Art. 28 
 
(Monitoraggio delle certificazioni  dei  pagamenti  effettuati  dalle
 pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle regioni) 
 
  1.  All'articolo  2,  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
alla lettera b), il quarto e il  quinto  periodo  del  comma  6  sono
soppressi; 
    b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis.  Con  decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi, sentita  la
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' e  la  tempistica
di certificazione e di raccolta, per il tramite  delle  Regioni,  dei
dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni
con le risorse trasferite dalle Regioni a seguito dell'estinzione dei
debiti elencati nel piano di pagamento  nei  confronti  delle  stesse
pubbliche amministrazioni.». 
  2. Il decreto di cui al comma 1, lettera b), e' adottato  entro  60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.