Art. 36 
 
                Individuazione e ubicazione dei pozzi 
 
  1. Ogni pozzo in terraferma e' individuato  mediante  un  toponimo,
ricadente nell'area del permesso o della  concessione  o  del  titolo
concessorio unico, seguito da un numero d'ordine. 
  2. Ogni pozzo in mare e' individuato dalla  sigla  del  permesso  o
della concessione o del  titolo  concessorio  unico,  seguita  da  un
numero d'ordine, nonche' da un nome convenzionale. 
  3. Il titolare, prima di dare inizio ad ogni perforazione, presenta
il programma alla Sezione UNMIG competente per l'autorizzazione,  che
nel caso di pozzo esplorativo segue la procedura di cui all' art. 21. 
  4. Il programma deve indicare la postazione del pozzo,  l'obiettivo
minerario, la profondita' da raggiungere,  il  profilo  previsto,  la
tipologia dell'impianto da impiegare, il programma di tubaggio  e  di
cementazione, le attrezzature contro le eruzioni libere e  la  natura
dei fluidi di perforazione. 
  5. Le coordinate di testa pozzo e di fondo pozzo non possono essere
fissate a distanza inferiore a 125 metri dal confine del  permesso  o
della concessione o  del  titolo  concessorio  unico,  salvo  deroghe
autorizzate  dalla  Sezione  UNMIG  competente  per  territorio,  che
peraltro puo' imporre una distanza maggiore. 
  6. Ove il pozzo sia ubicato nel mare  territoriale  o  in  zona  di
demanio marittimo ovvero  nella  zona  contigua  a  quest'ultimo,  il
titolare richiede apposita autorizzazione all'autorita' marittima, ai
sensi  delle  disposizioni  vigenti  in   materia,   inviando   copia
dell'istanza alla Sezione UNMIG territoriale competente. 
  7. Per la perforazione di pozzi orientati a partire da altro titolo
minerario, la Sezione UNMIG competente comunica  l'istanza  relativa,
corredata dagli atti, al titolare del permesso o della concessione  o
del titolo concessorio unico interessato dalla postazione,  indicando
un termine per la presentazione di eventuali osservazioni.  Trascorso
tale termine senza che pervengano osservazioni,  si  intende  che  il
titolare destinatario non si oppone all'esecuzione del pozzo. 
  8. L'ubicazione dei pozzi deve essere effettuata con sistema ottico
o con radiolocalizzazione o con altri  metodi  topografici  similari,
trasmettendo  alla  Sezione  UNMIG  competente  il  rapporto  tecnico
redatto con l'indicazione del metodo seguito. 
  9. I pozzi ricadenti in terraferma devono essere contrassegnati  in
modo da renderne sicura l'individuazione sul campo. La Sezione  UNMIG
competente redige il relativo verbale di ubicazione. 
  10. Fermo restando l'obbligo di applicare le disposizioni di cui al
decreto legislativo  25  novembre  1996,  n.  624  si  forniscono  le
ulteriori prescrizioni che si applicano alle perforazioni: 
  a. Prima dell'inizio dell'attivita'  di  perforazione  il  titolare
predispone, per la valutazione del rischio di  cui  all'art.  66  del
decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  624,   una   relazione
dettagliata, firmata dal titolare, dal direttore responsabile e dalle
imprese affidatarie, in cui viene analizzato anche il rischio residuo
a fronte dell'intervento dei dispositivi di sicurezza. L'esito  delle
valutazioni svolte deve essere riportato nel DSS. 
  b. I sistemi e le attrezzature  di  sicurezza  devono  possedere  i
necessari requisiti di idoneita' ed essere mantenuti in  buono  stato
di conservazione ed  efficienza.  I  sistemi  e  le  attrezzature  di
sicurezza devono essere sottoposti a prove ed  i  relativi  risultati
devono essere registrati  e  tenuti  a  disposizione  dell'organo  di
vigilanza. 
  c. Il titolare, ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo 1996,
n. 624, provvede affinche' il  personale  addetto  alla  manovra  dei
dispositivi per l'azionamento delle attrezzature di  sicurezza  abbia
adeguata formazione e addestramento in particolare relativamente alle
tecniche   controllo   eruzioni,   condizioni   di   impiego    delle
attrezzature,  situazioni  anomale  prevedibili.  La   certificazione
comprovante la formazione e l'addestramento e' tenuta a  disposizione
delle Sezioni UNMIG. 
  d. I dispositivi di sicurezza contro le eruzioni libere (BOP stack)
di cui all'art. 83 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
128/59,  come  modificato  dall'art.  66  del decreto  legislativo n.
624/96, installati sugli impianti di perforazione  operanti  in  mare
sono sottoposti  a  specifiche  prove  di  funzionamento  effettuate:
all'atto  della  prima  installazione  sulla  testa  pozzo,  ad  ogni
successiva rimozione e reinstallazione, dopo la cementazione di  ogni
colonna e comunque  con  frequenza  non  superiore  a  21  giorni.  I
suddetti dispositivi  di  sicurezza  devono  essere  certificati  con
periodicita' non superiore a cinque anni. 
  e. Per le perforazioni in mare il titolare predispone un sistema di
registrazione informatica inalterabile e protetta in ogni  condizione
dei dati relativi ai parametri di perforazione  e  di  controllo  del
fango del pozzo da rendere disponibile per le  verifiche  dell'organo
di vigilanza. 
  f. Nel caso di perforazioni di pozzi con  profondita'  del  fondale
marino superiore a  200  metri  tutte  le  operazioni  devono  essere
eseguite alla presenza del direttore responsabile ed i dispositivi di
sicurezza di cui alla lettera d) devono essere stati  certificati  da
non oltre un biennio. 
  11. Ai sensi dell'art. 5,  commi  1,  5,  5-bis  e  6  del  decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 117 il titolare elabora  un  piano  di
gestione  dei  rifiuti  di  estrazione  che  viene   presentato   per
l'approvazione  alla   Sezione   UNMIG   competente   contestualmente
all'istanza di autorizzazione alla perforazione. 
  12. L'aggiornamento  quinquennale  di  cui  all'art.  5,  comma  4,
del decreto legislativo 117/2008  e'  trasmesso  alla  Sezione  UNMIG
competente almeno tre mesi prima della scadenza. 
  13. Ai fini della sicurezza degli impianti di  produzione  e  delle
condotte di trasporto idrocarburi, il titolare entro il 31 gennaio di
ciascun anno, trasmette alla Sezione UNMIG  competente  per  ciascuna
concessione: 
  a. un  resoconto  delle  attivita'  di  manutenzione,  controllo  e
monitoraggio  delle  installazioni  sommerse   condotte   nel   corso
dell'anno  precedente  unitamente  alla  documentazione  tecnica  dei
risultati ottenuti su supporto informatico; 
  b. il cronoprogramma delle attivita' di manutenzione,  controllo  e
monitoraggio delle installazioni sommerse da condursi nell'anno. 
  c. il resoconto e il cronoprogramma di cui alle  lettere  a)  e  b)
riportano la dichiarazione esplicita di cui al l'art.  78,  comma  4,
del decreto   del   Presidente    della    Repubblica 886/1979    con
l'indicazione delle norme  di  buona  pratica,  italiane,  europee  o
internazionali applicabili.