Art. 32 
 
                  Oneri, competenze e progettazione 
           (articoli 81, 82 e 83, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. I progetti dei lavori di  cui  all'art.  7  sono  interamente  a
carico dei Paesi alleati o  dell'organizzazione  internazionale,  cui
compete la relativa spesa. 
  2. I progetti dei  lavori  di  cui  al  comma  1  sono  redatti  in
conformita' a quanto previsto dal presente regolamento e  alle  norme
vigenti,  e  sono  approvati  da  Geniodife  prima  dell'avvio  delle
procedure di appalto.