(( Art. 21 
 
 
                  Disposizioni in materia di fondo 
                  per l'efficienza della giustizia 
 
  1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  "Il  Ministero  della
giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e  con
le medesime modalita', acquisisce, a valere sul  fondo  istituito  ai
sensi del comma  96,  un  contingente  massimo  di  2.000  unita'  di
personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui
1.000 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno  2017,  da
inquadrare  nel  ruolo   dell'amministrazione   giudiziaria.   Attesa
l'urgenza  e  in  deroga  alle  clausole  dei  contratti  o   accordi
collettivi nazionali, la procedura di acquisizione  di  personale  di
cui  al  presente  comma  ha  carattere  prioritario  su  ogni  altra
procedura di  trasferimento  all'interno  dell'amministrazione  della
giustizia." )).