Art. 34 sexies 
 
 
                  Disposizioni in materia di accise 
 
  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
comma 3, dopo le  parole:  «passivi  dell'accisa»  sono  inserite  le
seguenti: «e dai titolari di  licenza  per  l'esercizio  di  depositi
commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta,» e la  parola:
«assolto» e' sostituita dalle seguenti: «comunque corrisposto». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  16,  comma  3,  del
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504  (Testo  unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative), pubblicato nella  Gazz.  Uff  29  novembre
          1995, n. 279, S.O. , come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 16. Privilegio (Art. 33 T.U. spiriti 1924 -  Art.
          26 T.U. birra 1924 - Art. 13 legge  31  dicembre  1962,  n.
          1852 - Art. 7 D.L. n. 46/1976 - Art. 25, comma 4,  D.L.  n.
          331/1993) 
              (Omissis). 
              3. I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa e
          dai  titolari  di  licenza  per  l'esercizio  di   depositi
          commerciali di  prodotti  energetici  ad  imposta  assolta,
          verso i cessionari dei prodotti  per  i  quali  i  soggetti
          stessi hanno  comunque  corrisposto  tale  tributo  possono
          essere addebitati a titolo di rivalsa ed  hanno  privilegio
          generale sui beni mobili del debitore con lo  stesso  grado
          del privilegio generale stabilito dall'art. 2752 del codice
          civile, cui  tuttavia  e'  posposto,  limitatamente  ad  un
          importo corrispondente all'ammontare  dell'accisa,  qualora
          questa  risulti  separatamente  evidenziata  nella  fattura
          relativa alla cessione.".