Art. 38 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Ai fini del diritto aeronautico, l'espressione «base» identifica
un  insieme  di  locali  ed  infrastrutture  a  partire  dalle  quali
un'impresa  esercita  in  modo  stabile,  abituale   e   continuativo
un'attivita'  di   trasporto   aereo,   avvalendosi   di   lavoratori
subordinati che hanno in  tale  base  il  loro  centro  di  attivita'
professionale, nel senso che vi lavorano, vi prendono servizio  e  vi
ritornano dopo lo svolgimento della  propria  attivita'.  Un  vettore
aereo titolare di una licenza di esercizio rilasciata  da  uno  Stato
membro  dell'Unione  europea  diverso  dall'Italia   e'   considerato
stabilito sul territorio nazionale quando esercita in modo stabile  o
continuativo o abituale un'attivita' di trasporto aereo a partire  da
una base quale definita al periodo precedente. In deroga all'articolo
3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il presente comma si applica  a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 4, quinto comma, secondo periodo, dopo  le  parole:
«Non sono invece considerate attivita' commerciali:» sono inserite le
seguenti: «le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle
province,  dai  comuni  e  dagli  altri  enti  di  diritto   pubblico
nell'ambito di attivita' di pubblica autorita';»; 
  b) all'articolo 10,  primo  comma,  il  n.  5)  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «5) le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati  per
conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di  legge,
da aziende ed istituti di credito;». 
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli  1,
2, comma 6, 14, comma 1,  26,  27,  29,  32  e  34,  comma  20,  pari
complessivamente a 334,52 milioni di euro  per  l'anno  2013,  246,72
milioni di euro per l'anno 2014, 217,82 milioni di  euro  per  l'anno
2015, 217,67 milioni di euro per l'anno 2016, 180,77 milioni di  euro
a decorrere dall'anno 2017, che aumentano a 296,72  milioni  di  euro
per l'anno 2014, 287,82 milioni di euro  per  l'anno  2015  e  227,67
milioni di euro per l'anno 2016, ai fini  della  compensazione  degli
effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede: 
  a) quanto a 89,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 50,8 milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2014, con le  maggiori  entrate  derivanti
dal comma 1 del presente articolo; 
  b) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, con  le
maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo; 
  c) quanto a 28,4 milioni di euro nell'anno 2017,  con  le  maggiori
entrate derivanti dall'articolo 29; 
  d) quanto a 145,02 milioni di euro per l'anno 2013, 145,92  milioni
di euro per l'anno 2014, 137,02 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,
76,87 milioni di euro per l'anno 2016, 970.000 euro per l'anno 2017 e
29,37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018,  mediante  utilizzo
delle  risorse  del  fondo  di  cui  all'articolo  32   del   decreto
legislativo del 3 marzo 2011, n.  28,  giacenti  sul  conto  corrente
bancario  intestato  allo  stesso  Fondo.  A  tale  fine,  la   Cassa
conguaglio per il settore elettrico, con cadenza  trimestrale,  versa
all'entrata del bilancio dello Stato le risorse disponibili sul conto
corrente fino al raggiungimento  degli  importi  annuali  di  cui  al
periodo precedente. 
  4. Le rimanenti risorse  del  fondo  di  cui  all'articolo  32  del
decreto legislativo del 3 marzo 2011,  n.  28,  al  netto  di  quanto
complessivamente necessario per assicurare il versamento  all'entrata
previsto dal comma 3, lettera d), possono essere  destinate,  solo  a
partire dall'anno 2017, alle attivita' di cui ai numeri ii e iv della
lettera b) del  comma  1,  dell'articolo  32,  del  predetto  decreto
legislativo n. 28 del 2011, con le modalita' ivi indicate. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,  n.
          212 (Disposizioni in materia di  statuto  dei  diritti  del
          contribuente), pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio  2000,
          n. 177: 
              "Art. 3. Efficacia temporale delle norme tributarie 
              1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma  2,  le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente ai tributi periodici le modifiche  introdotte
          si  applicano  solo  a  partire   dal   periodo   d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono . 
              2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
          prevedere adempimenti a  carico  dei  contribuenti  la  cui
          scadenza sia fissata anteriormente al  sessantesimo  giorno
          dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
          provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 
              3. I termini di prescrizione e  di  decadenza  per  gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.". 
              Si riportano gli articoli 4, quinto  comma,  10,  primo
          comma, del citato decreto del Presidente  della  Repubblica
          n. 233 del 1972, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 4. Esercizio di imprese 
              Per esercizio di imprese  si  intende  l'esercizio  per
          professione  abituale,  ancorche'  non   esclusiva,   delle
          attivita' commerciali o agricole di cui agli articoli  2135
          e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma
          di impresa, nonche' l'esercizio di  attivita',  organizzate
          in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che
          non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile. 
              Si considerano in ogni caso  effettuate  nell'esercizio
          di imprese: 
              1) le cessioni di beni  e  le  prestazioni  di  servizi
          fatte dalle societa' in nome collettivo  e  in  accomandita
          semplice, dalle societa' per azioni e  in  accomandita  per
          azioni, dalle societa' a  responsabilita'  limitata,  dalle
          societa'  cooperative,  di   mutua   assicurazione   e   di
          armamento, dalle societa' estere di cui all'art.  2507  del
          Codice civile e dalle societa' di fatto; 
              2) le cessioni di beni  e  le  prestazioni  di  servizi
          fatte  da  altri  enti  pubblici  e  privati,  compresi   i
          consorzi, le  associazioni  o  altre  organizzazioni  senza
          personalita' giuridica e le societa' semplici, che  abbiano
          per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
          commerciali o agricole. 
              Si considerano effettuate in ogni  caso  nell'esercizio
          di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni
          di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa'  e
          dagli  enti  ivi  indicati  ai  propri  soci,  associati  o
          partecipanti. 
              Per gli enti indicati al n. 2) del secondo  comma,  che
          non abbiano per oggetto esclusivo o principale  l'esercizio
          di  attivita'  commerciali  o  agricole,   si   considerano
          effettuate nell'esercizio di imprese soltanto  le  cessioni
          di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di
          attivita' commerciali  o  agricole.  Si  considerano  fatte
          nell'esercizio di attivita' commerciali anche  le  cessioni
          di beni e le prestazioni di servizi ai  soci,  associati  o
          partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici,  o
          di contributi supplementari determinati in  funzione  delle
          maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad
          esclusione  di  quelle  effettuate  in   conformita'   alle
          finalita'   istituzionali   da   associazioni    politiche,
          sindacali  e  di   categoria,   religiose,   assistenziali,
          culturali,  sportive  dilettantistiche  ,   di   promozione
          sociale e di  formazione  extra-scolastica  della  persona,
          anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la
          medesima attivita' e che per legge, regolamento  o  statuto
          fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale,
          nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei
          tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. 
              Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono
          considerate in ogni caso commerciali, ancorche'  esercitate
          da enti pubblici, le seguenti attivita': 
              a) cessioni di beni  nuovi  prodotti  per  la  vendita,
          escluse  le  pubblicazioni  delle  associazioni  politiche,
          sindacali  e  di   categoria,   religiose,   assistenziali,
          culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale
          e  di  formazione  extra-scolastica  della  persona  cedute
          prevalentemente ai propri associati; 
              b)  erogazione  di  acqua  e  servizi  di  fognatura  e
          depurazione, gas, energia elettrica e vapore; 
              c)  gestione  di  fiere  ed  esposizioni  a   carattere
          commerciale; 
              d) gestione di spacci aziendali, gestione  di  mense  e
          somministrazione di pasti; 
              e) trasporto e deposito di merci; 
              f) trasporto di persone; 
              g) organizzazione  di  viaggi  e  soggiorni  turistici;
          prestazioni alberghiere o di alloggio; 
              h) servizi portuali e aeroportuali; 
              i) pubblicita' commerciale; 
              l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. 
              Non sono invece considerate attivita' commerciali: 
              le operazioni effettuate dallo  Stato,  dalle  regioni,
          dalle province, dai comuni e dagli altri  enti  di  diritto
          pubblico nell'ambito di attivita' di pubblica autorita'; 
              le operazioni relative all'oro e  alle  valute  estere,
          compresi i depositi anche  in  conto  corrente,  effettuate
          dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi; 
              la gestione, da parte delle Amministrazioni militari  o
          dei corpi di  polizia,  di  mense  e  spacci  riservati  al
          proprio  personale  ed  a  quello  dei  Ministeri  da   cui
          dipendono, ammesso ad  usufruirne  per  particolari  motivi
          inerenti al servizio; 
              la prestazione alle imprese  consorziate  o  socie,  da
          parte di consorzi o cooperative, di garanzie  mutualistiche
          e di  servizi  concernenti  il  controllo  qualitativo  dei
          prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualita'; 
              le  cessioni  di  beni  e  le  prestazioni  di  servizi
          effettuate in occasione di manifestazioni  propagandistiche
          dai  partiti   politici   rappresentati   nelle   assemblee
          nazionali e regionali; 
              le cessioni di beni e prestazioni di servizi  poste  in
          essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato  della
          Repubblica,  dalla  Camera  dei  deputati  e  dalla   Corte
          costituzionale, nel perseguimento delle  proprie  finalita'
          istituzionali;  le  prestazioni   sanitarie   soggette   al
          pagamento di quote di partecipazione alla  spesa  sanitaria
          erogate dalle  unita'  sanitarie  locali  e  dalle  aziende
          ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. 
              Non sono considerate, inoltre,  attivita'  commerciali,
          anche in deroga al secondo comma: 
              a) il possesso e  la  gestione  di  unita'  immobiliari
          classificate o classificabili nella categoria catastale A e
          le loro pertinenze, ad esclusione delle unita' classificate
          o classificabili nella categoria catastale A10,  di  unita'
          da diporto, di aeromobili da turismo o di  qualsiasi  altro
          mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi  o
          ricreativi,  compresi  quelli  destinati  all'ormeggio,  al
          ricovero e al servizio di unita' da diporto,  da  parte  di
          societa'  o  enti,  qualora  la  partecipazione   ad   essi
          consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo  inferiore
          al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei
          beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale  godimento
          sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle
          suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione  ad
          associazioni, enti o altre organizzazioni; 
              b) il possesso, non strumentale ne' accessorio ad altre
          attivita' esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di
          obbligazioni     o     titoli     similari,     costituenti
          immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi
          o altri  frutti,  senza  strutture  dirette  ad  esercitare
          attivita' finanziaria, ovvero attivita'  di  indirizzo,  di
          coordinamento  o  altri  interventi  nella  gestione  delle
          societa' partecipate . 
              Per le associazioni di  promozione  sociale  ricomprese
          tra gli enti di cui all'articolo 3, comma  6,  lettera  e),
          della legge 25  agosto  1991,  n.  287,  le  cui  finalita'
          assistenziali    siano    riconosciute    dal     Ministero
          dell'interno,  non  si  considera  commerciale,  anche   se
          effettuata verso pagamento di corrispettivi  specifici,  la
          somministrazione di alimenti e bevande  effettuata,  presso
          le sedi in cui viene svolta l'attivita'  istituzionale,  da
          bar ed esercizi similari,  sempreche'  tale  attivita'  sia
          strettamente  complementare  a  quelle  svolte  in  diretta
          attuazione degli scopi istituzionali e sia  effettuata  nei
          confronti  degli  stessi  soggetti  indicati  nel   secondo
          periodo del quarto comma. 
              Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  quarto,   secondo
          periodo,  e  sesto  si  applicano  a  condizione   che   le
          associazioni  interessate  si  conformino   alle   seguenti
          clausole, da  inserire  nei  relativi  atti  costitutivi  o
          statuti redatti nella  forma  dell'atto  pubblico  o  della
          scrittura privata autenticata o registrata: 
              a) divieto di  distribuire  anche  in  modo  indiretto,
          utili  o  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,  riserve  o
          capitale durante la vita dell'associazione,  salvo  che  la
          destinazione o la distribuzione  non  siano  imposte  dalla
          legge; 
              b) obbligo di devolvere  il  patrimonio  dell'ente,  in
          caso di suo scioglimento  per  qualunque  causa,  ad  altra
          associazione con finalita' analoghe o ai fini  di  pubblica
          utilita',  sentito  l'organismo   di   controllo   di   cui
          all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; 
              c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
          modalita' associative volte a garantire l'effettivita'  del
          rapporto   medesimo,    escludendo    espressamente    ogni
          limitazione   in   funzione   della   temporaneita'   della
          partecipazione alla vita associativa e prevedendo  per  gli
          associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto
          per l'approvazione e le modificazioni dello statuto  e  dei
          regolamenti  e  per  la  nomina  degli   organi   direttivi
          dell'associazione; 
              d) obbligo di redigere e di  approvare  annualmente  un
          rendiconto economico e finanziario secondo le  disposizioni
          statutarie; 
              e) eleggibilita' libera  degli  organi  amministrativi,
          principio  del  voto  singolo  di  cui  all'articolo  2532,
          secondo comma, del codice civile, sovranita' dell'assemblea
          dei soci, associati o partecipanti  e  i  criteri  di  loro
          ammissione  ed  esclusione,  criteri  e  idonee  forme   di
          pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle  relative
          deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto
          per  corrispondenza  per  le  associazioni  il   cui   atto
          costitutivo, anteriore al 1°  gennaio  1997,  preveda  tale
          modalita' di  voto  ai  sensi  dell'articolo  2532,  ultimo
          comma, del codice civile e  sempreche'  le  stesse  abbiano
          rilevanza  a   livello   nazionale   e   siano   prive   di
          organizzazione a livello locale ; 
              f)  intrasmissibilita'   della   quota   o   contributo
          associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte
          e non rivalutabilita' della stessa. 
              Le disposizioni di  cui  alle  lettere  c)  ed  e)  del
          settimo comma non si applicano alle associazioni  religiose
          riconosciute dalle confessioni con le  quali  lo  Stato  ha
          stipulato   patti,   accordi   o   intese,   nonche'   alle
          associazioni politiche, sindacali e di categoria. 
              Le disposizioni sulla perdita della qualifica  di  ente
          non commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  si
          applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.". 
              "Art. 10. Operazioni esenti dall'imposta 
              Sono esenti dall'imposta: 
              1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione
          e la negoziazione di crediti, la gestione degli  stessi  da
          parte dei concedenti  e  le  operazioni  di  finanziamento;
          l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione
          di fideiussioni e  di  altre  garanzie  e  la  gestione  di
          garanzie di crediti da parte dei concedenti;  le  dilazioni
          di pagamento,  le  operazioni,  compresa  la  negoziazione,
          relative a depositi di fondi,  conti  correnti,  pagamenti,
          giroconti,  crediti  e   ad   assegni   o   altri   effetti
          commerciali, ad  eccezione  del  recupero  di  crediti;  la
          gestione  di  fondi  comuni  di  investimento  e  di  fondi
          pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile  1993,  n.
          124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e  il
          servizio bancoposta; 
              2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e
          di vitalizio; 
              3) le operazioni relative a valute estere aventi  corso
          legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti
          e le monete da  collezione  e  comprese  le  operazioni  di
          copertura dei rischi di cambio ; 
              4) le operazioni, relative ad  azioni,  obbligazioni  o
          altri  titoli  non  rappresentativi  di  merci  e  a  quote
          sociali, eccettuate la  custodia  e  l'amministrazione  dei
          titoli;  le  operazioni,  incluse  le  negoziazioni  e   le
          opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative
          a valori mobiliari e a  strumenti  finanziari  diversi  dai
          titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a
          valori mobiliari e a strumenti  finanziari  i  contratti  a
          termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari  e  le
          relative opzioni, comunque regolati; i contratti a  termine
          su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di
          scambio di somme di  denaro  o  di  valute  determinate  in
          funzione di tassi di interesse, di tassi  di  cambio  o  di
          indici  finanziari,  e  relative  opzioni;  le  opzioni  su
          valute, su tassi  di  interesse  o  su  indici  finanziari,
          comunque regolate ; 
              5) le operazioni  relative  ai  versamenti  di  imposte
          effettuati  per  conto  dei  contribuenti,   a   norma   di
          specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di
          credito; 
              6) le  operazioni  relative  all'esercizio  del  lotto,
          delle lotterie nazionali, dei  giochi  di  abilita'  e  dei
          concorsi  pronostici  riservati  allo  Stato  e  agli  enti
          indicati nel decreto legislativo 14 aprile  1948,  n.  496,
          ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342,  e  successive
          modificazioni, nonche' quelle  relative  all'esercizio  dei
          totalizzatori e  delle  scommesse  di  cui  al  regolamento
          approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e  per
          le foreste 16  novembre  1955,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 273 del 26 novembre  1955,  e  alla  legge  24
          marzo  1942,  n.  315,  e  successive  modificazioni,   ivi
          comprese  le  operazioni  relative  alla   raccolta   delle
          giocate; 
              7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse
          in  occasione  di  gare,   corse,   giuochi,   concorsi   e
          competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate  al
          numero precedente, nonche'  quelle  relative  all'esercizio
          del  giuoco  nelle  case  da  giuoco  autorizzate  e   alle
          operazioni di sorte locali autorizzate; 
              8) le  locazioni  e  gli  affitti,  relative  cessioni,
          risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende  agricole,  di
          aree diverse da quelle destinate a parcheggio  di  veicoli,
          per le quali gli strumenti  urbanistici  non  prevedono  la
          destinazione edificatoria, e  di  fabbricati,  comprese  le
          pertinenze, le scorte e in genere i beni  mobili  destinati
          durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
          escluse le locazioni, per le quali  nel  relativo  atto  il
          locatore  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione  per
          l'imposizione, di  fabbricati  abitativi  effettuate  dalle
          imprese costruttrici degli stessi o dalle  imprese  che  vi
          hanno eseguito, anche  tramite  imprese  appaltatrici,  gli
          interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere  c),  d)
          ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  di
          fabbricati abitativi  destinati  ad  alloggi  sociali  come
          definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture,  di
          concerto con il Ministro  della  solidarieta'  sociale,  il
          Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per
          le politiche giovanili  e  le  attivita'  sportive  del  22
          aprile 2008, e di fabbricati strumentali che  per  le  loro
          caratteristiche   non   sono   suscettibili   di    diversa
          utilizzazione senza radicali trasformazioni; 
              8-bis) le cessioni  di  fabbricati  o  di  porzioni  di
          fabbricato diversi da  quelli  di  cui  al  numero  8-ter),
          escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici  degli
          stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
          imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3,
          comma  1,  lettere  c),  d)  ed   f),   del   Testo   Unico
          dell'edilizia  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque  anni  dalla
          data di ultimazione della  costruzione  o  dell'intervento,
          ovvero  quelle  effettuate  dalle  stesse   imprese   anche
          successivamente nel  caso  in  cui  nel  relativo  atto  il
          cedente  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione   per
          l'imposizione,  e  le  cessioni  di  fabbricati  di  civile
          abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti  dal
          decreto del Ministro delle infrastrutture 22  aprile  2008,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146  del  24  giugno
          2008, per le quali  nel  relativo  atto  il  cedente  abbia
          espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; 
              8-ter) le cessioni  di  fabbricati  o  di  porzioni  di
          fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche  non
          sono suscettibili di diversa utilizzazione  senza  radicali
          trasformazioni, escluse  quelle  effettuate  dalle  imprese
          costruttrici degli stessi o  dalle  imprese  che  vi  hanno
          eseguito,   anche   tramite   imprese   appaltatrici,   gli
          interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere  c),  d)
          ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  entro
          cinque anni dalla data di ultimazione della  costruzione  o
          dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il
          cedente  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione   per
          l'imposizione; 
              9)   le   prestazioni   di   mandato,   mediazione    e
          intermediazione relative alle operazioni di cui ai  nn.  da
          1) a 7) nonche'  quelle  relative  all'oro  e  alle  valute
          estere,  compresi  i  depositi  anche  in  conto  corrente,
          effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
          Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai  sensi
          dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto; 
              10). 
              11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello
          rappresentato da certificati in oro,  anche  non  allocato,
          oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di  quelle
          poste  in  essere  dai  soggetti  che  producono   oro   da
          investimento o che trasformano oro in oro  da  investimento
          ovvero commerciano oro da  investimento,  i  quali  abbiano
          optato, con le modalita' ed i termini previsti dal  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,  n.  442,
          anche in relazione a ciascuna cessione, per  l'applicazione
          dell'imposta;  le  operazioni  previste  dall'articolo  81,
          comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive modificazioni, riferite all'oro da investimento;
          le intermediazioni relative alle precedenti operazioni.  Se
          il  cedente  ha  optato  per  l'applicazione  dell'imposta,
          analoga opzione puo'  essere  esercitata  per  le  relative
          prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento  si
          intende: 
              a) l'oro in forma di  lingotti  o  placchette  di  peso
          accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad  1
          grammo, di  purezza  pari  o  superiore  a  995  millesimi,
          rappresentato o meno da titoli; 
              b) le monete d'oro di purezza pari o  superiore  a  900
          millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno  o  hanno  avuto
          corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un
          prezzo che non supera  dell'80  per  cento  il  valore  sul
          mercato  libero  dell'oro  in   esse   contenuto,   incluse
          nell'elenco predisposto dalla Commissione  delle  Comunita'
          europee (144)  ed  annualmente  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee  (144),  serie  C,  sulla
          base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  nonche'  le
          monete aventi le medesime  caratteristiche,  anche  se  non
          comprese nel suddetto elenco; 
              12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art.  2  fatte  ad
          enti  pubblici,  associazioni  riconosciute  o   fondazioni
          aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
          educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
          ONLUS; 
              13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art.  2  a  favore
          delle  popolazioni  colpite   da   calamita'   naturali   o
          catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8  dicembre
          1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
              14)  prestazioni  di  trasporto   urbano   di   persone
          effettuate mediante veicoli da  piazza  o  altri  mezzi  di
          trasporto  abilitati  ad  eseguire  servizi  di   trasporto
          marittimo, lacuale, fluviale  e  lagunare.  Si  considerano
          urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
          tra  comuni  non  distanti   tra   loro   oltre   cinquanta
          chilometri; 
              15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti  con
          veicoli  all'uopo  equipaggiati,  effettuate   da   imprese
          autorizzate e da ONLUS; 
              16) le prestazioni  del  servizio  postale  universale,
          nonche' le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi  a
          queste accessorie, effettuate  dai  soggetti  obbligati  ad
          assicurarne l'esecuzione; 
              17). 
              18)  le  prestazioni  sanitarie  di  diagnosi,  cura  e
          riabilitazione  rese  alla  persona  nell'esercizio   delle
          professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
          dell'articolo 99 del testo  unico  delle  leggi  sanitarie,
          approvato con regio decreto 27  luglio  1934,  n.  1265,  e
          successive modificazioni, ovvero  individuate  con  decreto
          del Ministro della sanita', di  concerto  con  il  Ministro
          delle finanze; 
              19) le prestazioni di ricovero  e  cura  rese  da  enti
          ospedalieri o da cliniche e  case  di  cura  convenzionate,
          nonche' da societa'  di  mutuo  soccorso  con  personalita'
          giuridica  e  da  ONLUS  compresa  la  somministrazione  di
          medicinali,  presidi   sanitari   e   vitto,   nonche'   le
          prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; 
              20) le  prestazioni  educative  dell'infanzia  e  della
          gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per  la
          formazione,   l'aggiornamento,   la   riqualificazione    e
          riconversione professionale,  rese  da  istituti  o  scuole
          riconosciuti  da  pubbliche  amministrazioni  e  da  ONLUS,
          comprese le prestazioni relative all'alloggio, al  vitto  e
          alla fornitura di libri e  materiali  didattici,  ancorche'
          fornite  da  istituzioni,  collegi  o   pensioni   annessi,
          dipendenti o funzionalmente collegati, nonche'  le  lezioni
          relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
          insegnanti a titolo personale; 
              21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi,
          asili, case di riposo per anziani e simili,  delle  colonie
          marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli  per
          la gioventu' di cui alla  legge  21  marzo  1958,  n.  326,
          comprese  le  somministrazioni  di   vitto,   indumenti   e
          medicinali, le prestazioni curative e le altre  prestazioni
          accessorie; 
              22)   le   prestazioni   proprie   delle   biblioteche,
          discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
          gallerie, pinacoteche, monumenti, ville,  palazzi,  parchi,
          giardini botanici e zoologici e simili; 
              23) le  prestazioni  previdenziali  e  assistenziali  a
          favore del personale dipendente; 
              24) le cessioni di organi, sangue e latte  umani  e  di
          plasma sanguigno; 
              25). 
              26). 
              27)  le  prestazioni  proprie  dei  servizi  di   pompe
          funebri; 
              27-bis). 
              27-ter) le prestazioni socio-sanitarie,  di  assistenza
          domiciliare o ambulatoriale,  in  comunita'  e  simili,  in
          favore   degli    anziani    ed    inabili    adulti,    di
          tossicodipendenti e di malati di AIDS,  degli  handicappati
          psicofisici, dei minori anche coinvolti  in  situazioni  di
          disadattamento e di devianza, di  persone  migranti,  senza
          fissa dimora, richiedenti asilo, di  persone  detenute,  di
          donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese
          da organismi di diritto pubblico, da istituzioni  sanitarie
          riconosciute  che  erogano  assistenza  pubblica,  previste
          all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o  da
          enti aventi finalita' di assistenza sociale e da ONLUS; 
              27-quater) le prestazioni delle compagnie  barracellari
          di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382. 
              27-quinquies) le cessioni che hanno  per  oggetto  beni
          acquistati o importati senza  il  diritto  alla  detrazione
          totale della relativa imposta ai sensi degli  articoli  19,
          19-bis1 e 19-bis2. 
              27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate  dalle
          imprese di pesca marittima, dei prodotti della  pesca  allo
          stato naturale o dopo operazioni di conservazione  ai  fini
          della   commercializzazione,   ma   prima   di    qualsiasi
          consegna.". 
              Si riporta l'articolo  32  del  decreto  legislativo  3
          marzo 2011, n. 28 (Attuazione  della  direttiva  2009/28/CE
          sulla   promozione   dell'uso   dell'energia    da    fonti
          rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva  abrogazione
          delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 28 marzo 2011, n. 71, S.O.: 
              "Art.  32.   Interventi   a   favore   dello   sviluppo
          tecnologico e industriale 
              1. Al fine di corrispondere all'esigenza  di  garantire
          uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al
          raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  all'articolo   3
          attraverso la promozione congiunta di domanda e offerta  di
          tecnologie  per  l'efficienza   energetica   e   le   fonti
          rinnovabili, entro 180 giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo, il Ministro  dello
          sviluppo economico  con  propri  decreti  individua,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato,
          interventi  e  misure  per  lo   sviluppo   tecnologico   e
          industriale in materia di fonti rinnovabili  ed  efficienza
          energetica sulla base dei seguenti criteri: 
              a) gli interventi e le misure sono  coordinate  con  le
          disposizioni  di  cui  al  presente  Titolo  al   fine   di
          contribuire, in un'ottica  di  sistema,  al  raggiungimento
          degli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3; 
              b)  gli  interventi  e  le  misure   prevedono,   anche
          attraverso le risorse di cui al comma 2, il sostegno: 
              i. ai progetti di sviluppo sperimentale e  tecnologico,
          con particolare riguardo  alle  infrastrutture  della  rete
          elettrica, ai sistemi di accumulo, alla  gassificazione  ed
          alla pirogassificazione di biomasse,  ai  biocarburanti  di
          seconda generazione, nonche'  di  nuova  generazione,  alle
          tecnologie innovative di conversione  dell'energia  solare,
          con  particolare  riferimento  al  fotovoltaico   ad   alta
          concentrazione; 
              ii.  ai  progetti  di  innovazione   dei   processi   e
          dell'organizzazione nei servizi energetici; 
              iii. alla creazione, ampliamento e animazione dei  poli
          di innovazione finalizzati alla realizzazione dei  progetti
          di cui al punto 1); 
              iv. ai fondi per la progettualita' degli interventi  di
          installazione  delle  fonti  rinnovabili  e  del  risparmio
          energetico a favore di enti pubblici. 
              2. Per il finanziamento delle attivita' di cui al comma
          1 e' istituito un fondo presso la Cassa conguaglio  per  il
          settore elettrico  alimentato  dal  gettito  delle  tariffe
          elettriche   e   del   gas   naturale   in   misura   pari,
          rispettivamente, a 0,02 ceuro/kWh e a 0,08 ceuro/Sm3. 
              3.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          stabilisce le modalita' con le quali le risorse di  cui  al
          comma 2 trovano copertura a valere sulle  componenti  delle
          tariffe   elettriche   e   del   gas,   dando   annualmente
          comunicazione al Ministero dello sviluppo  economico  delle
          relative disponibilita'.".