Art. 40 Fase pre-istruttoria e istruttoria 1. L'U.O.R. competente, venuto a conoscenza dell'esistenza del verificarsi di circostanze che potrebbero ricondursi ad una delle fattispecie di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 73 del Regolamento di esecuzione ed attuazione acquisisce ogni elemento utile alla valutazione della sussistenza dei presupposti per formulare una contestazione di addebiti alla SOA. Quando l'U.O.R. competente viene a conoscenza dell'esistenza delle summenzionate circostanze a seguito di denuncia di terzi interessati, esso procede alla acquisizione di ogni elemento utile alla valutazione della sussistenza dei presupposti per formulare una eventuale contestazione di addebiti alla SOA nei 90 giorni successivi. 2. Entro 60 giorni dalla acquisizione della documentazione e/o delle informazioni utili alla formulazione di una contestazione di addebiti, sussistendo i presupposti per procedere, l'U.O.R. competente provvede all'invio della comunicazione di avvio del procedimento in Consiglio per la necessaria approvazione. La comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio viene, quindi, effettuata entro 30 giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio. 3. Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere indicati: a) l'oggetto del procedimento e le sanzioni previste dall'art. 73 del Regolamento di esecuzione ed attuazione, nel limite massimo irrogabile; b) l'indicazione della facolta' per i soggetti destinatari della comunicazione di presentare eventuali deduzioni e documenti, nonche' di chiedere l'audizione dinanzi all'U.O.R. nel termine perentorio di 30 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento; c) il termine massimo di 90 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla scadenza del termine di cui alla lettera b); d) l'Ufficio dell'Autorita' presso il quale e' possibile accedere agli atti del procedimento; e) il nominativo del responsabile del procedimento, con indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e/o comunicazioni successive; f) l'indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'Autorita' presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio; g) l'invito a comunicare con il primo atto utile l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sanzionatorio. 4. L'U.O.R. puo' richiedere documenti, informazioni e/o chiarimenti alla SOA e ad ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell'istruttoria del procedimento ovvero convocare gli stessi soggetti in audizione presso l'U.O.R. 5. Le richieste istruttorie devono essere formulate per iscritto e devono indicare: a) i documenti, le informazioni, le circostanze e/o i chiarimenti richiesti; b) il termine non superiore a 20 giorni entro il quale dovranno essere forniti gli elementi richiesti; tale termine puo' essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a 20 giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati; c) nel caso in cui le informazioni vengano richieste a soggetti diversi dalla SOA nei cui confronti e' stato avviato il procedimento, l'indicazione del R.U.P., con i relativi contatti e l'indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio; d) la data prevista per l'eventuale audizione dinanzi all'U.O.R. competente. 6. Le acquisizioni documentali in fase istruttoria sono comunicate alla SOA interessata, con assegnazione di un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 60 giorni per l'invio di controdeduzioni e documenti. 7. Il termine per l'adozione del provvedimento finale da parte dell'Autorita' e' sospeso per il periodo necessario allo svolgimento dell'istruttoria e, in particolare, in tutti i casi in cui il Regolamento prevede l'assegnazione di un termine alle parti o a terzi per le produzioni istruttorie sino alla scadenza del termine stesso e per il periodo necessario all'eventuale svolgimento dell'audizione ai sensi dell'art. 41.