Art. 43 Fase decisoria 1. Al termine della fase istruttoria, l'U.O.R. sottopone la questione al Consiglio che puo': a) adottare il provvedimento finale; b) richiedere all'U.O.R. un supplemento di istruttoria, con specifica indicazione degli elementi da acquisire, ovvero richiedere agli Uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico; c) convocare in audizione le parti, nonche' ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili ai fini della adozione del provvedimento finale. 2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), l'U.O.R. instaura un nuovo contraddittorio con le parti, procede ai sensi dell'art. 40, commi da 4 a 7, e sottopone tempestivamente al Consiglio le ulteriori risultanze istruttorie al fine dell'adozione del provvedimento finale. Dall'invio di tale comunicazione decorrera' nuovamente il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento. 3. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il termine per la conclusione del procedimento e' sospeso dalla convocazione dell'audizione sino al giorno di svolgimento della stessa. 4. Nel caso di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, il provvedimento indica le modalita' e il termine entro il quale effettuare il pagamento. Nel caso di irrogazione della sanzione della sospensione ai sensi dell'art. 73, comma 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione, il Consiglio puo' altresi' impartire disposizioni alla SOA. Il provvedimento indica, anche, il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere. 5. Il provvedimento finale viene comunicato alle parti del procedimento dall'U.O.R., che procede anche alla tempestiva annotazione della sanzione irrogata nel Casellario.