Art. 34 bis 
 
 
                 Autorita' nazionale anticorruzione 
 
  1. Allo scopo di rafforzare la trasparenza  e  la  correttezza  del
complessivo sistema di rapporti tra cittadini, mondo  delle  imprese,
anche innovative, e pubblica amministrazione, alla Commissione di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  che
opera  come  autorita'  nazionale  anticorruzione,  e'  preposto   un
presidente nominato con le forme e le modalita' di  cui  al  medesimo
articolo 13, comma 3,  su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, del Ministro della giustizia  e
del Ministro dell'interno, tra persone di  notoria  indipendenza  che
hanno avuto esperienza in materia  di  contrasto  alla  corruzione  e
persecuzione  degli  illeciti  nella  pubblica   amministrazione.   I
compensi del presidente  e  dei  componenti  della  Commissione  sono
ridefiniti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel  rispetto
dell'articolo 23-ter del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
in modo da garantire l'invarianza complessiva della spesa. 
  2. La Commissione di cui al comma 1 si avvale, sulla base di intese
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  della  Guardia  di
finanza, che agisce con i poteri di indagine ad  essa  attribuiti  ai
fini degli accertamenti relativi all'imposta sul  valore  aggiunto  e
all'imposta sui redditi.  La  Commissione,  agli  stessi  fini,  puo'
richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per  la
funzione pubblica. 
  3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  4. Conseguentemente, in sede di prima applicazione, il  termine  di
cui all'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190,  e'
differito al 31 marzo 2013. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  13  del  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge
          4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di  ottimizzazione  della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni),  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.: 
              "Art.  13.  (Commissione   per   la   valutazione,   la
          trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche) 
              1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera  f),
          della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  e'   istituita   la
          Commissione  per   la   valutazione,   la   trasparenza   e
          l'integrita' delle amministrazioni  pubbliche,  di  seguito
          denominata  «Commissione»,  che  opera  in   posizione   di
          indipendenza di  giudizio  e  di  valutazione  e  in  piena
          autonomia,  in  collaborazione  con   la   Presidenza   del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  ed
          eventualmente in raccordo  con  altri  enti  o  istituzioni
          pubbliche, con il  compito  di  indirizzare,  coordinare  e
          sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni  di
          valutazione, di garantire la  trasparenza  dei  sistemi  di
          valutazione,  di  assicurare   la   comparabilita'   e   la
          visibilita'   degli   indici   di   andamento   gestionale,
          informando annualmente il  Ministro  per  l'attuazione  del
          programma di Governo sull'attivita' svolta. 
              2. Mediante intesa tra la Conferenza  delle  Regioni  e
          delle Province autonome, l'Anci,  l'Upi  e  la  Commissione
          sono  definiti  i  protocolli  di  collaborazione  per   la
          realizzazione delle attivita' di cui ai commi 5, 6 e 8. 
              3. La Commissione  e'  organo  collegiale  composto  da
          cinque   componenti   scelti   tra   esperti   di   elevata
          professionalita', anche  estranei  all'amministrazione  con
          comprovate competenze  in  Italia  e  all'estero,  sia  nel
          settore pubblico che in quello privato in tema  di  servizi
          pubblici,  management,   misurazione   della   performance,
          nonche'  di  gestione  e  valutazione  del   personale.   I
          componenti sono nominati, tenuto conto del principio  delle
          pari opportunita' di genere,  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto   con   il
          Ministro per l'attuazione del programma di Governo,  previo
          parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti
          espresso a maggioranza dei  due  terzi  dei  componenti.  I
          componenti della Commissione non possono essere scelti  tra
          persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche
          in partiti politici o in  organizzazioni  sindacali  o  che
          abbiano rivestito tali incarichi e  cariche  nei  tre  anni
          precedenti la nomina e, in  ogni  caso,  non  devono  avere
          interessi di qualsiasi natura in conflitto con le  funzioni
          della  Commissione.  I  componenti  sono  nominati  per  un
          periodo di sei anni e possono essere  confermati  una  sola
          volta. In  occasione  della  prima  seduta,  convocata  dal
          componente piu' anziano di eta', i componenti eleggono  nel
          loro  ambito  il  Presidente  della  Commissione.  All'atto
          dell'accettazione della nomina, se dipendenti  da  pubblica
          amministrazione o magistrati in attivita' di servizio  sono
          collocati fuori ruolo, se ne fanno richiesta,  e  il  posto
          corrispondente       nella        dotazione        organica
          dell'amministrazione di appartenenza e' reso  indisponibile
          per  tutta   la   durata   del   mandato;   se   professori
          universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni. 
              4. La struttura operativa della Commissione e'  diretta
          da un Segretario generale nominato con deliberazione  della
          Commissione  medesima   tra   soggetti   aventi   specifica
          professionalita' ed esperienza gestionale-organizzativa nel
          campo del lavoro pubblico.  La  Commissione  definisce  con
          propri  regolamenti  le  norme   concernenti   il   proprio
          funzionamento  e  determina,  altresi',  i  contingenti  di
          personale di cui avvalersi entro il limite  massimo  di  30
          unita'. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente
          mediante personale di altre amministrazioni in posizione di
          comando o fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17,  comma
          14,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  o  mediante
          personale con contratto a  tempo  determinato.  Nei  limiti
          delle  disponibilita'  di  bilancio  la  Commissione   puo'
          avvalersi  di  non  piu'   di   10   esperti   di   elevata
          professionalita' ed esperienza sui temi della misurazione e
          della valutazione della performance e della  prevenzione  e
          della lotta  alla  corruzione,  con  contratti  di  diritto
          privato di collaborazione autonoma. La Commissione,  previo
          accordo  con  il  Presidente   dell'ARAN,   puo'   altresi'
          avvalersi del personale e delle strutture  dell'ARAN.  Puo'
          inoltre  richiedere  indagini,  accertamenti  e   relazioni
          all'Ispettorato per la funzione pubblica. 
              5. La Commissione  indirizza,  coordina  e  sovrintende
          all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte  degli
          Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 e delle altre
          Agenzie di valutazione; a tale fine: 
              a)  promuove  sistemi  e  metodologie  finalizzati   al
          miglioramento  della  performance   delle   amministrazioni
          pubbliche; 
              b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti; 
              c) confronta le  performance  rispetto  a  standard  ed
          esperienze, nazionali e internazionali; 
              d)  favorisce,  nella  pubblica   amministrazione,   la
          cultura della trasparenza  anche  attraverso  strumenti  di
          prevenzione e di lotta alla corruzione; 
              e) favorisce la cultura  delle  pari  opportunita'  con
          relativi criteri e prassi applicative. 
              6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio  e  delle
          responsabilita' autonome di  valutazione  proprie  di  ogni
          amministrazione: 
              a)   fornisce   supporto   tecnico    e    metodologico
          all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della
          performance; 
              b) definisce la struttura e le modalita'  di  redazione
          del Piano e della Relazione di cui all'articolo 10; 
              c) verifica la corretta  predisposizione  del  Piano  e
          della Relazione  sulla  Performance  delle  amministrazioni
          centrali  e,  a  campione,  analizza  quelli   degli   Enti
          territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi; 
              d) definisce i parametri e i modelli di riferimento del
          Sistema di misurazione e valutazione della  performance  di
          cui   all'articolo   7   in   termini   di   efficienza   e
          produttivita'; 
              e) adotta le linee guida  per  la  predisposizione  dei
          Programma triennale per la trasparenza  e  l'integrita'  di
          cui all'articolo 11, comma 8, lettera a); 
              f) adotta le  linee  guida  per  la  definizione  degli
          Strumenti per la qualita' dei servizi pubblici; 
              g) definisce i requisiti per la nomina  dei  componenti
          dell'Organismo   indipendente   di   valutazione   di   cui
          all'articolo 14; 
              h) promuove analisi comparate della  performance  delle
          amministrazioni  pubbliche  sulla  base  di  indicatori  di
          andamento gestionale e la  loro  diffusione  attraverso  la
          pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalita'  ed
          iniziative ritenute utili; 
              i)  redige  la   graduatoria   di   performance   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali  di
          cui  all'articolo   40,   comma   3-quater,   del   decreto
          legislativo n. 165 del 2001; a tale  fine  svolge  adeguata
          attivita'    istruttoria    e    puo'    richiedere    alle
          amministrazioni dati, informazioni e chiarimenti; 
              l) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le
          imprese e  le  relative  associazioni  rappresentative;  le
          organizzazioni sindacali e le  associazioni  professionali;
          le  associazioni  rappresentative   delle   amministrazioni
          pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all'articolo
          14  e  quelli  di  controllo  interni   ed   esterni   alle
          amministrazioni pubbliche; 
              m)  definisce  un  programma  di  sostegno  a  progetti
          innovativi e  sperimentali,  concernenti  il  miglioramento
          della performance attraverso le  funzioni  di  misurazione,
          valutazione e controllo; 
              n) predispone una relazione annuale  sulla  performance
          delle  amministrazioni  centrali   e   ne   garantisce   la
          diffusione attraverso la  pubblicazione  sul  proprio  sito
          istituzionale ed altre  modalita'  ed  iniziative  ritenute
          utili; 
              o) sviluppa ed intrattiene rapporti  di  collaborazione
          con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale; 
              p) realizza e gestisce, in collaborazione con il  CNIPA
          il portale della trasparenza che  contiene  i  piani  e  le
          relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche. 
              7.  La  Commissione  provvede  al   coordinamento,   al
          supporto operativo e al monitoraggio delle attivita' di cui
          all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 286, come modificato dall'articolo 28 del presente
          decreto. 
              8. Presso la Commissione e' istituita  la  Sezione  per
          l'integrita'  nelle  amministrazioni   pubbliche   con   la
          funzione di  favorire,  all'interno  della  amministrazioni
          pubbliche,  la   diffusione   della   legalita'   e   della
          trasparenza e sviluppare interventi a favore della  cultura
          dell'integrita'.  La  Sezione  promuove  la  trasparenza  e
          l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche; a  tale  fine
          predispone le  linee  guida  del  Programma  triennale  per
          l'integrita' e  la  trasparenza  di  cui  articolo  11,  ne
          verifica l'effettiva adozione e vigila sul  rispetto  degli
          obblighi in materia di trasparenza  da  parte  di  ciascuna
          amministrazione. 
              9. I risultati dell'attivita'  della  Commissione  sono
          pubblici. La Commissione assicura la disponibilita', per le
          associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e
          ogni altro osservatore qualificato, di  tutti  i  dati  sui
          quali la valutazione si  basa  e  trasmette  una  relazione
          annuale   sulle   proprie   attivita'   al   Ministro   per
          l'attuazione del programma di Governo. 
              10. Dopo cinque anni, dalla data  di  costituzione,  la
          Commissione affida ad un valutatore indipendente un'analisi
          dei propri risultati ed un  giudizio  sull'efficacia  della
          sua  attivita'  e  sull'adeguatezza  della   struttura   di
          gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte  di
          integrazioni o modificazioni dei  propri  compiti.  L'esito
          della  valutazione  e  le  eventuali  raccomandazioni  sono
          trasmesse al Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione e pubblicate  sul  sito  istituzionale  della
          Commissione. 
              11.  Con  decreto  del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto   con   il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono  stabilite  le
          modalita'   di   organizzazione,   le   norme   regolatrici
          dell'autonoma  gestione  finanziaria  della  Commissione  e
          fissati i compensi per i componenti. 
              12. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
          dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
          competenti, sono dettate disposizioni per il  raccordo  tra
          le attivita' della Commissione  e  quelle  delle  esistenti
          Agenzie di valutazione. 
              13. Agli oneri derivanti dal presente articolo  pari  a
          due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a
          decorrere   dall'anno   2010   si   provvede   nei   limiti
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  4,  comma
          3,  primo  periodo,  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15.
          All'attuazione della lettera p) del  comma  6  si  provvede
          nell'ambito   dell'autorizzazione   di   spesa    di    cui
          all'articolo 4, comma 3, secondo  periodo,  della  legge  4
          marzo 2009, n. 15, ferme restando le risorse  da  destinare
          alle  altre  finalita'  di  cui   al   medesimo   comma   3
          dell'articolo 4.". 
              Si  riporta   il   testo   dell'articolo   23-ter   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici), pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.: 
              "Art. 23-ter. (Disposizioni in materia  di  trattamenti
          economici) 
              1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  previo  parere  delle   competenti   Commissioni
          parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni,  ivi  incluso  il
          personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo
          3  del   medesimo   decreto   legislativo,   e   successive
          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di
          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente
          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della
          disciplina di cui al presente comma devono essere computate
          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate
          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,
          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno
          stesso organismo nel corso dell'anno. 
              2. Il personale di cui al  comma  1  che  e'  chiamato,
          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto
          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di
          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in
          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'
          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o
          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico
          percepito. 
              3. Con il decreto di cui  al  comma  1  possono  essere
          previste deroghe motivate per le  posizioni  apicali  delle
          rispettive  amministrazioni  ed  e'  stabilito  un   limite
          massimo per i rimborsi di spese. 
              4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
          di cui al presente articolo  sono  annualmente  versate  al
          Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  8,  della
          legge  6  novembre  2012,  n.  190  (Disposizioni  per   la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita' nella pubblica amministrazione): 
              "Art.  1.  (Disposizioni  per  la  prevenzione   e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione) 
              (Omissis). 
              8. L'organo di  indirizzo  politico,  su  proposta  del
          responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il  31
          gennaio  di  ogni  anno,  adotta  il  piano  triennale   di
          prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione  al
          Dipartimento  della  funzione  pubblica.   L'attivita'   di
          elaborazione del piano non puo' essere affidata a  soggetti
          estranei all'amministrazione.  Il  responsabile,  entro  lo
          stesso  termine,  definisce   procedure   appropriate   per
          selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i  dipendenti
          destinati ad operare  in  settori  particolarmente  esposti
          alla corruzione.  Le  attivita'  a  rischio  di  corruzione
          devono essere svolte, ove possibile, dal personale  di  cui
          al comma 11. La mancata  predisposizione  del  piano  e  la
          mancata adozione delle procedure  per  la  selezione  e  la
          formazione  dei  dipendenti   costituiscono   elementi   di
          valutazione della responsabilita' dirigenziale. 
              (Omissis).".