Art. 30 
 
 
             Direzione, struttura e dotazioni organiche 
 
  1. Ciascun Ufficio  tecnico  territoriale  (UTT)  e'  retto  da  un
ufficiale con il  grado  di  colonnello  o  grado  corrispondente  in
qualita'  di  direttore  e  dipende,  in  relazione  alla   specifica
competenza, da una delle direzioni del Segretariato generale o  dalla
Direzione  generale  di  commissariato   e   di   servizi   generali,
rispettivamente secondo quanto stabilito dalle  allegate  tabelle  da
"A" a "E", facenti parte integrante del presente decreto. 
  2. Gli Uffici tecnici territoriali si articolano in una direzione e
in un servizio amministrativo, anche operanti in sedi distaccate. 
  3. Agli  Uffici  tecnici  territoriali  sono  destinati  ufficiali,
sottufficiali e dipendenti civili,  secondo  le  dotazioni  organiche
riportate, per ciascuno di essi, nelle tabelle di cui al comma 1.