Art. 40 
 
                 Fase pre-istruttoria e istruttoria 
 
  1. L'U.O.R. competente,  venuto  a  conoscenza  dell'esistenza  del
verificarsi di circostanze che potrebbero  ricondursi  ad  una  delle
fattispecie di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 73 del Regolamento  di
esecuzione  ed  attuazione  acquisisce  ogni  elemento   utile   alla
valutazione della  sussistenza  dei  presupposti  per  formulare  una
contestazione di addebiti alla SOA. Quando l'U.O.R. competente  viene
a conoscenza dell'esistenza delle summenzionate circostanze a seguito
di denuncia di terzi interessati, esso procede alla  acquisizione  di
ogni  elemento  utile  alla   valutazione   della   sussistenza   dei
presupposti per formulare una  eventuale  contestazione  di  addebiti
alla SOA nei 90 giorni successivi. 
  2. Entro 60 giorni  dalla  acquisizione  della  documentazione  e/o
delle informazioni utili alla formulazione di  una  contestazione  di
addebiti,  sussistendo  i   presupposti   per   procedere,   l'U.O.R.
competente  provvede  all'invio  della  comunicazione  di  avvio  del
procedimento  in  Consiglio  per  la  necessaria   approvazione.   La
comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio viene,  quindi,
effettuata entro 30  giorni  dalla  sua  approvazione  da  parte  del
Consiglio. 
  3. Nella comunicazione di  avvio  del  procedimento  devono  essere
indicati: 
    a) l'oggetto del procedimento e le sanzioni previste dall'art. 73
del Regolamento di  esecuzione  ed  attuazione,  nel  limite  massimo
irrogabile; 
    b) l'indicazione della facolta' per i soggetti destinatari  della
comunicazione di presentare eventuali deduzioni e documenti,  nonche'
di chiedere l'audizione dinanzi all'U.O.R. nel termine perentorio  di
30 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di avvio del
procedimento; 
    c) il termine  massimo  di  90  giorni  per  la  conclusione  del
procedimento, decorrente dalla  scadenza  del  termine  di  cui  alla
lettera b); 
    d) l'Ufficio dell'Autorita' presso il quale e' possibile accedere
agli atti del procedimento; 
    e)  il  nominativo  del  responsabile   del   procedimento,   con
indicazione dei contatti per eventuali richieste di  chiarimenti  e/o
comunicazioni successive; 
    f) l'indicazione della casella di posta  elettronica  certificata
(PEC) dell'Autorita' presso  la  quale  effettuare  le  comunicazioni
relative al procedimento sanzionatorio; 
    g) l'invito a comunicare con  il  primo  atto  utile  l'eventuale
casella di posta elettronica certificata (PEC)  presso  la  quale  il
soggetto  interessato  intende  ricevere  le   comunicazioni   e   le
notificazioni relative al procedimento sanzionatorio. 
  4. L'U.O.R. puo' richiedere documenti, informazioni e/o chiarimenti
alla SOA e ad ogni altro soggetto pubblico  o  privato  in  grado  di
fornire  elementi  probatori  utili  ai  fini  dell'istruttoria   del
procedimento ovvero convocare gli stessi soggetti in audizione presso
l'U.O.R. 
  5. Le richieste istruttorie devono essere formulate per iscritto  e
devono indicare: 
    a) i documenti, le informazioni, le circostanze e/o i chiarimenti
richiesti; 
    b) il termine non superiore a 20 giorni entro il  quale  dovranno
essere forniti gli  elementi  richiesti;  tale  termine  puo'  essere
prorogato, per una sola volta e per un periodo  non  superiore  a  20
giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati; 
    c) nel caso in cui le informazioni vengano richieste  a  soggetti
diversi dalla SOA nei cui confronti e' stato avviato il procedimento,
l'indicazione del R.U.P., con i  relativi  contatti  e  l'indicazione
della casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la  quale
effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio; 
    d) la data prevista per l'eventuale audizione dinanzi  all'U.O.R.
competente. 
  6. Le acquisizioni documentali in fase istruttoria sono  comunicate
alla SOA interessata, con assegnazione di un termine non inferiore  a
30 giorni e non superiore a 60 giorni per l'invio di  controdeduzioni
e documenti. 
  7. Il termine per l'adozione  del  provvedimento  finale  da  parte
dell'Autorita' e' sospeso per il periodo necessario allo  svolgimento
dell'istruttoria e, in  particolare,  in  tutti  i  casi  in  cui  il
Regolamento prevede l'assegnazione di un termine alle parti o a terzi
per le produzioni istruttorie sino alla scadenza del termine stesso e
per il periodo necessario all'eventuale svolgimento dell'audizione ai
sensi dell'art. 41.