Art. 27 
 
      (Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni) 
 
  1. Dopo  l'articolo  7  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  e'
inserito il seguente: 
    "Art. 7-bis (Trasparenza  nella  gestione  dei  debiti  contratti
dalle pubbliche amministrazioni) 
    1. Allo  scopo  di  assicurare  la  trasparenza  al  processo  di
formazione ed estinzione  dei  debiti,  i  titolari  di  crediti  per
somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni  relative  a
prestazioni  professionali  nei   confronti   delle   amministrazioni
pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della  legge
31  dicembre  2009,  n.  196,  e  successive  modificazioni,  possono
comunicare, mediante la piattaforma elettronica di  cui  all'articolo
7, comma 1, i dati riferiti alle fatture o richieste  equivalenti  di
pagamento emesse a  partire  dal  1°  luglio  2014,  riportando,  ove
previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG). 
    2. Utilizzando la medesima piattaforma elettronica,  anche  sulla
base dei dati  di  cui  al  comma  1,  le  amministrazioni  pubbliche
comunicano  le  informazioni  inerenti   alla   ricezione   ed   alla
rilevazione sui propri sistemi contabili delle  fatture  o  richieste
equivalenti di pagamento  relativi  a  debiti  per  somministrazioni,
forniture  e  appalti   e   obbligazioni   relative   a   prestazioni
professionali, emesse a partire dal 1° gennaio 2014. 
    3. Nel caso di  fatture  elettroniche  trasmesse  alle  pubbliche
amministrazioni attraverso il  sistema  di  interscambio  di  cui  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7  marzo  2008,  i
dati  delle  fatture  comprensivi  delle  informazioni  di  invio   e
ricezione, di cui ai commi 1 e 2, sono  acquisiti  dalla  piattaforma
elettronica  per  la   gestione   telematica   del   rilascio   delle
certificazioni in modalita' automatica. 
    4.  Fermo  restando  quanto  previsto  ai  commi  1   e   2,   le
amministrazioni   pubbliche   comunicano,   mediante   la    medesima
piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi
ai  debiti   non   estinti,   certi,   liquidi   ed   esigibili   per
somministrazioni, forniture  e  appalti  e  obbligazioni  relative  a
prestazioni professionali, per i  quali,  nel  mese  precedente,  sia
stato superato il termine di decorrenza degli interessi  moratori  di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,  e
successive modificazioni. 
    5. Con riferimento ai debiti comunicati ai sensi dei commi 1, 2 e
4, le amministrazioni pubbliche, contestualmente  all'ordinazione  di
pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma  elettronica
i dati riferiti alla stessa. 
    6. I dati acquisiti dalla piattaforma elettronica  ai  sensi  del
presente articolo sono conformi ai formati previsti dal  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  3  aprile  2013,  n.  55.
Includono, altresi', le informazioni relative alla natura, corrente o
capitale, dei debiti nonche' il codice identificativo di gara  (CIG),
ove previsto. 
    7. Le informazioni di cui al presente articolo  sono  accessibili
alle amministrazioni pubbliche e ai titolari dei crediti  accreditati
sulla piattaforma elettronica, anche ai fini della certificazione dei
crediti e del loro utilizzo, per gli adempimenti di cui  all'articolo
7, comma 4-bis, nonche' utilizzabili per la tenuta del registro delle
fatture da parte delle amministrazioni pubbliche. 
    8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 4  e  5  e'
rilevante  ai  fini  della  misurazione  e  della  valutazione  della
performance  individuale  del  dirigente  responsabile   e   comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi  degli  articoli
21 e 55 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.165,  o  misure
analogamente  applicabili.  Il  competente  organo  di  controllo  di
regolarita'  amministrativa  e   contabile   verifica   la   corretta
attuazione delle predette procedure. 
    9. Ai fini dell'attuazione del presente articolo  e'  autorizzata
la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2014.". 
  2. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,  n.
2: 
    a)  al primo periodo, le parole: "le regioni e  gli  enti  locali
nonche' gli enti del servizio sanitario nazionale",  sono  sostituite
dalle seguenti: "le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; 
    b)  il terzo periodo e' sostituito dal seguente:  "La  nomina  e'
effettuata dall'Ufficio  centrale  del  bilancio  competente  per  le
certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali  centrali,
degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui al
decreto  legislativo  30  luglio  1999,   n.300;   dalla   Ragioneria
territoriale  dello  Stato   competente   per   territorio   per   le
certificazioni di pertinenza delle altre amministrazioni."; 
    c) dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: "Ferma restando
l'attivazione da parte  del  creditore  dei  poteri  sostitutivi,  il
mancato rispetto dell'obbligo di  certificazione  o  il  diniego  non
motivato di certificazione, anche parziale,  comporta  a  carico  del
dirigente  responsabile  l'applicazione   delle   sanzioni   di   cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno  2013,  n.  64.  La
pubblica amministrazione inadempiente di cui  al  primo  periodo  non
puo'   procedere   ad   assunzioni   di   personale    o    ricorrere
all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.". 
    d) alla fine del comma sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:  "La
certificazione deve indicare obbligatoriamente la  data  prevista  di
pagamento. Le certificazioni gia' rilasciate senza data devono essere
integrate a cura dell'amministrazione con  l'apposizione  della  data
prevista per il pagamento.".