(( Art. 21-octies 
 
 
      Misure urgenti per l'esercizio dell'attivita' di impresa 
          di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario 
 
  1. Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze
di   continuita'   dell'attivita'   produttiva,    di    salvaguardia
dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e
dell'ambiente  salubre,  nonche'  delle   finalita'   di   giustizia,
l'esercizio dell'attivita' di impresa degli stabilimenti di interesse
strategico nazionale non e' impedito dal provvedimento di  sequestro,
come gia' previsto dall'articolo 1,  comma  4,  del  decreto-legge  3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre 2012, n. 231, quando lo stesso si riferisca  ad  ipotesi  di
reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori. 
  2. Tenuto conto della rilevanza degli  interessi  in  comparazione,
nell'ipotesi di cui al comma  1,  l'attivita'  di  impresa  non  puo'
protrarsi  per  un  periodo  di  tempo  superiore   a   dodici   mesi
dall'adozione del provvedimento di sequestro. 
  3. Per la prosecuzione dell'attivita' degli stabilimenti di cui  al
comma 1, senza soluzione di continuita', l'impresa deve  predisporre,
nel  termine  perentorio   di   trenta   giorni   dall'adozione   del
provvedimento di sequestro,  un  piano  recante  misure  e  attivita'
aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della  sicurezza
sui luoghi di lavoro, riferite all'impianto oggetto del provvedimento
di sequestro. L'avvenuta  predisposizione  del  piano  e'  comunicata
all'autorita' giudiziaria procedente. 
  4. Il piano e' trasmesso al  comando  provinciale  dei  vigili  del
fuoco, agli uffici  dell'azienda  sanitaria  locale  e  dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
competenti per territorio per le rispettive attivita' di vigilanza  e
controllo, che devono garantire un costante monitoraggio  delle  aree
di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento  di
ispezioni dirette a verificare  l'attuazione  delle  misure  e  delle
attivita'  aggiuntive  previste   nel   piano.   Le   amministrazioni
provvedono alle attivita' previste  dal  presente  comma  nell'ambito
delle  competenze  istituzionalmente  attribuite,  con   le   risorse
previste a legislazione vigente. 
  5. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche  ai
provvedimenti di sequestro gia' adottati  alla  data  di  entrata  in
vigore del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, e i termini di cui  ai
commi 2 e 3 decorrono dalla medesima data )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  4,  del
          decreto-legge 3 dicembre  2012,  n.  207,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre  2012,  n.   231
          (Disposizioni urgenti a tutela della salute,  dell'ambiente
          e  dei  livelli  di  occupazione,  in  caso  di  crisi   di
          stabilimenti   industriali    di    interesse    strategico
          nazionale): 
              "Art.  1.   Efficacia   dell'autorizzazione   integrata
          ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali  di
          interesse strategico nazionale. 
              In vigore dal 4 agosto 2013 
              1. - 2. - 3. (omissis) 
              4.  Le  disposizioni  di  cui  al   comma   1   trovano
          applicazione anche  quando  l'autorita'  giudiziaria  abbia
          adottato provvedimenti di sequestro sui  beni  dell'impresa
          titolare dello stabilimento. In tale caso  i  provvedimenti
          di sequestro non impediscono,  nel  corso  del  periodo  di
          tempo     indicato     nell'autorizzazione,     l'esercizio
          dell'attivita' d'impresa a norma del comma 1. 
              5. - 5-bis. (omissis)". 
              Il decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, recante: "Misure
          urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata
          ambientale,   nonche'   per   l'esercizio    dell'attivita'
          d'impresa  di   stabilimenti   industriali   di   interesse
          strategico  nazionale."  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 4 luglio 2015, n. 153.