Art. 36 Individuazione e ubicazione dei pozzi 1. Ogni pozzo in terraferma e' individuato mediante un toponimo, ricadente nell'area del permesso o della concessione o del titolo concessorio unico, seguito da un numero d'ordine. 2. Ogni pozzo in mare e' individuato dalla sigla del permesso o della concessione o del titolo concessorio unico, seguita da un numero d'ordine, nonche' da un nome convenzionale. 3. Il titolare, prima di dare inizio ad ogni perforazione, presenta il programma alla Sezione UNMIG competente per l'autorizzazione, che nel caso di pozzo esplorativo segue la procedura di cui all' art. 21. 4. Il programma deve indicare la postazione del pozzo, l'obiettivo minerario, la profondita' da raggiungere, il profilo previsto, la tipologia dell'impianto da impiegare, il programma di tubaggio e di cementazione, le attrezzature contro le eruzioni libere e la natura dei fluidi di perforazione. 5. Le coordinate di testa pozzo e di fondo pozzo non possono essere fissate a distanza inferiore a 125 metri dal confine del permesso o della concessione o del titolo concessorio unico, salvo deroghe autorizzate dalla Sezione UNMIG competente per territorio, che peraltro puo' imporre una distanza maggiore. 6. Ove il pozzo sia ubicato nel mare territoriale o in zona di demanio marittimo ovvero nella zona contigua a quest'ultimo, il titolare richiede apposita autorizzazione all'autorita' marittima, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, inviando copia dell'istanza alla Sezione UNMIG territoriale competente. 7. Per la perforazione di pozzi orientati a partire da altro titolo minerario, la Sezione UNMIG competente comunica l'istanza relativa, corredata dagli atti, al titolare del permesso o della concessione o del titolo concessorio unico interessato dalla postazione, indicando un termine per la presentazione di eventuali osservazioni. Trascorso tale termine senza che pervengano osservazioni, si intende che il titolare destinatario non si oppone all'esecuzione del pozzo. 8. L'ubicazione dei pozzi deve essere effettuata con sistema ottico o con radiolocalizzazione o con altri metodi topografici similari, trasmettendo alla Sezione UNMIG competente il rapporto tecnico redatto con l'indicazione del metodo seguito. 9. I pozzi ricadenti in terraferma devono essere contrassegnati in modo da renderne sicura l'individuazione sul campo. La Sezione UNMIG competente redige il relativo verbale di ubicazione. 10. Fermo restando l'obbligo di applicare le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 si forniscono le ulteriori prescrizioni che si applicano alle perforazioni: a. Prima dell'inizio dell'attivita' di perforazione il titolare predispone, per la valutazione del rischio di cui all'art. 66 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, una relazione dettagliata, firmata dal titolare, dal direttore responsabile e dalle imprese affidatarie, in cui viene analizzato anche il rischio residuo a fronte dell'intervento dei dispositivi di sicurezza. L'esito delle valutazioni svolte deve essere riportato nel DSS. b. I sistemi e le attrezzature di sicurezza devono possedere i necessari requisiti di idoneita' ed essere mantenuti in buono stato di conservazione ed efficienza. I sistemi e le attrezzature di sicurezza devono essere sottoposti a prove ed i relativi risultati devono essere registrati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. c. Il titolare, ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo 1996, n. 624, provvede affinche' il personale addetto alla manovra dei dispositivi per l'azionamento delle attrezzature di sicurezza abbia adeguata formazione e addestramento in particolare relativamente alle tecniche controllo eruzioni, condizioni di impiego delle attrezzature, situazioni anomale prevedibili. La certificazione comprovante la formazione e l'addestramento e' tenuta a disposizione delle Sezioni UNMIG. d. I dispositivi di sicurezza contro le eruzioni libere (BOP stack) di cui all'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/59, come modificato dall'art. 66 del decreto legislativo n. 624/96, installati sugli impianti di perforazione operanti in mare sono sottoposti a specifiche prove di funzionamento effettuate: all'atto della prima installazione sulla testa pozzo, ad ogni successiva rimozione e reinstallazione, dopo la cementazione di ogni colonna e comunque con frequenza non superiore a 21 giorni. I suddetti dispositivi di sicurezza devono essere certificati con periodicita' non superiore a cinque anni. e. Per le perforazioni in mare il titolare predispone un sistema di registrazione informatica inalterabile e protetta in ogni condizione dei dati relativi ai parametri di perforazione e di controllo del fango del pozzo da rendere disponibile per le verifiche dell'organo di vigilanza. f. Nel caso di perforazioni di pozzi con profondita' del fondale marino superiore a 200 metri tutte le operazioni devono essere eseguite alla presenza del direttore responsabile ed i dispositivi di sicurezza di cui alla lettera d) devono essere stati certificati da non oltre un biennio. 11. Ai sensi dell'art. 5, commi 1, 5, 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 il titolare elabora un piano di gestione dei rifiuti di estrazione che viene presentato per l'approvazione alla Sezione UNMIG competente contestualmente all'istanza di autorizzazione alla perforazione. 12. L'aggiornamento quinquennale di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 117/2008 e' trasmesso alla Sezione UNMIG competente almeno tre mesi prima della scadenza. 13. Ai fini della sicurezza degli impianti di produzione e delle condotte di trasporto idrocarburi, il titolare entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette alla Sezione UNMIG competente per ciascuna concessione: a. un resoconto delle attivita' di manutenzione, controllo e monitoraggio delle installazioni sommerse condotte nel corso dell'anno precedente unitamente alla documentazione tecnica dei risultati ottenuti su supporto informatico; b. il cronoprogramma delle attivita' di manutenzione, controllo e monitoraggio delle installazioni sommerse da condursi nell'anno. c. il resoconto e il cronoprogramma di cui alle lettere a) e b) riportano la dichiarazione esplicita di cui al l'art. 78, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 886/1979 con l'indicazione delle norme di buona pratica, italiane, europee o internazionali applicabili.