(( Art. 21-ter
Disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio
formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111
1. Il comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, e' sostituito dai seguenti:
"1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
determinati il numero e i criteri per l'individuazione dei soggetti
che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo
37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive
modificazioni, che possano far parte dell'ufficio per il processo per
svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento per una durata non
superiore a dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e
delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via
prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria.
Nell'individuazione dei criteri e' riconosciuta priorita' alla minore
eta' anagrafica ed e' assicurata un'equa ripartizione territoriale
delle risorse, tenendo conto delle dimensioni degli uffici
giudiziari. Con il medesimo decreto puo' essere attribuita ai
soggetti di cui al presente comma una borsa di studio nei limiti
delle risorse destinabili e, in ogni caso, per un importo non
superiore a 400 euro mensili. Il decreto fissa altresi' i requisiti
per l'attribuzione della borsa di studio, tenuto conto, in
particolare, del titolo di studio, dell'eta' e dell'esperienza
formativa.
1-ter. Lo svolgimento del periodo di perfezionamento non da'
diritto ad alcun compenso e non determina l'insorgere di alcun
rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ne' di obblighi
previdenziali.
1-quater. Il completamento del periodo di perfezionamento presso
l'ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis del presente
articolo costituisce titolo di preferenza a parita' di merito, ai
sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione.
Nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della
giustizia sono introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare
l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del
periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi
del citato comma 1-bis.
1-quinquies. I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo
di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, e successive modificazioni, e che non hanno fatto parte
dell'ufficio per il processo, hanno comunque titolo di preferenza a
parita' di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica
amministrazione".
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di
euro 2.604.333 per l'anno 2015 e di euro 5.208.667 per l'anno 2016,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
)).
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
"Art. 37. Disposizioni per l'efficienza del sistema
giudiziario e la celere definizione delle controversie.
In vigore dal 1 marzo 2015
Commi da 1. a 10. (omissis)
11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e della giustizia, e' stabilita la ripartizione in
quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma
10, primo periodo, per essere destinate, in via
prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura
ordinaria, nonche', per il solo anno 2014, nella
prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici
giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato
il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma
dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da
completare entro il 30 aprile 2015, nel limite di spesa di
15 milioni di euro. La titolarita' del relativo progetto
formativo e' assegnata al Ministero della giustizia. A
decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 7,5 milioni di
euro del predetto importo e' destinata all'incentivazione
del personale amministrativo appartenente agli uffici
giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al
comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli
uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10,
primo periodo, e' effettuata al netto delle risorse
utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura
ordinaria.
Commi da 11-bis. a 21. (omissis)".
- Si riporta il testo dell'articolo 50 del citato
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, cosi' come modificato
dalla presente legge:
"Art. 50. (Ufficio per il processo)
In vigore dal 19 agosto 2014
1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, dopo l'articolo 16-septies e' inserito il
seguente:
"Art. 16-octies
(Ufficio per il processo)
1. Al fine di garantire la ragionevole durata del
processo, attraverso l'innovazione dei modelli
organizzativi ed assicurando un piu' efficiente impiego
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali
ordinari, strutture organizzative denominate 'ufficio per
il processo', mediante l'impiego del personale di
cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti
uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la
formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo
37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Fanno altresi' parte dell'ufficio per il processo
costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari
di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo
costituito presso i tribunati, i giudici onorari di
tribunale di cui agli articoli 42 ter e seguenti del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il
Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive
competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al
comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono determinati il numero e i criteri per
l'individuazione dei soggetti che hanno svolto il periodo
di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, che possano far parte
dell'ufficio per il processo per svolgere un ulteriore
periodo di perfezionamento per una durata non superiore a
dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e
delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in
via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria.
Nell'individuazione dei criteri e' riconosciuta priorita'
alla minore eta' anagrafica ed e' assicurata un'equa
ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto
delle dimensioni degli uffici giudiziari. Con il medesimo
decreto puo' essere attribuita ai soggetti di cui al
presente comma una borsa di studio nei limiti delle risorse
destinabili e, in ogni caso, per un importo non superiore a
400 euro mensili. Il decreto fissa altresi' i requisiti per
l'attribuzione della borsa di studio, tenuto conto, in
particolare, del titolo di studio, dell'eta' e
dell'esperienza formativa.
1-ter. Lo svolgimento del periodo di perfezionamento
non da' diritto ad alcun compenso e non determina
l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o
autonomo, ne' di obblighi previdenziali.
1-quater. Il completamento del periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi
del comma 1-bis del presente articolo costituisce titolo di
preferenza a parita' di merito, ai sensi dell'articolo 5
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica
amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette
dall'amministrazione della giustizia sono introdotti
meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa
acquisita mediante il completamento del periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi
del citato comma 1-bis.
1-quinquies. I soggetti che hanno completato il
tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, e che non hanno fatto parte
dell'ufficio per il processo, hanno comunque titolo di
preferenza a parita' di merito, ai sensi dell'articolo 5
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica
amministrazione.
2. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: "i tribunali ordinari," sono
inserite le seguenti: "gli uffici requirenti di primo e
secondo grado,";
2) il secondo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
"11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a
norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al
concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive
modificazioni. Costituisce altresi' titolo idoneo per
l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo
svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi
presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i
requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato
l'esito positivo del tirocinio".".
Riferimento normativo all'articolo 21-quater
Per il testo dell' articolo 1, comma 425 della legge
190 del 2014 si veda il riferimento normativo all'articolo
21.
Riferimento normativo all'articolo 21-quinquies
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 526 e 527,
della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190:
"Art. 1.
Comma 526
In vigore dal 1 gennaio 2015
526. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma dell'articolo 1 e' sostituito dal
seguente:
«A decorrere dal 1° settembre 2015 le spese
obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai
comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai
comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di
immobili di proprieta' comunale, destinati a sedi di uffici
giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non
scioglie i rapporti in corso e di cui e' parte il comune
per le spese obbligatorie di cui al primo comma, ne'
modifica la titolarita' delle posizioni di debito e di
credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il
Ministero della giustizia subentra nei rapporti di cui al
periodo precedente, fatta salva la facolta' di recesso.
Anche successivamente al 1° settembre 2015 i locali
demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a
conservare tale destinazione»;
b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati con
decorrenza dal 1° settembre 2015.
Comma 527
In vigore dal 1 gennaio 2015
527. Per l'anno 2015 la dotazione del capitolo 1551
dello stato di previsione della spesa del Ministero della
giustizia e' finalizzata all'erogazione del contributo ai
comuni interessati dalle spese di cui all'articolo 1 della
legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal comma 526
del presente articolo, sostenute sino a tutto il 31 agosto
2015. A partire dal 1° settembre 2015 la residua dotazione
di bilancio, in termini di competenza e di cassa,
confluisce in un apposito capitolo da istituire per le
finalita' di cui al secondo comma del citato articolo 1
della legge n. 392 del 1941, come sostituito dal comma 526,
lettera a), del presente articolo. A decorrere dall'anno
2016 tale dotazione e' incrementata di 200 milioni di euro
annui. I rimborsi ai comuni per l'anno 2015 sono
determinati ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998,
n. 187, e successive modificazioni, in relazione alle spese
di cui al citato articolo 1 della legge n. 392 del 1941,
come modificato dal citato comma 526 del presente
articolo."
Riferimento normativo all'articolo 21-sexies
La citata legge 23 dicembre 2014, n. 190,( Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015)) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O..
Riferimento normativo all'articolo 21-septies
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 27
gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di
estorsione, nonche' di composizione delle crisi da
sovraindebitamento), cosi' come modificato dalla presente
legge:
"Art. 8. Contenuto dell'accordo o del piano del
consumatore.
In vigore dal 20 ottobre 2012
1. La proposta di accordo o di piano del consumatore
prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione
dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante
cessione dei crediti futuri.
2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non
siano sufficienti a garantire la fattibilita' dell'accordo
o del piano del consumatore, la proposta deve essere
sottoscritta da uno o piu' terzi che consentono il
conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni
sufficienti per assicurarne l'attuabilita'.
3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali
limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo,
all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a
credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e
finanziari.
3-bis. Con riferimento alla proposta di accordo o di
piano del consumatore presentata da parte di chi svolge
attivita' d'impresa, possono prestare le garanzie di cui al
comma 2 i consorzi fidi autorizzati dalla Banca d'Italia ai
sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, nonche' gli intermediari finanziari iscritti
all'albo previsto dall'articolo 106 del medesimo testo
unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e
successive modificazioni, assoggettati al controllo della
Banca d'Italia. Le associazioni antiracket e antiusura
iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'interno
possono destinare contributi per la chiusura di precedenti
esposizioni debitorie nel percorso di recupero da
sovraindebitamento cosi' come definito e disciplinato dalla
presente legge. Il rimborso di tali contributi e' regolato
all'interno della proposta di accordo o di piano del
consumatore.
4. La proposta di accordo con continuazione
dell'attivita' d'impresa e il piano del consumatore possono
prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione
per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno
o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni
o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione."