Art. 42 
 
                 Conclusione della fase istruttoria 
 
  1. Nei casi in cui l'U.O.R. ritenga sussistenti i  presupposti  per
l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, prima della  rimessione
al  Consiglio,  invia  alla  SOA  una  comunicazione  contenente  una
esposizione  sintetica  delle  principali   risultanze   istruttorie,
nonche' il termine,  non  superiore  a  15  giorni  decorrenti  dalla
ricezione  della  comunicazione,  per  l'acquisizione  di   eventuali
ulteriori elementi probatori e/o memorie a difesa e  per  l'eventuale
richiesta motivata di audizione dinanzi  al  Consiglio,  specificando
che  le  deduzioni,   i   documenti   e   le   richieste   presentati
successivamente al termine massimo assegnato  non  saranno  presi  in
considerazione. 
  2. Il termine per la conclusione del  procedimento  rimane  sospeso
per il periodo necessario allo svolgimento dell'audizione.