gia' in uso governativo, che  verrebbero  pertanto
          utilizzati in regime di  locazione  fino  alla  percentuale
          massima del 75 per cento della permuta mentre  il  restante
          25  per  cento  dovra'  interessare  immobili  dello  Stato
          dismessi e disponibili. Le suddette permute  sono  attuate,
          in deroga alla legge 24 aprile 1941, n. 392, anche  per  la
          realizzazione  di  nuovi  edifici  giudiziari  delle   sedi
          centrali  di  corte  d'appello  in  cui  sia  prevista   la
          razionale concentrazione di tutti  gli  uffici  ordinari  e
          minorili  nonche'  l'accorpamento  delle   soppresse   sedi
          periferiche di cui all'articolo 1 della legge 14  settembre
          2011, n. 148".