Art. 18 
 
 
         Proroga degli effetti del trattenimento in servizio 
                       dei magistrati ordinari 
 
  1.  Al  fine  di  salvaguardare  la  funzionalita'   degli   uffici
giudiziari  e  garantire  un  ordinato   e   graduale   processo   di
conferimento, da parte del Consiglio  Superiore  della  Magistratura,
degli incarichi direttivi e semidirettivi che si  renderanno  vacanti
negli anni 2015 e 2016, gli effetti dell'articolo  1,  comma  3,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono  differiti  al  31  dicembre
2016  per  i  magistrati  ordinari  che  non  abbiano   compiuto   il
settantaduesimo anno di eta' alla data del 31  dicembre  2015  e  che
debbano essere collocati a  riposo  nel  periodo  fra  lo  stesso  31
dicembre 2015 ed il  30  dicembre  2016.  Per  gli  altri  magistrati
ordinari che abbiano compiuto almeno il settantaduesimo anno di  eta'
alla data del 31 dicembre 2015, resta  fermo  il  termine  ultimo  di
permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3,  del
decreto-legge n. 90 del 2014. 
  ((  1-bis.  In  considerazione  della  particolare  situazione   di
organico della magistratura contabile e al fine di salvaguardare,  in
fase transitoria, la  funzionalita'  degli  uffici  per  il  regolare
svolgimento  dell'attivita'  di  controllo   e   giurisdizionale,   i
trattenimenti in servizio dei magistrati della Corte dei  conti  sono
fatti salvi fino al completamento della procedura di reclutamento  in
atto alla data di entrata in vigore del presente decreto  e  in  ogni
caso fino al 30 giugno 2016.))