Art. 37 
 
 
Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese  delle  Zone
             Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza 
 
  1.  La  riprogrammazione  dei  programmi  cofinanziati  dai   Fondi
strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione coesione nonche' la
destinazione  di  risorse  proprie  regionali  possono  prevedere  il
finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere  da
a) a d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,
n. 296, e successive modificazioni, in favore delle imprese di  micro
e piccola dimensione localizzate o che si localizzano entro  la  data
fissata dal decreto di cui al comma 4 nelle Zone  Urbane  individuate
dalla delibera CIPE n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, nonche' in  quelle
valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa  allegata  e
nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all'articolo 1,
comma 342, della medesima legge n. 296 del  2006  da  definire  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, ricadenti nelle regioni ammissibili
all'obiettivo «Convergenza» ai sensi dell'articolo 5 del  regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio  2006,  e  successive
modificazioni. 
  1-bis. Rientrano tra le Zone franche urbane di cui all'articolo  1,
comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le aree  industriali
ricadenti nelle regioni di cui  all'obiettivo  «Convergenza»  per  le
quali  e'  stata  gia'  avviata  una   procedura   di   riconversione
industriale, purche' siano state precedentemente  utilizzate  per  la
produzione di autovetture e abbiano registrato un numero di  addetti,
precedenti  all'avvio  delle  procedure  per  la  cassa  integrazione
guadagni straordinaria, non inferiore a mille unita'. 
  1-ter.  La  dotazione  del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di  2
milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. 
  2. Ai fini della classificazione delle imprese di cui al comma 1 si
applicano i parametri dimensionali previsti dalla  vigente  normativa
comunitaria. 
  3. Ai  fini  di  cui  al  presente  articolo,  l'esenzione  di  cui
all'articolo 1, comma 341, lettera c), della legge n. 296  del  2006,
deve intendersi riferita alla «imposta municipale propria». 
  4. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nel  limite
massimo delle risorse come individuate  ai  sensi  del  comma  1.  Le
condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza e durata
delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  4-bis. Le misure di cui al presente articolo si applicano  altresi'
sperimentalmente ai comuni della provincia di  Carbonia  -  Iglesias,
nell'ambito dei programmi di sviluppo  e  degli  interventi  compresi
nell'accordo di programma «Piano Sulcis». La  relativa  copertura  e'
disposta a valere sulle somme destinate alla  attuazione  del  «Piano
Sulcis» dalla delibera CIPE  n.  93/2012  del  3  agosto  2012,  come
integrate dal presente decreto. Con decreto  adottato  ai  sensi  del
comma 4, si  provvede  all'attuazione  del  presente  comma  ed  alla
individuazione   delle   risorse   effettivamente   disponibili   che
rappresentano il tetto di spesa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'articolo 1, commi 340, 341 e 342  ,  della
          legge  27  dicembre  2006  n.  296  (Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato),
          pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.: 
              "1. 
              (Omissis). 
              340. Al fine di contrastare i  fenomeni  di  esclusione
          sociale  negli  spazi  urbani  e  favorire   l'integrazione
          sociale  e  culturale   delle   popolazioni   abitanti   in
          circoscrizioni o quartieri delle citta'  caratterizzati  da
          degrado urbano e sociale, sono istituite, con le  modalita'
          di cui al comma 342, zone franche urbane con un  numero  di
          abitanti non superiore a 30.000. Per le finalita' di cui al
          periodo precedente, e' istituito nello stato di  previsione
          del Ministero dello sviluppo economico  un  apposito  Fondo
          con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni  2008  e  2009,  che  provvede  al  finanziamento   di
          programmi di intervento, ai sensi del comma 342.  L'importo
          di cui al periodo precedente costituisce tetto  massimo  di
          spesa. 
              341. Le piccole e microimprese, come individuate  dalla
          raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
          2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1°  gennaio
          2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova  attivita'  economica
          nelle zone franche urbane individuate secondo le  modalita'
          di  cui  al  comma  342,  possono  fruire  delle   seguenti
          agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui  al
          comma 340 a tal fine vincolante: 
              a) esenzione dalle imposte  sui  redditi  per  i  primi
          cinque  periodi  di  imposta.  Per  i  periodi  di  imposta
          successivi, l'esenzione e' limitata, per i primi cinque  al
          60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e  per
          l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione  di  cui  alla
          presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo  di
          euro 100.000 del reddito  derivante  dall'attivita'  svolta
          nella zona  franca  urbana,  maggiorato,  a  decorrere  dal
          periodo di imposta in  corso  al  1°  gennaio  2009  e  per
          ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000,
          ragguagliato ad  anno,  per  ogni  nuovo  assunto  a  tempo
          indeterminato, residente all'interno del sistema locale  di
          lavoro in cui ricade la zona franca urbana; 
              b) esenzione  dall'imposta  regionale  sulle  attivita'
          produttive, per i primi cinque periodi di imposta,  fino  a
          concorrenza  di  euro  300.000,  per  ciascun  periodo   di
          imposta, del valore della produzione netta; 
              c) esenzione dell'imposta  comunale  sugli  immobili  a
          decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per  i  soli
          immobili  siti  nelle  zone  franche  urbane  dalle  stesse
          imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove
          attivita' economiche. 
              d)  esonero  dal  versamento   dei   contributi   sulle
          retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque  anni
          di attivita', nei limiti di un  massimale  di  retribuzione
          definito con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, solo  in  caso  di  contratti  a  tempo
          indeterminato,  o  a  tempo  determinato  di   durata   non
          inferiore a dodici mesi, e a condizione che  almeno  il  30
          per cento degli occupati  risieda  nel  sistema  locale  di
          lavoro in cui ricade la zona franca urbana.  Per  gli  anni
          successivi l'esonero e' limitato per i primi cinque  al  60
          per cento, per il sesto e settimo al 40  per  cento  e  per
          l'ottavo e nono al 20 per  cento.  L'esonero  di  cui  alla
          presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai
          titolari  di  reddito  di  lavoro  autonomo  che   svolgono
          l'attivita' all'interno della zona franca urbana. 
              342.   Il    Comitato    interministeriale    per    la
          programmazione economica (CIPE), su proposta  del  Ministro
          dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della
          solidarieta' sociale, provvede alla definizione dei criteri
          per l'allocazione delle risorse e per la  individuazione  e
          la selezione delle  zone  franche  urbane,  sulla  base  di
          parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni  di
          degrado di cui al comma 340. Provvede  successivamente,  su
          proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,   alla
          perimetrazione delle singole zone franche  urbane  ed  alla
          concessione del finanziamento in favore  dei  programmi  di
          intervento  di  cui  al  comma   340.   L'efficacia   delle
          disposizioni dei commi da 341  a  342  e'  subordinata,  ai
          sensi  dell'articolo  88,   paragrafo   3,   del   Trattato
          istitutivo  della  Comunita'  europea,   all'autorizzazione
          della Commissione europea.". 
              La  delibera  CIPE  n.  14/2009  dell'8   maggio   2009
          (Selezione e perimetrazione delle  zone  franche  urbane  e
          ripartizione delle risorse (articolo 1, legge n. 296/2006 e
          articolo 2, legge n. 244/2007). (Deliberazione n.  14/2009)
          e' pubblicata nella Gazz. Uff. 11 luglio 2009, n. 159. 
              Si riporta l'articolo 5 del Regolamento (CE)  11-7-2006
          n. 1083/2006  recante  Regolamento  del  consiglio  recante
          disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo   di   sviluppo
          regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo  e  sul  Fondo  di
          coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 
              pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L 210: 
              "Art. 5. Convergenza 
              1. Le regioni ammissibili al  finanziamento  dei  Fondi
          strutturali nell'ambito dell'obiettivo  «Convergenza»  sono
          quelle corrispondenti al livello  2  della  classificazione
          comune delle unita'  territoriali  per  la  statistica  (di
          seguito: «il livello NUTS 2») ai sensi del regolamento (CE)
          n. 1059/2003  il  cui  prodotto  interno  lordo  (PIL)  pro
          capite,  misurato  in  parita'  di  potere  di  acquisto  e
          calcolato sulla base dei dati  comunitari  per  il  periodo
          2000-2002, e' inferiore al 75% del PIL medio dell'UE  a  25
          per lo stesso periodo di riferimento. 
              2. Gli Stati membri ammissibili  al  finanziamento  del
          Fondo di coesione sono  quelli  il  cui  reddito  nazionale
          lordo (RNL) pro capite, misurato in parita'  di  potere  di
          acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per  il
          periodo 2001-2003,  e'  inferiore  al  90%  dell'RNL  medio
          dell'UE a 25 e che hanno un programma per conformarsi  alle
          condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 104
          del trattato. 
              3. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente
          regolamento, la Commissione adotta l'elenco  delle  regioni
          che soddisfano i criteri di cui  al  paragrafo  1  e  degli
          Stati membri che soddisfano i criteri di cui  al  paragrafo
          2. L'elenco e' valido dal 1° gennaio 2007  al  31  dicembre
          2013. 
              L'ammissibilita'  degli  Stati  membri  al   Fondo   di
          coesione sara' riesaminata nel 2010 sulla scorta  dei  dati
          comunitari dell'RNL relativo all'UE a 25.". 
              Si riporta l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
          novembre 2004, n.  282  (Disposizioni  urgenti  in  materia
          fiscale e di finanza pubblica), pubblicato nella Gazz. Uff.
          29 novembre 2004, n. 280: 
              "Art. 10. Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi 
              1.  Al  decreto-legge  30  settembre  2003,   n.   269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti ulteriori modifiche: 
              a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
          dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»  e:
          «terza  rata»,  sono  sostituite,  rispettivamente,   dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; 
              b) nell'allegato 1,  ultimo  periodo,  le  parole:  «30
          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere
          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
          ottobre 2005»; 
              c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole:  «30  giugno
          2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 
              2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei termini stabiliti per il  versamento,  rispettivamente,
          della seconda e della terza rata  dell'anticipazione  degli
          oneri concessori opera a condizione che le  regioni,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  non
          abbiano dettato una diversa disciplina. 
              3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del  decreto-legge
          12 luglio 2004,  n.  168,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30  luglio  2004,  n.   191,   e   successive
          modificazioni, e' abrogato. 
              4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,  valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota parte delle maggiori entrate  derivanti  dalle  altre
          disposizioni contenute nel presente decreto. 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.". 
              La delibera CIPE del 3 agosto 2012, n. 93/2012, recante
          " Fondo per lo sviluppo e la coesione  regione  Sardegna  -
          Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e  2007-2013
          e modifica delibera n. 62/2011. (Delibera n.  93/2012)"  e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 21 novembre 2012, n. 272.