Art. 28 (Monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle regioni) 1. All'articolo 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche: a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera b), il quarto e il quinto periodo del comma 6 sono soppressi; b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' e la tempistica di certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni, dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti delle stesse pubbliche amministrazioni.». 2. Il decreto di cui al comma 1, lettera b), e' adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.