Articolo 31 - Impresa circense. 1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente Capo, e' considerata "impresa circense" quella che, sotto un tendone di cui ha la disponibilita', in una o piu' piste ovvero nelle arene prive di tendone, oppure all'interno di idonee strutture stabili, presenta al pubblico uno spettacolo nel quale si esibiscono clown, ginnasti, acrobati, trapezisti, prestigiatori, animali esotici o domestici ammaestrati. 2. La denominazione dell'impresa circense che richiede il contributo deve essere esattamente indicata nella domanda. I nomi e cognomi di persona diversa dal titolare possono essere usati come denominazione soltanto quando la persona del cui nome o cognome si fa uso faccia parte del nucleo familiare del titolare entro il primo grado, ovvero sia stato scritturato almeno per un anno dal medesimo per l'esecuzione di uno o piu' numeri di particolare rilievo nello spettacolo. In quest'ultimo caso deve essere allegata alla domanda copia autenticata del contratto di scritturazione.