(( Art. 43-bis 
 
 
           Regioni a statuto speciale e province autonome 
 
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con  le
relative norme di attuazione. ))