Art. 32 Oneri, competenze e progettazione (articoli 81, 82 e 83, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. I progetti dei lavori di cui all'art. 7 sono interamente a carico dei Paesi alleati o dell'organizzazione internazionale, cui compete la relativa spesa. 2. I progetti dei lavori di cui al comma 1 sono redatti in conformita' a quanto previsto dal presente regolamento e alle norme vigenti, e sono approvati da Geniodife prima dell'avvio delle procedure di appalto.