Articolo 31 - Impresa circense. 
 
  1. Ai fini della concessione dei  contributi  di  cui  al  presente
Capo, e' considerata "impresa circense" quella che, sotto un  tendone
di cui ha la disponibilita', in una o piu' piste ovvero  nelle  arene
prive di tendone, oppure all'interno  di  idonee  strutture  stabili,
presenta al pubblico uno spettacolo nel quale  si  esibiscono  clown,
ginnasti, acrobati,  trapezisti,  prestigiatori,  animali  esotici  o
domestici ammaestrati. 
  2.  La  denominazione  dell'impresa  circense   che   richiede   il
contributo deve essere esattamente indicata nella domanda. I  nomi  e
cognomi di persona diversa dal titolare  possono  essere  usati  come
denominazione soltanto quando la persona del cui nome o cognome si fa
uso faccia parte del nucleo familiare del  titolare  entro  il  primo
grado, ovvero sia stato scritturato almeno per un anno  dal  medesimo
per l'esecuzione di uno o piu' numeri di  particolare  rilievo  nello
spettacolo. In quest'ultimo caso deve essere  allegata  alla  domanda
copia autenticata del contratto di scritturazione.