Art. 36 
 
 
Misure in materia di  confidi,  strumenti  di  finanziamento  e  reti
                              d'impresa 
 
  1. I confidi sottoposti entro  il  31  dicembre  2013  a  vigilanza
diretta da parte della  Banca  d'Italia  possono  imputare  al  fondo
consortile, al capitale sociale, ad apposita  riserva  o  accantonare
per la copertura dei rischi i  fondi  rischi  e  gli  altri  fondi  o
riserve  patrimoniali  o  finanziamenti  per  la  concessione   delle
garanzie costituiti da contributi dello Stato,  delle  regioni  e  di
altri enti pubblici esistenti alla data  del  31  dicembre  2012.  Le
risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini  di
vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli  di  destinazione  nel
caso siano destinati ad  incrementare  il  patrimonio.  Le  eventuali
azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni  o  quote  proprie
dei  confidi  e  non  attribuiscono  alcun  diritto  patrimoniale   o
amministrativo, ne' sono computate nel capitale sociale o  nel  fondo
consortile  ai  fini  del  calcolo  delle  quote  richieste  per   la
costituzione e  per  le  deliberazioni  dell'assemblea.  La  relativa
delibera e' di competenza dell'assemblea ordinaria. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 trova  applicazione  anche  ai
confidi che operano a seguito di operazioni di fusione  realizzate  a
partire dal 1° gennaio 2007,  ovvero  che  realizzino,  entro  il  31
dicembre  2013,  operazioni  di  fusione.  In  quest'ultimo  caso  la
delibera assembleare richiamata al  terzo  periodo  del  primo  comma
potra' essere adottata entro il 30 giugno 2014. 
  2-bis. E' istituito presso l'Ismea un Fondo mutualistico  nazionale
per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole.  Il  Fondo
e' costituito dai  contributi  volontari  degli  agricoltori  e  puo'
beneficiare di  contributi  pubblici  compatibili  con  la  normativa
europea in materia di aiuti di Stato. 
  2-ter. Il contratto di rete di  cui  al  successivo  comma  5  puo'
prevedere, ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali
tra i contraenti, la costituzione di un fondo di mutualita'  tra  gli
stessi, per il quale si applicano le medesime regole  e  agevolazioni
previste  per  il  fondo  patrimoniale  di   cui   al   comma   4-ter
dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile  2009,  n.  33.  Il  suddetto
fondo di mutualita' partecipa al Fondo mutualistico nazionale per  la
stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole di  cui  al  comma
2-bis. 
  3. All'articolo 32 del decreto-legge del 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. Le disposizioni dell'articolo 3,  comma  115,  della  legge  28
dicembre 1995, n. 549, non si  applicano  alle  cambiali  finanziarie
nonche' alle obbligazioni e titoli similari emessi  da  societa'  non
emittenti strumenti finanziari rappresentativi del  capitale  quotati
in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di  negoziazione,
diverse dalle banche  e  dalle  micro-imprese,  come  definite  dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio  2003,  a
condizione che  tali  cambiali  finanziarie,  obbligazioni  e  titoli
similari  siano  negoziati  in  mercati   regolamentati   o   sistemi
multilaterali di negoziazione di Paesi  della  Unione  europea  o  di
Paesi aderenti all'Accordo sullo  spazio  economico  europeo  inclusi
nella  lista  di  cui  al  decreto  ministeriale  emanato  ai   sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, ovvero, nel caso in cui tali cambiali finanziarie,  obbligazioni
e titoli similari non siano quotati, a condizione che siano  detenuti
da investitori qualificati ai sensi  dell'articolo  100  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che non detengano,  direttamente
o indirettamente, anche per il tramite di societa' fiduciarie  o  per
interposta  persona,  piu'  del  2  per  cento  del  capitale  o  del
patrimonio della societa'  emittente  e  sempreche'  il  beneficiario
effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati e territori
che  consentono  un   adeguato   scambio   di   informazioni.   Dette
disposizioni si applicano con riferimento alle cambiali  finanziarie,
alle obbligazioni e ai titoli similari emessi a partire dalla data di
entrata in vigore del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179»; 
  b) il comma 9 e' sostituito  dal  seguente:  «Nell'articolo  1  del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il comma 1 e'  sostituito
dal seguente: "1. La ritenuta del 20 per cento  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, non  si  applica  sugli  interessi  ed  altri
proventi delle obbligazioni  e  titoli  similari,  e  delle  cambiali
finanziarie, emesse da banche, da  societa'  per  azioni  con  azioni
negoziate  in  mercati  regolamentati  o  sistemi  multilaterali   di
negoziazione degli Stati membri dell'Unione  europea  e  degli  Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio  economico  europeo  inclusi  nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato ai  sensi  dell'articolo
168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  da  enti
pubblici economici trasformati in  societa'  per  azioni  in  base  a
disposizione di legge, nonche'  sugli  interessi  ed  altri  proventi
delle obbligazioni e titoli similari, e  delle  cambiali  finanziarie
negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi  multilaterali
di negoziazione emessi da societa' diverse dalle prime."»; 
  c) il comma 16 e' abrogato; 
  d) il comma 19 e' sostituito dal seguente: «19. Le obbligazioni e i
titoli similari emessi da societa' non emittenti strumenti finanziari
rappresentativi del capitale quotati in mercati  regolamentati  o  in
sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche  e  dalle
micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE  della
Commissione,  del  6  maggio  2003,  possono  prevedere  clausole  di
partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione, purche'  con
scadenza iniziale uguale o superiore a trentasei mesi.»; 
  e) al comma 21, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: 
  «Tale somma e' proporzionale al rapporto  tra  il  valore  nominale
delle obbligazioni partecipative e la  somma  del  capitale  sociale,
aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti
dall'ultimo bilancio approvato, e del medesimo valore delle  predette
obbligazioni.»; 
  f) il comma 24 e' sostituito dal seguente: «Qualora l'emissione con
clausole partecipative contempli anche la clausola di  subordinazione
e comporti il vincolo di non ridurre il capitale sociale se  non  nei
limiti  dei  dividendi  sull'utile  dell'esercizio,   la   componente
variabile  del  corrispettivo  costituisce   oggetto   di   specifico
accantonamento per onere nel conto dei profitti e delle perdite della
societa' emittente, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione
delle imposte sui redditi, e' computata in  diminuzione  del  reddito
dell'esercizio di competenza, a condizione che il  corrispettivo  non
sia costituito esclusivamente da tale componente variabile.  Ad  ogni
effetto di legge, gli utili netti annuali si considerano depurati  da
detta somma.»; 
  g)  dopo  il  comma  24  e'  inserito  il  seguente:  «24-bis.   La
disposizione di cui al  comma  24  si  applica  solamente  ai  titoli
sottoscritti dagli investitori indicati nel comma 8». 
  3-bis. Limitatamente all'ipotesi di conversione in azioni ordinarie
delle azioni  privilegiate  in  circolazione,  la  Cassa  depositi  e
prestiti (CDP) provvede a determinare, entro il 31 gennaio  2013,  il
rapporto di conversione delle stesse secondo le seguenti modalita': 
  a) determinazione del valore di CDP (i) alla data di trasformazione
di CDP in societa' per azioni e (ii) al 31 dicembre 2012  sulla  base
di perizie giurate di stima che tengano  conto,  tra  l'altro,  della
presenza della garanzia dello  Stato  sulla  raccolta  del  risparmio
postale; 
  b) determinazione del rapporto tra il valore nominale delle  azioni
privilegiate e il valore di CDP alla data di trasformazione di CDP in
societa' per azioni determinato ai sensi della lettera a); 
  c) determinazione del valore riconosciuto alle azioni  privilegiate
ai  fini  della  conversione,  quale   quota,   corrispondente   alla
percentuale di cui alla lettera b), del valore di CDP al 31  dicembre
2012 determinato ai sensi della lettera a). 
  3-ter. Qualora il rapporto di conversione delle azioni privilegiate
in azioni ordinarie come sopra determinato non risulti alla  pari,  i
titolari delle azioni privilegiate hanno la facolta'  di  beneficiare
di un rapporto di conversione alla pari versando alla CDP una  somma,
a titolo di conguaglio, di importo pari alla differenza tra il valore
di una azione ordinaria e il valore di una azione privilegiata. 
  3-quater. I titolari delle azioni privilegiate che entro i  termini
di cui al comma  3-sexies  non  esercitano  il  diritto  di  recesso,
versano al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  a  titolo  di
compensazione, un  importo  forfetario  pari  al  50  per  cento  dei
maggiori dividendi corrisposti da CDP, per le azioni privilegiate per
le quali avviene la conversione,  dalla  data  di  trasformazione  in
societa' per azioni, rispetto a quelli che  sarebbero  spettati  alle
medesime azioni per una partecipazione azionaria corrispondente  alla
percentuale di cui alla lettera b) del comma 3-bis. 
  3-quinquies.  L'importo  di  cui  al  comma  3-quater  puo'  essere
versato, quanto ad una quota non inferiore al 20 per cento, entro  il
1° aprile 2013, e, quanto alla residua quota, in quattro rate  uguali
alla data del 1° aprile dei quattro anni successivi, con applicazione
dei relativi interessi legali. 
  3-sexies. Il periodo per l'esercizio del diritto di recesso decorre
dal  15  febbraio  2013  e  termina  il  15  marzo  2013.  Le  azioni
privilegiate sono automaticamente convertite in  azioni  ordinarie  a
far data dal 1° aprile 2013. 
  3-septies. Le condizioni economiche per la conversione  di  cui  ai
commi  precedenti  sono  riconosciute  al  fine  di  consolidare   la
permanenza di soci privati nell'azionariato di CDP. Conseguentemente,
in  caso  di  recesso,  quanto  alla  determinazione  del  valore  di
liquidazione delle  azioni  privilegiate,  si  applicano  le  vigenti
disposizioni dello statuto della CDP. 
  3-octies. A decorrere dal 1°  aprile  2013  e  fino  alla  data  di
approvazione da parte  dell'assemblea  degli  azionisti  di  CDP  del
bilancio d'esercizio al  31  dicembre  2012,  a  ciascuna  fondazione
bancaria azionista di CDP e' concessa la facolta' di  acquistare  dal
Ministero dell'economia e delle finanze, che e' obbligato a  vendere,
un numero di azioni ordinarie di CDP non  superiore  alla  differenza
tra il numero di azioni privilegiate gia' detenuto  e  il  numero  di
azioni ordinarie ottenuto ad esito della conversione.  Tale  facolta'
di acquisto e' trasferibile  a  titolo  gratuito  tra  le  fondazioni
bancarie azioniste di CDP. 
  3-novies. La facolta' di acquisto di cui al  comma  3-octies  viene
esercitata al prezzo corrispondente al valore di CDP al  31  dicembre
2012 di cui al  comma  3-bis,  lettera  a),  che  e'  corrisposto  al
Ministero dell'economia e delle finanze,  quanto  ad  una  quota  non
inferiore al 20 per cento, entro il 1° luglio 2013,  e,  quanto  alla
residua quota, in quattro rate uguali alla data  del  1°  luglio  dei
quattro anni successivi,  con  applicazione  dei  relativi  interessi
legali. 
  3-decies. La dilazione dei pagamenti di cui ai commi 3-quinquies  e
3-novies e' accordata dal Ministero,  a  richiesta,  a  fronte  della
costituzione in pegno di azioni ordinarie  a  favore  del  Ministero,
fino al completamento dei pagamenti dovuti. Il numero delle azioni da
costituire in pegno e' determinato sulla base  degli  importi  dovuti
per i pagamenti  dilazionati  comprensivi  degli  interessi,  tenendo
conto del valore delle azioni ordinarie corrispondente al  valore  di
CDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 3-bis, lettera a). Il diritto
di voto e il diritto agli utili spettano alla  fondazione  concedente
il pegno. In caso di inadempimento  delle  obbligazioni  assunte,  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   acquisisce   a   titolo
definitivo  le  azioni   corrispondenti   all'importo   del   mancato
pagamento. 
  4. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito dalla legge 9  aprile  2009,  n.  33,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:  «Il  contratto
di rete che prevede l'organo comune e il fondo  patrimoniale  non  e'
dotato di soggettivita' giuridica,  salva  la  facolta'  di  acquisto
della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte.»; 
  b) il numero 1) e' soppresso; 
  c) alla lettera e), il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:
«L'organo comune agisce in rappresentanza  della  rete,  quando  essa
acquista soggettivita' giuridica e, in assenza  della  soggettivita',
degli imprenditori,  anche  individuali,  partecipanti  al  contratto
salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure  di
programmazione negoziata  con  le  pubbliche  amministrazioni,  nelle
procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
e in quelle inerenti allo sviluppo del  sistema  imprenditoriale  nei
processi  di  internazionalizzazione  e   di   innovazione   previsti
dall'ordinamento,   nonche'   all'utilizzazione   di   strumenti   di
promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o  di  cui  sia
adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza;». 
  4-bis.  All'articolo  3,  comma  4-quater,  del  decreto-legge   10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, ultimo periodo, le parole: «con l'iscrizione  nel
registro delle imprese la rete acquista soggettivita' giuridica» sono
sostituite dalle seguenti: «con l'iscrizione nella sezione  ordinaria
del registro delle imprese nella cui circoscrizione e'  stabilita  la
sua sede la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare  la
soggettivita' giuridica il contratto deve essere stipulato  per  atto
pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82». 
  5. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma  4-quater
dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,  n.  33,  e  successive
modificazioni, il contratto di rete nel settore agricolo puo'  essere
sottoscritto  dalle  parti   con   l'assistenza   di   una   o   piu'
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative  a
livello  nazionale,  che  hanno  partecipato  alla  redazione  finale
dell'accordo. 
  5-bis.  Al  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  sono
apportare le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 34, comma 1, dopo la  lettera  e)  e'  inserita  la
seguente:  «e-bis)  le  aggregazioni  tra  le  imprese  aderenti   al
contratto  di  rete  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  4-ter,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile  2009,  n.  33;  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 37»; 
  b) all'articolo 37, dopo il  comma  15  e'  inserito  il  seguente:
«15-bis.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo   trovano
applicazione,  in  quanto  compatibili,  alla   partecipazione   alle
procedure di affidamento delle aggregazioni tra le  imprese  aderenti
al contratto di rete,  di  cui  all'articolo  34,  comma  1,  lettera
e-bis)». 
  5-ter. All'articolo 51, secondo comma, numero 3o,  della  legge  16
febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: «negli atti del notaro rogante»
sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  «ovvero  sia  iscritto  nel
registro delle imprese». 
  6. All'articolo 1, comma 2, della legge 24  aprile  1990,  n.  100,
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:  «b-bis)  a  partecipare,
con quote di minoranza nei limiti di cui all'articolo 1, comma 6, del
decreto legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a societa' commerciali, anche  con
sede   in    Italia,    specializzate    nella    valorizzazione    e
commercializzazione all'estero dei prodotti italiani.»; 
  6-bis.  I  contratti  conclusi  fra   imprenditori   agricoli   non
costituiscono cessioni ai sensi dell'articolo 62 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27. 
  7. «Il punto 2, lettera m)  dell'allegato  IV  alla  Parte  II  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' modificato come segue: 
  m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con  potenza
nominale di concessione superiore a 100 kW e,  per  i  soli  impianti
idroelettrici che rientrano nella casistica di cui  all'articolo  166
del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b,  lettera  i),  del
decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio  2012,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  159
del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;». 
  7-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'allegato II della parte II, dopo il punto 4) sono inseriti i
seguenti: 
  «4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di  energia  elettrica,
facenti parte della rete elettrica  di  trasmissione  nazionale,  con
tensione nominale superiore a 100 kV e  con  tracciato  di  lunghezza
superiore a 10 Km ed  elettrodotti  in  cavo  interrato  in  corrente
alternata, con tracciato di  lunghezza  superiore  a  40  chilometri,
facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale; 
  4-ter) Elettrodotti aerei  esterni  per  il  trasporto  di  energia
elettrica,  facenti  parte  della  rete  elettrica  di   trasmissione
nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e  con  tracciato
di lunghezza superiore a  3  Km,  qualora  disposto  all'esito  della
verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 20»; 
  b) all'allegato III della  parte  II,  alla  lettera  z),  dopo  le
parole: «energia elettrica» sono inserite le seguenti: «, non facenti
parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,»; 
  c) all'allegato IV della parte II, al punto 7, lettera z), dopo  le
parole: «energia elettrica» sono inserite le seguenti: «, non facenti
parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,»; 
  d) al comma 8 dell'articolo 6, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Le medesime riduzioni si  applicano  anche  per  le  soglie
dimensionali dei progetti di cui  all'allegato  II,  punti  4-bis)  e
4-ter), relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica
di trasmissione nazionale». 
  7-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, le regioni e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   in   conformita'   all'Accordo
concernente  l'applicazione  della  direttiva  del  Consiglio   delle
Comunita' europee n. 91/676/CEE del 12 dicembre  1991  relativa  alla
protezione  delle  acque  dall'inquinamento  provocato  dai   nitrati
provenienti da fonti agricole, procedono all'aggiornamento delle zone
vulnerabili da nitrati di origine  agricola,  anche  sulla  base  dei
criteri contenuti nel medesimo  Accordo.  Qualora  le  regioni  e  le
province autonome, entro un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  non   abbiano
provveduto ai sensi del precedente periodo, il  Governo  esercita  il
potere sostitutivo secondo  quanto  previsto  dall'articolo  8  della
legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  7-quater. Nelle more della attuazione del comma 7-ter,  e  comunque
per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto,  nelle  zone
vulnerabili da nitrati si applicano le disposizioni previste  per  le
zone non vulnerabili. 
  7-quinquies. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953,  n.  959,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «A decorrere  dall'esercizio
2012, nel caso di cui al  primo  comma,  il  sovracanone  e'  versato
direttamente ai comuni». 
  8. «All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, e' aggiunto infine il  seguente  periodo:  «Non  costituiscono
distrazione dall'esercizio  esclusivo  delle  attivita'  agricole  la
locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati  ad  uso  abitativo,
nonche' di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle  attivita'
agricole di cui all'articolo  2135  del  c.c.,  sempreche'  i  ricavi
derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali  rispetto  a
quelli derivanti dall'esercizio dell'attivita'  agricola  esercitata.
Il requisito della  marginalita'  si  considera  soddisfatto  qualora
l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non
superi il 10 per cento dell'ammontare dei ricavi  complessivi.  Resta
fermo l'assoggettamento di tali ricavi  a  tassazione  in  base  alle
regole del testo unico delle imposte sui redditi di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.» 
  8-bis. Al fine di rendere piu' efficienti le attivita' di controllo
relative alla rintracciabilita' dei prodotti agricoli e alimentari ai
sensi  dell'articolo  18  del  regolamento  (CE)  n.   178/2002   del
Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  28  gennaio  2002,  sulla
sicurezza alimentare, i produttori agricoli di cui  all'articolo  34,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,   sono   tenuti   alla
comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto di  cui  all'articolo  21  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. 
  9. Il comitato tecnico previsto dall'articolo  16,  secondo  comma,
della legge 17 febbraio 1982, n.  46,  e'  soppresso  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero  dello  sviluppo
economico concede le agevolazioni di cui all'articolo 14 di cui  alla
precitata legge secondo gli esiti istruttori comunicati  dal  Gestore
relativi   alla   validita'   tecnologica    e    alla    valutazione
economico-finanziaria del programma e del soggetto richiedente. 
  10. Il comma 5 dell'articolo 23 del decreto-legge 22  giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, e' abrogato. 
  10-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 50, della legge  15
dicembre 2004, n. 308, gia' destinate alle esigenze di  funzionamento
del soppresso ICRAM, possono  essere  utilizzate,  nei  limiti  delle
risorse disponibili e senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica, anche per le spese di  funzionamento  dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale. 
  10-ter. All'articolo 4, comma 45, alinea, della legge  24  dicembre
2003, n. 350, la parola: «puo'» e'  sostituita  dalle  seguenti:  «e'
autorizzato, anche attraverso la costituzione di forme associative  e
consortili con banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del
credito agrario, all'erogazione del credito a condizioni di mercato e
a». 
  10-quater. All'articolo 7, comma 1, lettera  c),  capoverso  1-bis,
del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, sono soppresse  le
seguenti parole: «, purche' i finanziamenti o i servizi di  pagamento
siano volti a consentire agli investitori  di  effettuare  operazioni
relative a strumenti finanziari». 
  10-quinquies.  Fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo  4  del
decreto-  legge  3   novembre   2008,   n.   171,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30  dicembre  2008,  n.  205,  le  risorse
assegnate alle societa' cooperative esercenti attivita'  di  garanzia
collettiva fidi per la realizzazione delle iniziative  di  intervento
strutturale nell'ambito del programma SFOP 1994/1999  permangono  nel
patrimonio dei beneficiari, con il vincolo di destinazione  esclusiva
ad interventi nella filiera ittica in coerenza con gli obiettivi  del
Programma nazionale triennale della pesca,  di  cui  all'articolo  2,
comma  5-decies,  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,   n.   225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. 
  10-sexies. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, dopo le  parole:  «a  piccole  e  medie  imprese»  sono
inserite le seguenti: «nonche' alle grandi imprese  limitatamente  ai
soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi  e
prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'articolo 8,
comma 5, lettera  b),  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106». 
  10-septies. Gli interventi di cui all'articolo  39,  comma  4,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  sono  effettuati  nell'ambito
della disponibilita' di cui all'articolo 39, comma  1,  dello  stesso
decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge
          10 febbraio 2009, n.  5  (Misure  urgenti  a  sostegno  dei
          settori  industriali  in  crisi,  nonche'  disposizioni  in
          materia di produzione lattiera e rateizzazione  del  debito
          nel    settore    lattiero-caseario),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, pubblicato
          nella Gazz. Uff. 11 febbraio 2009, n. 34: 
              "Art. 3. Distretti produttivi e reti di imprese 
              (Omissis). 
              4-ter. Con  il  contratto  di  rete  piu'  imprenditori
          perseguono  lo  scopo  di  accrescere,  individualmente   e
          collettivamente,  la  propria  capacita'  innovativa  e  la
          propria  competitivita'  sul  mercato  e  a  tal  fine   si
          obbligano, sulla base di un programma  comune  di  rete,  a
          collaborare in forme e in ambiti  predeterminati  attinenti
          all'esercizio delle proprie  imprese  ovvero  a  scambiarsi
          informazioni   o   prestazioni   di   natura   industriale,
          commerciale,  tecnica  o  tecnologica  ovvero   ancora   ad
          esercitare  in  comune  una  o  piu'  attivita'  rientranti
          nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
          prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale  comune  e
          la nomina di un organo comune  incaricato  di  gestire,  in
          nome  e  per  conto  dei  partecipanti,  l'esecuzione   del
          contratto o di  singole  parti  o  fasi  dello  stesso.  Il
          contratto di rete che prevede l'organo comune  e  il  fondo
          patrimoniale non  e'  dotato  di  soggettivita'  giuridica,
          salva la facolta' di acquisto della  stessa  ai  sensi  del
          comma  4-quater  ultima  parte.  Se  il  contratto  prevede
          l'istituzione di un  fondo  patrimoniale  comune  e  di  un
          organo comune  destinato  a  svolgere  un'attivita',  anche
          commerciale, con i terzi: 
              1) 
              2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto
          compatibili, le disposizioni di cui agli  articoli  2614  e
          2615, secondo comma, del codice civile; in ogni  caso,  per
          le obbligazioni contratte dall'organo comune  in  relazione
          al programma di rete, i terzi possono  far  valere  i  loro
          diritti esclusivamente sul fondo comune; 
              3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale
          l'organo  comune  redige   una   situazione   patrimoniale,
          osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative
          al bilancio di esercizio della societa' per  azioni,  e  la
          deposita presso l'ufficio del registro  delle  imprese  del
          luogo ove ha sede; 
              si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis,
          terzo comma, del codice civile. Ai fini  degli  adempimenti
          pubblicitari di cui al comma 4-quater,  il  contratto  deve
          essere redatto per atto pubblico o  per  scrittura  privata
          autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente  a  norma
          degli articoli 24  o  25  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni,   da   ciascun   imprenditore    o    legale
          rappresentante  delle  imprese   aderenti,   trasmesso   ai
          competenti uffici del registro delle imprese attraverso  il
          modello standard tipizzato con decreto del  Ministro  della
          giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e
          deve indicare: 
              a) il nome, la ditta, la  ragione  o  la  denominazione
          sociale di ogni partecipante per originaria  sottoscrizione
          del  contratto  o  per  adesione  successiva,  nonche'   la
          denominazione e la sede della rete,  qualora  sia  prevista
          l'istituzione di un  fondo  patrimoniale  comune  ai  sensi
          della lettera c); 
              b)  l'indicazione   degli   obiettivi   strategici   di
          innovazione e di innalzamento della  capacita'  competitiva
          dei partecipanti e le modalita' concordate con  gli  stessi
          per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; 
              c) la definizione di un programma di rete, che contenga
          l'enunciazione dei diritti  e  degli  obblighi  assunti  da
          ciascun partecipante; le modalita' di  realizzazione  dello
          scopo comune e, qualora sia prevista  l'istituzione  di  un
          fondo  patrimoniale  comune,  la  misura  e  i  criteri  di
          valutazione dei conferimenti  iniziali  e  degli  eventuali
          contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a
          versare al fondo, nonche' le regole di gestione  del  fondo
          medesimo; se consentito  dal  programma,  l'esecuzione  del
          conferimento puo' avvenire anche  mediante  apporto  di  un
          patrimonio destinato,  costituito  ai  sensi  dell'articolo
          2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile; 
              d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di
          altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative  di
          recesso anticipato e  le  condizioni  per  l'esercizio  del
          relativo   diritto,   ferma   restando   in    ogni    caso
          l'applicazione delle regole generali di legge in materia di
          scioglimento totale o parziale dei contratti  plurilaterali
          con comunione di scopo; 
              e) se il contratto ne prevede l'istituzione,  il  nome,
          la  ditta,  la  ragione  o  la  denominazione  sociale  del
          soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo  comune
          per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
          di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
          a tale  soggetto,  nonche'  le  regole  relative  alla  sua
          eventuale sostituzione durante la  vigenza  del  contratto.
          L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando
          essa acquista soggettivita' giuridica e, in  assenza  della
          soggettivita',  degli  imprenditori,   anche   individuali,
          partecipanti  al  contratto  salvo  che  sia   diversamente
          disposto nello stesso, nelle  procedure  di  programmazione
          negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure
          inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
          e  in   quelle   inerenti   allo   sviluppo   del   sistema
          imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di
          innovazione     previsti     dall'ordinamento,      nonche'
          all'utilizzazione di strumenti di promozione e  tutela  dei
          prodotti e marchi di qualita' o di  cui  sia  adeguatamente
          garantita la genuinita' della provenienza; 
              f) le  regole  per  l'assunzione  delle  decisioni  dei
          partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse  comune
          che non  rientri,  quando  e'  stato  istituito  un  organo
          comune, nei poteri di gestione  conferiti  a  tale  organo,
          nonche', se  il  contratto  prevede  la  modificabilita'  a
          maggioranza del programma di rete, le regole relative  alle
          modalita' di assunzione delle  decisioni  di  modifica  del
          programma medesimo.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  32  del   citato
          decreto-legge  n.  83  del  2012,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 32. Strumenti di finanziamento per le imprese 
              1. 
              2. 
              3. 
              4. 
              5. All'articolo 1, comma  1,  della  legge  13  gennaio
          1994, n.  43,  le  parole:  «ed  aventi  una  scadenza  non
          inferiore a tre mesi e non superiore a  dodici  mesi  dalla
          data di emissione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ed
          aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore
          a trentasei mesi dalla data di emissione». 
              5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della  legge  13
          gennaio 1994, n. 43, sono inseriti i seguenti: 
              «2-bis. Le cambiali finanziarie possono  essere  emesse
          da societa' di capitali nonche' da societa'  cooperative  e
          mutue  assicuratrici   diverse   dalle   banche   e   dalle
          micro-imprese,   come   definite   dalla    raccomandazione
          2003/361/CE  della  Commissione,  del  6  maggio  2003.  Le
          societa' e gli enti non aventi titoli  rappresentativi  del
          capitale  negoziati  in   mercati   regolamentati   o   non
          regolamentati   possono   emettere   cambiali   finanziarie
          subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti: 
              a) l'emissione deve essere assistita,  in  qualita'  di
          sponsor, da una banca o da un'impresa di  investimento,  da
          una societa'  di  gestione  del  risparmio  (SGR),  da  una
          societa'  di  gestione  armonizzata,  da  una  societa'  di
          investimento a  capitale  variabile  (SICAV),  purche'  con
          succursale costituita nel territorio della Repubblica,  che
          assiste l'emittente nella procedura di emissione dei titoli
          e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi; 
              b) lo sponsor mantiene nel  proprio  portafoglio,  fino
          alla naturale scadenza, una quota  dei  titoli  emessi  non
          inferiore: 
              1) al 5 per cento del valore di emissione  dei  titoli,
          per le emissioni fino a 5 milioni di euro; 
              2) al 3 per cento del valore di  emissione  dei  titoli
          eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro,  in
          aggiunta  alla  quota  risultante  dall'applicazione  della
          percentuale di cui al numero 1); 
              3) al 2 per cento del valore di  emissione  dei  titoli
          eccedente 10  milioni  di  euro,  in  aggiunta  alla  quota
          risultante dall'applicazione delle percentuali  di  cui  ai
          numeri 1) e 2); 
              c) l'ultimo bilancio  deve  essere  certificato  da  un
          revisore contabile o da una societa' di revisione  iscritta
          nel registro dei revisori contabili; 
              d) le  cambiali  finanziarie  devono  essere  emesse  e
          girate   esclusivamente   in    favore    di    investitori
          professionali che non siano, direttamente o indirettamente,
          soci  della  societa'  emittente;  il  collocamento  presso
          investitori professionali in rapporto di controllo  con  il
          soggetto che assume il ruolo  di  sponsor  e'  disciplinato
          dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse. 
              2-ter.  Lo  sponsor   deve   segnalare,   per   ciascun
          emittente,  se  l'ammontare  di  cambiali  finanziarie   in
          circolazione e' superiore al totale  dell'attivo  corrente,
          come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato. Per  attivo
          corrente si intende l'importo delle attivita'  in  bilancio
          con scadenza entro l'anno dalla  data  di  riferimento  del
          bilancio stesso. Nel caso in  cui  l'emittente  sia  tenuto
          alla redazione del bilancio consolidato o  sia  controllato
          da una societa' o da un ente a  cio'  tenuto,  puo'  essere
          considerato  l'ammontare  rilevabile  dall'ultimo  bilancio
          consolidato approvato. Lo sponsor classifica l'emittente al
          momento   dell'emissione,   distinguendo   almeno    cinque
          categorie di qualita'  creditizia  dell'emittente,  ottima,
          buona, soddisfacente, scarsa  e  negativa,  da  mettere  in
          relazione, per le operazioni garantite, con  i  livelli  di
          garanzia  elevata,  normale  o  bassa.  Lo  sponsor   rende
          pubbliche le descrizioni della classificazione adottata. 
              2-quater. In deroga a quanto previsto dal comma  2-bis,
          lettere a) e b), del presente articolo, le societa' diverse
          dalle medie e dalle piccole imprese,  come  definite  dalla
          raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
          2003, possono rinunciare alla nomina dello sponsor. 
              2-quinquies. Si puo' derogare al requisito  di  cui  al
          comma 2-bis, lettera b), qualora l'emissione sia assistita,
          in misura non inferiore al  25  per  cento  del  valore  di
          emissione,  da  garanzie  prestate  da  una  banca   o   da
          un'impresa di  investimento,  ovvero  da  un  consorzio  di
          garanzia collettiva dei fidi  per  le  cambiali  emesse  da
          societa' aderenti al consorzio. 
              2-sexies. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di
          entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-bis,
          lettera c), si puo' derogare all'obbligo, ivi previsto,  di
          certificazione  del  bilancio,  qualora   l'emissione   sia
          assistita, in misura non inferiore  al  50  per  cento  del
          valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da
          una banca o da un'impresa di  investimento,  ovvero  da  un
          consorzio di garanzia collettiva dei fidi per  le  cambiali
          emesse da societa' aderenti al consorzio. In  tal  caso  la
          cambiale  non  puo'  avere  durata  superiore  al  predetto
          periodo di diciotto mesi». 
              6. 
              7. Dopo l'articolo 1 della legge 13  gennaio  1994,  n.
          43, come modificato dal presente articolo, e'  inserito  il
          seguente: 
              «Art.  1-bis.-  1.  Fermo  restando   quanto   previsto
          dall'articolo  83-bis,  comma  1,  del  testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  di
          cui al decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e
          successive modificazioni, le cambiali  finanziarie  possono
          essere emesse anche in forma dematerializzata; a  tal  fine
          l'emittente  si  avvale  esclusivamente  di  una   societa'
          autorizzata  alla  prestazione  del  servizio  di  gestione
          accentrata di strumenti finanziari. 
              2. Per l'emissione di  cambiali  finanziarie  in  forma
          dematerializzata,  l'emittente  invia  una  richiesta  alla
          societa' di gestione accentrata  di  strumenti  finanziari,
          contenente  la  promessa  incondizionata  di  pagare   alla
          scadenza  le  somme  dovute  ai  titolari  delle   cambiali
          finanziarie che risultano dalle scritture  contabili  degli
          intermediari depositari. 
              3. Nella richiesta di cui  al  comma  2  sono  altresi'
          specificati: 
              a) l'ammontare totale dell'emissione; 
              b) l'importo di ciascuna cambiale; 
              c) il numero delle cambiali; 
              d) l'importo  dei  proventi,  totale  e  suddiviso  per
          singola cambiale; 
              e) la data di emissione; 
              f) gli elementi specificati  nell'articolo  100,  primo
          comma, numeri da 3) a 7), del  regio  decreto  14  dicembre
          1933, n. 1669; 
              g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con
          l'indicazione  dell'identita'  del  garante  e  l'ammontare
          della garanzia; 
              h)  l'ammontare  del  capitale   sociale   versato   ed
          esistente alla data dell'emissione; 
              i)   la   denominazione,   l'oggetto    e    la    sede
          dell'emittente; 
              l)  l'ufficio  del  registro  delle  imprese  al  quale
          l'emittente e' iscritto. 
              4.  Si  applicano,  ove  compatibili,  le  disposizioni
          contenute nel capo II del titolo II  della  parte  III  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n. 58, e successive modificazioni. 
              5. Le cambiali emesse ai sensi  del  presente  articolo
          sono esenti dall'imposta di bollo di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,  ferma
          restando comunque l'esecutivita' del titolo». 
              8. Le disposizioni dell'articolo 3,  comma  115,  della
          legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  non  si  applicano  alle
          cambiali finanziarie nonche'  alle  obbligazioni  e  titoli
          similari  emessi  da  societa'  non   emittenti   strumenti
          finanziari rappresentativi del capitale quotati in  mercati
          regolamentati o in sistemi multilaterali  di  negoziazione,
          diverse dalle banche e dalle  microimprese,  come  definite
          dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del  6
          maggio 2003, a condizione che  tali  cambiali  finanziarie,
          obbligazioni e titoli similari siano negoziati  in  mercati
          regolamentati o sistemi multilaterali  di  negoziazione  di
          Paesi della Unione europea o di Paesi aderenti  all'Accordo
          sullo spazio economico europeo inclusi nella lista  di  cui
          al decreto  ministeriale  emanato  ai  sensi  dell'articolo
          168-bis del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n.  917,  ovvero,  nel  caso  in  cui  tali  cambiali
          finanziarie,  obbligazioni  e  titoli  similari  non  siano
          quotati, a condizione che  siano  detenuti  da  investitori
          qualificati  ai  sensi  dell'articolo   100   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  che  non  detengano,
          direttamente o indirettamente,  anche  per  il  tramite  di
          societa' fiduciarie o per interposta persona,  piu'  del  2
          per cento del capitale  o  del  patrimonio  della  societa'
          emittente  e  sempreche'  il  beneficiario  effettivo   dei
          proventi sia residente in Italia o in Stati e territori che
          consentono  un  adeguato  scambio  di  informazioni.  Dette
          disposizioni si applicano  con  riferimento  alle  cambiali
          finanziarie, alle obbligazioni e ai titoli similari  emessi
          a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge
          18 ottobre 2012, n. 179. 
              9. Nell'articolo 1 del decreto  legislativo  1°  aprile
          1996, n. 239, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
              «1. La ritenuta del 20 per cento  di  cui  al  comma  1
          dell'articolo  26  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica  sugli
          interessi ed altri proventi  delle  obbligazioni  e  titoli
          similari, e delle cambiali finanziarie, emesse  da  banche,
          da societa' per azioni  con  azioni  negoziate  in  mercati
          regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli
          Stati membri dell'Unione europea  e  degli  Stati  aderenti
          all'Accordo sullo spazio economico  europeo  inclusi  nella
          lista di cui  al  decreto  ministeriale  emanato  ai  sensi
          dell'articolo 168-bis del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917,  e  da  enti  pubblici  economici
          trasformati in societa' per azioni in base  a  disposizione
          di legge, nonche' sugli interessi ed altri  proventi  delle
          obbligazioni  e   titoli   similari,   e   delle   cambiali
          finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati  o
          sistemi multilaterali di negoziazione  emessi  da  societa'
          diverse dalle prime.». 
              10. Per i titoli emessi dalle  societa'  diverse  dalle
          banche e dalle societa'  con  azioni  quotate  nei  mercati
          regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli
          Stati membri dell'Unione europea  e  degli  Stati  aderenti
          all'Accordo sullo spazio economico  europeo  inclusi  nella
          lista di cui  al  decreto  ministeriale  emanato  ai  sensi
          dell'articolo 168-bis del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, la disposizione di cui al comma 9
          si applica con riferimento ai  titoli  emessi  a  decorrere
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              11. 
              12. 
              13. Le spese di emissione delle  cambiali  finanziarie,
          delle  obbligazioni  e   dei   titoli   similari   di   cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile  1996,  n.
          239, primo comma, sono  deducibili  nell'esercizio  in  cui
          sono   sostenute   indipendentemente   dal   criterio    di
          imputazione a bilancio. 
              14. 
              15. Lo sponsor assiste la societa' nella  procedura  di
          emissione dei titoli supportando l'emittente nella fase  di
          emissione e  di  collocamento.  Egli  assume  altresi'  con
          l'emittente impegni volti ad assicurare la  liquidabilita',
          almeno a  intervalli  predefiniti,  dei  titoli  fino  alla
          scadenza. 
              Il   collocamento   dei   titoli   presso   investitori
          qualificati in rapporto di controllo con  il  soggetto  che
          assume il ruolo di  sponsor  e'  disciplinato  dalle  norme
          vigenti in materia di conflitti di interesse. 
              16. (abrogato). 
              17. 
              18. 
              19.Le  obbligazioni  e  i  titoli  similari  emessi  da
          societa' non emittenti strumenti finanziari rappresentativi
          del capitale quotati in mercati regolamentati o in  sistemi
          multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle
          micro-imprese,   come   definite   dalla    raccomandazione
          2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio  2003,  possono
          prevedere clausole di partecipazione agli utili d'impresa e
          di subordinazione, purche' con scadenza iniziale  uguale  o
          superiore a trentasei mesi. 
              20. La clausola di subordinazione definisce  i  termini
          di postergazione del portatore del titolo ai diritti  degli
          altri  creditori  della  societa'  e   ad   eccezione   dei
          sottoscrittori del solo  capitale  sociale.  Alle  societa'
          emittenti titoli subordinati si applicano le norme  di  cui
          all'articolo 2435 del codice civile. 
              Le emissioni di obbligazioni subordinate rientrano  tra
          le emissioni  obbligazionarie  e  ne  rispettano  i  limiti
          massimi fissati dalla legge. 
              21. La clausola di partecipazione regola la  parte  del
          corrispettivo   spettante   al   portatore    del    titolo
          obbligazionario,  commisurandola  al  risultato   economico
          dell'impresa emittente. Il tasso di interesse  riconosciuto
          al portatore del titolo (parte fissa del corrispettivo) non
          puo' essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento pro
          tempore vigente. La societa' emittente titoli partecipativi
          si obbliga a versare annualmente al soggetto  finanziatore,
          entro trenta giorni  dall'approvazione  del  bilancio,  una
          somma commisurata al  risultato  economico  dell'esercizio,
          nella percentuale indicata all'atto  dell'emissione  (parte
          variabile del corrispettivo). Tale somma  e'  proporzionale
          al rapporto  tra  il  valore  nominale  delle  obbligazioni
          partecipative e la somma del  capitale  sociale,  aumentato
          della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti
          dall'ultimo bilancio approvato, e del medesimo valore delle
          predette obbligazioni. 
              22. Le regole di  calcolo  della  parte  variabile  del
          corrispettivo sono  fissate  all'atto  dell'emissione,  non
          possono   essere   modificate   per   tutta    la    durata
          dell'emissione, sono dipendenti da elementi oggettivi e non
          possono discendere, in tutto o in parte,  da  deliberazioni
          societarie assunte in ciascun esercizio di competenza. 
              23.  La  variabilita'  del  corrispettivo  riguarda  la
          remunerazione dell'investimento e non si applica al diritto
          di rimborso in linea capitale dell'emissione. 
              24.  Qualora  l'emissione  con  clausole  partecipative
          contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il
          vincolo di non ridurre  il  capitale  sociale  se  non  nei
          limiti  dei   dividendi   sull'utile   dell'esercizio,   la
          componente variabile del corrispettivo costituisce  oggetto
          di  specifico  accantonamento  per  onere  nel  conto   dei
          profitti  e  delle  perdite   della   societa'   emittente,
          rappresenta un costo e,  ai  fini  dell'applicazione  delle
          imposte  sui  redditi,  e'  computata  in  diminuzione  del
          reddito dell'esercizio di competenza, a condizione  che  il
          corrispettivo non sia  costituito  esclusivamente  da  tale
          componente variabile. Ad ogni effetto di legge,  gli  utili
          netti annuali si considerano depurati da detta somma. 
              24-bis. La disposizione di cui al comma 24  si  applica
          solamente ai titoli sottoscritti dagli investitori indicati
          nel comma 8. 
              25.  La  parte  variabile  del  corrispettivo  non   e'
          soggetta alla legge 7 marzo 1996, n. 108. 
              26. All'articolo 2412  del  codice  civile,  il  quinto
          comma e' sostituito dal seguente 
              «I  commi  primo  e  secondo  non  si  applicano   alle
          emissioni di obbligazioni destinate ad  essere  quotate  in
          mercati  regolamentati  o  in  sistemi   multilaterali   di
          negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di
          acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.».". 
              Si riporta l'articolo 3, commi 4-ter  e  4-quater,  del
          decreto-legge 10 febbraio 2009,  n.  5  (Misure  urgenti  a
          sostegno  dei  settori  industriali   in   crisi,   nonche'
          disposizioni  in   materia   di   produzione   lattiera   e
          rateizzazione del debito  nel  settore  lattiero-caseario),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33, pubblicato nella Gazz. Uff. 11 febbraio 2009, n. 34,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3. Distretti produttivi e reti di imprese 
              (Omissis). 
              4-ter. Con  il  contratto  di  rete  piu'  imprenditori
          perseguono  lo  scopo  di  accrescere,  individualmente   e
          collettivamente,  la  propria  capacita'  innovativa  e  la
          propria  competitivita'  sul  mercato  e  a  tal  fine   si
          obbligano, sulla base di un programma  comune  di  rete,  a
          collaborare in forme e in ambiti  predeterminati  attinenti
          all'esercizio delle proprie  imprese  ovvero  a  scambiarsi
          informazioni   o   prestazioni   di   natura   industriale,
          commerciale,  tecnica  o  tecnologica  ovvero   ancora   ad
          esercitare  in  comune  una  o  piu'  attivita'  rientranti
          nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
          prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale  comune  e
          la nomina di un organo comune  incaricato  di  gestire,  in
          nome  e  per  conto  dei  partecipanti,  l'esecuzione   del
          contratto o di  singole  parti  o  fasi  dello  stesso.  Il
          contratto di rete che prevede l'organo comune  e  il  fondo
          patrimoniale non  e'  dotato  di  soggettivita'  giuridica,
          salva la facolta' di acquisto della  stessa  ai  sensi  del
          comma  4-quater  ultima  parte.  Se  il  contratto  prevede
          l'istituzione di un  fondo  patrimoniale  comune  e  di  un
          organo comune  destinato  a  svolgere  un'attivita',  anche
          commerciale, con i terzi: 
              1) 
              2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto
          compatibili, le disposizioni di cui agli  articoli  2614  e
          2615, secondo comma, del codice civile; in ogni  caso,  per
          le obbligazioni contratte dall'organo comune  in  relazione
          al programma di rete, i terzi possono  far  valere  i  loro
          diritti esclusivamente sul fondo comune; 
              3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale
          l'organo  comune  redige   una   situazione   patrimoniale,
          osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative
          al bilancio di esercizio della societa' per  azioni,  e  la
          deposita presso l'ufficio del registro  delle  imprese  del
          luogo ove ha sede; 
              si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis,
          terzo comma, del codice civile. Ai fini  degli  adempimenti
          pubblicitari di cui al comma 4-quater,  il  contratto  deve
          essere redatto per atto pubblico o  per  scrittura  privata
          autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente  a  norma
          degli articoli 24  o  25  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni,   da   ciascun   imprenditore    o    legale
          rappresentante  delle  imprese   aderenti,   trasmesso   ai
          competenti uffici del registro delle imprese attraverso  il
          modello standard tipizzato con decreto del  Ministro  della
          giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e
          deve indicare: 
              a) il nome, la ditta, la  ragione  o  la  denominazione
          sociale di ogni partecipante per originaria  sottoscrizione
          del  contratto  o  per  adesione  successiva,  nonche'   la
          denominazione e la sede della rete,  qualora  sia  prevista
          l'istituzione di un  fondo  patrimoniale  comune  ai  sensi
          della lettera c); 
              b)  l'indicazione   degli   obiettivi   strategici   di
          innovazione e di innalzamento della  capacita'  competitiva
          dei partecipanti e le modalita' concordate con  gli  stessi
          per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; 
              c) la definizione di un programma di rete, che contenga
          l'enunciazione dei diritti  e  degli  obblighi  assunti  da
          ciascun partecipante; le modalita' di  realizzazione  dello
          scopo comune e, qualora sia prevista  l'istituzione  di  un
          fondo  patrimoniale  comune,  la  misura  e  i  criteri  di
          valutazione dei conferimenti  iniziali  e  degli  eventuali
          contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a
          versare al fondo, nonche' le regole di gestione  del  fondo
          medesimo; se consentito  dal  programma,  l'esecuzione  del
          conferimento puo' avvenire anche  mediante  apporto  di  un
          patrimonio destinato,  costituito  ai  sensi  dell'articolo
          2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile; 
              d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di
          altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative  di
          recesso anticipato e  le  condizioni  per  l'esercizio  del
          relativo   diritto,   ferma   restando   in    ogni    caso
          l'applicazione delle regole generali di legge in materia di
          scioglimento totale o parziale dei contratti  plurilaterali
          con comunione di scopo; 
              e) se il contratto ne prevede l'istituzione,  il  nome,
          la  ditta,  la  ragione  o  la  denominazione  sociale  del
          soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo  comune
          per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
          di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
          a tale  soggetto,  nonche'  le  regole  relative  alla  sua
          eventuale sostituzione durante la  vigenza  del  contratto.
          L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando
          essa acquista soggettivita' giuridica e, in  assenza  della
          soggettivita',  degli  imprenditori,   anche   individuali,
          partecipanti  al  contratto  salvo  che  sia   diversamente
          disposto nello stesso, nelle  procedure  di  programmazione
          negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure
          inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
          e  in   quelle   inerenti   allo   sviluppo   del   sistema
          imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di
          innovazione     previsti     dall'ordinamento,      nonche'
          all'utilizzazione di strumenti di promozione e  tutela  dei
          prodotti e marchi di qualita' o di  cui  sia  adeguatamente
          garantita la genuinita' della provenienza; 
              f) le  regole  per  l'assunzione  delle  decisioni  dei
          partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse  comune
          che non  rientri,  quando  e'  stato  istituito  un  organo
          comune, nei poteri di gestione  conferiti  a  tale  organo,
          nonche', se  il  contratto  prevede  la  modificabilita'  a
          maggioranza del programma di rete, le regole relative  alle
          modalita' di assunzione delle  decisioni  di  modifica  del
          programma medesimo. 
              4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e)
          del comma 4-ter per le procedure attinenti  alle  pubbliche
          amministrazioni sono  adottate  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          dello sviluppo economico 
              4-ter.2. Nelle forme  previste  dal  comma  4-ter.1  si
          procede  alla  ricognizione   di   interventi   agevolativi
          previsti  dalle  vigenti  disposizioni   applicabili   alle
          imprese aderenti al contratto di  rete,  interessate  dalle
          procedure di  cui  al  comma  4-ter,  lettera  e),  secondo
          periodo. Restano  ferme  le  competenze  regionali  per  le
          procedure di rispettivo interesse. 
              4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a iscrizione
          nella sezione del registro  delle  imprese  presso  cui  e'
          iscritto ciascun partecipante e l'efficacia  del  contratto
          inizia a decorrere da quando  e'  stata  eseguita  l'ultima
          delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne
          sono  stati  sottoscrittori  originari.  Le  modifiche   al
          contratto  di  rete,  sono   redatte   e   depositate   per
          l'iscrizione,  a  cura  dell'impresa   indicata   nell'atto
          modificativo, presso la sezione del registro delle  imprese
          presso cui e' iscritta la  stessa  impresa.  L'ufficio  del
          registro delle imprese provvede  alla  comunicazione  della
          avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a
          tutti gli altri uffici del registro  delle  imprese  presso
          cui sono iscritte le altre partecipanti, che  provvederanno
          alle relative annotazioni d'ufficio della modifica;  se  e'
          prevista la costituzione del fondo  comune,  la  rete  puo'
          iscriversi  nella  sezione  ordinaria  del  registro  delle
          imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua  sede;
          con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle
          imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la  sua  sede
          la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare la
          soggettivita' giuridica il contratto deve essere  stipulato
          per atto pubblico  o  per  scrittura  privata  autenticata,
          ovvero per atto firmato digitalmente a norma  dell'articolo
          25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.". 
              Si riportano gli articoli 34, comma 1, lettera e) e  37
          del citato  decreto  legislativo  n.  163  del  2006,  come
          modificati dalla presente legge: 
              "Art. 34. Soggetti a  cui  possono  essere  affidati  i
          contratti pubblici 
              1.  Sono  ammessi  a  partecipare  alle  procedure   di
          affidamento dei contratti  pubblici  i  seguenti  soggetti,
          salvo i limiti espressamente indicati: 
              a) gli imprenditori individuali,  anche  artigiani,  le
          societa' commerciali, le societa' cooperative; 
              b) i consorzi fra societa' cooperative di produzione  e
          lavoro costituiti a norma della legge 25  giugno  1909,  n.
          422, e del decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello
          Stato   14   dicembre   1947,   n.   1577,   e   successive
          modificazioni, e i consorzi tra imprese  artigiane  di  cui
          alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
              c) i consorzi stabili, costituiti  anche  in  forma  di
          societa' consortili ai  sensi  dell'articolo  2615-ter  del
          codice  civile,   tra   imprenditori   individuali,   anche
          artigiani, societa' commerciali,  societa'  cooperative  di
          produzione  e  lavoro,  secondo  le  disposizioni  di   cui
          all'articolo 36; 
              d)  i   raggruppamenti   temporanei   di   concorrenti,
          costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c),  i
          quali,  prima  della  presentazione  dell'offerta,  abbiano
          conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
          uno di  essi,  qualificato  mandatario,  il  quale  esprime
          l'offerta in nome e per conto proprio e  dei  mandanti;  si
          applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37; 
              e)  i  consorzi  ordinari   di   concorrenti   di   cui
          all'articolo 2602  del  codice  civile,  costituiti  tra  i
          soggetti di cui alle lettere  a),  b)  e  c)  del  presente
          comma, anche in forma di societa'  ai  sensi  dell'articolo
          2615-ter del codice civile; si  applicano  al  riguardo  le
          disposizioni dell'articolo 37; 
              e-bis) le  aggregazioni  tra  le  imprese  aderenti  al
          contratto di rete ai sensi dell'articolo  3,  comma  4-ter,
          del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33;  si
          applicano le disposizioni dell'articolo 37; 
              f) i soggetti che abbiano  stipulato  il  contratto  di
          gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai  sensi  del
          decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al
          riguardo le disposizioni dell'articolo 37; 
              f-bis) operatori economici, ai sensi  dell'articolo  3,
          comma 22,  stabiliti  in  altri  Stati  membri,  costituiti
          conformemente  alla  legislazione  vigente  nei  rispettivi
          Paesi." 
              "Art. 37. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari
          di concorrenti 
              1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di
          tipo verticale  si  intende  una  riunione  di  concorrenti
          nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della
          categoria prevalente; per lavori scorporabili si  intendono
          lavori non appartenenti alla categoria prevalente  e  cosi'
          definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti;
          per raggruppamento  di  tipo  orizzontale  si  intende  una
          riunione di concorrenti finalizzata a realizzare  i  lavori
          della stessa categoria. 
              2. Nel caso di forniture o servizi, per  raggruppamento
          di  tipo  verticale  si  intende   un   raggruppamento   di
          concorrenti in cui il mandatario esegua le  prestazioni  di
          servizi o di forniture indicati come  principali  anche  in
          termini  economici,  i  mandanti   quelle   indicate   come
          secondarie; per raggruppamento orizzontale  quello  in  cui
          gli  operatori  economici  eseguono  il  medesimo  tipo  di
          prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel  bando  di
          gara la prestazione principale e quelle secondarie. 
              3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e  i
          consorzi  ordinari  di  concorrenti  sono  ammessi  se  gli
          imprenditori  partecipanti  al  raggruppamento  ovvero  gli
          imprenditori consorziati abbiano i requisiti  indicati  nel
          regolamento. 
              4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta  devono
          essere specificate le parti del servizio o della  fornitura
          che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori   economici
          riuniti o consorziati. 
              5.  L'offerta  dei  concorrenti   raggruppati   o   dei
          consorziati determina la loro responsabilita' solidale  nei
          confronti della stazione appaltante, nonche' nei  confronti
          del subappaltatore e dei fornitori. Per  gli  assuntori  di
          lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per
          gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilita'
          e' limitata all'esecuzione delle prestazioni di  rispettiva
          competenza, ferma restando la responsabilita' solidale  del
          mandatario. 
              6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti  temporanei
          di tipo verticale  i  requisiti  di  cui  all'articolo  40,
          sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti  dal
          mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il
          relativo importo; per i lavori scorporati ciascun  mandante
          deve possedere i requisiti  previsti  per  l'importo  della
          categoria dei lavori che intende assumere  e  nella  misura
          indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili
          alla categoria prevalente ovvero alle categorie  scorporate
          possono essere assunti anche  da  imprenditori  riuniti  in
          raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. 
              7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare  alla
          gara in piu' di un raggruppamento  temporaneo  o  consorzio
          ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare  alla  gara
          anche in forma individuale qualora abbia  partecipato  alla
          gara medesima in raggruppamento o  consorzio  ordinario  di
          concorrenti. I consorzi di cui all'articolo  34,  comma  1,
          lettera b), sono tenuti ad indicare, in  sede  di  offerta,
          per quali  consorziati  il  consorzio  concorre;  a  questi
          ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi  altra
          forma, alla medesima  gara;  in  caso  di  violazione  sono
          esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;  in
          caso di inosservanza di tale divieto si applica  l'articolo
          353 del codice penale. 
              8. E' consentita la presentazione di offerte  da  parte
          dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed
          e), anche se non ancora costituiti. In tal  caso  l'offerta
          deve essere sottoscritta da tutti gli  operatori  economici
          che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i  consorzi
          ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in  caso
          di  aggiudicazione  della  gara,   gli   stessi   operatori
          conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
          ad  uno  di  essi,  da  indicare  in  sede  di  offerta   e
          qualificata  come  mandatario,  il  quale   stipulera'   il
          contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
              9. E' vietata l'associazione in  partecipazione.  Salvo
          quanto disposto ai commi 18  e  19,  e'  vietata  qualsiasi
          modificazione   alla   composizione   dei    raggruppamenti
          temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti  rispetto
          a quella risultante  dall'impegno  presentato  in  sede  di
          offerta. 
              10. L'inosservanza dei divieti  di  cui  al  precedente
          comma  comporta  l'annullamento  dell'aggiudicazione  o  la
          nullita'   del   contratto,   nonche'   l'esclusione    dei
          concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario
          di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di
          affidamento relative al medesimo appalto. 
              11.   Qualora   nell'oggetto   dell'appalto   o   della
          concessione  di   lavori   rientrino,   oltre   ai   lavori
          prevalenti, opere per le  quali  sono  necessari  lavori  o
          componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
          complessita' tecnica, quali  strutture,  impianti  e  opere
          speciali, e qualora una o piu'  di  tali  opere  superi  in
          valore  il  quindici  per  cento  dell'importo  totale  dei
          lavori, se i soggetti affidatari  non  siano  in  grado  di
          realizzare le predette componenti,  possono  utilizzare  il
          subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2,
          terzo periodo;  il  regolamento  definisce  l'elenco  delle
          opere di cui al presente  comma,  nonche'  i  requisiti  di
          specializzazione richiesti  per  la  loro  esecuzione,  che
          possono   essere   periodicamente   revisionati   con    il
          regolamento stesso. L'eventuale subappalto non puo' essere,
          senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso  di  subappalto
          la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta
          al subappaltatore dell'importo delle  prestazioni  eseguite
          dallo stesso, nei limiti del contratto  di  subappalto;  si
          applica l'articolo 118, comma 3, ultimo periodo. 
              12. In caso di procedure ristrette o negoziate,  ovvero
          di  dialogo  competitivo,  l'operatore  economico  invitato
          individualmente, o  il  candidato  ammesso  individualmente
          nella procedura di dialogo competitivo, ha la  facolta'  di
          presentare offerta o di trattare per se' o quale mandatario
          di operatori riuniti. 
              13. Nel  caso  di  lavori,  i  concorrenti  riuniti  in
          raggruppamento temporaneo devono  eseguire  le  prestazioni
          nella   percentuale   corrispondente    alla    quota    di
          partecipazione al raggruppamento. 
              14.  Ai  fini  della  costituzione  del  raggruppamento
          temporaneo, gli operatori economici devono  conferire,  con
          un   unico   atto,   mandato   collettivo   speciale    con
          rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. 
              15. Il mandato  deve  risultare  da  scrittura  privata
          autenticata. La relativa procura  e'  conferita  al  legale
          rappresentante  dell'operatore  economico  mandatario.   Il
          mandato e' gratuito e irrevocabile  e  la  sua  revoca  per
          giusta causa non ha effetto nei  confronti  della  stazione
          appaltante. 
              15-bis. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo
          trovano   applicazione,   in   quanto   compatibili,   alla
          partecipazione  alle   procedure   di   affidamento   delle
          aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di  rete,
          di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e-bis). 
              16. Al mandatario spetta la  rappresentanza  esclusiva,
          anche  processuale,  dei  mandanti  nei   confronti   della
          stazione appaltante per tutte le operazioni e gli  atti  di
          qualsiasi natura dipendenti  dall'appalto,  anche  dopo  il
          collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di  ogni
          rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo' far valere
          direttamente le responsabilita' facenti capo ai mandanti. 
              17. Il rapporto di mandato non  determina  di  per  se'
          organizzazione o  associazione  degli  operatori  economici
          riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia  ai
          fini della gestione,  degli  adempimenti  fiscali  e  degli
          oneri sociali. 
              18.  In  caso  di  fallimento  del  mandatario  ovvero,
          qualora si tratti di imprenditore individuale, in  caso  di
          morte,  interdizione,  inabilitazione  o   fallimento   del
          medesimo  ovvero  nei   casi   previsti   dalla   normativa
          antimafia,  la  stazione  appaltante  puo'  proseguire   il
          rapporto di appalto con altro operatore economico  che  sia
          costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice
          purche' abbia i requisiti  di  qualificazione  adeguati  ai
          lavori o  servizi  o  forniture  ancora  da  eseguire;  non
          sussistendo tali condizioni  la  stazione  appaltante  puo'
          recedere dall'appalto. 
              19. In caso di fallimento di uno dei  mandanti  ovvero,
          qualora si tratti di imprenditore individuale, in  caso  di
          morte,  interdizione,  inabilitazione  o   fallimento   del
          medesimo  ovvero  nei   casi   previsti   dalla   normativa
          antimafia, il mandatario, ove non indichi  altro  operatore
          economico subentrante che sia in  possesso  dei  prescritti
          requisiti  di  idoneita',  e'   tenuto   alla   esecuzione,
          direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purche' questi
          abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori  o
          servizi o forniture ancora da eseguire.". 
              Si riporta l'articolo 51, secondo comma, della legge 16
          febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento  del  notariato  e  degli
          archivi notarili), pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  7  marzo
          1913, n. 55, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 51. 
              (Omissis). 
              L'atto deve contenere: 
              1° l'indicazione in lettere per disteso  dell'anno  del
          mese, del  giorno,  del  Comune  e  del  luogo  in  cui  e'
          ricevuto; 
              2° il nome, il cognome e l'indicazione della  residenza
          del notaro, e del Collegio notarile presso cui e iscritto; 
              3° il nome, il cognome,  la  paternita',  il  luogo  di
          nascita, il domicilio  o  la  residenza  delle  parti,  dei
          testimoni e dei fidefacenti. 
              Se le parti od alcune di esse intervengono all'atto per
          mezzo  di  rappresentante,  le  precedenti  indicazioni  si
          osserveranno, non solo rispetto ad esse, ma anche  rispetto
          al loro rappresentante. La procura  deve  rimanere  ammessa
          all'atto medesimo o in originale o in  copia,  a  meno  che
          l'originale o la copia non si trovi negli atti  del  notaro
          rogante ovvero sia iscritto nel registro delle imprese; 
              4°  la  dichiarazione  della  certezza   dell'identita'
          personale delle parti o la dichiarazione  dell'accertamento
          fattone per mezzo dei fidefacienti; 
              5° l'indicazione, almeno per la prima volta, in lettere
          per disteso, delle date,  delle  somme  e  della  quantita'
          delle cose che formano oggetto dell'atto; 
              6° la  designazione  precisa  delle  cose  che  formano
          oggetto dell'atto, in modo da  non  potersi  scambiare  con
          altre. 
              Quando l'atto riguarda beni  immobili,  questi  saranno
          designati, per  quanto  sia  possibile,  con  l'indicazione
          della loro natura, del Comune in cui si trovano, dei numeri
          catastali, delle mappe censuarie, dove esistono, e dei loro
          confini in modo da accertare la  identita'  degli  immobili
          stessi; 
              7° l'indicazione  dei  titoli  e  delle  scritture  che
          s'inseriscono nell'atto; 
              8° la menzione  che  dell'atto,  delle  scritture,  dei
          titoli  inserti  nel  medesimo,  fu  data  dal  notaro,  o,
          presente il notaro, da persona di sua fiducia, lettura alle
          parti,  in  presenza  dei  testimoni,   se   questi   siano
          intervenuti.". 
              Si riporta l'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile
          1990, n. 100 (Norme sulla promozione della partecipazione a
          societa' ed imprese  miste  all'estero),  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 3 maggio 1990, n.  101,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 1. 
              (Omissis). 
              2. La SIMEST S.p.a.,  anche  avvalendosi,  in  base  ad
          apposita convenzione, dei  servizi  dell'Istituto  centrale
          per il credito a  medio  termine  (Mediocredito  centrale),
          provvede  in  particolare,  sulla  base  di  programmi  che
          evidenzino gli obiettivi di ciascuna iniziativa: 
              a) a promuovere la costituzione di societa'  all'estero
          da parte di societa' ed imprese, anche cooperative, e  loro
          consorzi  e  associazioni,  cui  possono  partecipare  enti
          pubblici economici ed altri organismi pubblici e privati; 
              b) a partecipare, con quote di  minoranza,  nel  limite
          indicato all'articolo 3, comma 1,  a  societa'  ed  imprese
          all'estero, anche gia' costituite; 
              b-bis) a partecipare, con quote di minoranza nei limiti
          di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 14  marzo
          2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
          maggio 2005, n. 80, a societa' commerciali, anche con  sede
          in   Italia,   specializzate   nella    valorizzazione    e
          commercializzazione all'estero dei prodotti italiani; 
              c) a sottoscrivere obbligazioni convertibili in  azioni
          e acquistare certificati di  sottoscrizione  e  diritti  di
          opzione di quote o azioni delle societa' ed imprese di  cui
          alle lettere a) e b), con il limite previsto  alla  lettera
          b); 
              d) a partecipare ad associazioni temporanee di  imprese
          e ad altri accordi di cooperazione tra societa' ed  imprese
          all'estero, con il limite previsto alla lettera b); 
              e) ad effettuare, a favore delle  societa'  ed  imprese
          partecipate, ogni altra operazione di  assistenza  tecnica,
          amministrativa, organizzativa e finanziaria; 
              f) ad effettuare ricerche di mercato, sondaggi e  studi
          di  fattibilita',  anche  mediante  apposite   convenzioni,
          preordinate  alla  costituzione  di  societa'  ed   imprese
          all'estero, anche d'intesa con l'Istituto nazionale per  il
          commercio estero (ICE); 
              g) a  rilasciare  garanzia  in  favore  di  aziende  ed
          istituti di credito italiani o esteri per  finanziamenti  a
          soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle
          societa' ed imprese, nel rispetto del limite  di  cui  alla
          lettera b); 
              h) a partecipare, in posizione di minoranza, a consorzi
          e societa' consortili, fra  piccole  e  medie  imprese  che
          abbiano come scopo la prestazione di servizi reali a favore
          di imprese all'estero ed usufruiscano dei contributi  o  di
          altre  agevolazioni  del  Ministero   dell'industria,   del
          commercio e dell'artigianato; 
              h-bis)  a  concedere  finanziamenti,  di   durata   non
          superiore a otto anni, alle imprese o  societa'  estere  di
          cui alla lettera b), in misura  non  eccedente  il  25  per
          cento  dell'impegno  finanziario  previsto  dal   programma
          economico dell'impresa o societa' estera;  tale  limite  e'
          aumentato al 50 per cento per le piccole e  medie  imprese,
          come definite ai sensi  della  raccomandazione  2003/361/CE
          della Commissione, del 6 maggio  2003.  I  limiti  riferiti
          alla  durata  del  finanziamento,  al  destinatario   dello
          stesso,  nonche'   all'impegno   previsto   dal   programma
          economico dell'impresa o societa' estera, non si  applicano
          alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca
          europea per la ricostruzione e lo  sviluppo  (BERS),  dalla
          Banca   europea   per   gli   investimenti   (BEI),   dalla
          International  Financial  Corporation  (IFC)  o  da   altre
          organizzazioni finanziarie internazionali di cui  lo  Stato
          italiano e' membro; 
              h-ter) a partecipare a societa' italiane o  estere  che
          abbiano finalita' strumentali  correlate  al  perseguimento
          degli  obiettivi  di  promozione  e   di   sviluppo   delle
          iniziative  di  imprese  italiane  di  investimento  e   di
          collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali
          societa'  finanziarie,   assicurative,   di   leasing,   di
          factoring e di general trading; 
              h-quater) a costituire uno o  piu'  patrimoni  ciascuno
          dei quali destinato  in  via  esclusiva  ad  uno  specifico
          affare; 
              h-quinquies) in base ad  apposite  convenzioni  con  il
          Ministero delle attivita' produttive, a gestire i fondi  di
          cui al comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo  31
          marzo 1998,  n.  143,  nonche'  i  fondi  rotativi  di  cui
          all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge  21  marzo
          2001, n. 84, e quelli istituiti ai sensi  dell'articolo  46
          della legge 12 dicembre 2002, n. 273.". 
              Si riporta l'articolo 62 del citato decreto-legge n.  1
          del 2012: 
              "Art. 62. Disciplina  delle  relazioni  commerciali  in
          materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari 
              1. I contratti che hanno ad  oggetto  la  cessione  dei
          prodotti agricoli e  alimentari,  ad  eccezione  di  quelli
          conclusi  con  il  consumatore   finale,   sono   stipulati
          obbligatoriamente in forma scritta e indicano la durata, le
          quantita' e le caratteristiche  del  prodotto  venduto,  il
          prezzo,  le  modalita'  di  consegna  e  di  pagamento.   I
          contratti   devono   essere   informati   a   principi   di
          trasparenza,  correttezza,  proporzionalita'  e   reciproca
          corrispettivita' delle prestazioni, con riferimento ai beni
          forniti. 
              2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici,
          ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto  la  cessione
          dei beni di cui al comma 1, e' vietato: 
              a) imporre direttamente o indirettamente condizioni  di
          acquisto,  di  vendita  o  altre  condizioni   contrattuali
          ingiustificatamente     gravose,     nonche'     condizioni
          extracontrattuali e retroattive; 
              b)  applicare  condizioni  oggettivamente  diverse  per
          prestazioni equivalenti; 
              c)  subordinare  la   conclusione,   l'esecuzione   dei
          contratti e la continuita'  e  regolarita'  delle  medesime
          relazioni commerciali alla  esecuzione  di  prestazioni  da
          parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi
          commerciali, non abbiano alcuna connessione  con  l'oggetto
          degli uni e delle altre; 
              d) conseguire  indebite  prestazioni  unilaterali,  non
          giustificate dalla natura o dal contenuto  delle  relazioni
          commerciali; 
              e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale  sleale
          che risulti tale anche tenendo conto  del  complesso  delle
          relazioni commerciali che caratterizzano le  condizioni  di
          approvvigionamento. 
              3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento  del
          corrispettivo  deve  essere   effettuato   per   le   merci
          deteriorabili entro il termine legale di  trenta  giorni  e
          per tutte le altre  merci  entro  il  termine  di  sessanta
          giorni. In entrambi i casi il termine  decorre  dall'ultimo
          giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi
          decorrono  automaticamente  dal  giorno   successivo   alla
          scadenza del  termine.  In  questi  casi  il  saggio  degli
          interessi e' maggiorato di ulteriori due punti  percentuali
          ed e' inderogabile. 
              4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono
          i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie: 
              a)   prodotti    agricoli,    ittici    e    alimentari
          preconfezionati che riportano una data  di  scadenza  o  un
          termine minimo di conservazione non  superiore  a  sessanta
          giorni; 
              b)  prodotti  agricoli,  ittici  e  alimentari   sfusi,
          comprese erbe  e  piante  aromatiche,  anche  se  posti  in
          involucro  protettivo  o  refrigerati,  non  sottoposti   a
          trattamenti atti a prolungare la durabilita'  degli  stessi
          per un periodo superiore a sessanta giorni; 
              c) prodotti a base di carne che presentino le  seguenti
          caratteristiche fisico-chimiche: 
              aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 
              oppure 
              aW superiore a 0,91 
              oppure 
              pH uguale o superiore a 4,5; 
              d) tutti i tipi di latte. 
              5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente,
          ad eccezione del consumatore finale, che contravviene  agli
          obblighi di cui al comma  1  e'  sottoposto  alla  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro  20.000,00.
          L'entita' della sanzione e' determinata facendo riferimento
          al valore dei beni oggetto di cessione. 
              6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente,
          ad eccezione del consumatore finale, che contravviene  agli
          obblighi di cui al  comma  2  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a  euro  3.000,00.
          La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento
          al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato  i
          divieti di cui al comma 2. 
              7. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  il  mancato
          rispetto, da parte del debitore, dei termini  di  pagamento
          stabiliti al comma 3 e' punito con sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 500 euro  a  euro  500.000.  L'entita'  della
          sanzione  viene  determinata  in  ragione   del   fatturato
          dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi. 
              8. L'Autorita' Garante per la Concorrenza ed il Mercato
          e'  incaricata  della  vigilanza  sull'applicazione   delle
          presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni  ivi
          previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.  A
          tal fine, l'Autorita' puo' avvalersi del supporto operativo
          della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in
          ordine ai poteri di accertamento degli  ufficiali  e  degli
          agenti  di  polizia  giudiziaria  dall'articolo  13   della
          predetta legge 24 novembre 1981, n.  689.  All'accertamento
          delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2  e
          3 del presente articolo l'Autorita' provvede d'ufficio o su
          segnalazione  di   qualunque   soggetto   interessato.   Le
          attivita' di cui al  presente  comma  sono  svolte  con  le
          risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a
          legislazione vigente. 
              9.  Gli  introiti  derivanti   dall'irrogazione   delle
          sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate  all'entrata
          del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti
          con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          iscritti nello stato  di  previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo  economico,  al  Fondo  derivante  dalle  sanzioni
          amministrative irrogate dall'Autorita' Garante  Concorrenza
          e Mercato da destinare  a  vantaggio  dei  consumatori  per
          finanziare iniziative di informazione in materia alimentare
          a vantaggio dei consumatori e per finanziare  attivita'  di
          ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell'ambito
          dell'Osservatorio unico delle Attivita' produttive, nonche'
          nello stato di previsione del Ministero  per  le  Politiche
          agricole, alimentari e forestali per  il  finanziamento  di
          iniziative in materia agroalimentare. 
              10. Sono fatte salve  le  azioni  in  giudizio  per  il
          risarcimento del danno  derivante  dalle  violazioni  della
          presente   disposizione,   anche   ove    promosse    dalle
          associazioni dei  consumatori  aderenti  al  CNCU  e  delle
          categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio  Nazionale
          dell'Economia e del Lavoro  o  comunque  rappresentative  a
          livello nazionale. Le  stesse  associazioni  sono  altresi'
          legittimate ad agire, a tutela degli interessi  collettivi,
          richiedendo l'inibitoria  ai  comportamenti  in  violazione
          della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis
          e seguenti del codice di procedura civile. 
              11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art. 4 del decreto
          legislativo 9  ottobre  2002,  n.  231  e  il  decreto  del
          Ministro delle attivita' produttive del 13 maggio 2003. 
              11-bis. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo
          hanno  efficacia  decorsi  sette   mesi   dalla   data   di
          pubblicazione  della  legge  di  conversione  del  presente
          decreto. Con decreto del Ministro delle politiche  agricole
          alimentari e forestali, di concerto con il  Ministro  dello
          sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di
          pubblicazione  della  legge  di  conversione  del  presente
          decreto,  sono  definite  le  modalita'  applicative  delle
          disposizioni del presente articolo.". 
              Si riporta il punto 2, lettera m) dell'allegato IV alla
          Parte II del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152
          (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazz.  Uff.
          14 aprile 2006, n. 88, S.O., come modificato dalla presente
          legge: 
              "2. Industria energetica ed estrattiva 
              a)  impianti  termici  per  la  produzione  di  energia
          elettrica,  vapore  e  acqua  calda  con  potenza   termica
          complessiva superiore a 50 MW; 
              b) attivita' di ricerca sulla terraferma delle sostanze
          minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2,  del  regio
          decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi  comprese  le  risorse
          geotermiche, incluse le relative attivita' minerarie; 
              c) impianti industriali non termici per  la  produzione
          di energia, vapore ed acqua calda con  potenza  complessiva
          superiore a 1 MW; 
              d) impianti  industriali  per  il  trasporto  del  gas,
          vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con  una
          lunghezza complessiva superiore ai 20 km; 
              e) impianti industriali per la  produzione  di  energia
          mediante lo sfruttamento del vento con potenza  complessiva
          superiore a 1 MW; 
              f) installazioni di oleodotti e gasdotti  e  condutture
          per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello  stoccaggio
          geologico superiori a 20 km; 
              g)  attivita'  di  ricerca  di  idrocarburi  liquidi  e
          gassosi in terraferma; 
              h) estrazione di sostanze minerali di  miniera  di  cui
          all'art. 2, comma 2 del regio decreto 29  luglio  1927,  n.
          1443, mediante dragaggio marino e fluviale; 
              i)  agglomerazione  industriale  di  carbon  fossile  e
          lignite; 
              l) impianti di superficie dell'industria di  estrazione
          di carbon fossile,  di  petrolio,  di  gas  naturale  e  di
          minerali metallici nonche' di scisti bituminose; 
              m) impianti per la produzione di energia  idroelettrica
          con potenza nominale di concessione superiore a 100  kW  e,
          per i  soli  impianti  idroelettrici  che  rientrano  nella
          casistica di cui all'articolo 166 del presente  decreto  ed
          all'articolo 4, punto 3.b,  lettera  i),  del  decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico in data  6  luglio  2012,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale  n.  159  del  2012,  con  potenza  nominale   di
          concessione superiore a 250 kW; 
              n)  impianti  di  gassificazione  e  liquefazione   del
          carbone; 
              n-bis)  Impianti  per  la  cattura  di  flussi  di  CO2
          provenienti da impianti che non rientrano negli allegati II
          e  III  al  presente  decreto  ai  fini  dello   stoccaggio
          geologico a norma del decreto  legislativo  di  recepimento
          della  direttiva  2009/31/CE  in  materia   di   stoccaggio
          geologico di biossido di carbonio.". 
              Si riportano il punto 4, dell'allegato II  della  parte
          II, la lettera z) dell'allegato  III  della  parte  II,  il
          punto 7,  lettera  z)  dell'allegato  IV  della  parte  II,
          l'articolo 6, comma 8, del citato  decreto  legislativo  n.
          152 del 2006, come modificati dalla presente legge: 
              "4)  Elettrodotti  aerei  con  tensione   nominale   di
          esercizio superiore a 150 kV e con tracciato  di  lunghezza
          superiore a 15 km ed  elettrodotti  in  cavo  interrato  in
          corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore  a
          40 chilometri. 
              4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto  di  energia
          elettrica,  facenti   parte   della   rete   elettrica   di
          trasmissione nazionale, con tensione nominale  superiore  a
          100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a  10  Km  ed
          elettrodotti in cavo interrato in corrente  alternata,  con
          tracciato di lunghezza superiore a 40  chilometri,  facenti
          parte della rete elettrica di trasmissione nazionale; 
              4-ter) Elettrodotti aerei esterni per il  trasporto  di
          energia elettrica, facenti parte della  rete  elettrica  di
          trasmissione nazionale, con tensione nominale  superiore  a
          100 kV e con tracciato  di  lunghezza  superiore  a  3  Km,
          qualora    disposto    all'esito    della    verifica    di
          assoggettabilita' di cui all'articolo 20." 
              "z) Elettrodotti aerei  per  il  trasporto  di  energia
          elettrica,  non  facenti  parte  della  rete  elettrica  di
          trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore 100
          kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km." 
              "Punto  7  -  z)  elettrodotti  aerei  esterni  per  il
          trasporto di energia elettrica,  non  facenti  parte  della
          rete elettrica  di  trasmissione  nazionale,  con  tensione
          nominale superiore a 100 kV e con  tracciato  di  lunghezza
          superiore a 3 km." 
              "Art. 6. Oggetto della disciplina 
              (Omissis). 
              8. Per i progetti  di  cui  agli  allegati  III  e  IV,
          ricadenti all'interno di aree naturali protette, le  soglie
          dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta  per
          cento. Le medesime riduzioni  si  applicano  anche  per  le
          soglie dimensionali dei progetti di  cui  all'allegato  II,
          punti 4-bis) e 4-ter), relativi agli  elettrodotti  facenti
          parte della rete elettrica di trasmissione nazionale.". 
              Si riporta l'articolo 8 della legge 5 giugno  2003,  n.
          131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento  della
          Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.), pubblicata
          nella Gazz. Uff. 10 giugno 2003, n. 132 : 
              "Art.   8.   Attuazione   dell'articolo    120    della
          Costituzione sul potere sostitutivo 
              1. Nei casi e per le finalita'  previsti  dall'articolo
          120, secondo comma, della Costituzione, il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
          per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
          locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
          adottare  i  provvedimenti  dovuti  o  necessari;   decorso
          inutilmente  tale  termine,  il  Consiglio  dei   ministri,
          sentito l'organo  interessato,  su  proposta  del  Ministro
          competente o del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adotta i provvedimenti necessari, anche  normativi,  ovvero
          nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
          dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
          della Regione interessata al provvedimento. 
              2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si  renda
          necessario al fine di porre rimedio alla  violazione  della
          normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti  di  cui
          al comma 1 sono adottati su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie  e  del  Ministro   competente   per   materia.
          L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 
              3. Fatte salve le competenze delle  Regioni  a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito. 
              4. Nei casi di assoluta urgenza,  qualora  l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo le  finalita'  tutelate  dall'articolo  120  della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame. 
              5.   I   provvedimenti   sostitutivi   devono    essere
          proporzionati alle finalita' perseguite. 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112 .". 
              Si riporta l'articolo 2 della legge 27  dicembre  1953,
          n. 959 (Norme modificatrici  del  T.U.  delle  leggi  sulle
          acque e sugli impianti elettrici), pubblicata  nella  Gazz.
          Uff. 31  dicembre  1953,  n.  299,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  2.  Qualora  non  si  raggiunga  la  maggioranza
          prevista dal secondo comma dell'art. 1 per la  costituzione
          del consorzio obbligatorio, il sovracanone che deve  essere
          pagato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua  per
          forza motrice  ai  sensi  del  precedente  articolo,  sara'
          versato su di  apposito  conto  corrente  fruttifero  della
          Banca d'Italia intestato al Ministero dei lavori  pubblici,
          il quale provvedera' con decreto  alla  ripartizione  della
          somma tra i vari Comuni interessati,  in  base  ai  criteri
          stabiliti nell'articolo stesso. A decorrere  dall'esercizio
          2012, nel caso di cui al primo  comma,  il  sovracanone  e'
          versato direttamente ai comuni.". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  comma  1,  del
          decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99  (Disposizioni  in
          materia di soggetti e  attivita',  integrita'  aziendale  e
          semplificazione  amministrativa  in  agricoltura,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettere  d),  f),  g),  l),  ee),
          della L. 7 marzo 2003, n. 38), pubblicato nella Gazz.  Uff.
          22 aprile 2004,  n.  94,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 2. Societa' agricole 
              1. La ragione sociale o la denominazione sociale  delle
          societa'  che  hanno  quale  oggetto  sociale   l'esercizio
          esclusivo delle attivita' di cui  all'  articolo  2135  del
          codice civile  deve  contenere  l'indicazione  di  societa'
          agricola.  Non  costituiscono  distrazione   dall'esercizio
          esclusivo  delle  attivita'  agricole  la   locazione,   il
          comodato  e  l'affitto  di  fabbricati  ad  uso  abitativo,
          nonche' di terreni e di fabbricati ad uso strumentale  alle
          attivita' agricole  di  cui  all'articolo  2135  del  c.c.,
          sempreche'   i   ricavi   derivanti   dalla   locazione   o
          dall'affitto siano marginali rispetto  a  quelli  derivanti
          dall'esercizio  dell'attivita'  agricola   esercitata.   Il
          requisito  della  marginalita'  si  considera   soddisfatto
          qualora l'ammontare dei ricavi relativi  alle  locazioni  e
          affitto dei beni non superi il 10 per cento  dell'ammontare
          dei ricavi complessivi. Resta  fermo  l'assoggettamento  di
          tali ricavi a tassazione in  base  alle  regole  del  testo
          unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 34, sesto comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633  (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto), pubblicata nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n.
          292, S.O.: 
              "Art. 34. Regime speciale per i produttori agricoli 
              (Omissis). 
              6.  I  produttori   agricoli   che   nell'anno   solare
          precedente  hanno  realizzato  o,  in  caso  di  inizio  di
          attivita', prevedono di realizzare un volume  d'affari  non
          superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi  da
          cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati  dal
          versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali
          e  contabili,  compresa  la  dichiarazione  annuale,  fermo
          restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le
          bollette doganali a norma dell' articolo 39. I cessionari e
          i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i  servizi
          nell'esercizio dell'impresa, devono emettere  fattura,  con
          le modalita'  e  nei  termini  di  cui  all'  articolo  21,
          indicandovi la relativa imposta, determinata applicando  le
          aliquote corrispondenti alle percentuali di  compensazione,
          consegnarne copia  al  produttore  agricolo  e  registrarla
          separatamente a norma dell' articolo  25.  Le  disposizioni
          del presente comma cessano comunque di avere applicazione a
          partire dall'anno solare successivo  a  quello  in  cui  e'
          stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non
          sia superato il limite di un terzo delle cessioni di  altri
          beni. I produttori agricoli hanno facolta' di non avvalersi
          delle  disposizioni  del  presente  comma.  In  tale  caso,
          l'opzione o  la  revoca  si  esercitano  con  le  modalita'
          stabilite dal regolamento di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 10 novembre 1997,  n.  442,  e  successive
          modificazioni.". 
              Si riporta l'articolo 21 del citato decreto-legge n. 78
          del 2010: 
              "Art. 21. Comunicazioni telematiche alla Agenzia  delle
          Entrate 
              1. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
          Entrate sono  individuate  modalita'  e  termini,  tali  da
          limitare al massimo l'aggravio per i  contribuenti  per  la
          comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini
          dell'imposta   sul   valore    aggiunto.    L'obbligo    di
          comunicazione   delle   operazioni   rilevanti   ai    fini
          dell'imposta sul valore aggiunto per le quali  e'  previsto
          l'obbligo di emissione della  fattura  e'  assolto  con  la
          trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo
          di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per  le
          sole operazioni per le quali non e' previsto  l'obbligo  di
          emissione della fattura la  comunicazione  telematica  deve
          essere effettuata qualora le  operazioni  stesse  siano  di
          importo  non   inferiore   ad   euro   3.600,   comprensivo
          dell'imposta sul valore aggiunto.  Per  i  soggetti  tenuti
          alle comunicazioni di cui all'articolo  11,  comma  2,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  le
          comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse
          o ricevute per operazioni diverse  da  quelle  inerenti  ai
          rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo  7,
          commi quinto e sesto,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Per l'omissione delle
          comunicazioni, ovvero per la loro  effettuazione  con  dati
          incompleti o non veritieri si applica la  sanzione  di  cui
          all'articolo 11 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
          n. 471. 
              1-bis. Al fine  di  semplificare  gli  adempimenti  dei
          contribuenti, l'obbligo di comunicazione  delle  operazioni
          di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti
          non  soggetti  passivi  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto, e' escluso qualora il pagamento dei corrispettivi
          avvenga mediante carte di credito, di  debito  o  prepagate
          emesse da  operatori  finanziari  soggetti  all'obbligo  di
          comunicazione previsto dall'articolo 7,  sesto  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 605. 
              1-ter. Gli operatori finanziari soggetti all'obbligo di
          comunicazione previsto dall'articolo  7,  sesto  comma  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  605  che  emettono  carte  di  credito,  di  debito   o
          prepagate,  comunicano   all'Agenzia   delle   entrate   le
          operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il
          pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte  di
          credito, di  debito  o  prepagate  emesse  dagli  operatori
          finanziari stessi, secondo modalita'  e  termini  stabiliti
          con  provvedimento   del   Direttore   dell'Agenzia   delle
          entrate.". 
              Si riportano gli articoli 16, comma 2, e 14 della legge
          17  febbraio  1982,  n.  46  (Interventi  per   i   settori
          dell'economia di  rilevanza  nazionale),  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 27 febbraio 1982, n. 57: 
              "Art. 16. 
              Gli interventi del Fondo di cui al precedente  articolo
          14  sono  deliberati  dal  Ministro   dell'industria,   del
          commercio e dell'artigianato, previo parere di un  comitato
          tecnico. Il CIPI definisce l'entita', le  condizioni  e  le
          modalita' dell'intervento e stabilisce  eventuali  clausole
          particolari da inserire  nel  contratto  di  cui  al  comma
          successivo.  Il  presente  articolo   e'   stato   abrogato
          dall'art. 54, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con  la
          decorrenza ivi indicata, ad eccezione del secondo comma." 
              "Art.  14.  Presso  il  Ministero  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato  e'  istituito   il   «Fondo
          speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». Il  Fondo
          e'  amministrato  con  gestione  fuori  bilancio  ai  sensi
          dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 
              Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di
          imprese  destinati  ad  introdurre  rilevanti   avanzamenti
          tecnologici  finalizzati  a  nuovi  prodotti   o   processi
          produttivi  o  al  miglioramento  di  prodotti  o  processi
          produttivi gia' esistenti, oppure rilevanti innovazioni  di
          contenuto  stilistico  e  qualitativo  del  prodotto.  Tali
          programmi  riguardano  le   attivita'   di   progettazione,
          sperimentazione,  sviluppo,  preindustrializzazione   e   i
          processi   realizzativi   di    campionatura    innovativa,
          unitariamente considerati. 
              Il Ministro delle  attivita'  produttive  provvede  con
          proprio  decreto,  adottato  previo  parere  delle  regioni
          interessate, a stabilire annualmente la  percentuale  delle
          risorse  riservata  in  via  prioritaria  ai  programmi  di
          sviluppo precompetitivo presentati dalle  piccole  e  medie
          imprese. Tale quota non puo' essere  inferiore  al  25  per
          cento delle riserve annuali disponibili.". 
              Si riporta l'articolo 23 del citato decreto-legge n. 83
          del 2012, n. 83, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 23. Fondo per la crescita sostenibile 
              1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire  la
          crescita sostenibile e la creazione  di  nuova  occupazione
          nel rispetto delle contestuali  esigenze  di  rigore  nella
          finanza pubblica e di equita'  sociale,  in  un  quadro  di
          sviluppo  di  nuova  imprenditorialita',  con   particolare
          riguardo al sostegno alla piccola  e  media  impresa  e  di
          progressivo riequilibrio socio-economico, di genere  e  fra
          le diverse aree territoriali del Paese. 
              2. Il Fondo speciale rotativo di  cui  all'articolo  14
          della legge 17 febbraio 1982, n. 46,  istituito  presso  il
          Ministero dello sviluppo economico assume la  denominazione
          di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo). 
              Il Fondo  e'  destinato,  sulla  base  di  obiettivi  e
          priorita'  periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei
          vincoli   derivanti    dall'appartenenza    all'ordinamento
          comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con
          un  impatto  significativo  in   ambito   nazionale   sulla
          competitivita' dell'apparato  produttivo,  con  particolare
          riguardo alle seguenti finalita': 
              a) la promozione di progetti  di  ricerca,  sviluppo  e
          innovazione di rilevanza strategica per il  rilancio  della
          competitivita' del sistema  produttivo,  anche  tramite  il
          consolidamento dei centri e delle strutture  di  ricerca  e
          sviluppo delle imprese; 
              b) il  rafforzamento  della  struttura  produttiva,  il
          riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
          versano in  situazioni  di  crisi  complessa  di  rilevanza
          nazionale  tramite  la   sottoscrizione   di   accordi   di
          programma; 
              c) la promozione della  presenza  internazionale  delle
          imprese e l'attrazione di investimenti  dall'estero,  anche
          in raccordo con le azioni che saranno attivate  dall'ICE  -
          Agenzia     per     la     promozione     all'estero      e
          l'internazionalizzazione delle imprese italiane. 
              3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
          2, con decreti di natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  nel  rispetto   degli
          equilibri  di  finanza  pubblica,   sono   individuate   le
          priorita', le  forme  e  le  intensita'  massime  di  aiuto
          concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a  quanto
          previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo  31  marzo
          1998,  n.  123  ad  eccezione  del  credito  d'imposta.  Le
          predette misure sono attivate con  bandi  ovvero  direttive
          del Ministro dello sviluppo economico,  che  individuano  i
          termini, le  modalita'  e  le  procedure,  anche  in  forma
          automatizzata,  per  la  concessione  ed  erogazione  delle
          agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
          dello sviluppo economico  puo'  avvalersi,  sulla  base  di
          apposita  convenzione,  di  societa'  in  house  ovvero  di
          societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari   requisiti
          tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
          un'apposita gara, secondo le modalita' e  le  procedure  di
          cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163.  Agli
          oneri derivanti dalle convenzioni e  contratti  di  cui  al
          presente comma si applica quanto previsto dall'articolo  3,
          comma 2 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  123  e
          dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,
          n. 78, convertito con  modificazioni  con  legge  3  agosto
          2009, n. 102. 
              3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del  Fondo  possono
          essere periodicamente aggiornati con la medesima  procedura
          di  cui  al   comma   3   sulla   base   del   monitoraggio
          dell'andamento   degli   incentivi   relativi   agli   anni
          precedenti. 
              4. Il  Fondo  puo'  operare  anche  attraverso  le  due
          distinte contabilita'  speciali  gia'  intestate  al  Fondo
          medesimo esclusivamente per l'erogazione  di  finanziamenti
          agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
          di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea  o
          dalle regioni, ferma  restando  la  gestione  ordinaria  in
          bilancio per  gli  altri  interventi.  Per  ciascuna  delle
          finalita' indicate al  comma  2  e'  istituita  un'apposita
          sezione nell'ambito del Fondo. 
              5. (abrogato). 
              6. I finanziamenti  agevolati  concessi  a  valere  sul
          Fondo  possono  essere  assistiti  da  garanzie   reali   e
          personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
          per le anticipazioni dei contributi. 
              7.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto-legge  sono  abrogate  le  disposizioni  di   legge
          indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 11 del presente articolo. 
              8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati
          nonche' le somme restituite o non erogate alle  imprese,  a
          seguito dei provvedimenti di revoca e  di  rideterminazione
          delle agevolazioni concesse  ai  sensi  delle  disposizioni
          abrogate  ai  sensi  del  precedente  comma,   cosi'   come
          accertate  con  decreto   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per  essere   riassegnate   nel   medesimo   importo   alla
          contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
          di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
          accertate al netto delle risorse necessarie per far  fronte
          agli impegni gia' assunti e per  garantire  la  definizione
          dei procedimenti di cui al comma 11. 
              9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai
          sensi  del  comma  7,  le  disponibilita'  esistenti  sulle
          contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
          sviluppo  economico  e   presso   l'apposita   contabilita'
          istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
          degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203,  lettera
          f) della legge  23  dicembre  1996,  n.  662  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          nel   medesimo   importo,   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, su richiesta  del  Ministero
          dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello  stato
          di previsione dello  stesso  Ministero  per  la  successiva
          assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
          per l'erogazione di finanziamenti  agevolati.  Le  predette
          disponibilita'  sono  accertate  al  netto  delle   risorse
          necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti  e  per
          garantire  la  definizione  dei  procedimenti  di  cui   al
          successivo comma  11.  Le  predette  contabilita'  speciali
          continuano ad operare fino al  completamento  dei  relativi
          interventi  ovvero,  ove  sussistano,   degli   adempimenti
          derivanti dalle programmazioni comunitarie  gia'  approvate
          dalla UE alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              10. Al fine di garantire la prosecuzione  delle  azioni
          volte a promuovere la coesione e il riequilibrio  economico
          e sociale tra le diverse aree del Paese, le  disponibilita'
          accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e  9  del
          presente articolo, rivenienti da  contabilita'  speciali  o
          capitoli di bilancio relativi a misure di  aiuto  destinate
          alle  aree  sottoutilizzate  sono  utilizzate  secondo   il
          vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              11. I procedimenti avviati in data anteriore  a  quella
          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge  sono
          disciplinati, ai fini della concessione  e  dell'erogazione
          delle agevolazioni e comunque fino alla  loro  definizione,
          dalle disposizioni delle leggi  di  cui  all'Allegato  1  e
          dalle  norme  di  semplificazione   recate   dal   presente
          decreto-legge. 
              12.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.". 
              Si riporta l'articolo  1,  comma  50,  della  legge  15
          dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per  il  riordino,
          il coordinamento e  l'integrazione  della  legislazione  in
          materia  ambientale  e  misure  di  diretta  applicazione),
          pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2004, n. 302, S.O.: 
              "Art. 1. 
              (Omissis). 
              50.  Al  fine  di  adeguare  le   strutture   operative
          dell'Istituto  centrale  per  la  ricerca   scientifica   e
          tecnologica applicata al mare (ICRAM) alle esigenze di  una
          maggiore presenza sul territorio anche a  supporto  tecnico
          degli enti  locali  nel  coordinamento  delle  attivita'  a
          livello locale nelle  aree  marine  protette,  negli  scavi
          portuali e nella pesca, anche attraverso l'apertura di sedi
          decentrate ovvero  di  laboratori  locali  di  ricerca,  e'
          autorizzata per il triennio 2003-2005 la spesa di 7.500.000
          euro annui.". 
              Si riporta  l'articolo  4,  comma  45  della  legge  24
          dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato),  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 27  dicembre  2003,  n.  299,  S.O.,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 4. 
              (Omissis). 
              45. Per le finalita' di cui all'articolo  6,  comma  5,
          del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, l'ISMEA e'
          autorizzato, anche  attraverso  la  costituzione  di  forme
          associative e  consortili  con  banche  ed  altri  soggetti
          autorizzati    all'esercizio    del    credito     agrario,
          all'erogazione del credito a condizioni di mercato e a: 
              a)  prestare  garanzie  finanziarie  per  emissioni  di
          obbligazioni sia a breve che a  medio  e  a  lungo  termine
          effettuate da piccole e medie imprese operanti nel  settore
          agricolo e agroalimentare; 
              b) provvedere all'acquisto di  crediti  bancari  sia  a
          breve che a medio e a lungo termine in favore delle piccole
          e  medie  imprese   operanti   nel   settore   agricolo   e
          agroalimentare e alla loro successiva cartolarizzazione; 
              c) effettuare anticipazioni dei crediti  vantati  dagli
          agricoltori  nei  confronti  dei   soggetti   di   cui   al
          regolamento  (CE)  n.  1663/95  del  7  luglio  1995  della
          Commissione.". 
              Si riporta l'articolo  7  del  decreto  legislativo  19
          settembre 2012, n. 169 (Ulteriori modifiche ed integrazioni
          al decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.  141,  recante
          attuazione  della   direttiva   2008/48/CE,   relativa   ai
          contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche  del
          titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina
          dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti
          in  attivita'  finanziaria  e  dei  mediatori   creditizi),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2012,  n.  230,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  7.  Modifiche  all'articolo   12   del   decreto
          legislativo 13 agosto 2010, n. 141 
              1. All'articolo 12 del decreto  legislativo  13  agosto
          2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a)  al  comma  1,  alla  lettera  b)  dopo  le  parole:
          «istituti di  pagamento»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
          istituti di moneta elettronica»; 
              b) al comma 1, lettera c), dopo  l'ultimo  periodo,  e'
          aggiunto  il  seguente:  «Quanto  previsto  dalla  presente
          lettera, e' esteso alle societa' di servizi controllate  ai
          sensi dell'articolo  2359  del  codice  civile,  costituite
          dalle  associazioni  stesse  per  il  perseguimento   delle
          finalita' associative»; 
              c) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
              «1-bis.  Non  costituisce  esercizio  di   agenzia   in
          attivita' finanziaria la promozione e  il  collocamento  di
          contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla
          prestazione di servizi di pagamento da parte dei  promotori
          finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per
          conto  del  soggetto  abilitato  che  ha   conferito   loro
          l'incarico di promotore finanziario. Il soggetto  abilitato
          cura l'aggiornamento  professionale  dei  propri  promotori
          finanziari,  assicura  il  rispetto  da  parte  loro  della
          disciplina prevista ai sensi  del  titolo  VI  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  e  risponde  per  i
          danni  da  essi  cagionati  nell'esercizio   dell'attivita'
          prevista  dal  presente  comma,  anche  se  conseguenti   a
          responsabilita' accertata in sede penale.»; 
              d) al comma 2 le parole: «istituti di  pagamento  o  di
          istituti  di  moneta  elettronica»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «soggetti autorizzati alla prestazione di servizi
          di pagamento» e le parole: «, non determini l'insorgere  di
          rapporti di debito o di credito» sono soppresse; 
              e) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
              «2-bis. L'esercizio di agenzia in attivita' finanziaria
          comporta  gli  obblighi  di   contribuzione   previdenziale
          previsti per i soggetti di cui all'articolo 1742 del codice
          civile.  L'Organismo  previsto  dall'articolo  128-undecies
          individua  forme  di  collaborazione  e   di   scambio   di
          informazioni con gli enti di previdenza.».". 
              Si riporta l'articolo 4 del  decreto-legge  3  novembre
          2008, n. 171, (Misure urgenti per il  rilancio  competitivo
          del settore agroalimentare), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 30 dicembre  2008,  n.  205,  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 4 novembre 2008, n. 258: 
              "Art. 4. Programma SFOP 
              1. Gli oneri derivanti dalla chiusura degli  interventi
          cofinanziati dall'Unione europea nel settore della pesca  e
          dell'acquacoltura,  per  il   periodo   di   programmazione
          1994/1999, pari a 50,6 milioni di  euro  per  l'anno  2008,
          fanno carico alle disponibilita' del Fondo di rotazione  di
          cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.". 
              Si  riporta   l'articolo   2,   comma   5-decies,   del
          decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni  legislative  e  di   interventi
          urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese  e
          alle famiglie), convertito con modificazioni,  dalla  legge
          26 febbraio 2011, n. 10, pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  29
          dicembre 2010, n. 303: 
              "Art. 2. Proroghe onerose di termini 
              (Omissis). 
              5-decies.  Il   Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali, sentita la  Commissione  consultiva
          centrale per la pesca e l'acquacoltura, adotta il Programma
          nazionale triennale  della  pesca,  di  seguito  denominato
          «Programma  nazionale»,  contenente   gli   interventi   di
          esclusiva  competenza  nazionale  indirizzati  alla  tutela
          dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitivita'
          delle  imprese  di  pesca  nazionali,  nel  rispetto  dell'
          articolo 117 della  Costituzione  ed  in  coerenza  con  la
          normativa comunitaria.". 
              Si  riporta  l'articolo  39,  comma   4,   del   citato
          decreto-legge  n.  201  del  2011,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 39. Misure per le micro, piccole e medie imprese 
              1. In materia di  fondo  di  garanzia  a  favore  delle
          piccole  e  medie  imprese,  la  garanzia  diretta   e   la
          controgaranzia  possono  essere  concesse  a  valere  sulle
          disponibilita' del Fondo di garanzia a favore delle piccole
          e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a),
          della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662   e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  fino  all'80  per   cento
          dell'ammontare delle operazioni  finanziarie  a  favore  di
          piccole e medie imprese e  consorzi  ubicati  in  tutto  il
          territorio  nazionale,  purche'   rientranti   nei   limiti
          previsti dalla vigente  normativa  comunitaria.  La  misura
          della   copertura   degli   interventi   di   garanzia    e
          controgaranzia, nonche' la misura della  copertura  massima
          delle perdite e' regolata in relazione  alle  tipologie  di
          operazioni finanziarie, categorie di  imprese  beneficiarie
          finali,  settori   economici   di   appartenenza   e   aree
          geografiche,  con  decreto  di  natura  non  regolamentare,
          adottato dal Ministro dello  Sviluppo  Economico,  d'intesa
          con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. 
              2. Nel rispetto degli equilibri  di  finanza  pubblica,
          per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento  del
          Fondo di cui al  comma  1,  la  misura  dell'accantonamento
          minimo, a titolo di coefficiente di  rischio,  puo'  essere
          definita con decreto di natura non  regolamentare  adottato
          dal Ministro dello  Sviluppo  Economico,  d'intesa  con  il
          Ministro dell'Economia e delle Finanze. 
              3. L'importo massimo garantito per singola impresa  dal
          Fondo  di  cui  al  comma  1  e'  elevato  a  2  milioni  e
          cinquecentomila  euro  per  le  tipologie   di   operazioni
          finanziarie, le categorie di imprese  beneficiarie  finali,
          le aree geografiche e i settori economici  di  appartenenza
          individuati  con  decreto  di  natura   non   regolamentare
          adottato dal Ministro dello  Sviluppo  Economico,  d'intesa
          con il Ministro dell'Economia e delle  Finanze.  Una  quota
          non  inferiore  [all'80]  per  cento  delle  disponibilita'
          finanziarie  del  Fondo  e'  riservata  ad  interventi  non
          superiori  a  [cinquecentomila]  euro   d'importo   massimo
          garantito per singola impresa. 
              4. La garanzia del Fondo di cui al comma l puo'  essere
          concessa, a titolo oneroso, su portafogli di  finanziamenti
          erogati a piccole  e  medie  imprese  nonche'  alle  grandi
          imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con  la
          partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto
          previsto e nei limiti  di  cui  all'articolo  8,  comma  5,
          lettera b),  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,
          n.  106  da  banche  e  intermediari  finanziari   iscritti
          nell'elenco speciale di cui all'articolo  106  del  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385   e   successive
          modificazioni. Con  decreto  di  natura  non  regolamentare
          adottato dal Ministro dello  Sviluppo  Economico,  d'intesa
          con  il  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze,   sono
          definite  le  tipologie  di  operazioni   ammissibili,   le
          modalita' di concessione, i criteri  di  selezione  nonche'
          l'ammontare massimo delle  disponibilita'  finanziarie  del
          Fondo da destinare alla  copertura  del  rischio  derivante
          dalla concessione di detta garanzia. 
              5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal
          Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro
          dell'Economia e delle Finanze, puo'  essere  modificata  la
          misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia dovute
          dai soggetti richiedenti, a pena di decadenza, in relazione
          alle diverse tipologie di intervento del Fondo  di  cui  al
          comma 1. 
              6. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal
          Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro
          dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalita' e
          le  condizioni  per  l'eventuale  cessione  a  terzi  e  la
          controgaranzia degli impegni assunti a carico del Fondo  di
          cui al comma 1, le cui rinvenienze confluiscono al medesimo
          Fondo. 
              7. In materia di patrimonializzazione dei  Confidi,  al
          capitale sociale dei confidi e delle banche di cui ai commi
          29 e 32 dell'articolo 13 del D.L.  30  settembre  2003,  n.
          269, convertito  nella  legge  24  novembre  2003,  n.  326
          possono partecipare, anche in deroga alle  disposizioni  di
          legge che prevedono divieti  o  limiti  di  partecipazione,
          imprese  non  finanziarie  di  grandi  dimensioni  ed  enti
          pubblici e privati, purche'  le  piccole  e  medie  imprese
          socie dispongano almeno  della  meta'  piu'  uno  dei  voti
          esercitabili nell'assemblea  e  la  nomina  dei  componenti
          degli organi che  esercitano  funzioni  di  gestione  e  di
          supervisione strategica sia riservata  all'assemblea.  Tale
          disposizione si applica anche  ai  confidi  costituiti  tra
          liberi  professionisti  ai  sensi  del   decreto-legge   30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni. 
              7-bis.  Nel  rispetto  degli   equilibri   di   finanza
          pubblica, una quota delle  disponibilita'  finanziarie  del
          Fondo di garanzia a favore delle piccole e  medie  imprese,
          di cui all' articolo 2, comma 100, lettera a), della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662, e'  riservata  ad  interventi  di
          garanzia in favore del microcredito di  cui  all'  articolo
          111 del testo unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, e successive modificazioni, da destinare alla
          microimprenditorialita'.  Con   decreto   di   natura   non
          regolamentare,  adottato  dal   Ministro   dello   sviluppo
          economico, sentito l'Ente nazionale  per  il  microcredito,
          sono definiti la quota delle risorse del Fondo da destinare
          al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le
          modalita' di concessione, i criteri  di  selezione  nonche'
          l'ammontare massimo delle  disponibilita'  finanziarie  del
          Fondo da destinare alla  copertura  del  rischio  derivante
          dalla  concessione  della  garanzia  di  cui  al   presente
          periodo.  L'Ente  nazionale  per  il  microcredito  stipula
          convenzioni con enti pubblici, enti privati e  istituzioni,
          nazionali ed europee, per l'incremento  delle  risorse  del
          Fondo dedicate al microcredito per le  microimprese  o  per
          l'istituzione  di  fondi  di  riserva  separati  presso  il
          medesimo Fondo.".