Art. 43 
 
                           Fase decisoria 
 
  1.  Al  termine  della  fase  istruttoria,  l'U.O.R.  sottopone  la
questione al Consiglio che puo': 
    a) adottare il provvedimento finale; 
    b) richiedere  all'U.O.R.  un  supplemento  di  istruttoria,  con
specifica indicazione degli elementi da acquisire, ovvero  richiedere
agli Uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico; 
    c) convocare in audizione le parti, nonche' ogni altro  soggetto,
pubblico o privato, in grado di fornire elementi  probatori  ritenuti
utili ai fini della adozione del provvedimento finale. 
  2. Nel caso di cui al comma 1, lettera  b),  l'U.O.R.  instaura  un
nuovo contraddittorio con le parti, procede ai  sensi  dell'art.  40,
commi da 4 a 7, e sottopone tempestivamente al Consiglio le ulteriori
risultanze  istruttorie  al  fine  dell'adozione  del   provvedimento
finale. Dall'invio di tale  comunicazione  decorrera'  nuovamente  il
termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento. 
  3. Nel caso di cui al comma  1,  lettera  c),  il  termine  per  la
conclusione  del   procedimento   e'   sospeso   dalla   convocazione
dell'audizione sino al giorno di svolgimento della stessa. 
  4. Nel caso di irrogazione di sanzione  amministrativa  pecuniaria,
il provvedimento indica le modalita' e  il  termine  entro  il  quale
effettuare il pagamento. Nel caso di irrogazione della sanzione della
sospensione ai sensi  dell'art.  73,  comma  3,  del  Regolamento  di
esecuzione  ed  attuazione,  il  Consiglio  puo'  altresi'  impartire
disposizioni alla SOA. Il provvedimento indica, anche, il  termine  e
l'autorita' cui e' possibile ricorrere. 
  5.  Il  provvedimento  finale  viene  comunicato  alle  parti   del
procedimento  dall'U.O.R.,  che   procede   anche   alla   tempestiva
annotazione della sanzione irrogata nel Casellario.