Art. 34 quinquies 
 
 
                    Piano di sviluppo del turismo 
 
  1. Su proposta del Ministro con delega  al  turismo,  entro  il  31
dicembre 2012, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  il
Governo  adotta,   previo   parere   delle   competenti   Commissioni
parlamentari, un piano strategico di sviluppo del turismo in  Italia,
di durata almeno quinquennale. 
  2. Il piano e' aggiornato ogni due anni con le procedure di cui  al
comma 1. 
  3. Il Ministro con delega al turismo adotta ogni anno,  nell'ambito
delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,  un  programma
attuativo delle linee strategiche individuate dal  piano  di  cui  al
comma 1.