Art. 34 octies 
 
 
Riordino dei servizi automobilistici sostitutivi  o  integrativi  dei
         servizi ferroviari di interesse regionale e locale 
 
  1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento
e la gestione dei servizi automobilistici sostitutivi  o  integrativi
dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale  di  cui  agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,  nel
rispetto  dei  principi  di  concorrenza,  di   economicita'   e   di
efficienza. 
  2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si  applicano  a
tutti i servizi ferroviari di interesse regionale  e  locale  di  cui
agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
effettuati  in  maniera  stabile  e  continuativa  tramite  modalita'
automobilistica.  Esclusivamente  per   i   servizi   automobilistici
integrativi e sostitutivi di cui al  comma  3  sono  fatte  salve  le
disposizioni del regio  decreto-legge  21  dicembre  1931,  n.  1575,
convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386,  nonche'  le  normative
regionali in materia. 
  3. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano
ai seguenti servizi automobilistici: 
  a) «servizi sostitutivi» dei servizi ferroviari,  intendendosi  per
tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo  resi  necessari
dalla  provvisoria  interruzione  della  rete  ferroviaria  o   dalla
provvisoria sospensione del servizio ferroviario  per  interventi  di
manutenzione straordinaria, guasti e altre cause di forza maggiore; 
  b) «servizi integrativi» dei servizi ferroviari,  intendendosi  per
tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo  resi  necessari
da  un  provvisorio  e  non  programmabile  picco  della  domanda  di
trasporto e  svolti  in  orari  ed  itinerari  identici  al  servizio
ferroviario da essi integrato. 
  4. Ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13  agosto  2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
organizzano, entro il termine del 30 giugno 2013, lo svolgimento  dei
servizi automobilistici di cui al  comma  1  in  bacini  territoriali
ottimali tali da massimizzarne l'efficienza e  l'integrazione  con  i
servizi  minimi  di  trasporto  pubblico  regionale  e  locale   gia'
individuati da ciascuna regione in attuazione  dell'articolo  16  del
decreto legislativo 19 novembre  1997,  n.  422.  La  dimensione  dei
bacini territoriali ottimali deve essere non inferiore a  quella  del
territorio provinciale  e  non  superiore  a  quella  del  territorio
regionale. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio  dei
Ministri, a tutela dell'unita' giuridica  ed  economica,  esercita  i
poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5  giugno  2003,
n. 131. 
  5. A far data dal 31 dicembre 2013 l'affidamento della gestione dei
servizi automobilistici di cui al comma 1, cosi' come organizzati  ai
sensi del comma 4, avviene in favore di imprenditori o di societa' in
qualunque  forma  costituite  individuati   esclusivamente   mediante
procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  e  dei  principi
generali relativi  ai  contratti  pubblici  e,  in  particolare,  dei
principi  di  economicita',  imparzialita',   trasparenza,   adeguata
pubblicita',  non  discriminazione,  parita'  di  trattamento,  mutuo
riconoscimento e proporzionalita'.  Decorso  inutilmente  il  termine
anzidetto, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unita'  giuridica
ed economica, esercita i poteri sostitutivi  di  cui  all'articolo  8
della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  6. Al fine di promuovere l'assetto  concorrenziale  e  l'efficienza
dei servizi, il bando di gara o la lettera di  invito  relativi  alle
procedure di cui al comma 5: 
  a)  assicura  che  i  corrispettivi  posti  a  base  d'asta   siano
quantificati secondo il  criterio  dei  costi  standard  dei  servizi
automobilistici di tipologia analoga, determinato da ciascuna regione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19  novembre  1997,
n. 422; 
  b) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata  secondo
il criterio  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa  da  una
commissione nominata  dall'ente  affidante  e  composta  da  soggetti
esperti nella specifica materia; 
  c) assicura che i criteri di valutazione delle  offerte  basati  su
qualita' e quantita' dei servizi resi e sui progetti di  integrazione
con la rete dei  servizi  minimi  esistenti  prevalgano  sui  criteri
riferiti al prezzo unitario dei servizi; 
  d) indica i criteri  per  il  passaggio  dei  dipendenti  ai  nuovi
aggiudicatari  del  servizio,  prevedendo,  tra   gli   elementi   di
valutazione dell'offerta,  l'adozione  di  strumenti  di  tutela  dei
livelli occupazionali e dei livelli  salariali  medi  annui  relativi
alla precedente gestione. 
  7. Al fine di promuovere e  sostenere  lo  sviluppo  del  trasporto
pubblico regionale e locale, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano  destinano  le  economie  di  gara  eventualmente
ottenute al trasporto pubblico regionale  e  locale  automobilistico,
privilegiando: 
  a) gli investimenti  nell'acquisto  di  autobus  appartenenti  alla
classe III o alla classe B,  cosi'  come  definite  dal  decreto  del
Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  23  dicembre  2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004; 
  b) l'incremento quantitativo dei servizi minimi  automobilistici  a
domanda elevata; 
  c)   l'adeguamento   inflattivo   contrattualmente   previsto   dei
corrispettivi di esercizio; 
  d) il cofinanziamento regionale ai rinnovi del contratto collettivo
nazionale relativo al settore  del  trasporto  pubblico  regionale  e
locale. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riportano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
          19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli
          enti locali di funzioni e compiti in materia  di  trasporto
          pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L.
          15 marzo 1997, n.  59),  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  10
          dicembre 1997, n. 287: 
              "Art. 8. Servizi ferroviari di  interesse  regionale  e
          locale non in concessione a F.S. S.p.a. 
              1. Sono delegati alle regioni le funzioni e  i  compiti
          di programmazione e di amministrazione inerenti: 
              a) le ferrovie in gestione  commissariale  governativa,
          affidate per la  ristrutturazione  alla  societa'  Ferrovie
          dello Stato S.p.a. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              b) le ferrovie in concessione a soggetti diversi  dalle
          Ferrovie dello Stato S.p.a. 
              2. Le funzioni e i compiti  di  cui  al  comma  1  sono
          conferiti: 
              a)  entro  i  termini  di   scadenza   dei   piani   di
          ristrutturazione di cui all'articolo 2 della  citata  legge
          n. 662 del 1996 e comunque non oltre il  1°  gennaio  2000,
          per le gestioni commissariali governative di cui  al  comma
          1, lettera a); 
              b) a partire dal 1° gennaio 1998, e comunque  entro  il
          1° gennaio 2000, per le ferrovie in concessione di  cui  al
          comma 1, lettera b). 
              3. Le regioni subentrano allo Stato,  quali  concedenti
          delle ferrovie di cui al comma 1, lettere a)  e  b),  sulla
          base  di  accordi   di   programma,   stipulati   a   norma
          dell'articolo 12 del presente decreto,  con  i  quali  sono
          definiti, tra l'altro, per le ferrovie  in  concessione  di
          cui al comma 1, lettera  b),  i  finanziamenti  diretti  al
          risanamento tecnico-economico di cui  all'articolo  86  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.
          616. 
              4. Gli accordi di programma di  cui  al  comma  3  e  i
          decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri  di  cui
          all'articolo  12  sono,  rispettivamente,  perfezionati  ed
          adottati  entro  il  30   ottobre   1999.   Detti   accordi
          definiranno, in particolare,  il  trasferimento  dei  beni,
          degli impianti e dell'infrastruttura a titolo gratuito alle
          regioni sia per le ferrovie in  ex  gestione  commissariale
          governativa, come gia' previsto all'articolo  2,  comma  7,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia per  le  ferrovie
          in concessione a  soggetti  diversi  dalle  Ferrovie  dello
          Stato S.p.a. Tali beni sono trasferiti  al  demanio  ed  al
          patrimonio indisponibile e disponibile delle regioni, e, in
          relazione alla loro natura giuridica, possono essere  dalle
          regioni dismessi, sdemanializzati  o  sottratti  alla  loro
          destinazione, previa intesa con il Ministero dei  trasporti
          e della navigazione, quando si tratti di beni  demaniali  o
          appartenenti al patrimonio indisponibile. A  partire  dalla
          data di  trasferimento,  il  vincolo  di  reversibilita'  a
          favore dello  Stato  gravante  sui  beni  in  questione  si
          intende costituito a favore  della  regione  competente.  I
          suddetti trasferimenti sono  esentati  da  ogni  imposta  e
          tassa   fatto   salvo   il   caso    di    dismissione    o
          sdemanializzazione da parte delle regioni. I  beni  di  cui
          all'articolo 3, commi 7, 8 e 9,  della  legge  n.  385/1990
          sono trasferiti alle regioni competenti che  inizieranno  o
          proseguiranno le relative procedure  di  alienazione  o  di
          diversa utilizzazione, destinandone  i  proventi  a  favore
          delle aziende  ex  gestioni  governative.  Gli  accordi  di
          programma  definiscono  altresi'  l'entita'  delle  risorse
          finanziarie da trasferire alle regioni, tali da  garantire,
          al netto dei contributi gia'  riconosciuti  da  regioni  ed
          enti locali, l'attuale livello di tutti i  servizi  erogati
          dalle  aziende  in   regime   di   gestione   commissariale
          governativa. 
              4-bis. La gestione  delle  reti  e  dell'infrastruttura
          ferroviaria per l'esercizio dell'attivita' di  trasporto  a
          mezzo ferrovia  e'  regolata  dalle  norme  di  separazione
          contabile o costituzione di  imprese  separate  di  cui  al
          regolamento recante norme  di  attuazione  della  direttiva
          91/440/CEE   relativa   allo   sviluppo   delle    ferrovie
          comunitarie,  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I gestori delle reti  per
          i criteri di ripartizione della capacita' di infrastruttura
          ferroviaria e per gli standard e le norme di  sicurezza  si
          adeguano al regolamento recante norme di  attuazione  della
          direttiva 95/19/CEE, emanato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146. 
              4-ter. Le regioni hanno la facolta', previa intesa  con
          il   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione economica, di trasferire alle Ferrovie dello
          Stato S.p.a. i beni, gli impianti e l'infrastruttura di cui
          al comma 4, fermo restando la natura giuridica dei  singoli
          beni. 
              5. Successivamente al perfezionamento degli accordi  di
          programma e alla emanazione dei decreti del Presidente  del
          Consiglio dei Ministri  di  cui  al  comma  4,  le  regioni
          affidano,  trascorso  il   periodo   transitorio   previsto
          dall'articolo 18, comma 3-bis,  con  le  procedure  di  cui
          all'articolo 18, comma  2,  lettera  a),  la  gestione  dei
          servizi ferroviari di cui al comma 1, lettere a) e b),  con
          contratti di  servizio  ai  sensi  dell'articolo  19,  alle
          imprese ferroviarie che abbiano i requisiti di legge. Dette
          imprese hanno accesso alla rete ferroviaria  nazionale  con
          le modalita' fissate dal regolamento  emanato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998,  n.  277.  I
          contratti di servizio  assicurano  che  sia  conseguito,  a
          partire dal 1° gennaio 2000 il rapporto di almeno 0,35  tra
          ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di
          infrastruttura. Le  regioni  forniscono  al  Ministero  dei
          trasporti e della navigazione - Dipartimento dei  trasporti
          terrestri, tutte  le  informazioni  relative  all'esercizio
          delle funzioni a loro delegate. Il Ministro dei trasporti e
          della navigazione, in base alle predette informazioni  e  a
          quelle che acquisira' direttamente,  relaziona  annualmente
          alla Conferenza Stato-regioni e al Presidente del Consiglio
          dei Ministri sulle modalita' di esercizio  della  delega  e
          sulle eventuali criticita'. 
              6. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede
          alla  copertura  dei  disavanzi  maturati  alla  data   del
          conferimento di cui al presente articolo, ivi compresi  gli
          oneri per il trattamento di fine rapporto, al  netto  degli
          interventi gia' disposti ai sensi  della  legge  30  maggio
          1995, n. 204, e delle successive analoghe disposizioni. 
              6-bis.  Lo  Stato  e  le  regioni  possono  concludere,
          d'intesa tra loro, accordi di  programma  con  le  Ferrovie
          dello Stato S.p.a.  per  l'affidamento  alle  stesse  della
          costruzione,  ammodernamento,   manutenzione   e   relativa
          gestione delle linee ferroviarie locali concesse e gia'  in
          gestione commissariale  governativa  di  rilevanza  per  il
          sistema ferroviario nazionale." 
              "Art. 9. Servizi ferroviari di  interesse  regionale  e
          locale in concessione a F.S. S.p.a. 
              1. Con decorrenza 1° giugno  1999  sono  delegati  alle
          regioni le funzioni e i  compiti  di  programmazione  e  di
          amministrazione   inerenti   ai   servizi   ferroviari   in
          concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a.  di  interesse
          regionale e locale. 
              2. Per i servizi di cui al comma 1,  che  ricomprendono
          comunque i servizi interregionali di interesse  locale,  le
          regioni subentrano allo Stato nel rapporto con le  Ferrovie
          dello Stato S.p.a. e stipulano, entro il 30 settembre 1999,
          i relativi contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19.
          Detti contratti di servizio entrano in vigore il 1° ottobre
          1999. Trascorso il periodo transitorio di cui  all'articolo
          18, comma 4, le regioni affidano i predetti servizi con  le
          procedure di cui al medesimo articolo 18, comma 2,  lettera
          a). 
              3. Il Ministro dei trasporti e  della  navigazione,  al
          fine di regolare i rapporti con  le  Ferrovie  dello  Stato
          S.p.a., fino alla data di  attuazione  delle  deleghe  alle
          regioni, provvede: 
              a) a rinnovare fino al 30 settembre 1999  il  contratto
          di servizio tra la societa'  stessa  ed  il  Ministero  dei
          trasporti e della navigazione; 
              b)  ad  acquisire,  sui  contenuti  di  tale   rinnovo,
          l'intesa delle regioni, che possono integrare  il  predetto
          contratto di  servizio  pubblico  con  contratti  regionali
          senza ulteriori oneri per lo Stato; 
              c) a stipulare con le regioni gli accordi di  programma
          di cui all'articolo 12.". 
              Il  regio  decreto-legge  21  dicembre   1931,   n.1575
          (Esercizio delle linee  della  rete  delle  ferrovie  dello
          Stato), convertito dalla legge 24 marzo 1932,  n.  386,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1931, n. 301. 
              Si riporta l'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto
          2011,   n.   138   (Ulteriori   misure   urgenti   per   la
          stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,
          pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188: 
              "Art.  3-bis.  Ambiti   territoriali   e   criteri   di
          organizzazione  dello  svolgimento  dei  servizi   pubblici
          locali 
              1. A  tutela  della  concorrenza  e  dell'ambiente,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          organizzano lo svolgimento dei servizi  pubblici  locali  a
          rete di rilevanza economica definendo  il  perimetro  degli
          ambiti o bacini territoriali ottimali e  omogenei  tali  da
          consentire economie di scala e di differenziazione idonee a
          massimizzare  l'efficienza  del  servizio  e  istituendo  o
          designando gli enti  di  governo  degli  stessi,  entro  il
          termine del 30 giugno 2012. La dimensione  degli  ambiti  o
          bacini territoriali  ottimali  di  norma  deve  essere  non
          inferiore almeno a quella del  territorio  provinciale.  Le
          regioni possono individuare specifici  bacini  territoriali
          di dimensione diversa da quella provinciale,  motivando  la
          scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e
          socio-economica e in base a principi  di  proporzionalita',
          adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del
          servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro  il
          31 maggio 2012  previa  lettera  di  adesione  dei  sindaci
          interessati o delibera di un  organismo  associato  e  gia'
          costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui
          al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Fermo
          restando il termine di cui al primo  periodo  del  presente
          comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in
          ordine  ai  tempi  previsti  per  la  riorganizzazione  del
          servizio in ambiti,  e'  fatta  salva  l'organizzazione  di
          servizi pubblici locali  di  settore  in  ambiti  o  bacini
          territoriali  ottimali  gia'  prevista  in  attuazione   di
          specifiche  direttive  europee  nonche'  ai   sensi   delle
          discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni
          regionali che  abbiano  gia'  avviato  la  costituzione  di
          ambiti o bacini territoriali in coerenza con le  previsioni
          indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine
          indicato, il Consiglio dei Ministri, a  tutela  dell'unita'
          giuridica ed economica, esercita i  poteri  sostitutivi  di
          cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.  131,  per
          organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici  locali  in
          ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei,  comunque
          tali da consentire economie di scala e di  differenziazione
          idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. 
              1-bis. Le procedure per il conferimento della  gestione
          dei servizi pubblici locali a rete di  rilevanza  economica
          sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali
          ottimali e omogenei di cui al comma 1 del presente articolo
          dagli enti di governo istituiti o designati  ai  sensi  del
          medesimo comma. 
              2.  In  sede  di  affidamento  del  servizio   mediante
          procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti  di
          tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione
          dell'offerta. 
              3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di
          affidamento dei servizi a evidenza  pubblica  da  parte  di
          regioni, province e comuni o degli enti di  governo  locali
          dell'ambito  o   del   bacino   costituisce   elemento   di
          valutazione  della  virtuosita'  degli  stessi   ai   sensi
          dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri, nell'ambito dei compiti di  tutela  e  promozione
          della  concorrenza  nelle  regioni  e  negli  enti  locali,
          comunica, entro il termine perentorio  del  31  gennaio  di
          ciascun anno, al Ministero dell'economia  e  delle  finanze
          gli  enti  che  hanno  provveduto  all'applicazione   delle
          procedure  previste  dal  presente  articolo.  In  caso  di
          mancata comunicazione entro il termine di  cui  al  periodo
          precedente,  si  prescinde   dal   predetto   elemento   di
          valutazione della virtuosita'. 
              4. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi  ai
          servizi pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati
          con fondi  europei,  i  finanziamenti  a  qualsiasi  titolo
          concessi a valere su risorse  pubbliche  statali  ai  sensi
          dell'articolo 119, quinto comma,  della  Costituzione  sono
          prioritariamente attribuiti  agli  enti  di  governo  degli
          ambiti  o  dei  bacini  territoriali  ottimali  ovvero   ai
          relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura
          ad evidenza pubblica  o  di  cui  comunque  l'Autorita'  di
          regolazione  competente   abbia   verificato   l'efficienza
          gestionale e la qualita' del servizio reso sulla  base  dei
          parametri stabiliti dall'Autorita' stessa. 
              5. Le societa' affidatarie in house  sono  assoggettate
          al  patto  di  stabilita'  interno  secondo  le   modalita'
          definite dal decreto  ministeriale  previsto  dall'articolo
          18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e successive modificazioni. L'ente locale o  l'ente
          di  governo  locale  dell'ambito  o   del   bacino   vigila
          sull'osservanza da parte delle societa' di cui  al  periodo
          precedente dei vincoli derivanti dal  patto  di  stabilita'
          interno. 
              6.  Le  societa'  affidatarie  in  house  sono   tenute
          all'acquisto di beni e servizi secondo le  disposizioni  di
          cui al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e
          successive modificazioni. Le  medesime  societa'  adottano,
          con  propri  provvedimenti,  criteri  e  modalita'  per  il
          reclutamento del personale  e  per  il  conferimento  degli
          incarichi nel rispetto dei  principi  di  cui  al  comma  3
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165, nonche' delle disposizioni che stabiliscono  a  carico
          degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni  di
          personale, contenimento degli oneri  contrattuali  e  delle
          altre voci di natura retributiva o indennitarie  e  per  le
          consulenze anche degli amministratori.". 
              Si riporta l'articolo 16  del  decreto  legislativo  19
          novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle  regioni  ed  agli
          enti locali di funzioni e compiti in materia  di  trasporto
          pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L.
          15 marzo 1997, n.  59),  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  10
          dicembre 1997, n. 287: 
              "Art. 16. Servizi minimi 
              1.    I    servizi    minimi,    qualitativamente     e
          quantitativamente sufficienti a soddisfare  la  domanda  di
          mobilita' dei cittadini e i cui costi  sono  a  carico  del
          bilancio delle regioni, sono definiti tenendo conto: 
              a) dell'integrazione tra le reti di trasporto; 
              b) del pendolarismo scolastico e lavorativo; 
              c) della fruibilita' dei servizi da parte degli  utenti
          per   l'accesso    ai    vari    servizi    amministrativi,
          socio-sanitari e culturali; 
              d) delle esigenze  di  riduzione  della  congestione  e
          dell'inquinamento. 
              2. Nella determinazione del livello dei servizi minimi,
          le regioni  definiscono,  d'intesa  con  gli  enti  locali,
          secondo le modalita' stabilite  dalla  legge  regionale,  e
          adottando criteri di omogeneita' fra regioni,  quantita'  e
          standard di qualita'  dei  servizi  di  trasporto  pubblico
          locale, in modo da soddisfare  le  esigenze  essenziali  di
          mobilita' dei  cittadini,  in  conformita'  al  regolamento
          1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE,  e  in
          osservanza dei seguenti criteri: 
              a) ricorso alle modalita' e tecniche di trasporto  piu'
          idonee a soddisfare le esigenze di  trasporto  considerate,
          con particolare  attenzione  a  quelle  delle  persone  con
          ridotta capacita' motoria; 
              b) scelta, tra piu'  soluzioni  atte  a  garantire,  in
          condizioni analoghe, sufficienti servizi di  trasporto,  di
          quella che comporta i minori costi  per  la  collettivita',
          anche  mediante  modalita'  differenziate  di  trasporto  o
          integrazione  dei  servizi  e  intermodalita';  dovra',  in
          particolare, essere considerato  nella  determinazione  dei
          costi del trasporto su  gomma  l'incidenza  degli  elementi
          esterni,   quali   la   congestione    del    traffico    e
          l'inquinamento. 
              3. Le province, i comuni e le  comunita'  montane,  nel
          caso  di  esercizio  associato  di  servizi  comunali   del
          trasporto locale di cui all'articolo  11,  comma  1,  della
          legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono  istituire,  d'intesa
          con la  regione  ai  fini  della  compatibilita'  di  rete,
          servizi di trasporto aggiuntivi  a  quelli  definiti  dalla
          regione stessa ai sensi dei commi 1 e 2, sulla  base  degli
          elementi del contratto di servizio di cui all'articolo  19,
          con oneri a carico dei bilanci degli enti stessi.". 
              Si riporta l'articolo 8 della legge 5 giugno  2003,  n.
          131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento  della
          Repubblica alla Legge Costituzionale 18  ottobre  2001,  n.
          3), pubblicata nella Gazz. Uff. 10 giugno 2003, n. 132: 
              "Art.   8.   Attuazione   dell'articolo    120    della
          Costituzione sul potere sostitutivo 
              1. Nei casi e per le finalita'  previsti  dall'articolo
          120, secondo comma, della Costituzione, il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
          per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
          locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
          adottare  i  provvedimenti  dovuti  o  necessari;   decorso
          inutilmente  tale  termine,  il  Consiglio  dei   ministri,
          sentito l'organo  interessato,  su  proposta  del  Ministro
          competente o del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adotta i provvedimenti necessari, anche  normativi,  ovvero
          nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
          dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
          della Regione interessata al provvedimento. 
              2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si  renda
          necessario al fine di porre rimedio alla  violazione  della
          normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti  di  cui
          al comma 1 sono adottati su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie  e  del  Ministro   competente   per   materia.
          L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 
              3. Fatte salve le competenze delle  Regioni  a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito. 
              4. Nei casi di assoluta urgenza,  qualora  l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo le  finalita'  tutelate  dall'articolo  120  della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame. 
              5.   I   provvedimenti   sostitutivi   devono    essere
          proporzionati alle finalita' perseguite. 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112.". 
              Si riporta l'articolo 17 del citato decreto legislativo
          n. 422 del 1997: 
              "Art. 17. Obblighi di servizio pubblico 
              1. Le regioni, le province e i comuni,  allo  scopo  di
          assicurare la mobilita' degli utenti, definiscono, ai sensi
          dell'articolo 2 del regolamento 1191/69/CEE, modificato dal
          regolamento 1893/91/CEE,  obblighi  di  servizio  pubblico,
          prevedendo nei contratti di servizio  di  cui  all'articolo
          19, le corrispondenti compensazioni economiche alle aziende
          esercenti i servizi stessi, determinate secondo il criterio
          dei costi standard che dovra' essere osservato  dagli  enti
          affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da  porre
          a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera di
          invito delle procedure concorsuali  di  cui  al  successivo
          articolo 18, comma 2, lettera a), tenendo conto,  ai  sensi
          della  citata  disposizione   comunitaria,   dei   proventi
          derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti  anche  dalla
          eventuale   gestione   di   servizi   complementari    alla
          mobilita'.". 
              Il decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, 23 dicembre 2003, e' pubblicato nella Gazz. Uff.
          del 6 febbraio 2004, n. 30.