Art. 42 Conclusione della fase istruttoria 1. Nei casi in cui l'U.O.R. ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, prima della rimessione al Consiglio, invia alla SOA una comunicazione contenente una esposizione sintetica delle principali risultanze istruttorie, nonche' il termine, non superiore a 15 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione, per l'acquisizione di eventuali ulteriori elementi probatori e/o memorie a difesa e per l'eventuale richiesta motivata di audizione dinanzi al Consiglio, specificando che le deduzioni, i documenti e le richieste presentati successivamente al termine massimo assegnato non saranno presi in considerazione. 2. Il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento dell'audizione.