Art. 42 
 
         (Disposizioni in materia di finanza delle Regioni) 
 
  1. Al  decreto  legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  all'articolo  46,
comma  6,  le  parole:  "31  ottobre  2014",  sono  sostituite  dalle
seguenti: " 30 settembre 2014" e dopo il  comma  7  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  "7-bis. Le Regioni a statuto ordinario, in base a quanto  stabilito
dall'intesa  sancita,  ai  sensi  del  comma  6,   dalla   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta  del  29  maggio  2014,
sono tenute per l'anno 2014 ad effettuare, fermo restando il rispetto
dei vincoli del patto di  stabilita'  interno,  come  modificati  dal
comma 7-quater, le spese nei  confronti  dei  beneficiari,  a  valere
sulle seguenti autorizzazioni di spesa: 
  a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per
le   istituzioni   scolastiche    paritarie,     per    un    importo
complessivamente pari a 100 milioni di euro; 
  b) articolo  2  del  decreto  legge  12  settembre  2013,  n.  104,
convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  e
articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  per  il
diritto allo studio, per  un  importo  complessivamente  pari  a  150
milioni di euro; 
  c) articolo  1  del  decreto  legge  12  settembre  2013,  n.  104,
convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per
contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilita',
per un importo complessivamente pari a 15 milioni di euro; 
  d) articolo 9, comma 4-bis, del decreto legge 28  giugno  2013,  n.
76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto  2013,  n.  99,
per il fondo per il diritto al lavoro dei  disabili  per  un  importo
complessivamente pari a 20 milioni di euro; 
  e) articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  per
l'  erogazione  gratuita  di  libri   di   testo   per   un   importo
complessivamente pari a 80 milioni di euro; 
  f) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  per
il materiale rotabile per un  importo  complessivamente  pari  a  135
milioni di euro. 
  7-ter. Le Regioni attestano l'effettuazione delle spese di  cui  al
comma 7-bis, nell'ambito della certificazione di cui all'articolo  1,
comma 461, della legge 24 dicembre 2012, n.  228.   Le  regioni  che,
sulla  base  della  certificazione  di  cui  al  periodo  precedente,
risultino  non  aver  effettuato  integralmente  la  spesa,   versano
all'entrata di Bilancio statale la quota non effettuata. 
  7-quater. Per l'anno 2014,  non  si  applicano  le  esclusioni  dai
vincoli del patto  di  stabilita'  interno  previste  dalle  seguenti
disposizioni: 
  a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
  b) articolo 1, comma 4, e articolo 2, comma 2, del decreto legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni  dalla  legge  8
novembre 2013, n. 128; 
  c) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  Conseguentemente, per l'anno 2014, non si applica  il comma  7  del
presente articolo."; 
  2. Al comma 517 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, le parole "30 giugno 2014"  sono  sostituite  da  "  15  ottobre
2014". 
  3. Al comma 140 dell'articolo  1  della  legge  13  dicembre  2010,
n.220, aggiungere, alla fine, il seguente periodo "Per  l'anno  2014,
il termine del 1 marzo, di cui al primo periodo, e' posticipato al 30
settembre e il termine del 15 marzo, di cui al  secondo  periodo,  e'
posticipato al 15 ottobre ". 
  4. All'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
le parole "30 aprile  2014"  sono  sostituite  dalle  seguenti  "  31
ottobre 2014". Inoltre, alla fine del medesimo comma e'  aggiunto  il
seguente periodo: "Nelle more della individuazione delle  risorse  di
cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato ad accantonare  e  rendere  indisponibili, gli  ammontari
di spesa indicati  con  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.". 
  5. Al fine di assicurare il  concorso  agli  obiettivi  di  finanza
pubblica, in applicazione  della  normativa  vigente  e  dell'Accordo
sottoscritto il 9 giugno 2014 fra il Ministro dell'economia  e  delle
finanze ed il Presidente  della  regione  Siciliana,  l'obiettivo  di
patto di stabilita' interno della regione Siciliana, di cui al  comma
454 dell'articolo  1  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e'
determinato in 5.786 milioni di euro  per  l'anno  2014  e  in  5.665
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. I  predetti
obiettivi, per gli anni 2014-2017, possono  essere  rideterminati  in
conseguenza di nuovi contributi alla finanza pubblica posti a  carico
delle autonomie speciali con legge statale. Per  gli  anni  2014-2017
non si applica alla regione Siciliana quanto  disposto  dagli  ultimi
due periodi del comma 454 dell'articolo 1  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228. Dai predetti  obiettivi  sono  escluse  le  sole  spese
individuate dal citato Accordo del 9 giugno 2014. 
  6. Gli accantonamenti previsti dalla normativa vigente  per  l'anno
2014  a  valere  sulle  quote  di  compartecipazione  della   regione
Siciliana ai tributi erariali sono ridotti in  misura  corrispondente
all'ammontare delle entrate riservate all'erario dal decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  14
settembre 2011, n.148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214,  e
da restituire alla predetta Regione per effetto della sentenza  della
Corte Costituzionale n. 241 del 31 ottobre 2012. 
  7. La regione Siciliana nel 2014 non puo' impegnare spese correnti,
al netto delle spese per la sanita', in misura superiore  all'importo
annuale minimo dei corrispondenti  impegni  effettuati  nel  triennio
2011-2013. Nell'ambito della  certificazione  di  cui  al  comma  461
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  la  regione
comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il  rispetto  del
predetto limite. 
  8. Gli  effetti  positivi  in  termini  di  indebitamento  netto  e
fabbisogno derivanti  dall'applicazione  del  comma  5,  pari  a  400
milioni di euro annui, alimentano il "Fondo Rapporti  finanziari  con
le autonomie  speciali"  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  9. Al fine di assicurare il  concorso  agli  obiettivi  di  finanza
pubblica, in applicazione  della  normativa  vigente  e  dell'Accordo
sottoscritto il  21 luglio 2014 fra il Ministro dell'economia e delle
finanze ed il Presidente della regione Sardegna, l'obiettivo di patto
di stabilita' interno della regione Sardegna, di  cui  al  comma  454
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e'  determinato
in 2.696 milioni di euro per l'anno 2014.  Dall'obiettivo  2014  sono
escluse le sole spese previste dalla normativa statale vigente  e  le
spese per i  servizi  ferroviari  di  interesse  regionale  e  locale
erogati da Trenitalia s.p.a. 
  10. A decorrere dall'anno 2015  la  regione  Sardegna  consegue  il
pareggio di bilancio come definito dall'articolo 9 della legge n. 243
del 2012. A decorrere dal 2015 alla regione Sardegna non  si  applica
il limite di spesa di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n.228  e  le  disposizioni  in  materia  di  patto  di
stabilita' interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al
primo  periodo.  Restano  ferme  le  disposizioni   in   materia   di
monitoraggio, certificazione e sanzioni previsti dai commi 460, 461 e
462 dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n.228. 
  11. Non si applica alla  regione  Sardegna  quanto  disposto  dagli
ultimi due periodi del comma  454  dell'articolo  1  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228. 
  12. La regione Sardegna nel 2014 non puo' impegnare spese correnti,
al netto delle spese per la sanita', in misura superiore  all'importo
annuale minimo dei corrispondenti  impegni  effettuati  nel  triennio
2011-2013. Nell'ambito della  certificazione  di  cui  al  comma  461
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  la  regione
comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il  rispetto  del
predetto limite. 
  13. Gli oneri  in  termini  di  indebitamento  netto  e  fabbisogno
derivanti dall'applicazione dei commi 9 e 10 del  presente  articolo,
pari a 320 milioni di euro  annui,  trovano  compensazione  per  pari
importo sul "Fondo Rapporti finanziari con le autonomie speciali"  di
cui al comma 8 del presente articolo. 
  14. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.